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T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 18 maggio 2011 n. 435
Ettore Leotta – Presidente, Giuseppe Caruso – Estensore.


1. Contratti della p.a. – Aggiudicazione della gara – Revoca – Avviso di avvio del procedimento – Necessità – Presupposti.

 

2. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Oggetto – Previa definizione – Stazione appaltante – Preciso dovere – Revoca – Adozione – Limiti.

 

3. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Gara – Revoca – Puntuale ed accurata motivazione – Necessità.

1. In tema di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione – e a maggior ragione quello di revoca dell’intera gara - richiede l'avviso di avvio del procedimento, ogni qualvolta le risultanze della procedura siano state approvate e la relazione fra le parti sia entrata già nella fase paritetica dell'esecuzione delle prestazioni, senza che, in tal caso, sia neppure applicabile il disposto dell’art. 21-octies, l. 7 agosto 1990 n.241.

 

2. In tema di affidamento di un appalto pubblico, la previa definizione dell'oggetto della gara è un preciso dovere delle stazioni appaltanti, volto a garantire anche la posizione dei partecipanti, sicché la revoca costituisce un'eccezione alla regola, in ragione di superiori e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, e non può considerarsi legittima se il mutamento di avviso ha luogo a causa di una non meditata previa definizione dell'oggetto del contratto.

 

3. In tema di affidamento di un appalto pubblico, la revoca della gara – specialmente dopo la stipula del contratto – abbisogna di puntuale ed accurata motivazione sulla sopravvenuta diversa valutazione dell’interesse pubblico che ne aveva consigliato l’indizione.


N. 00435/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00129/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 129 del 2009, proposto da:

 

SANI.T s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Antonino Tripepi, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Infantino, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via S. Caterina, trav. priv., 21;

contro



ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Maria Latella e Magda Santagati, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente in Reggio Calabria, via S. Anna, II tr., Pal. Tibi;

per l'annullamento



della delibera della Commissione straordinaria della ASP di Reggio Calabria n. 835 del 23 dicembre 2008, di revoca della procedura di gara per il Servizio d'urgenza ed emergenza 118, già aggiudicata alla ricorrente con deliberazione n. 739 del 30 ottobre 2008;
delle note del Direttore amministrativo (n. 2536 del 19 dicembre 2008) e del Direttore sanitario (n. 4499 del 18 dicembre 2008) della ASP di Reggio Calabria, con le quali si chiede la revoca della deliberazione n. 739/2008;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della ASP di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2011 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Con atto notificato il 4 marzo 2009 e depositato il 17 marzo 2009, la SANI.T s.r.l. impugna la delibera della Commissione straordinaria della ASP di Reggio Calabria n. 835 del 23 dicembre 2008, di revoca della procedura di gara per il Servizio d'urgenza ed emergenza 118, che le era stata aggiudicata con deliberazione n. 739 del 30 ottobre 2008. Impugna altresì le note del Direttore amministrativo (n. 2536 del 19 dicembre 2008) e del Direttore sanitario (n. 4499 del 18 dicembre 2008) della ASP di Reggio Calabria, con le quali si chiede la revoca della deliberazione n. 739/2008.
La società ricorrente fa presente di essere risultata vincitrice della gara indetta dalla ASP di Reggio Calabria per il noleggio di mezzi di soccorso per il servizio di urgenza ed emergenza, giusta aggiudicazione definitiva disposta con deliberazione n. 739 del 30 ottobre 2008, per la durata di mesi 36, decorrenti dall’1 dicembre 2008. Il relativo contratto è stato stipulato e la ricorrente ne ha regolarmente iniziato l’esecuzione (circostanze non contestate).
L’impugnato provvedimento di revoca è motivato come segue:
“Vista la nota protocollo n. 2536 del 19.12.2008 del direttore Amministrativo, con allegata nota del Direttore Sanitario Aziendale, con la quale si chiede la revoca della gara del Servizio 118 con la deliberazione n. 739 del 20.10.2008;
Considerato che nella succitata nota si ribadisce di revocare la succitata delibera, in quanto per il servizio 118 sono emerse criticità nell’organizzazione dell’emergenza territoriale negli ambiti delle disciolte ASL di Reggio Calabria e Palmi, per cui appare opportuno procedere in tempi brevi ad una riqualificazione globale del menzionato servizio con una maggiore e diversa dislocazione delle attuali postazioni di emergenza;
Che appare opportuno nelle more dell’espletamento della nuova gara e subordinatamente all’aggiudicazione della stessa riconfermare l’incarico dell’espletamento del servizio Suem 118 alla ditta SANIT per tutto il territorio dell’ASP n. 5 agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui all’offerta del 19.9.2008”.
Nella sopracitata nota del Direttore sanitario (n. 4499 del 18 dicembre 2008), si legge quanto segue:
“In esito alle risultanze dell’indagine interna sul decesso del minore Scutellà, sono emerse criticità nell’organizzazione dell’emergenza territoriale negli ambiti delle disciolte aziende sanitarie di Reggio Calabria e Palmi, si ritiene necessario ed opportuno pertanto procedere in tempi brevi ad una riqualificazione globale del menzionato servizio, attraverso un nuovo modello organizzativo in grado di garantire l’assistenza adeguata per i cittadini.
Tenuto conto che l’azienda, ha recentemente esperito ed aggiudicato una gara per il potenziamento del servizio 118 e considerato che sarà imprescindibile una maggiore e diversa dislocazione delle attuali postazioni di emergenza, nelle more della definitiva riorganizzazione del SUEM 118, si chiede a S.V. di voler revocare la gara aggiudicata con la deliberazione n. 739 del 30.10.2008, fermo restando che in attesa della nuova aggiudicazione, continuerà ad operare provvisoriamente l’attuale ditta aggiudicataria”.
Avverso l’impugnata revoca la ricorrente SANI.T fa valere i seguenti motivi:
I) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
La revoca della gara avrebbe dovuto essere preceduta dall’avviso alla ricorrente dell’avvio del relativo procedimento, al quale essa avrebbe potuto validamente contribuire.
II) Eccesso di potere per incongruità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Le ragioni di interesse pubblico della disposta revoca sarebbero del tutto generiche, non risultando precisate le “criticità” emerse nell’organizzazione territoriale del servizio.
III) Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, difetto di istruttoria, assenza dei presupposti e violazione del principio di proporzionalità.
Non sarebbe comprensibile l’iter logico seguito dall’amministrazione nel disporre la revoca di una gara indetta da appena sei mesi, né quali siano le esigenze di riorganizzazione emerse. La morte del minore Scutellà è avvenuta circa due anni prima della disposta revoca e “non è in alcun modo ricollegabile alla attività della SANI.T”. Se l’amministrazione avesse effettuato una corretta istruttoria, “avrebbe potuto sicuramente addivenire ad una determinazione tale da non pretermettere la ricorrente nella futura riorganizzazione del servizio”, come sarebbe stato doveroso, dato che la SANI.T è titolare di una posizione di diritto soggettivo.
IV) Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e contraddittorietà.
Sarebbe contraddittorio l’operato della ASL, che da una parte revoca la gara aggiudicata alla SANI.T e dall’altra le chiede di continuare a svolgere il servizio.
La ricorrente conclude, anche con successiva memoria, per l’accoglimento del gravame.
La ASP di Reggio Calabria si è costituita in giudizio ed ha sostenuto la legittimità del proprio operato, chiedendo la reiezione del ricorso.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 4 maggio 2011.
Il ricorso è fondato.
Merita, innanzi tutto, condivisione la censura di violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, avanzata con il I) motivo.
Ed invero, il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione – e a maggior ragione quello di revoca dell’intera gara - richiede l'avviso di avvio del procedimento, ogni qualvolta, come si è verificato nell’ipotesi in esame, le risultanze della procedura siano state approvate e la relazione fra le parti sia entrata già nella fase paritetica dell'esecuzione delle prestazioni, senza che, in tal caso, sia neppure applicabile il disposto dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 (C.S., V, 23 ottobre 2007, n. 5591; T.A.R. Veneto, I, 15 ottobre 2007, n. 3260; C.G.A., 31 marzo 2006, n. 129; T.A.R. Lazio, III, 1 settembre 2004, n. 8180).
Con il II), il III) ed il IV) motivo, la ricorrente sostiene che: a) le ragioni di interesse pubblico della disposta revoca sarebbero del tutto generiche, non risultando precisate le “criticità” emerse nell’organizzazione territoriale del servizio; b) non sarebbe comprensibile l’iter logico seguito dall’amministrazione nel disporre la revoca di una gara indetta da appena sei mesi, né quali siano le esigenze di riorganizzazione emerse; c) se l’amministrazione avesse effettuato una corretta istruttoria, “avrebbe potuto sicuramente addivenire ad una determinazione tale da non pretermettere la ricorrente nella futura riorganizzazione del servizio”; d) sarebbe contraddittorio l’operato della ASL, che da una parte revoca la gara aggiudicata alla SANI.T e dall’altra le chiede di continuare a svolgere il servizio.
Anche queste censure vanno accolte.
La previa definizione dell'oggetto della gara è un preciso dovere delle stazioni appaltanti, volto a garantire anche la posizione dei partecipanti. La revoca costituisce un'eccezione alla regola, in ragione di superiori e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, e non può considerarsi legittima se il mutamento di avviso ha luogo a causa di una non meditata previa definizione dell'oggetto del contratto (C.S., V, 11 maggio 2009, n. 2882).
In ogni caso, la revoca della gara – specialmente dopo la stipula del contratto – abbisogna di puntuale ed accurata motivazione sulla sopravvenuta diversa valutazione dell’interesse pubblico che ne aveva consigliato l’indizione (T.A.R. Campania, Napoli, I, 4 novembre 2010, n. 22688).
Nella fattispecie, la motivazione della revoca non è né puntuale né accurata, non essendo esplicitate le ragioni che imporrebbero la riorganizzazione del servizio 118, appena affidato alla ricorrente.
Il provvedimento assunto dall’amministrazione risulta, inoltre, incongruo e contraddittorio, atteso che nel disporre la revoca prevede il mantenimento del servizio (secondo le modalità in essere) in capo alla stessa ricorrente, mentre la riorganizzazione di questo risultava alla fase di progetto di massima ancora alla data del 17 marzo 2009 (v. nota della direzione amministrativa dell’ASP prot. 850, in atti) e, secondo la ricorrente (non smentita sul punto dalla difesa dell’amministrazione), fino alla data di discussione del presente ricorso, cioè dopo quasi due anni e mezzo.
Si tratta, in buona sostanza, di un mero intento di riorganizzazione, che l’amministrazione a tutt’oggi non ha ancora precisato in termini operativi, e non è dunque idoneo a fornire idoneo supporto ad un intervento di revoca in autotutela di una aggiudicazione definitiva, in base alla quale è stato già instaurato con l’impresa ricorrente il susseguente vincolo contrattuale.
In relazione a tutto quanto precede, il ricorso in esame risulta fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnata delibera della Commissione straordinaria della ASP di Reggio Calabria n. 835 del 23 dicembre 2008.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Giuseppe Caruso, Consigliere, Estensore
Caterina Criscenti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2011



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