Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 8 aprile 2011 n. 2004
Pres. S. Veneziano, est. M. Liguori
AS.SE.PE. S.a.s. (Avv. Guido Schettini) c. Comune di Napoli (Avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari)


1. Giustizia amministrativa - Sentenza - Sentenza in forma abbreviata - In occasione della Camera di Consiglio fissata per la domanda di sospensione - Presupposto dell’integrità del contraddittorio - Rituale notifica del ricorso a tutte le parti del giudizio - Necessità - Scadenza del termine previsto per la costituzione delle parti resistenti - Non occorre.

 

2. Giurisdizione e competenza –Interventi P.A. per il recupero di beni del patrimonio disponibile – Violazione diritti soggettivi – Giurisdizione G.O.

 

 

1. La decisione del ricorso con sentenza in forma abbreviata, ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, deve essere assunta, secondo quanto previsto dalla medesima norma, 'nel rispetto del contraddittorio'; per il rispetto del contraddittorio è sufficiente che il ricorso introduttivo sia stato notificato a tutte le parti contro le quali lo stesso è diretto, non essendo altresì necessario attendere la scadenza del termine previsto per la costituzione in giudizio delle medesime parti (1).

 

2. Quando l’Amministrazione agisce, con ordinanza sindacale per il rilascio di un bene del patrimoniale disponibile, agisce iure privatorum e conseguentemente la cognizione dell’eventuale illegittimità dell’azione per lesione dei diritti soggettivi dei privati spetta al Giudice Ordinario (2)

 

 

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1. cfr. Cons. di Stato sez. VI, 7.2.2003 n° 650; id. sez. V, 1.3.2003 n° 1131;
2. cfr. T.A.R. Campania-Napoli n° 1390 del 23.10.2010; T.A.R. Liguria n° 1937 del 15.11.2007; T.A.R. Piemonte n° 179 del 18.2.2000; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria n° 292 del 13.3.1998

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 60 cod. proc. amm.;
Sul ricorso numero di registro generale 1324 dell’anno 2011, proposto da:
AS.SE.PE. sas di Altieri Anna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Guido Schettini, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Napoli, al c.so G. Garibaldi n. 118;

contro



Comune di Napoli in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, con i quali è elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Municipale, in Napoli, piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



- dell’ordinanza del Sindaco di Napoli n° 55 del 18.2.2011, con la quale è stato disposto il rilascio ad horas dell’area di proprietà comunale sita in Napoli, alla via Tanucci n° 5, all’interno dell’ex Albergo dei Poveri;

Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti gli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, in base al quale, nella Camera di Consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il T.A.R. può decidere il ricorso con sentenza in forma semplificata, ove ravvisi – tra l’altro - la manifesta inammissibilità, improcedibilità, fondatezza o infondatezza del ricorso stesso, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e ciò anche se l’Amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non si siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale (cfr. Cons. di Stato sez. VI, 7.2.2003 n° 650), ovvero anche in assenza dei difensori delle parti costituite, equivalendo la detta assenza a disinteresse o rinunzia ad evidenziare ragioni ostative alla pronunzia (cfr. Cons. di Stato sez. V, 1.3.2003 n° 1131);
Dato atto che le parti presenti, all’esito della discussione in Camera di Consiglio sono state rese edotte della possibilità di decisione della causa nel merito con le forme di cui sopra, e nulla hanno osservato;

Premesso quanto rappresentato nell’atto introduttivo del giudizio, contenente richiesta di adozione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 cod. processo amm.vo, notificato a mezzo fax in data 8 marzo 2011 e depositato il successivo 9 marzo;
Rilevato che, a seguito della costituzione del Comune di Napoli in data 11 marzo 2011, risulta comunque instaurato il contraddittorio processuale;
Considerato che nella specie è impugnato un ordine di sgombero ad horas dell’area sita in Napoli, alla via Tanucci n° 5, all’interno del complesso dell’ex Albergo dei Poveri, di proprietà del Comune di Napoli e utilizzato dalla società ricorrente per lo svolgimento di una attività di garage-parcheggio;
Considerato che, ancorché parte ricorrente sostenga di avere la disponibilità di tale area in forza di un rapporto locatizio, non ha però prodotto alcun contratto scritto (necessario ad substantiam per la sussistenza del rapporto negoziale) intercorso con il Comune di Napoli, e del resto la posizione di quest’ultimo è nel senso che invece la detenzione sia priva di titolo, in ciò supportata dalla sentenza del Tribunale di Napoli – III sez. civile – giudice unico dott. Ettore Pastore Alinante del 17.11.2010 (allegata in copia);
Considerato che, in ogni caso, l’area in questione non risulta essere demaniale né rientrante nel patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, bensì, alla stregua degli elementi documentali acquisiti, deve qualificarsi bene patrimoniale disponibile dell’ente territoriale, per cui, quali che siano le ragioni poste alla base del suo utilizzo da parte della società ricorrente, il relativo rapporto risulta regolato dalla normativa privatistica;
Considerato quindi nel caso di specie l'Amministrazione comunale non può che agire "jure privatorum" - al di fuori cioè dell'esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica (attribuitale, dall’art. 823 cod. civ., esclusivamente in relazione ai beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili degli enti pubblici) -, il che, più specificamente, si traduce nell'assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura di un eventuale rapporto pregresso, sia su quello connesso del rilascio del bene (cfr. T.A.R. Campania-Napoli n° 1390 del 23.10.2010; T.A.R. Liguria n° 1937 del 15.11.2007; T.A.R. Piemonte n° 179 del 18.2.2000; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria n° 292 del 13.3.1998);
Considerato che da tanto consegue la nullità del provvedimento di rilascio qui impugnato, perché adottato in assoluta carenza di potere, e come tale inefficace ed insuscettibile di essere portato ad esecuzione in via amministrativa, salvi gli eventuali effetti che dovesse poter produrre nell’ambito privatistico al quale il rapporto deve essere ricondotto;
Ritenuto che, coerentemente con le conclusioni appena esposte, la presente controversia riguardante la pretesa di parte ricorrente a mantenere il godimento, a titolo di locazione, dell’area in questione, in quanto caratterizzata da posizioni paritetiche di diritto, risulta inammissibile poiché devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale la domanda (come sopra evidenziato già proposta e definita in primo grado) potrà essere se del caso coltivata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Nuovo Codice del Processo Amministrativo;
Ritenuto che le spese processuali debbano seguire la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui all’epigrafe, proposto dalla AS.SE.PE. sas di Altieri Anna, lo dichiara inammissibile nei sensi ed agli effetti in motivazione indicati.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Nuovo Codice del Processo Amministrativo, indica il Giudice Ordinario quale giudice nazionale fornito di giurisdizione in ordine alla controversia attivata da parte ricorrente onde mantenere il godimento, a titolo di locazione, dell’area ubicata in Napoli, alla via Tanucci n° 5, all’interno dell’ex Albergo dei Poveri.
Condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Napoli delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €1.000,00 (di cui €300,00 per diritti ed €650,00 per onorario), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Carlo Polidori, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2011





 

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