T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 22 aprile 2011 n. 2272
Pres. C. D’Alessandro, est. P. Russo
Francesco Orlando, Luigi Pennisi ed Ennio Graziano (Avv. Roberto Prozzo)
c. Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Benevento (Avvocatura dello
Stato) c. Comune di Pietrelcina (N.C.) c. Sottocommissione Elettorale
Circondariale di Benevento (N.C.) |
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1. Elezioni – Presentazione delle liste – Autenticazione della sottoscrizione – Modalità – Efficacia Probatoria
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2. Elezioni – Presentazione delle liste – Verbale del Segretario Comunale – Art. 32, ultimo comma, D.P.R. 570/1960 – Ratio – Certificazione della presentazione di tutta la documentazione necessaria per accettazione della candidatura
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3. Elezioni – Presentazione delle liste – Esclusione del candidato dalle liste – Smarrimento documento originale attestante accettazione della candidatura – Non imputabile ai presentatori della lista – Illegittimità – Sussiste - Fattispecie
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1. In sede di presentazione delle liste elettorali, sia l’autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità ex art. 21 D.P.R. 445/2000, sia la ricevuta rilasciata dal Segretario Comunale ex art. 32, ultimo comma, D.P.R. 570/1960, costituiscono atti dotati di fede privilegiata, per cui fanno piena prova, fino a querela di falso, di quanto attestato essere avvenuto in presenza di due Pubblici Ufficiali (1)
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2. La ratio dell’art. 32, ultimo comma, D.P.R. 570/1960 è quella di riconoscere nella verbalizzazione del Segretario Comunale la funzione di certificare le operazioni di presentazione delle liste dei candidati ed i tempi di deposito delle stesse, nonché quella di dare riscontro della presentazione dei documenti necessari per evitare contestazioni sulla scomparsa di atti essenziali ed altre evenienze atte a turbare la trasparenza e certezza delle operazioni elettorali (2)
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3. In virtù del principio del favor partecipationis alla competizione elettorale è illegittimo il provvedimento di esclusione di un candidato dalle liste elettorali per smarrimento del documento originale di accettazione della candidatura munito di autentica di firma dovuto a caso fortuito e, comunque, non imputabile a negligenza dei presentatori della lista (3) (nel caso di specie l’originale del documento attestante l’accettazione della candidatura debitamente munito di autentica da parte del Segretario Comunale, come evincibile dal verbale regolarmente depositato, non era stato trasmesso dal Comune alla Sottocommissione elettorale)
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1. cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 24.8.2010 n.5924, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 25.7.2008 n.9399 e 30.4.1998 n.1333; T.A.R. Puglia, Bari, Sezione I, 14.9.2010 n.3468; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 27.7.2006 n.341; T.A.R. Molise, 29.10.1998 n.342; |
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2. cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 4.3.2002 n.1271; |
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3. cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 18.3.2010 n.1528; Consiglio di Stato, Sezione V, 12.4.2001 n.2297 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 129 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2140 del 2011, proposto da: Francesco Orlando, Luigi Pennisi ed Ennio Graziano, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Prozzo, con domicilio eletto in Napoli, alla via Morgantini 3, presso lo studio dell’avv. Bruno Mantovani;
contro
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso il cui ufficio distrettuale di Napoli, alla via Diaz 11, è domiciliata per legge; Comune di Pietrelcina, 1^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento, non costituiti;
per l'annullamento
della deliberazione di cui al verbale n.49 del 16.4.2011, con cui la 1^ Sottocommissione elettorale circondariale di Benevento ha escluso il sig. Ennio Graziano dalla lista denominata “IL FARO”, comprendente i candidati alla carica di consigliere comunale per le elezioni amministrative che si svolgeranno nel Comune di Pietrelcina nei giorni 15 e 16 maggio 2011.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Benevento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art.129 del c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2011 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso in fatto che la 1^ Sottocommissione elettorale circondariale di Benevento, con l’impugnata deliberazione di cui al verbale n.49 del 16.4.2011, ha escluso il sig. Ennio Graziano dalla lista denominata “IL FARO”, comprendente i candidati alla carica di consigliere comunale per le elezioni amministrative che si svolgeranno nel Comune di Pietrelcina nei giorni 15 e 16 maggio 2011, in quanto la sua dichiarazione di accettazione della candidatura risulta priva della necessaria autenticazione;
Considerato che i ricorrenti hanno esposto quanto segue :
- la rilevata anomalia discenderebbe dal fatto che, in data 14.4.2011, l’assessore comunale Nazzareno Giovanni Scocca, avendo constatato che il modello di accettazione della candidatura sottopostogli per l’autenticazione era già firmato, invitò il sig. Graziano a compilare un secondo modello e ad apporre la firma in sua presenza;
- entrambi gli esemplari sarebbero stati allegati all’atto della presentazione della lista al segretario comunale in data 16.4.2011;
- il vizio riscontrato non sarebbe pertanto imputabile al suddetto candidato né ai soggetti delegati alla presentazione della lista ma ad un mero disguido nella trasmissione degli atti dal Comune alla Sottocommissione elettorale;
Rilevato che, a sostegno della domanda giudiziale di riammissione, gli instanti hanno allegato:
- copia della dichiarazione di accettazione della candidatura del sig. Graziano munita dell’autenticazione della firma, in data 14.4.2011, da parte del suindicato assessore;
- ricevuta rilasciata dal segretario comunale con cui questi dichiara che, alle ore 10,40 del 16.4.2011, è stata presentata la suddetta lista corredata dai documenti allegati, ivi compresi “numero 12 (DODICI) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate ed autenticate”;
- attestazione dell’assessore Nazzareno Giovanni Scocca, datata 18.4.2011, che conferma la ricostruzione dei fatti enunciata dai ricorrenti circa le modalità dell’autenticazione della firma del sig. Graziano il giorno 14.4.2011 e circa la presentazione della documentazione al segretario comunale, avvenuta il successivo 16.4.2011 in sua presenza;
Ritenuto che sia l’autenticazione della sottoscrizione, effettuata con le modalità di cui all’art.21 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sia la ricevuta rilasciata dal segretario comunale, ex art. 32, ultimo comma, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, costituiscono atti dotati di fede privilegiata, per cui fanno piena prova, fino a querela di falso, di quanto attestato essere avvenuto in presenza dei due pubblici ufficiali (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 24.8.2010 n.5924, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 25.7.2008 n.9399 e 30.4.1998 n.1333; T.A.R. Puglia, Bari, Sezione I, 14.9.2010 n.3468; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 27.7.2006 n.341; T.A.R. Molise, 29.10.1998 n.342);
Ritenuto in particolare che alla verbalizzazione del segretario comunale la legge assegna la funzione di certificare le operazioni ed i tempi di deposito delle liste dei candidati e dare riscontro della presentazione dei documenti necessari proprio per evitare contestazioni sulla scomparsa di atti essenziali ed altre evenienze atte a turbare la trasparenza e certezza delle operazioni elettorali (cfr. in termini Consiglio di Stato; Sezione V, 4.3.2002 n.1271);
Considerato, alla luce degli atti esibiti ed in assenza di contrari elementi probatori, che appare verosimile l’assunto per cui lo smarrimento del documento originale di accettazione della candidatura munito di autentica della firma sia dovuto a caso fortuito e, comunque, non sia imputabile a negligenza dei presentatori della lista, con conseguente riespansione del principio del favor per la più ampia partecipazione alla competizione elettorale (cfr., sul richiamato principio generale, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 18.3.2010 n.1528; Consiglio di Stato, Sezione V, 12.4.2001 n.2297);
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso va accolto e che, per l’effetto, va annullato il provvedimento di esclusione del candidato Ennio Graziano dalla lista denominata “IL FARO” e disposta la sua ammissione alle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011.
Ritenuto che, in relazione alla peculiarità della controversia, sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l’atto di esclusione del candidato Ennio Graziano dalla lista denominata “IL FARO” e dispone la sua ammissione alle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Carlo D'Alessandro, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2011
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