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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 18 maggio 2011 n. 2703
Pres. L. Nappi, est. G. Di Napoli
Giovanna De Cicco (Avv.ti Mario Anzisi e Marco Anzisi) c. Comune di Napoli (Avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano)


1. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Natura – Partecipazione al procedimento – Ex art. 7 L. 241/90 – Comunicazione – Obbligo – Non sussiste

 

2. Edilizia ed Urbanistica – Abusi Edilizi – Motivazione – Accertamento dell’abuso - Sufficienza

 

3. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi - Ordine di demolizione – Termini – Decadenza o prescrizione – Insussistenza

 

1. Gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (essendo atti dovuti in assenza del titolo necessario per l'avvenuta trasformazione del territorio), con la conseguenza che, non essendo richiesti normalmente apporti partecipativi del soggetto destinatario, non devono essere preceduti da alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, che esclude possa essere annullato un provvedimento qualora lo stesso sia stato adottato dopo il decorso di un tempo eccessivamente lungo dalla comunicazione stessa

 

2. L'ordine di demolizione rappresenta un atto dovuto in presenza della constatazione della realizzazione dell'opera senza titolo abilitativo (o anche in totale difformità da esso) ed in linea di massima è sufficiente la motivazione dell'accertata abusività dell'opera, salva l'ipotesi in cui sia trascorso un lungo lasso di tempo tra la commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza che abbia generato una posizione di affidamento nel privato; in questo caso sussiste un onere di congrua motivazione che indichi, tenendo in considerazione l'entità e la tipologia dell'abuso commesso, il pubblico interesse idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (1)

 

3. L’attività di repressione degli abusi edilizi, essendo collegata alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo del territorio, così come delineato nello strumento urbanistico e nella regolamentazione edilizia vigenti, non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso (2)

 

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1. cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. VI, sentenza del 5 aprile 2005, n. 3312; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 27 aprile 2004, n. 2529;
2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 1923 del 2011, proposto da:

 

Giovanna De Cicco, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Anzisi e Marco Anzisi, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via G. Sanfelice, 24;

contro



Comune di Napoli
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l’Avvocatura municipale;

per l'annullamento



dell’ordinanza n. 657 del 28.12.2010, notificata il successivo 10.01.2011, con la quale è stata ordinata alla ricorrente la demolizione delle opere abusive poste in essere alla via Vicinale P. Micca n. 21 (consistenti nella realizzazione di un corpo di fabbrica strutturato in acciaio e laterizi di mq 100 con copertura in termoisolanti di altezza variabile da mt. 5,00 a mt. 5,50); nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli in persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio;
RILEVATO che la parte ricorrente premetteva di essere proprietaria di un fondo con casa di abitazione e comodi rurali, in cui aveva edificato, nel 2002, le opere descritte in epigrafe senza i prescritti titoli abilitativi, al fine di inglobare i vari comodi preesistenti in un unico deposito, e di aver chiesto per tali opere il condono ai sensi della l. 326/2003;
che l’Amministrazione, dopo aver comunicato in data 26.04.2005, l’avvio del procedimento, adottava l’atto impugnato;
che pertanto la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l’adozione dell’atto dopo ben sei anni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento; 2) carenza di motivazione, necessaria ancorché l’area sia vincolata; 3) la ricorrente non ha fatto altro che accorpare diversi comodi rurali preesistenti; 4) l'Amministrazione, prima di ordinare la demolizione delle opere, avrebbe dovuto decidere l'istanza di condono, ancorché le opere siano state realizzate in zona vincolata; 5) violazione dell’art. 27 co. 2 d.P.R. 380/2001, atteso che sono decorsi ben sei anni senza l’adozione di alcun provvedimento;
CONSIDERATO che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che – per giurisprudenza costante – i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi non necessitano della comunicazione di avvio del procedimento, sicché, a maggior ragione, non costituisce vizio di annullabilità l’aver adottato l’atto dopo il decorso di un tempo eccessivamente lungo dalla comunicazione di cui all’art. 7 l. 241/1990;
che, secondo la giurisprudenza (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 5 aprile 2005, n. 3312 Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529) la natura interamente vincolata del provvedimento di demolizione esclude la necessaria ponderazione di interessi diversi da quelli pubblici tutelati e non richiede motivazione ulteriore rispetto alla dichiarata abusività;
che il terzo motivo risulta smentito dal testo dell’atto impugnato, da cui si evince chiaramente che trattasi di opera realizzata ex novo, il che esclude un semplice accorpamento di comodi rurali preesistenti;
che, ancora, secondo la prevalente giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529), l’attività di repressione degli abusi edilizi, essendo collegata alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo del territorio, così come delineato nello strumento urbanistico e nella regolamentazione edilizia vigenti, non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso;
che, infine, come si evince dalla memoria depositata in data 15.04.2011, l’Amministrazione ha osservato come nella nota n. 0242923 del 14.04.2011 fosse stato evidenziato che l’istanza di condono non era accoglibile, trattandosi di abuso non condonabile;
CHE le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.




definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
1. Respinge il ricorso n. 1923 dell’anno 2011;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Napoli le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000 (mille) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2011



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