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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 8 aprile 2011 n. 2053
Pres. R. Conti, est. R. Cicchese
Antonio Romano (Avv. Maria Luisa Sabatino) c. Ministero dell'Interno,
Compartimento P.S. per la Campania e il Molise (Avvocatura Distrettuale dello
Stato)


1.Pubblico Impiego – Personale della Polizia di Stato – Trasferimento in altra sede – Comunicazione di avvio del procedimento – Non occorre – Particolare motivazione – Non occorre

1. Il personale di polizia, in relazione alla particolare natura del lavoro, è soggetto al potere di organizzazione dell’Amministrazione secondo modalità che prevedono mobilità e rotazione negli incarichi; ne consegue, specie nelle ipotesi ove non si configuri un trasferimento in senso tecnico (nella specie il trasferimento è limitato per un arco temporale di 60 giorni), che, da un lato, non sono applicabili le norme che prevedono la comunicazione di avvio del procedimento non essendo tale incombente suscettibile di apportare una qualche utilità all’azione amministrazione, dall’altro, non occorre una particolare motivazione del provvedimento (1)
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1. cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. VI, sentenza del 25/10/2010, n. 21351


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2011, proposto da: Antonio Romano, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Sabatino, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., in Napoli, presso la Segreteria del Tar;

contro



Il Ministero dell'Interno, Compartimento P.S. per la Campania e il Molise, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia, ex lege, alla via Diaz, 11;

per l'annullamento



della comunicazione della nota prot. 109/Ris.discip. 09 con la quale si notificava la Ministeriale n. 333.D/2753, con la quale veniva disposto l'invio in missione del ricorrente presso la Questura di Bari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Compartimnto P.S. per la Campania e il Molise;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, con il provvedimento gravato, l’amministrazione ha disposto l’invio in missione del ricorrente per sessanta giorni per esigenze di servizio presso la Questura di Bari;
Ritenuto che debba essere respinta la censura di difetto di motivazione articolata con il primo motivo di doglianza attesa la ascrivibilità del provvedimento gravato al genus degli ordini, tipico dei provvedimenti adottati all’interno dei Corpi di polizia e ad ordinamento militare, i quali sfuggono alla disciplina generale degli atti amministrativi e, in particolare, agli obblighi motivazionali e partecipativi, in considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento dell'Amministrazione rispetto all’interesse del destinatario a permanere nella sede di appartenenza (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 25 ottobre 2010 , n. 21351);
Ritenuto che la temporaneità, la significativa brevità dell’invio in missione e la inidoneità della stessa ad incidere stabilmente sulla rappresentata necessità del ricorrente di rimanere vicino alla sua famiglia consentano di respingere anche le censure di violazione dell’art. 44 del d.P.R. 782/1985 e dell’art. 55 del d.P.R, peraltro molto genericamente articolate;
Ritenuto di condannare il ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidati in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2011






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