Imblema Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Donato
Barretta, con domicilio eletto presso Donato Barretta in Napoli, via
Firenze N. 24;
contro
Comune di Terzigno, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rachele Auricchio, con domicilio
eletto presso Rachele Auricchio in Napoli, via Dioclezianon.430 c/o Avv.
R.Chiavarone;
per l'annullamento
per l'annullamento
dell’ ordinanza n.89
del 25.10.2005 di sospensione lavori e demolizione opere abusive
realizzati in via G.Verdi, nel Comune di Terzigno.
Visti il ricorso
e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Comune di Terzigno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 la
dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, ritualmente notificato e
depositato, il ricorrente ha esposto
di essere proprietario di un fondo
in Terzigno, alla via G.Verdi (contrada Camaldoli o Pani), ove in assenza
di titolo abilitativo poneva in essere lavori di completamento del piano
seminterrato, realizzava un piano rialzato in sopraelevazione ed un
ulteriore primo piano.
Tali interventi venivano qualificati come
abusivi dagli organi del Comune di Terzigno, che con ordinanza n.89 del
25.10.2005 ne disponeva la demolizione.
Tanto esposto, il ricorrente ha
impugnato l'ordinanza demolitoria predetta, deducendone l’illegittimità
sotto vari profili e conseguentemente ne ha chiesto l’annullamento.
Il
Comune di Terzigno si è costituito in giudizio contestando l'ammissibilità
e, comunque, la fondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10
marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente giudizio è l'ordinanza
ordinanza n.89 del 25.10.2005 con la quale il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico - Abusivismo Edilizio - Edilizia Privata e Condono Edilizio del
Comune di Terzigno ha ingiunto al ricorrente la demolizione, nel termine
di gg. 90 dalla notifica dell'atto, di una serie di interventi posti in
essere in un fondo di proprietà sito in Terzigno, alla via G.Verdi
(contrada Camaldoli o Pani), qualificate come abusive in quanto realizzate
senza titolo abilitativo, in contrasto con le seguenti disposizioni di
legge, delle prescrizioni urbanistiche ed ambientali: D.P.R. del 6 giugno
2001 n. 380 art. 31 e succ. modificazioni e integrazioni; Decreto
Legislativo n. 42/2004 art. 146 e successive modifiche e integrazioni;
P.R.G. adeguato al P.U.T. ai sensi della legge regionale n. 35 del 27.6.87
Piano Regolatore reso esecutivo a mezzo della pubblicazione dell'estratto
del Decreto Presidente della Provincia di Napoli n. 1302 del 3.9.2003 sul
BURC della Regione Campania n. 49 del 20.10.2003 art. 25; L.R. n. 16 del
22 dicembre 2004 art. 41 e 42".
Il ricorrente – senza comunque
contestare il presupposto di fatto su cui si basa l’ordinanza impugnata,
ovvero che si tratta di interventi eseguiti in zona vincolata, senza
previo rilascio di alcun titolo abilitativo- ha proposto quattro motivi di
ricorso, dei quali va rilevata, per un verso, la connessione (per cui
possono essere esaminati congiuntamente), nonché, per altro verso, la
complessiva infondatezza.
In relazione all'atto sanzionatorio in
commento, infatti, va detto:
- che esso risulta adeguatamente motivato
a mezzo dell'affermazione della realizzazione di una serie di opere in
assenza di titolo abilitativo, con contestuale richiamo alla normativa
violata (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 3270 del 29.5.2006; Cons. di Stato
sez. V, n° 5178 dell'11.10.2001; T.A.R. Campania-Napoli n° 4556 del
15.5.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 3072 del 30.4.2008; T.A.R. Toscana n°
1354 del 24.4.2008);
- che tale atto è doveroso e vincolato nel
contenuto, a fronte del suindicato presupposto dell’assenza di previo
rilascio di titolo abilitativo (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n° 2227 del
10.4.2009; Cons. di Stato sez. IV, n° 4659 del 26.9.2008; Cons. di Stato
sez. V, n° 4530 del 19.9.2008; T.A.R. Piemonte n° 752 del 16.3.2009;
T.A.R. Campania-Napoli n° 1376 dell'11.3.2009; T.A.R. Basilicata n° 44 del
6.2.2009), a nulla rilevando che si tratti di interventi inseriti in un
contesto “interamente urbanizzato”;
- che le opere realizzate senza
titolo risultano individuate con sufficiente precisione (vedi verbale
della P.S. e accertamento dell’ufficio tecnico redatto in data 8.07.2004)
e per la loro realizzazione sarebbe occorso il previo rilascio sia di un
permesso di costruire, sia di una autorizzazione paesaggistica, avendo
comunque esse comportato nuovi volumi autonomi, nonché aumento di quelli
preesistenti, ed essendo state, altresì, poste in essere rilevanti
modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi (interessati da vincolo
paesaggistico);
- Che la circostanza che l'immobile abusivamente
realizzato sia sottoposto a sequestro penale non osta all'adozione
dell'ordine di demolizione, dal momento che è possibile motivatamente
domandare all'autorità giudiziaria il dissequestro dell'immobile proprio
al fine di ottemperare al predetto ordine. Pertanto è legittima
l'ingiunzione a demolire emessa in pendenza di sequestro penale sul
manufatto abusivo, dal momento che è onere del responsabile motivatamente
domandare all'autorità giudiziaria il dissequestro dell'immobile e,
pertanto, qualora il soggetto obbligato neppure dimostri di aver richiesto
il dissequestro del bene allo scopo di demolirlo, non può successivamente
far valere il fatto del sequestro quale causa di forza maggiore impeditiva
della demolizione (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 13 gennaio 2011 , n.
84);
Pertanto il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio seguono
la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna il ricorrente alla
rifusione in favore del Comune di Terzigno delle spese di lite, nella
misura di euro 2000,00 (duemila), oltre IVA e CPA come per
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del
giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano,
Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Ines Simona Immacolata
Pisano, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2011