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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 27 aprile 2011 n. 3633
Pres. Pugliese Est. Arzillo
G. Pascucci ed altri (Avv. ti F. Tedeschini e F. Seghini) c/ Prima
sottocommissione elettorale circondariale di Tivoli (Avv. Stato) ed altri.


1. Elezioni – Liste – Presentazione – Numero di sottoscrizioni – Limite massimo – Eccedenza - Esclusione – Necessità.

 

2. Elezioni – Liste – Presentazione – Sottoscrizioni - Numero legale – Rispetto – Commissione – Irregolarità – Valutazione - Necessità.

 

3. Elezioni - Liste – Presentazione – Sottoscrizioni - Numero legale – Individuazione – Popolazione risultante dall’ultimo censimento – Considerazione – Necessità.

1. Nel procedimento per la presentazione delle liste elettorali, la commissione elettorale deve verificare che le candidature siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto dall’art. 3 della L. n. 81/1993 e procedere alla eliminazione della lista non solo quando la relativa dichiarazione di presentazione sia sottoscritta da un numero di elettori inferiore al numero richiesto, ma anche qualora essa venga sottoscritta da un numero di elettori superiore al massimo testualmente prescritto.

 

2. In tema di elezioni, la sottocommissione elettorale in corso di istruttoria è tenuta a verificare non solo se le sottoscrizioni per la presentazione delle liste rispettino il numero previsto dall’art. 3 della L. n. 81/1993 in riferimento alla popolazione, ma anche la loro regolarità. Infatti, l’eventuale eccedenza delle sottoscrizioni può essere sanata dalla irregolarità di una parte di esse che consenta di ricondurre il numero nei limiti legali.

 

3. Nel procedimento per la presentazione delle liste elettorali, ai fini della individuazione del numero di sottoscrizioni necessario per la candidatura ex art. 3 della L. n. 81/1993 è necessario prendere in considerazione la popolazione determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale, essendo irrilevante la successiva modifica del numero degli abitanti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 129 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 3411 del 2011, proposto da:

Gilberto Pascucci, Gioacchino Renato Giannetti, Sacha Giannetti, Carlo Ponzani, Mariangela Venettoni, Anna Maria Di Pietri, Costantino Imperi, tutti in proprio e nella qualità di candidati o presentatori della Lista “Montorio Rinasce”, rappresentati e difesi dagli Avv. Federico Tedeschini e Fabiana Seghini, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

contro



I^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tivoli e U.T.G. - Prefettura di Roma, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Di Bartolomeo Domenico - Lista Libertà e Continuità Per Montorio, non costituitosi in giudizio;

e con l'intervento di

Giovanni De Angelis, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Consuelo Del Balzo, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, via del Corso, 300;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 138 del 17.4.2011 verb. n. 89, recante la ricusazione della lista “Montorio Rinasce” con riferimento alle elezioni del 15 e 16 maggio 2011 per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali del Comune di Montorio Romano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Roma - I^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tivoli, e di Giovanni De Angelis;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2011 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. La sottocommissione elettorale circondariale di Tivoli, competente per l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali del Comune di Montorio Romano del 15 – 16 maggio 2011, ha ricusato la lista ricorrente “Montorio Rinasce”, in quanto il numero delle relative sottoscrizioni (54) eccedeva quello massimo (pari a 50) previsto per i Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 2000 abitanti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i) della L. n. 81/1993, come sostituito dall'art. 3 della L. 30 aprile 1999, n. 120.
2. I due motivi di ricorso, da considerarsi congiuntamente, prospettano vari profili di illegittimità, i quali muovono dalla contestazione del meccanismo di computo della popolazione riferito all’ultimo censimento ufficiale del 2001 (art. 2 del D.P.R. n. 570/1960; art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) e dalla prospettazione, in via alternativa, del riferimento al dato risultante dal certificato anagrafico prodotto in atti, secondo cui la popolazione residente nel Comune di Montorio Romano alla data del 16.4.2011 è pari a 2048 cittadini: il che comporterebbe l’applicazione, nella specie, dello scaglione di cui all’art. 3, comma 1, lettera h) della L. n. 81/1993, come sostituito dall'art. 3 della L. 30 aprile 1999, n. 120 (non meno di 30 e non più di 60 sottoscrittori).
3. In punto di diritto, va anzitutto rilevato che la determinazione della popolazione in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale discende testualmente dalla legge (art. 2 del D.P.R. n. 570/1960; art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000). E’ vero che le menzionate previsioni attengono espressamente alla composizione dei consigli comunali, ma logicamente e coerentemente esse estendono il proprio raggio applicativo anche alla disciplina elettorale relativa a tale organo, nel cui ambito rivestono portata generale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 1981, n. 240).
Dette previsioni sono volte a sancire l’irrilevanza delle fluttuazioni del numero della popolazione residente che avvengono nell’intervallo di tempo tra un censimento e l’altro, e rispondono a “ovvie e non superabili esigenze di ordine pratico ed amministrativo” (Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 1981, n. 528).
Sotto questo profilo, è poi evidente che il certificato anagrafico prodotto in atti non può avere lo stesso valore di un censimento (quale che sia la configurazione dei relativi poteri nell’articolazione Stato – Regioni – enti locali).
4. La giurisprudenza più recente (cfr. TAR Lazio, sez. Latina, 5 novembre 2009, n. 1049; TAR Campania Napoli, sez. II, 29 maggio 2009, n. 3018) ha inoltre evidenziato che:
- la previsione di cui all’art. 30, comma 1, lett. a), d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo cui la commissione elettorale deve verificare che « le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono », va interpretata nel senso che la medesima commissione deve procedere alla eliminazione della lista non solo quando la relativa dichiarazione di presentazione sia sottoscritta da un numero di elettori inferiore al minimo richiesto, ma anche qualora essa venga sottoscritta da un numero di elettori superiore al massimo testualmente prescritto, non essendo ammissibile in tal caso una regolarizzazione;
- come affermato da C. cost., 4 marzo 1992 n. 83, la fissazione del numero massimo di sottoscrizioni non è diretta soltanto alla semplificazione del procedimento, ma si dà carico di esigenze di ben maggiore rilievo, in quanto rivolte a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale, che potrebbe essere influenzata dalla presenza di una lista con un maggior numero di sottoscrittori: infatti in mancanza di una prescrizione sul numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie pre-competizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile, al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di candidati, ed esercitare così una indebita pressione psicologica sull'elettorato e in definitiva una forma di condizionamento del voto;
- chi volesse (sempre secondo la Corte costituzionale) influenzare indebitamente il corpo elettorale con la dimostrazione di forza consistente nella raccolta di un più alto numero di sottoscrizioni non sarebbe distolto da tale intento, se al superamento del limite massimo delle sottoscrizioni facesse seguito una semplice regolarizzazione della lista con la cancellazione ad opera della Commissione elettorale circondariale delle sottoscrizioni in eccesso;
- l’esiguità del numero di firme ulteriore rispetto al massimo previsto dalla legge non costituisce circostanza tale da condurre a una diversa conclusione, dato che se fosse lasciato al giudice il compito di stabilire nel caso concreto lo scarto in aumento del numero di firme ammissibile, si aprirebbe una discrezionalità non consentita dall'ordinamento, attraverso un’integrazione della norma non prevista e di incerta applicazione, in quanto lasciata al libero apprezzamento dell'interprete;
- un “range” di oltre due decine di firme tra i due limiti inferiore e superiore, si presenta pienamente idoneo a consentire prudenzialmente una raccolta di firme che sia superiore al margine minimo, e contemporaneamente non superi il limite massimo, sì che non può individuarsi nella norma una prescrizione che renda l'osservanza dell'adempimento talmente difficile da tradursi in un’impossibilità sostanziale del rispetto della stessa.
5. Ad avviso del Collegio le argomentazioni contenute nella richiamata sentenza della Corte costituzionale (e nella successiva ordinanza 29 ottobre 1999, n. 407) consentono di rilevare anche - per connessione - la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 2 del D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 3 della L. n. 81/1993, formulata in relazione agli artt. 3, 49, 51 e 97 della Costituzione, con particolare riferimento alla mancanza di aggiornamento del dato numerico risultante dal censimento ufficiale. Del resto, la normativa in questione è proprio volta a garantire un ragionevole e ordinato svolgimento delle elezioni sulla base di criteri di certezza e di salvaguardia della corretta determinazione della volontà popolare; mentre la prefigurazione di un sistema diverso, parimenti idoneo a garantire la necessaria certezza, postulerebbe un inammissibile intervento additivo in pregiudizio della legittima discrezionalità del legislatore.
6. Per le stesse ragioni va disattesa la censura relativa alla violazione e alla falsa applicazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (diritto a un ricorso effettivo) e dell’art. 3 dell’Addendum inserito con il protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione medesima (diritto a elezioni da svolgersi “in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo”).
Ciò in quanto sono ammissibili, nell’ambito del margine di apprezzamento spettante agli Stati, le limitazioni che perseguano uno scopo legittimo e siano proporzionate al sacrificio inferto agli individui, in particolare quando esse siano volte a rafforzare e proteggere la libertà del popolo di esprimere la propria volontà (Corte europea dir. uomo, sez. I, 10 aprile 2008).
E d’altra parte non si ravvisa alcuna violazione del “diritto al ricorso effettivo”, posto che i ricorrenti usufruiscono dell’apposita tutela predisposta dall’art. 129 c.p.a. proprio per la fase anteriore allo svolgimento della tornata elettorale.
7. Rimangono da esaminare i profili istruttori e motivazionali. Parte ricorrente lamenta il fatto che la competente sottocommissione elettorale non abbia seguito l’ordine delle operazioni previsto dalle istruzioni ministeriali (pp. 24 e 25), e in particolare non abbia dapprima provveduto a escludere le sottoscrizioni formalmente irregolari dal novero di quelle rilevanti ai fini dell’applicazione della norma predetta, né abbia tenuto conto, comunque, della possibilità di considerare le quattro sottoscrizioni in più rispetto al massimo di legge come firme “di riserva”.
Il Collegio ribadisce, in linea di principio, che l’ampio “range” fissato dalla norma primaria (nella specie: 25-50 sottoscrizioni) esclude la possibilità di giustificare “a priori” la presenza di un certo numero di “firme di riserva”, nel senso che la presentazione di un numero di sottoscrizioni pari al massimo di legge è presumibilmente sufficiente a garantire i candidati dalle sorprese che potrebbero derivare dall’eventuale esclusione di alcune sottoscrizioni.
7.1 E’ vero, peraltro, che la procedura stabilita nelle istruzioni ministeriali prevede che si faccia luogo alla ricusazione della lista solo in esito all’effettuazione delle verifiche relative alla regolarità delle firme (con particolare riferimento alle relative autentiche e al possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore del Comune). Ciò significa che - secondo l’impostazione del ricorso - l’eccedenza delle sottoscrizioni potrebbe quantomeno essere sanata “a posteriori” dal rilievo dell’irregolarità di una parte di esse.
Con riferimento al caso di specie, questo profilo di censura risulta fondato.
Dal verbale della seduta della competente sottocommissione elettorale non risulta infatti che la ricusazione impugnata in questa sede sia stata preceduta dalle operazioni prescritte al par. 15, punto II delle istruzioni ministeriali, allo scopo di verificare, tra l’altro, se le 54 sottoscrizioni fossero tutte regolari.
8. La considerazione di cui al precedente punto 7.1. comporta l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell’atto impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione.
Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione ai fini del successivo corso del procedimento elettorale, previo compimento delle verifiche di cui al medesimo punto 7.1.
9. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e con gli effetti di cui al punto 8 della motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Antonio Vinciguerra, Consigliere
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2011



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