REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
Sul ricorso numero
di registro generale 1324 dell’anno 2011, proposto da:
AS.SE.PE. sas
di Altieri Anna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Guido Schettini, presso lo studio del quale è
elettivamente domiciliata, in Napoli, al c.so G. Garibaldi n.
118;
contro
Comune di Napoli in Persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges,
Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Anna
Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana
Furnari, con i quali è elettivamente domiciliato presso la sede
dell’Avvocatura Municipale, in Napoli, piazza Municipio – Palazzo S.
Giacomo;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
- dell’ordinanza del Sindaco di Napoli n° 55
del 18.2.2011, con la quale è stato disposto il rilascio ad horas
dell’area di proprietà comunale sita in Napoli, alla via Tanucci n° 5,
all’interno dell’ex Albergo dei Poveri;
Visti il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune
di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il
dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Visti gli artt. 60 e 74 del codice del
processo amministrativo, in base al quale, nella Camera di Consiglio
fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il T.A.R. può decidere il
ricorso con sentenza in forma semplificata, ove ravvisi – tra l’altro - la
manifesta inammissibilità, improcedibilità, fondatezza o infondatezza del
ricorso stesso, previo accertamento della completezza del contraddittorio
e dell’istruttoria, e ciò anche se l’Amministrazione intimata e gli
eventuali controinteressati non si siano costituiti in giudizio e sia
ancora pendente il relativo termine processuale (cfr. Cons. di Stato sez.
VI, 7.2.2003 n° 650), ovvero anche in assenza dei difensori delle parti
costituite, equivalendo la detta assenza a disinteresse o rinunzia ad
evidenziare ragioni ostative alla pronunzia (cfr. Cons. di Stato sez. V,
1.3.2003 n° 1131);
Dato atto che le parti presenti, all’esito della
discussione in Camera di Consiglio sono state rese edotte della
possibilità di decisione della causa nel merito con le forme di cui sopra,
e nulla hanno osservato;
Premesso quanto rappresentato nell’atto
introduttivo del giudizio, contenente richiesta di adozione di misure
cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 cod. processo amm.vo,
notificato a mezzo fax in data 8 marzo 2011 e depositato il successivo 9
marzo;
Rilevato che, a seguito della costituzione del Comune di Napoli
in data 11 marzo 2011, risulta comunque instaurato il contraddittorio
processuale;
Considerato che nella specie è impugnato un ordine di
sgombero ad horas dell’area sita in Napoli, alla via Tanucci n° 5,
all’interno del complesso dell’ex Albergo dei Poveri, di proprietà del
Comune di Napoli e utilizzato dalla società ricorrente per lo svolgimento
di una attività di garage-parcheggio;
Considerato che, ancorché parte
ricorrente sostenga di avere la disponibilità di tale area in forza di un
rapporto locatizio, non ha però prodotto alcun contratto scritto
(necessario ad substantiam per la sussistenza del rapporto negoziale)
intercorso con il Comune di Napoli, e del resto la posizione di
quest’ultimo è nel senso che invece la detenzione sia priva di titolo, in
ciò supportata dalla sentenza del Tribunale di Napoli – III sez. civile –
giudice unico dott. Ettore Pastore Alinante del 17.11.2010 (allegata in
copia);
Considerato che, in ogni caso, l’area in questione non risulta
essere demaniale né rientrante nel patrimonio indisponibile del Comune di
Napoli, bensì, alla stregua degli elementi documentali acquisiti, deve
qualificarsi bene patrimoniale disponibile dell’ente territoriale, per
cui, quali che siano le ragioni poste alla base del suo utilizzo da parte
della società ricorrente, il relativo rapporto risulta regolato dalla
normativa privatistica;
Considerato quindi nel caso di specie
l'Amministrazione comunale non può che agire "jure privatorum" - al di
fuori cioè dell'esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica
(attribuitale, dall’art. 823 cod. civ., esclusivamente in relazione ai
beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili degli enti pubblici)
-, il che, più specificamente, si traduce nell'assenza di poteri
autoritativi sia sul versante della chiusura di un eventuale rapporto
pregresso, sia su quello connesso del rilascio del bene (cfr. T.A.R.
Campania-Napoli n° 1390 del 23.10.2010; T.A.R. Liguria n° 1937 del
15.11.2007; T.A.R. Piemonte n° 179 del 18.2.2000; T.A.R. Calabria-Reggio
Calabria n° 292 del 13.3.1998);
Considerato che da tanto consegue la
nullità del provvedimento di rilascio qui impugnato, perché adottato in
assoluta carenza di potere, e come tale inefficace ed insuscettibile di
essere portato ad esecuzione in via amministrativa, salvi gli eventuali
effetti che dovesse poter produrre nell’ambito privatistico al quale il
rapporto deve essere ricondotto;
Ritenuto che, coerentemente con le
conclusioni appena esposte, la presente controversia riguardante la
pretesa di parte ricorrente a mantenere il godimento, a titolo di
locazione, dell’area in questione, in quanto caratterizzata da posizioni
paritetiche di diritto, risulta inammissibile poiché devoluta alla
giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale la domanda (come
sopra evidenziato già proposta e definita in primo grado) potrà essere se
del caso coltivata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del
Nuovo Codice del Processo Amministrativo;
Ritenuto che le spese
processuali debbano seguire la soccombenza, con liquidazione come da
dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Settima)
definitivamente pronunciando sul ricorso di
cui all’epigrafe, proposto dalla AS.SE.PE. sas di Altieri Anna, lo
dichiara inammissibile nei sensi ed agli effetti in motivazione
indicati.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Nuovo
Codice del Processo Amministrativo, indica il Giudice Ordinario quale
giudice nazionale fornito di giurisdizione in ordine alla controversia
attivata da parte ricorrente onde mantenere il godimento, a titolo di
locazione, dell’area ubicata in Napoli, alla via Tanucci n° 5, all’interno
dell’ex Albergo dei Poveri.
Condanna la ricorrente alla rifusione in
favore del Comune di Napoli delle spese del giudizio, che liquida in
complessivi €1.000,00 (di cui €300,00 per diritti ed €650,00 per
onorario), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli
nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria
Liguori, Consigliere, Estensore
Carlo Polidori, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2011