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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 6 aprile 2011 n. 1963
Pres. A. Guida, est. M. Buonauro
Consorzio di Cooperative Sociali Kratos Onlus (Avv. Lorenzo Lentini)
c. Comune di Succivo (Avv. Catello Miranda) c. N. 5; U.T.G. - Prefettura di
Caserta, Ministero dell'Interno (Avvocatura di Stato) c. Società Cooperativa
Sociale Onlus il Gabbiano (N.C.)


1. Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Revoca - A seguito di informativa antimafia - Motivata per relationem facendo riferimento all’informativa stessa - Legittimità - Sussiste

 

2. Contratti della P.A. - Informativa antimafia - Informativa c.d. atipica - Circa tentativi di infiltrazioni mafiose o della criminalità organizzata - Presupposti per la sua adozione - Possibilità di fare riferimento al semplice semplice sospetto o a mere congetture prive di riscontro fattuale - Non sussiste - Indicazione di idonei e specifici elementi di fatto Necessità - Sussiste.

1. E’ legittimo il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di un pubblico appalto motivato per relationem con riferimento alla informativa prefettizia dalla quale risultano tentativi di infiltrazione della criminalità nell’impresa aggiudicataria, essendo a tal fine sufficiente l’esplicita indicazione e la astratta disponibilità dell’informativa stessa

 

2. Poiché le informative prefettizie atipiche si fondano su valutazioni latamente discrezionali, i tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da parametri non predeterminati normativamente; tuttavia, onde evitare il travalicamento in uno 'stato di polizia' e per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo altresì l’individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con le predette associazioni (fattispecie relativa ad indizi forniti dalla Prefettura che nel loro insieme fanno reputare una possibile infiltrazione mafiosa all’interno della ditta aggiudicatrice)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 3900 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Consorzio di Cooperative Sociali Kratos Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Diaco in Napoli, via dei Mille, n. 40;

contro



Comune di Succivo in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Catello Miranda, con domicilio eletto presso Giuseppe Abenavoli in Napoli, via Marina N. 5; U.T.G. - Prefettura di Caserta, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di



Società Cooperativa Sociale Onlus il Gabbiano;

per l'annullamento



con ricorso originario: - della determinazione n. 9 del 1 luglio 2010 a firma del responsabile del comune di Succivo, di revoca dell’aggiudicazione provvisoria del servizio Centro diurno polifunzionale – VII annualità e della relativa nota di trasmissione; - della nota della Prefettura di Caserta prot. n. 373/12.b.16/ANT/AREA 1^ del 28 maggio 2010 e di tutti gli atti investigativi alla base della stessa; - di ogni altro atto connesso;
con i motivi aggiunti:
- dei medesimi atti, nonché degli atti investigativi depositati dalla Prefettura a supporto dell’informativa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Succivo e della Prefettura di Caserta;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Il consorzio di cooperative ricorrente, operatore nel campo dei servizi socio-assistenziali, ha impugnato gli atti epigrafati con i quali, sulla base dell’informativa antimafia dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta prot. n. 373/12.b.16/ANT/AREA 1^ del 28 maggio 2010, in cui è rappresentato il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata, il comune di Succivo ha revocato l’aggiudicazione provvisoria del servizio Centro diurno polifunzionale – VII annualità.
La ricorrente deduce in primo luogo la carenza di motivazione degli atti impugnati, non essendo stati indicati – né resi noti o comunque ostensibili - né gli elementi di fatto, né il procedimento logico a seguito del quale cui era stata ritenuta sussistente una condizione di contiguità mafiosa. A seguito di istruttoria, la Prefettura ha depositato gli atti in oggetto, avverso i quali sono stati dispiegati i motivi aggiunti, sul rilievo che non è stato indicato alcun elemento a sostegno del giudizio sfavorevole, non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi tipiche di interdizione, né essendovi elementi tali da poter sostenere l’ipotesi di tentativi di infiltrazione mafiosa.
Si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, nonché il comune intimato, che concludono per il rigetto del ricorso. All’udienza del 9 marzo 2011 la causa è trattenuta per la decisione.

DIRITTO



E’ controversa in giudizio la legittimità del provvedimento interdittivo antimafia, indicato in epigrafe, emesso a carico del consorzio di cooperative ricorrente e della determinazione con cui il Comune di Succivo ha revocato l’aggiudicazione provvisoria del servizio Centro diurno polifunzionale – VII annualità.
Col primo motivo del ricorso introduttivo, la società ricorrente denuncia carenza di motivazione del decreto di revoca e della presupposta misura interdittiva.
Il motivo è infondato.
Per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il provvedimento prefettizio è legittimamente motivato, come nel caso in esame, per relationem agli atti istruttori delle forze di polizia ivi richiamati.
Quanto al provvedimento di revoca, a motivare lo stesso è sufficiente l’individuazione della presupposta informativa antimafia e del conseguente vincolo che, dal suo effetto interdittivo, discende per l’azione della stazione appaltante.
Con i restanti due motivi di gravame, la ricorrente denuncia la insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento prefettizio e la carenza della relativa istruttoria.
Poiché il ricorso introduttivo è stato proposto prima ancora che la ricorrente potesse conoscere il contenuto degli atti istruttori, la cui ostensione è avvenuta soltanto in giudizio, le censure sono sviluppate e precisate nel ricorso per motivi aggiunti, dove specificamente è contestata la concludenza degli elementi raccolti a carico della società.
Come emerge dalla documentazione prodotta dall’amministrazione dell’interno, le risultanze degli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine sul conto della ricorrente sono state esaminate nella riunione del G.I.A. del 24 maggio 2010.
Nel corso di tale riunione, il gruppo interforze ha esaminato congiuntamente la posizione di una pluralità di imprese (Consorzio Kratos, società cooperative Idem e Eco, società cooperativa Mediterraneo), legate in vario modo tra loro e con le imprese Consorzio Agape e coop. Punto H – queste ultime colpite da interdittiva antimafia per la presenza di esponenti societari collegati ad associazioni criminali - concludendo sul conto di tutte per la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di un provvedimento interdittivo antimafia.
Per quanto concerne, in particolare, la posizione della odierna ricorrente, l’attenzione è stata concentrata sulle figure del presidente (Lagravanese Margherita) e di un consigliere di amministrazione (Flauto Sofia), rispettivamente sorella e moglie di Lagravanese Luigi.
Gli atti istruttori riferiscono in proposito elementi che, seppur singolarmente considerati potrebbero apparire scarsamente significativi, tuttavia nel loro insieme delineano un quadro complessivo idoneo a sorreggere, sul piano logico e metodologico cui resta ristretto il sindacato estrinseco proprio di questa sede giudiziaria, le conclusioni raggiunte dal Prefetto.
La Lagravanese Margherita è sorella di Lagravanese Luigi, già presidente di quel Consorzio Agape colpito da interdittiva antimafia (essendone stato arrestato il presidente del consiglio di sorveglianza ed ex presidente del c.d.a. per reati di ricettazione e riciclaggio al fine di favorire il clan egemone sul territorio; i ricorsi proposti contro tale interdittiva sono stati respinti da questa Sezione con sentt. nn. 8659, 8660, 8661, 8662, 8664, 8665 del 2009) nonché presidente della cooperativa sociale Punto H, la quale – avente rapporti di partecipazione societaria con la Publimedia 96 s.r.l., oggetto di interdittiva antimafia perché il suo socio di maggioranza sarebbe stato fiancheggiatore del clan dei casalesi (cfr. sent. n. 8661 del 2009 cit.) – intrecciava rapporti di cointeressenza col Consorzio Agape (cfr. nota 125/NA/H7 di prot. 3754 del 24 aprile 2008 della D.I.A. di Napoli in merito ad un finanziamento infruttifero a favore di quest’ultimo) ed è stata essa stessa colpita da interdittiva prefettizia (il ricorso con cui essa è stata impugnata è stato respinto dalla Sezione con sent. 8663 del 2009).
Ancora, lo stesso Lagravanese Luigi è indicato come legale rappresentante di quella cooperativa Idem (poi sostituito da una dipendente della stessa Idem, in precedenza dipendente di quella società Punto H gravata, come si è visto, da interdittiva antimafia) di cui il G.I.A. pone il luce il fatto che non sarebbe stato possibile individuarne la sede legale all’indirizzo risultante dal certificato camerale e che sarebbe risultata invece avere, di fatto, sede presso la sede legale del Consorzio Kratos.
Sul punto, a fronte della specifica contestazione della ricorrente secondo cui il mancato rinvenimento della sede legale sarebbe dipeso dall’avvenuto suo trasferimento medio tempore, occorre rilevare che il fatto rilevante evidenziato dal G.I.A. non riguarda la sede legale della cooperativa Idem, ma la (non contestata) coincidenza effettiva delle sedi delle due imprese.
Quanto detto vale a sottrarre l’evidenza del legame tra fratello e sorella al mero ambito del rapporto di parentela, collocandolo, quanto meno sul piano indiziario, in quello, ben più pregnante ai fini in esame, della comunanza o vicinanza di attività d’impresa, plasticamente evidenziata dalla coincidenza di sede delle imprese rispettivamente presiedute (oltre che dal fatto che tra gli amministratori del Consorzio Kratos vi fosse anche sua moglie, che ne rafforza il profilo di entità riconducibile ad un unico nucleo familiare o parentale).
In questo contesto, assume allora non irragionevole significato – ai fini dell’anticipata prevenzione che l’intervento prefettizio, in definitiva, semplicemente persegue – anche il singolo episodio segnalato a carico della Lagravanese Margherita, consistente nel fatto che la stessa, insieme ad un consigliere di amministrazione di altra società della holding familiare (Eco soc. coop.), sono state controllate dalle forze di polizia in compagnia della sorella di un esponente di spicco del clan dei casalesi.
Rammentando che la funzione affidata all’informativa del Prefetto non si esplica sul piano dell’accertamento di responsabilità penali e non implica, pertanto, altro che un giudizio prognostico sul pericolo di permeabilità dell’impresa ad interessi criminali, occorre, in conclusione, osservare, da un lato, che il ruolo di vertice rivestito dal Lagravanese Luigi in imprese risultate legate, tramite esponenti o soci, ad ambienti criminosi rende non irragionevole la conclusione che egli possa, quanto meno, convivere professionalmente con la presenza nelle sue attività di quegli interessi che, oltre che combattere, occorre bandire dall’accesso a risorse pubbliche e, dall’altro, che sussistono elementi nel senso di una riconducibilità anche dell’odierna ricorrente nella sfera dei rapporti, non soltanto familiari, del predetto Lagravanese, il tutto rafforzato, sempre sul piano del pericolo, dall’episodio del controllo di polizia cui si è fatto cenno.
Tali considerazioni, unitamente alle risultanze della documentazione agli atti di causa, conducono al rigetto di tutte le censure.
Ed invero, la natura e la fonte del pericolo innanzi evidenziato valgono, innanzitutto, a dimostrare l’infondatezza sia della censura, di cui al primo motivo aggiunto, incentrata sul fatto che nelle interdittive che hanno colpito le imprese Agape e Punto H le forze di polizia non avrebbero ritenuto il Lagravanese Luigi fonte diretta del pericolo di infiltrazione mafiosa, sia della censura proposta col secondo motivo aggiunto, con cui la ricorrente invoca il fatto che, medio tempore, il Lagravanese avrebbe reciso ogni rapporto con i soggetti ritenuti, nelle precedenti interdittive, causa del pericolo di infiltrazione, poiché ciò non vale a mutare in modo significativo il contesto indiziario in precedenza tratteggiato.
Non ricorrono, inoltre, i profili di contraddittorietà e di illogicità manifesta che la ricorrente argomenta dal fatto che non tutte le imprese in cui è stata accertata la presenza del Lagravanese sarebbero state colpite da informativa antimafia: tutte le imprese richiamate al riguardo dalla ricorrente, nel primo e nel terzo motivo aggiunto, sono state infatti, al contrario, parimenti colpite da provvedimenti interdittivi, senza che rilevi la circostanza che esse possano esservi in un primo momento sfuggite, una volta che, dopo una più attenta e complessiva valutazione degli elementi a disposizione, l’autorità prefettizia sia poi giunta ad una diversa e più severa conclusione, conforme a quella delle altre società di cui pure faceva parte il Lagravanese.
Alla luce di quanto detto, infine, va disattesa anche la censura, contenuta nel quarto motivo aggiunto, secondo cui la Prefettura avrebbe capziosamente elevato ad elemento di prova unicamente la sussistenza di un rapporto di tipo familiare, in difetto di altri elementi di significatività antimafia.
Conclusivamente, per le ragioni esposte il ricorso ed i motivi aggiunti debbono essere respinti, siccome infondati.
Sussistono peraltro giusti motivi, in relazione alla peculiarità della controversia ed alla delicatezza delle questioni, per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2011



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