T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 15 aprile 2011 n. 388
Pres. Salamone - Rel. Sinigoi
Policninico di Monza Casa di Cura Privata spa (avv. Dal Piaz) c Regione Piemonte (avv. Piovano) |
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1.- Giustizia amministrativa - Termini previsti per il deposito documenti in giudizio - Inesistenza perentorietà per la P.A. - Ratio.
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2. - Giustizia amministrativa - Invio documento mediante posta elettronica non certificata - Conoscenza ai fini decorrenza termini - Esclusione.
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3. - Sanità - Accreditamento - Diritto di fruire del sistema tariffario previsto per le case di cura definitivamente accreditate - Condizioni.
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1. - La scadenza del termine di cui all'art. 73 del c.p.a. per la P.A. per il deposito dei documenti non impedisce che il Giudice possa ugualmente tenerne conto, atteso che nel processo amministrativo sussiste il potere del giudice di ordinare l'esibizione di documenti ritenuti rilevanti al fine del decidere.
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2. - L'invio di un documento da parte dell'Amministrazione mediante posta elettronica non certificata non è in grado di certificare la consegna della comunicazione e non vale a fare decorrere i termini di impugnazione.
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3. - Le case di cura accreditate dal SSN per ottenere l'applicazione del sistema tariffario previsto per le strutture definitivamente accreditate devono documentare, in rapporto al volume e tipologia di attività, il possesso di determinati livelli organizzativi funzionali del personale medico e sanitario non medico
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