T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 17 maggio 2011 n. 2661
Pres. V. Fiorentino, est. C. Buonauro
Visone Giovanni (Avv.ti Giovanni Basile e Lucio Vittozzi) c. Comune di Pozzuoli (Avv. Orazio Abbamonte |
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1. Concorso pubblico – Impugnazione di atti intermedi o preparatori – Inoppugnabilità dell’atto finale - Conseguenze – Improcedibilità – Ragioni – Invalidità derivata – Non esclude l’onere d’impugnare – Eccezione
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2. Concorso pubblico – Impugnazione della graduatoria finale – Ricorso deve essere notificato ad almeno uno dei controinteressati – Necessità - Sussiste
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1. In tema di impugnativa di atti amministrativi, quando l'atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti, la immediata impugnazione dell'atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l'atto finale, pena la improcedibilità del primo ricorso: tanto accade, con riferimento ai pubblici concorsi, nel rapporto tra esclusione e delibera di approvazione della graduatoria finale, dove quest'ultima non si pone, rispetto all'esclusione di uno o più concorrenti, in rapporto di consequenzialità immediata e diretta, in quanto comporta una valutazione di dati ed interessi più ampia, tenendo conto della posizione di tutti i concorrenti, e non solo di quelli esclusi. 2. In tema di procedura concorsuale l'inconfigurabilità di controinteressati rispetto ad atti infraprocedimentali può essere utilmente invocata soltanto allorché l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione del provvedimento conclusivo, cioè della graduatoria; al contrario, nell'ipotesi in cui l'impugnazione stessa avvenga successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo e contestualmente all'impugnativa di esso, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, dal momento che l'annullamento, anche parziale, dei criteri sulla cui base è stata compilata la graduatoria determina l'annullamento o la modifica della stessa e i controinteressati sono ben individuati o individuabili. Infatti, è assolutamente necessario che il ricorso introduttivo del giudizio venga notificato ad almeno uno di coloro che rivestono tale posizione (1)
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1. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 10 maggio 2010, n. 2766 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1448 del 2001, proposto da:
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Visone Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Basile, Lucio Vittozzi, con domicilio eletto presso Giovanni Basile in Napoli, via Tino di Camaino N.6; Davini Gabriele, Ennio Gennaro, Gagliardi Sergia, Giacobbe Vincenzo, Rastrelli Silvana, Renzi Nicola, Scamardella Raffaele;
contro
Comune di Pozzuoli, rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso Orazio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci 16;
per l'annullamento
della determinazione n. 417/2000 del Comune di Pozzuoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2011 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti impugnano la determinazione in oggetto indicata con cui sono stati indetti i concorsi per la copertura dei posti vacanti nelle categorie B (B1 e B3), C e D, sono stati approvati i bandi di selezione riservati esclusivamente al personale dipendente e sono state approvate nn. 8 commissioni di esami per le selezioni medesime, contestandone presupposti (ritenendo che non trattatasi di posti liberi ma di loro pertinenza) e modalità (ritenendo necessario anche l’accesso dall’esterno).
Il Collegio osserva che in via preliminare vada verificata la procedibilità del ricorso per mancata impugnativa del provvedimento di approvazione della graduatoria finale che è intervenuta nel corso del giudizio, è stata pubblicata nelle forme di legge e comunque è stata posta a conoscenza dei ricorrenti ed oggetto di distinta impugnazione.
Al riguardo deve ribadirsi il principio di diritto per cui, se quando si impugna un bando di concorso non sono ravvisabili controinteressati, la situazione può modificarsi se, nel corso del giudizio, il relativo procedimento giunge a conclusione con l'approvazione della graduatoria finale. Infatti, in tale evenienza, occorre chiedersi se l'eventuale accoglimento del ricorso comporti automaticamente anche l'annullamento di tutti gli atti conseguenti ovvero sia necessaria una loro esplicita impugnazione, con conseguente estensione del giudizio ai controinteressati.
In linea generale, quando sia già stato impugnato l'atto preparatorio di un procedimento non è necessario impugnare gli atti successivi se tra tali atti vi sia un rapporto di stretta presupposizione e cioè di consequenzialità immediata, diretta e necessaria perché l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, in quanto non vengono in rilievo ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto né di altri soggetti (Cons. St. sez. V, n. 1519/2004; Sez. VI, n. 5559/2007; n. 207/2008).
Per quanto riguarda in particolare i pubblici concorsi, l'atto con cui si approva definitivamente la graduatoria, rispetto a quello con cui viene pubblicato il bando o gestita la procedura (ad esempio con l’esclusione di alcuni concorrenti), non si pone in rapporto di consequenzialità immediata e diretta, in quanto viene adottato a seguito di una valutazione più generale che tiene conto degli interessi di tutti i concorrenti, risolvendosi in un riscontro della legittimità di tutta la procedura concorsuale e producendo l'effetto costitutivo di formazione della graduatoria redatta dalla commissione giudicatrice.
Inoltre occorre considerare che dall'adozione dell'atto di approvazione della graduatoria discende l'attribuzione di un beneficio in favore di soggetti estranei al giudizio i quali potrebbero subire un pregiudizio in caso di accoglimento del ricorso con evidente lesione del principio del contraddittorio (la cui rilevanza, gia costituzionalmente evidenziata, risulta vieppiù esaltata nel nuovo sistema codicistico del processo amministrativo: artt. 2 e 73, ult. comma, D. Lgs. n. 104/2010) .
Tali considerazioni conducono a ritenere necessaria l'impugnazione in corso di causa dell'atto di approvazione della graduatoria finale, con notificazione ai soggetti controinteressati quando l'originario ricorso era rivolto soltanto al bando o all'esclusione dal concorso (Cons. St. V, 10 maggio 2010 n. 2766).
Poiché nel caso di specie i ricorrenti, nel presente gravame, non hanno impugnato la graduatoria finale del concorso dalla cui partecipazione sono stati esclusi o comunque in cui non si sono utilmente collocati, il ricorso dovrà essere dichiarato improcedibile, con conseguente preclusione in questa sede all’ulteriore scrutinio delle censure di merito.
In definitiva il ricorso va dichiarato improcedibile; le spese di giudizio possono compensarsi sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Carlo Buonauro, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/05/2011
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