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| n. 5-2011 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 16 maggio 2011 n. 2650
Pres. S. Romano, est. I. Pisano
Ilenia Iacelli, Giuseppe Iervolino, Biagio Boccia, Elena Russo, Alessandro Oliviero, Fiorinda Marino (Avv. Luigi Adinolfi) c. Comune di Caserta (Avv. Lidia Gallo) c. Consorzio Co.Ge.In. (Avv. Renato Labriola) |
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Giurisdizione e competenza - Decadenza di atti di concessione – Adottati per inadempimento contrattuale – Controversia – Giurisdizione del A.G.O. – Sussiste – Ragioni - Fattispecie
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Sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie aventi ad oggetto la risoluzione di contratti di concessione di posti auto adottati al di fuori di ogni procedura di evidenza pubblica e la cui decadenza sia dipeso esclusivamente dall’inadempimento di clausole contrattuali da parte dei concessionari e non dall’esercizio di poteri autoritativi dell’Amministrazione (1): fattispecie avente ad oggetto la determinazione del quantum dei canoni di locazione dovuti dagli assegnatari di box auto di un mercato rionale
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1. cfr. T.A.R. Liguria Genova, Sez. II, 14 febbraio 2008 , n. 245; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 23 novembre 2006 , n. 1576; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 11 giugno 2010 , n. 5580; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 19 luglio 2010 , n. 16845; Cass.Civ, ordinanza dell’8.04.2011 n.8035 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
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sul ricorso numero di registro generale 1802 del 2011, proposto da:
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Ilenia Iacelli, Giuseppe Iervolino, Biagio Boccia, Elena Russo, Alessandro Oliviero, Fiorinda Marino, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Luigi Adinolfi in Napoli, via Po,1-P.Parva Domus-c/o Sorgente;
contro
Comune di Caserta in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Gallo, con domicilio eletto presso Lucio Perone in Napoli, via S.Lucia 32/34-St.Ciappa;
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Consorzio Co.Ge.In., rappresentato e difeso dall'avv. Renato Labriola, con domicilio eletto presso Francesco Landolfi in Napoli, via A. Depretis,78;
per l'annullamento
dei provvedimenti sindacali del 25/03/2011 di decadenza immediata dall'assegnazione del posteggio presso il mercato rionale di Piazza Matteotti e contestuale revoca dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Caserta. e di Consorzio Co.Ge.In.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
in via preliminare, che l’amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo;
Ritenuto:
che la presente vicenda ha ad oggetto un rapporto di concessione di pubblico servizio, nell’ambito del quale il Comune di Caserta, con il provvedimento impugnato, ha disposto nei confronti dei ricorrenti la decadenza dell’assegnazione dei rispettivi posti box/posteggio del Mercato Rionale di piazza Matteotti e delle autorizzazioni di concessione di suolo pubblico concesse, “per carenza di presupposti ed inadempimenti derivanti da fatto e colpa grave dell’assegnatario” e, più specificatamente, quale conseguenza ipso iure- ex art.12 del Regolamento approvato con deliberazione di CC n.71 dell’11.12.2008- della morosità nel pagamento dei nuovi canoni mensili, che l’amministrazione ritiene dovuti al concessionario per effetto di quanto stabilito con deliberazione di G.C.n.633 del 5 settembre 2005 (non impugnata) quantomeno sin dalla fine del 2008, ovverossia dal trasferimento della struttura mercatale in superficie (come da nota prot.n.61813 del COGEIN).
Considerato:
che le parti ricorrenti - che a seguito della suindicata delibera n.633/2005 hanno sottoscritto i conseguenti contratti preliminari di concessione dei box mercatali in superficie - contestano il presupposto di fatto su cui il provvedimento si fonda, ritenendo che tali contratti siano nulli e pertanto che non sussista titolo idoneo in virtù del quale l’amministrazione possa esigere un canone diverso rispetto a quello a suo tempo convenuto con le Convenzioni sottoscritte nel periodo settembre/novembre 2003 ed efficaci fino al 2013 (pari a Euro2,75788 al mq) ed anzi, di avere interamente corrisposto tutti i canoni dovuti fino al 2013, avendo pagato per due anni un canone otto volte superiore a quello pattuito;
Ritenuto pertanto:
che la questione sostanziale oggetto del presente giudizio attiene alla determinazione del quantum dei canoni dovuti dagli assegnatari dei box del mercato rionale in superficie di Piazza Matteotti e che, conseguentemente, la controversia appartenga alla giurisdizione del Giudice Ordinario (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 14 febbraio 2008 , n. 245; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 23 novembre 2006 , n. 1576; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 11 giugno 2010 , n. 5580; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 19 luglio 2010 , n. 16845);
Ritenuto in ogni caso,
che le assegnazioni dei posti auto di cui trattasi sono state effettuate al di fuori di ogni procedura di evidenza pubblica e, pertanto, che, anche sotto tale profilo, deve ritenersi sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario (Cass.Civ, ordinanza dell’8.04.2011 n.8035) e che, comunque, la risoluzione ipso iure del rapporto e la conseguente decadenza degli atti di concessione e autorizzazione presupposti non è dipesa dall’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione, bensì dall’inadempimento di clausole contrattualmente previste;
Ed invero, l'ambito dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione del giudice amministrativo solo ove in esso la p.a. agisca esercitando il suo potere di supremazia, in connessione funzionale con la tutela dell'interesse pubblico affidato alle sue cure, ma non quando la lite, vertendo sulla mera inadempienza di singole prestazioni negoziali, riguardi unicamente il rapporto convenzionale tra le parti e le reciproche posizioni di diritto e di obbligo, con la conseguenza che restano assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie, relative a situazioni di diritto soggettivo, in cui la p.a. non sia coinvolta come autorità, ancorché le stesse scaturiscano da rapporti di tipo concessorio: pertanto, le domande giudiziali delle parti, fondate sul mancato assolvimento di precise obbligazioni negoziali, si rivelano inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto relative a posizioni di diritto soggettivo devolute alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale potrà riassumersi il giudizio, con tutti gli effetti della c.d. translatio judicii (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 31 gennaio 2011 , n. 30);
Ritenuto, infine,
che le spese debbano seguire la soccombenza, non sussistendo i gravi motivi di cui all’art.92 c.p.c. come riformato dalla novella n.69/09;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, trattandosi di controversia spettante alla cognizione del Giudice Ordinario.
Condanna i ricorrenti in solido a rifondere all’amministrazione le spese di lite, che si liquidano nella misura di euro 1000,00 (mille);
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2011
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