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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 13 aprile 2011 n. 2136
Pres. S. Romano, est. I. Pisano
Imblema Vincenzo (Avv. Donato Barretta) c. Comune di Terzigno (Avv. Rachele Auricchio)


1. Edilizia ed Urbanistica – Abusi Edilizi – Motivazione – Accertamento dell’abuso - Sufficienza

 

2. Edilizia ed Urbanistica – Abusi Edilizi – Condizioni – Opera realizzata in un contesto urbanizzato – Ordinanza di demolizione – Legittimità – Sussiste

 

3. Edilizia ed Urbanistica – Abusi Edilizi – Ordinanza di demolizione – Bene sottoposto a sequestro penale – Non è causa ostativa alla demolizione – Ragioni

 

 

1. L'ordine di demolizione rappresenta un atto dovuto in presenza della constatazione della realizzazione dell'opera senza titolo abilitativo (o anche in totale difformità da esso) ed in linea di massima è sufficiente la motivazione dell'accertata abusività dell'opera, salva l'ipotesi in cui sia trascorso un lungo lasso di tempo tra la commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza che abbia generato una posizione di affidamento nel privato; in questo caso sussiste un onere di congrua motivazione che indichi, tenendo in considerazione l'entità e la tipologia dell'abuso commesso, il pubblico interesse idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (1)

 

2. Requisiti dell’ordinanza di demolizione sono l’esistenza della condizione che la rende vincolata, cioè l’accertata esecuzione di opere abusive, ed il conseguente ordine di demolizione. E’ pertanto legittima l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva anche se realizzata in un contesto che sia interamente urbanizzato (2)

 

3. È legittima l'ingiunzione a demolire emessa in pendenza di sequestro penale sul manufatto abusivo, dal momento che è onere del responsabile motivatamente domandare all'autorità giudiziaria il dissequestro dell'immobile e, pertanto, qualora il soggetto obbligato neppure dimostri di aver richiesto il dissequestro del bene allo scopo di demolirlo, non può successivamente far valere il fatto del sequestro quale causa di forza maggiore impeditiva della demolizione (3)

 

 

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1. cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 3270 del 29.5.2006; Cons. di Stato sez. V, n° 5178 dell'11.10.2001; T.A.R. Campania-Napoli n° 4556 del 15.5.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 3072 del 30.4.2008; T.A.R. Toscana n° 1354 del 24.4.2008;
2. cfr. Cons. di Stato sez. IV, n° 2227 del 10.4.2009; Cons. di Stato sez. IV, n° 4659 del 26.9.2008; Cons. di Stato sez. V, n° 4530 del 19.9.2008; T.A.R. Piemonte n° 752 del 16.3.2009; T.A.R. Campania-Napoli n° 1376 dell'11.3.2009; T.A.R. Basilicata n° 44 del 6.2.2009;
3.cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 13 gennaio 2011 , n. 84

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 138 del 2006, proposto da:

 

Imblema Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Barretta, con domicilio eletto presso Donato Barretta in Napoli, via Firenze N. 24;

contro



Comune di Terzigno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rachele Auricchio, con domicilio eletto presso Rachele Auricchio in Napoli, via Dioclezianon.430 c/o Avv. R.Chiavarone;

per l'annullamento



per l'annullamento
dell’ ordinanza n.89 del 25.10.2005 di sospensione lavori e demolizione opere abusive realizzati in via G.Verdi, nel Comune di Terzigno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Terzigno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha esposto
di essere proprietario di un fondo in Terzigno, alla via G.Verdi (contrada Camaldoli o Pani), ove in assenza di titolo abilitativo poneva in essere lavori di completamento del piano seminterrato, realizzava un piano rialzato in sopraelevazione ed un ulteriore primo piano.
Tali interventi venivano qualificati come abusivi dagli organi del Comune di Terzigno, che con ordinanza n.89 del 25.10.2005 ne disponeva la demolizione.
Tanto esposto, il ricorrente ha impugnato l'ordinanza demolitoria predetta, deducendone l’illegittimità sotto vari profili e conseguentemente ne ha chiesto l’annullamento.
Il Comune di Terzigno si è costituito in giudizio contestando l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Oggetto del presente giudizio è l'ordinanza ordinanza n.89 del 25.10.2005 con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico - Abusivismo Edilizio - Edilizia Privata e Condono Edilizio del Comune di Terzigno ha ingiunto al ricorrente la demolizione, nel termine di gg. 90 dalla notifica dell'atto, di una serie di interventi posti in essere in un fondo di proprietà sito in Terzigno, alla via G.Verdi (contrada Camaldoli o Pani), qualificate come abusive in quanto realizzate senza titolo abilitativo, in contrasto con le seguenti disposizioni di legge, delle prescrizioni urbanistiche ed ambientali: D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380 art. 31 e succ. modificazioni e integrazioni; Decreto Legislativo n. 42/2004 art. 146 e successive modifiche e integrazioni; P.R.G. adeguato al P.U.T. ai sensi della legge regionale n. 35 del 27.6.87 Piano Regolatore reso esecutivo a mezzo della pubblicazione dell'estratto del Decreto Presidente della Provincia di Napoli n. 1302 del 3.9.2003 sul BURC della Regione Campania n. 49 del 20.10.2003 art. 25; L.R. n. 16 del 22 dicembre 2004 art. 41 e 42".
Il ricorrente – senza comunque contestare il presupposto di fatto su cui si basa l’ordinanza impugnata, ovvero che si tratta di interventi eseguiti in zona vincolata, senza previo rilascio di alcun titolo abilitativo- ha proposto quattro motivi di ricorso, dei quali va rilevata, per un verso, la connessione (per cui possono essere esaminati congiuntamente), nonché, per altro verso, la complessiva infondatezza.
In relazione all'atto sanzionatorio in commento, infatti, va detto:
- che esso risulta adeguatamente motivato a mezzo dell'affermazione della realizzazione di una serie di opere in assenza di titolo abilitativo, con contestuale richiamo alla normativa violata (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 3270 del 29.5.2006; Cons. di Stato sez. V, n° 5178 dell'11.10.2001; T.A.R. Campania-Napoli n° 4556 del 15.5.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 3072 del 30.4.2008; T.A.R. Toscana n° 1354 del 24.4.2008);
- che tale atto è doveroso e vincolato nel contenuto, a fronte del suindicato presupposto dell’assenza di previo rilascio di titolo abilitativo (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n° 2227 del 10.4.2009; Cons. di Stato sez. IV, n° 4659 del 26.9.2008; Cons. di Stato sez. V, n° 4530 del 19.9.2008; T.A.R. Piemonte n° 752 del 16.3.2009; T.A.R. Campania-Napoli n° 1376 dell'11.3.2009; T.A.R. Basilicata n° 44 del 6.2.2009), a nulla rilevando che si tratti di interventi inseriti in un contesto “interamente urbanizzato”;
- che le opere realizzate senza titolo risultano individuate con sufficiente precisione (vedi verbale della P.S. e accertamento dell’ufficio tecnico redatto in data 8.07.2004) e per la loro realizzazione sarebbe occorso il previo rilascio sia di un permesso di costruire, sia di una autorizzazione paesaggistica, avendo comunque esse comportato nuovi volumi autonomi, nonché aumento di quelli preesistenti, ed essendo state, altresì, poste in essere rilevanti modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi (interessati da vincolo paesaggistico);
- Che la circostanza che l'immobile abusivamente realizzato sia sottoposto a sequestro penale non osta all'adozione dell'ordine di demolizione, dal momento che è possibile motivatamente domandare all'autorità giudiziaria il dissequestro dell'immobile proprio al fine di ottemperare al predetto ordine. Pertanto è legittima l'ingiunzione a demolire emessa in pendenza di sequestro penale sul manufatto abusivo, dal momento che è onere del responsabile motivatamente domandare all'autorità giudiziaria il dissequestro dell'immobile e, pertanto, qualora il soggetto obbligato neppure dimostri di aver richiesto il dissequestro del bene allo scopo di demolirlo, non può successivamente far valere il fatto del sequestro quale causa di forza maggiore impeditiva della demolizione (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 13 gennaio 2011 , n. 84);
Pertanto il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Terzigno delle spese di lite, nella misura di euro 2000,00 (duemila), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2011





 

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