Parmarosa Tagliaferro Giuseppe, rappresentato e difeso
dall'avv. Enrico Soprano, con il quale elettivamente domicilia in Napoli
alla via Melisurgo n. 4;
contro
Comune di Ottaviano, in persona del legale
rappresentante pro tempore; Ministero Per i Beni e le Attività Culturali e
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici e per il Patrimonio
Storico artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia, rappresentati
e difesi dall'Avvocatura .Distrettuale dello Stato, presso la quale ope
legis domiciliano per legge in Napoli alla via Diaz n. 11;
per l'annullamento
1.del provvedimento prot.n. 26545 del
26/11/2010, notificato il 02/12/2010, emesso dal Responsabile del V
Settore del Comune di Ottaviano, con il quale è stato disposto il rigetto
dell'istanza, prot.n. 22770 del 19/12/2008, tesa ad ottenere il Permesso
di Costruire inerente la realizzazione di un edificio ad uso
produttivo-commerciale alla via Vicinale del Principe, in Località Funari,
nel Comune di Ottaviano;
2. del parere reso dal Soprintendente per i
Beni Architettonici, Paesaggistici., Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per Napoli e Provincia con nota prot. 022038 del
13.10.2010, richiamato nel provvedimento sub 1;
3.di ogni altro atto
presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti del
ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e le Attività
Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici e
per il Patrimonio Storico artistico e Etnoantropologico di Napoli e
Provincia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo
2011 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60
cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 3 febbraio 2011 e
depositato in data 15 febbraio 2011, parte ricorrente impugnava gli atti
in epigrafe, articolando i seguenti motivi in diritto:
Incompetenza –
Violazione e falsa applicazione dell’art.146 D.Lgs. 22.01.2004 n.42 –
Eccesso di potere per falsità dei presupposti;
Violazione e falsa
applicazione dell’art:146 del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 – Violazione e falsa
applicazione dell’art.11 Del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 – Eccesso di potere
per falsità dei presupposti – Difetto di istruttoria ed
illogicita’;
Violazione dell’art.146 del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 –
Violazione dell’art. 10bis della Legge 07.08.1990 n.241 – Violazione
dell’art.97 della Costituzione – Eccesso di potere per falsità dei
presupposti e difetto di istruttoria.
Si costituivano, con memoria di
stile, il Ministero Per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesistici e per il Patrimonio Storico
artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia, che resistevano al
ricorso.
Il ricorso è manifestamente fondato, di tal che il gravame può
essere deciso con sentenza in forma semplificata, piuttosto che con
ordinanza resa in sede cautelare.
Il ricorrente impugna l’atto con il
quale il Comune di Ottaviano ha negato il permesso di costruire, richiesto
con istanza prot. n.22770 del 19.12.2008, avente ad oggetto la
realizzazione di un edificio ad uso produttivo-commerciale in via Vicinale
del Principe, in località Funari, nonché il presupposto parere negativo
formulato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, ai sensi
dell’art.146 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 sul rilievo dell’improcedibilità
della pratica per “inesistenza del titolo attestante un diritto reale di
godimento del bene che legittima l’istante a richiedere autorizzazione
paesaggistica”.
La motivazione addotta dall’autorità preposta alla
tutela del vincolo paesistico a sostegno del richiamato parere negativo è
erronea ed è ascrivibile ad un’opzione ermeneutica della disposizione
dell’art.146 D.Lgs. n.42/2004 sprovvista di fondamento avuto riguardo al
testo letterale della norma.
Il Tribunale osserva - in disparte da ogni
ulteriore profilo pertinente all’ambito valutativo affidato alla
Soprintendenza nel nuovo regime di rilascio dell’autorizzazione paesistica
( e non senza evidenziare che, nel caso di specie, l’autorità tutoria
nulla ha detto in termini di compatibilità paesaggistica dell’intervento
programmato) - che la disposizione di cui al primo comma dell’art.146
D.Lgs. n.42/2004 individua i soggetti legittimati a richiedere
l’autorizzazione paesaggistica, indicandoli ne “i proprietari, possessori
o detentori a qualsiasi titolo di immobili di aree di interesse
paesaggistico . . .” ovvero, in senso letterale, in tutti coloro che hanno
con la res, oggetto di protezione vincolistica, una relazione dominicale
e/o materiale (cfr. T.A.R. Napoli, III, 9 novembre 2010 n.23672 ).
La
norma in parola, proprio perché dettata in relazione ad una (futura)
attività manipolativa del bene protetto, circoscrive il numero di quanti
possono richiedere l’assenso al compimento del facere - altrimenti
illegittimo - a coloro che del bene hanno la disponibilità materiale
ovvero, secondo un’interpretazione estensiva conforme al dettato
costituzionale, fatta propria da questa Sezione in una recente pronuncia
(cfr. sent. n.457/2010), a coloro che del bene debbono avere disponibilità
materiale, pena la inefficacia del sistema di tutela giurisdizionale (è il
caso del creditore che agisce in executivis per l’attuazione di un obbligo
di facere, quale l’obbligo di demolire e/o arretrare un edificio - o parte
di esso – realizzato in spregio delle distanze legali) .
Nel caso di
specie, il ricorrente ha dimostrato – oltre che di essere beneficiario di
un atto di asservimento del fondo del 19.08.2008 da parte della
proprietaria, Annunziata Rosa - di rivestire la qualità di comodatario del
bene, in virtù di contratto di comodato stipulato con scrittura privata
del 30.09.2008 (cfr. copia in atti), e perciò di avere la titolarità di un
diritto personale di godimento sul cespite ovvero di una situazione
giudica soggettiva legittimante la richiesta di rilascio del titolo
paesistico.
Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente
annullamento degli atti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni
dell’Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto,
a)accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i
provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni
dell’Amministrazione;
b)condanna le Amministrazioni resistenti, in
solido tra loro, al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese
di giudizio, che liquida in €.1.000,00# (euro mille/00).
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Ida Raiola,
Primo Referendario, Estensore
Paola Palmarini, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2011