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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 5 aprile 2011 n. 1926
Pres. V. Cernese, est. S. Zeuli
Giovanna Cascone, Antonia Criscuolo, Laura Gasso, Rosa Iesu, Concetta Panaro, Federica Pirozzi, Rosario Romano e Amalia Schiano (Avv. Luca Rubinacci) c. Comm. Ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario - Delib. Cons. dei Ministri 24/7/09, Presidenza del Consiglio dei Ministri, A.S.L. Napoli 3 Sud, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze (N.C.) c. Regione Campania (Avv. Rosaria Saturno)


Giurisdizione e competenza – Controversie relative alla partecipazione di lavoratori c.d. precari alle procedure per la stabilizzazione del loro rapporto d'impiego – Giurisdizione del Giudice ordinario – Sussiste – Eccezioni

Sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. in ordine alle controversie relative alla partecipazione di lavoratori c.d. precari alle procedure per la stabilizzazione del loro rapporto d'impiego, trattandosi di procedura che non può essere definita concorsuale, ai fini previsti dal criterio di riparto della giurisdizione enucleato dall'art. 63, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, atteso che in essa manca l'aspetto più tipico del concorso, e cioè il numero limitato e predeterminato dei posti da coprire, con la conseguente valutazione comparativa dei candidati, la formazione di una graduatoria e l'assunzione dei primi graduati: tale riparto di giurisdizione è sempre sussistente, fatta eccezione dei casi in cui gli aspiranti alla stabilizzazione debbano sostenere una prova selettiva e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti richiesti (1) 1. cfr. TAR Umbria – Perugia, Sez. I, sentenza del 20 maggio 2009, n. 258; Cassazione civile , SS.UU., 26 gennaio 2011 , n. 1778


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 195 del 2011, proposto da:

 

Giovanna Cascone, Antonia Criscuolo, Laura Gasso, Rosa Iesu, Concetta Panaro, Federica Pirozzi, Rosario Romano, Amalia Schiano, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Rubinacci, con domicilio eletto presso Luca Rubinacci in Napoli, Riviera di Chiaia, 276;

contro



Comm. Ad Acta Per L'Attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario - Delib. Cons. dei Ministri 24/7/09, Presidenza del Consiglio dei Ministri, A.S.L. Napoli 3 Sud, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze; Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Saturno, con domicilio eletto presso Rosaria Saturno in Napoli, via S Lucia,81 - c/o Avv. Regionale;

per l'annullamento
DECRETI NN. 56 E 62/2010 I QUALI, IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAL DEBITO SANITARIO DELLA REG. CAMPANIA, DISPONGONO "L'ASSOLUTO DIVIETO, AUTOMATICO ED ASSOLUTO (100%), ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA DI PROCEDERE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE SIA A TEMPO INDETERMINATO CHE A TEMPO DETERMINATO, FINO AL 31/12/2011".

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La presente decisione può essere resa in forma semplificata. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, “devono ritenersi devolute alla giurisdizione del g.o. le controversie relative alla partecipazione di lavoratori c.d. precari alle procedure per la stabilizzazione del loro rapporto d'impiego, trattandosi di procedura che non può essere definita concorsuale, ai fini previsti dal criterio di riparto della giurisdizione enucleato dall'art. 63, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, atteso che in essa manca l'aspetto più tipico del concorso, e cioè il numero limitato e predeterminato dei posti da coprire, con la conseguente valutazione comparativa dei candidati, la formazione di una graduatoria e l'assunzione dei primi graduati.” (T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 20 maggio 2009 , n. 258)

La giurisdizione del giudice ordinario deve invero ritenersi sempre sussistente, fatta eccezione dei casi in cui gli aspiranti alla stabilizzazione debbano sostenere una prova selettiva e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti richiesti. (Così, da ultimo, Cassazione civile , sez. un., 26 gennaio 2011 , n. 1778)
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
La natura della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Cernese, Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere
Sergio Zeuli, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2011



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