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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 11 aprile 2011 n. 2077
Pres. S. Romano, est. I. Raiola
Parmarosa Tagliaferro Giuseppe (Avv. Enrico Soprano) c. Comune di Ottaviano (N.C.) c. Ministero Per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici e per il Patrimonio Storico artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato)


Ambiente e territorio – Autorizzazione paesaggistica – Soggetti legittimati ad ottenere il rilascio – interpretazione estensiva art. 146, comma I, D.Lgs, 42/04 – Detenzione del bene – Sufficienza - Fattispecie

 

 

Secondo un’interpretazione estensiva dell’art. 146, comma I, D.Lgs. 42/04 sono legittimati a poter chiedere l’autorizzazione paesaggistica tutti coloro che hanno con la res oggetto di protezione vincolistica, una relazione dominicale e/o materiale (1): è pertanto illegittimo il provvedimento di diniego di un permesso di costruire fondato sulla circostanza che il soggetto richiedente non poteva ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in quanto non proprietario del bene, nonostante lo stesso avesse fornito prova di avere la disponibilità materiale del bene (nella specie il possesso era attestato in virtù di un contratto di comodato stipulato a mezzo di scrittura privata)

 

 

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1. cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. III, sentenza del 9/11/2010, n. 23672; id. 457/10

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 889 del 2011, proposto da:

 

Parmarosa Tagliaferro Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Soprano, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Melisurgo n. 4;

contro



Comune di Ottaviano, in persona del legale rappresentante pro tempore; Ministero Per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici e per il Patrimonio Storico artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura .Distrettuale dello Stato, presso la quale ope legis domiciliano per legge in Napoli alla via Diaz n. 11;

per l'annullamento



1.del provvedimento prot.n. 26545 del 26/11/2010, notificato il 02/12/2010, emesso dal Responsabile del V Settore del Comune di Ottaviano, con il quale è stato disposto il rigetto dell'istanza, prot.n. 22770 del 19/12/2008, tesa ad ottenere il Permesso di Costruire inerente la realizzazione di un edificio ad uso produttivo-commerciale alla via Vicinale del Principe, in Località Funari, nel Comune di Ottaviano;
2. del parere reso dal Soprintendente per i Beni Architettonici, Paesaggistici., Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia con nota prot. 022038 del 13.10.2010, richiamato nel provvedimento sub 1;
3.di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici e per il Patrimonio Storico artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Con ricorso notificato in data 3 febbraio 2011 e depositato in data 15 febbraio 2011, parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe, articolando i seguenti motivi in diritto:
Incompetenza – Violazione e falsa applicazione dell’art.146 D.Lgs. 22.01.2004 n.42 – Eccesso di potere per falsità dei presupposti;
Violazione e falsa applicazione dell’art:146 del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 – Violazione e falsa applicazione dell’art.11 Del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 – Eccesso di potere per falsità dei presupposti – Difetto di istruttoria ed illogicita’;
Violazione dell’art.146 del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 – Violazione dell’art. 10bis della Legge 07.08.1990 n.241 – Violazione dell’art.97 della Costituzione – Eccesso di potere per falsità dei presupposti e difetto di istruttoria.
Si costituivano, con memoria di stile, il Ministero Per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici e per il Patrimonio Storico artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia, che resistevano al ricorso.
Il ricorso è manifestamente fondato, di tal che il gravame può essere deciso con sentenza in forma semplificata, piuttosto che con ordinanza resa in sede cautelare.
Il ricorrente impugna l’atto con il quale il Comune di Ottaviano ha negato il permesso di costruire, richiesto con istanza prot. n.22770 del 19.12.2008, avente ad oggetto la realizzazione di un edificio ad uso produttivo-commerciale in via Vicinale del Principe, in località Funari, nonché il presupposto parere negativo formulato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, ai sensi dell’art.146 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 sul rilievo dell’improcedibilità della pratica per “inesistenza del titolo attestante un diritto reale di godimento del bene che legittima l’istante a richiedere autorizzazione paesaggistica”.
La motivazione addotta dall’autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico a sostegno del richiamato parere negativo è erronea ed è ascrivibile ad un’opzione ermeneutica della disposizione dell’art.146 D.Lgs. n.42/2004 sprovvista di fondamento avuto riguardo al testo letterale della norma.
Il Tribunale osserva - in disparte da ogni ulteriore profilo pertinente all’ambito valutativo affidato alla Soprintendenza nel nuovo regime di rilascio dell’autorizzazione paesistica ( e non senza evidenziare che, nel caso di specie, l’autorità tutoria nulla ha detto in termini di compatibilità paesaggistica dell’intervento programmato) - che la disposizione di cui al primo comma dell’art.146 D.Lgs. n.42/2004 individua i soggetti legittimati a richiedere l’autorizzazione paesaggistica, indicandoli ne “i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili di aree di interesse paesaggistico . . .” ovvero, in senso letterale, in tutti coloro che hanno con la res, oggetto di protezione vincolistica, una relazione dominicale e/o materiale (cfr. T.A.R. Napoli, III, 9 novembre 2010 n.23672 ).
La norma in parola, proprio perché dettata in relazione ad una (futura) attività manipolativa del bene protetto, circoscrive il numero di quanti possono richiedere l’assenso al compimento del facere - altrimenti illegittimo - a coloro che del bene hanno la disponibilità materiale ovvero, secondo un’interpretazione estensiva conforme al dettato costituzionale, fatta propria da questa Sezione in una recente pronuncia (cfr. sent. n.457/2010), a coloro che del bene debbono avere disponibilità materiale, pena la inefficacia del sistema di tutela giurisdizionale (è il caso del creditore che agisce in executivis per l’attuazione di un obbligo di facere, quale l’obbligo di demolire e/o arretrare un edificio - o parte di esso – realizzato in spregio delle distanze legali) .
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato – oltre che di essere beneficiario di un atto di asservimento del fondo del 19.08.2008 da parte della proprietaria, Annunziata Rosa - di rivestire la qualità di comodatario del bene, in virtù di contratto di comodato stipulato con scrittura privata del 30.09.2008 (cfr. copia in atti), e perciò di avere la titolarità di un diritto personale di godimento sul cespite ovvero di una situazione giudica soggettiva legittimante la richiesta di rilascio del titolo paesistico.
Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
a)accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione;
b)condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in €.1.000,00# (euro mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Ida Raiola, Primo Referendario, Estensore
Paola Palmarini, Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2011





 

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