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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 22 aprile 2011 n. 2273
Pres. C. D'Alessandro, est. P. Corciulo
Mauro Ferrara e Assunta Giacco (Avv. Alessandro Lipani) c. Prima
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Casoria (N.C.) c. Comune
di Casoria (Avv. Nicola Mainelli) c. U.T.G. - Prefettura di Napoli,
Ministero Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato)


Elezioni - Presentazione delle liste - Lieve ritardo rispetto all'orario prescritto - Dipeso dalle difficoltà tecniche per raggiungere la stanza del Segretario Comunale - Esclusione della lista - Illegittimità - Riferimento all'interesse alla più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale

Nell'ottica del principio del favor partecipationis alla competizione elettorale deve essere dichiarato illegittimo il provvedimento di esclusione di una lista elettorale che sia stata presentata in leggero ritardo (nella specie alle ore 12,04), ove tale lieve ritardo sia dipeso dalle difficoltà tecniche (rottura dell'ascensore) per raggiungere la stanza del Segretario Comunale a cui presentare la lista (1)
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1. cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 4 marzo 2002 n.1271; TAR Campania , Napoli, Sezione II,22 marzo 2010 n. 1531 e n. 1529


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero N. 2118/2011 r.g., proposto da: Mauro Ferrara e Assunta Giacco, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Ponte di Tappia,47;

contro



Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Casoria, non costituita in giudizio; Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mainelli, con domicilio eletto presso Luigi Rispoli in Napoli, piazza Trieste e Trento 48; U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ministero Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento



della delibera n. 67 del 16/04/2011 avente ad oggetto la ricusazione della lista "Alleanza di popolo" dalla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Casoria (Na).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casoria e dell'U.T.G. - Prefettura di Napoli, nonché del Ministero Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2011 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



I signori Mauro Ferrara ed Assunta Giacco, delegati della lista "Alleanza di Popolo", presentata in data 16 aprile 2011 per la partecipazione alle elezioni volte al rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Casoria, hanno impugnato il verbale n. 67 del 16 aprile 2011 con cui la Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale ha escluso la predetta lista , in quanto "presentata all'ufficio di accettazione della segreteria generale del comune alle ore 12:04 e che tale ritardo non risulta giustificato da validi motivi, né può essere imputato alle modalità di ricevimento delle liste, ovvero a fattori accidentali";
I ricorrenti hanno innanzitutto dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato alla cui deliberazione avrebbero partecipato, non già il presidente e almeno due commissari, come prescritto dall'art. 27 del d.p.r. 30 marzo 1967 n. 223, ma il presidente ed un solo commissario, come risulterebbe dalla apposizione in calce al verbale della sottoscrizione solo di tali componenti, qualificati come soggetti "intervenuti"; con il secondo motivo di impugnazione è stato invece dedotto che il ritardo nella presentazione della lista, di appena quattro minuti (ore 12:04, invece delle ore 12:00), sarebbe del tutto trascurabile, anche in considerazione della fisiologica possibilità di scarto tra gli orari dei vari orologi presenti in loco; d'altronde, i presentatori della lista erano certamente all'interno della Casa comunale fin dalle ore 12:00, per cui, anche in considerazione del mancato funzionamento dell'ascensore, per salire al terzo piano, dove si trovava la stanza del Segretario a cui presentare la lista, quattro minuti costituivano un tempo fisiologicamente accettabile; inoltre, il Segretario era intento alla verifica della documentazione delle quattro liste precedentemente presentate, il che aveva contribuito a dare causa al ritardo contestato;
- Si sono costituiti in giudizio l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ed il Comune di Casoria, chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando che nella fase di presentazione delle liste non vi era stato alcun sovraffollamento presso la stanza del Segretario, il quale sarebbe rimasto, tra l'altro, inoperoso dalle ore 11:39, momento di presentazione della precedente lista, a ciò aggiungendosi che, comunque, solo alle ore 12:02 i delegati della lista esclusa si erano presentati presso il portone della Casa comunale;
- Alla camera di consiglio del 22 aprile 2011, all'esito della discussione, il Tribunale ha trattenuto la causa per una decisione in forma semplificata, sussistendone tutti i presupposti di rito;
- il secondo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento; rileva innanzitutto il Collegio che il ritardo dell'orario di presentazione, di appena quattro minuti, può senz'altro dare adito a dubbi circa l'esatta percezione dell'ora in cui è stata registrata l'avvenuta presentazione; ma, soprattutto l'assunto dei ricorrenti, secondo cui i presentatori della lista erano già presenti entro le ore 12:00 nella Casa comunale - come risulta da dichiarazione sostitutiva del 19 aprile 2009 di una persona che aveva accompagnato il presentatore - non appare utilmente smentito dalla documentazione esibita dall'Amministrazione erariale resistente, dal momento che la nota dirigenziale del 18 aprile 2011 (ultimo documento della produzione dell'Avvocatura dello Stato) non chiarisce se i soggetti, entrati nella Casa comunale, alle ore 12:02 fossero i presentatori della lista "Alleanza di Popolo"; né, appare incongruo l'aver impiegato almeno quattro minuti per salire le scale che adducono al terzo piano dell'edificio comunale - essendo rimasto incontestato il mancato funzionamento dell'ascensore - ed entrare nella stanza del Segretario, per poi ricevere l'attestazione di avvenuta presentazione della lista; ne discende che, non essendo certa l'imputabilità del ritardo ai presentatori della lista, anzi risultando che costoro si sono adoperati per assolvere tempestivamente a tale compito, trattandosi comunque di un minimo sforamento del termine orario di presentazione, debba trovare piena applicazione il principio del favor partecipationis (Consiglio di Stato, Sezione V, 4 marzo 2002 n.1271; TAR Campania , Napoli, Sezione II,22 marzo 2010 n. 1531 e n. 1529), con consequenziale annullamento del provvedimento impugnato ed ammissione della lista alle fasi successive di verifica;
- in considerazione della particolarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento di esclusione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Carlo D'Alessandro, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore
Pierluigi Russo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2011



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