REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11644 del
2006, proposto da
Mazzone Bruno Srl, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Paola Genito e Giovanni Romano, con domicilio eletto presso
Giovanni Romano in Roma, via Valadier, 43;
contro
Regione Campania, rappresentata e difesa
dall'avv. Rosanna Panariello, con domicilio eletto presso Rosanna
Panariello in Roma, via Poli, 29;
per l’annullamento
della nota prot. 2006 n. 0771210, adottata
dalla Regione Campania – Giunta Regionale della Campania – Area Generale
di Coordinamento Trasporti di Viabilità – Settore Fondo Nazionale
Trasporti, recante data 21 settembre 2006, trasmessa a mezzo raccomandata
a/r del 25 settembre 2006, ricevuta in data 26 settembre 2006, a firma del
Dirigente del servizio e del Direttore del Settore, avente ad oggetto la
diffida ex lege regionale n. 16/83 a suo tempo trasmessa dalla ricorrente,
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato e/o connesso e/o
presupposto;
e per la condanna
dell’Amministrazione regionale al
pagamento dei conguagli dovuti ai sensi della legge della Regione Campania
n. 16/1983 e del Regolamento CE n. 1191/1969;
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della
Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il
dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio
la Società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe,
deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto diversi
profili, ed evidenziando quanto di seguito si espone.
La Mazzone Bruno
S.r.l. ha svolto negli anni 2000, 2001 e 2001 un servizio di trasporto
pubblico sulla base di un provvedimento concessorio della Giunta Regionale
della Campania. L’Azienda era sottoposta alla disciplina di cui alla legge
Regionale della Campania n. 16 del 25.1.1983, rubricata “Interventi
regionali in materia di servizi di trasporto pubblico locale per
viaggiatori”. Sulla base di tale legge, la Regione Campania era tenuta
all’erogazione dei contributi di esercizio di cui all’art. 6 della legge
10.4.1981 n. 151 in favore delle aziende esercenti sevizi di trasporto
pubblico locale. In particolare, l’erogazione dei predetti contributi
doveva avvenire per trimestri anticipati sulla base delle percorrenze
autorizzate nell’anno precedente rispetto a quello cui il contributo si
riferiva e con successivo conguaglio.
Il conguaglio di cui all’art. 2,
comma 2 della legge citata doveva aver luogo entro la data del 31 maggio
dell’anno successivo rispetto a quello al quale il contributo si riferiva,
secondo le modalità di cui all’articolo 10 della stessa legge. Per
accedere a tali contributi l’azienda esercente il servizio di trasporto
pubblico locale era tenuta a presentare relativa documentazione al
Presidente della Giunta Regionale.
Malgrado la Società abbia
regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa
richiamata, la Regione non ha conteggiato e liquidato gli importi dovuti a
titolo di conguaglio in relazione agli anni di esercizio 2000, 2001 e
2002.
Al riguardo, la ricorrente ha evidenziato che il servizio svolto
è gravato da obblighi legati alla sua natura di servizio pubblico quali, a
titolo esemplificativo, l’obbligo di rispettare i percorsi indicati, di
mantenere gli standard qualitativi richiesti dall’Ente regionale, e di
attenersi alle tariffe imposte, le quali ultime non state adeguate a
decorrere dal 1999, creando in questo modo una situazione di estremo
disagio economico per l’impresa costretta, anche per questo ed in assenza
dei richiesti contributi, ad operare in perdita.
Sulla base di tali
circostanze, a mezzo raccomandata A/R del 1° agosto 2006, la Società ha
diffidato la Regione Campania - Assessorato Trasporti - Settore Fondo
Nazionale Trasporti, al fine di ottenere le somme spettanti a titolo di
conguaglio ai sensi della legge regionale n. 16/83.
Con nota prot. 2006
n. 0771210 del 21.9.2006, la Regione Campania - Giunta regionale della
Campania - Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità - Settore
Fondo Nazionale Trasporti, ha rigettato la richiesta avanzata dalla
Società precisando di aver operato gli ultimi conguagli ex lege regionale
n. 16/83 per gli anni 1994-1999 e di non aver proceduto al calcolo dei
conguagli medesimi per gli anni successivi non essendosi verificati i
presupposti previsti dall’articolo 10 della legge menzionata.
Ritenendo
erronee ed illegittime le determinazioni assunte dalla Regione Campania,
la Mazzone Bruno S.r.l. ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio
avanzando le domande indicate in epigrafe.
Con ordinanza n. 1983 in
data 11.11-28.12 2010, il TAR ha disposto
istruttoria.
L’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio in
data 8.2.2011 ed in data 14.2.2011 ha adempiuto alla citata ordinanza
istruttoria.
All’udienza del 10.3.2011 la causa è stata trattenuta dal
Collegio per la decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio rileva che nel
costituirsi in giudizio la Regione Campania, oltre ad affermare
l’infondatezza del ricorso, ha eccepito: - il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo, avendo la causa ad oggetto diritti soggettivi
patrimoniali; - l’incompetenza del TAR del Lazio in quanto il
provvedimento impugnato, con il quale è stato negato il conguaglio
richiesto dalla ricorrente per gli anni 2000 – 2002 è stato emesso dalla
Regione Campania.
Con memoria depositata il 4.3.2011 la ricorrente ha
replicato alle eccezioni e deduzioni della Regione Campania eccependo, a
sua volta, la tarvidità della costituzione in giudizio
dell’Amministrazione regionale.
Al riguardo, va osservato che il
ricorso è stato notificato il 23.11.2006 e depositato il 12.12.2006; la
prima udienza pubblica si è tenuta in data 11.11.2010; a seguito di
ordinanza istruttoria assunta in occasione della udienza pubblica
indicata, la Regione Campania si è costituita in giudizio con memoria
depositata in data 8.2.2011ed ha prodotto documenti il 14.2.2011.
Sul
punto, il Collegio osserva che nel processo amministrativo, sia nella
vigenza della disciplina contenuta nella legge n. 1034/1971 (in vigore al
momento dell’instaurazione del giudizio) che ai sensi di quanto stabilito
dal d.lgs. n. 104/2010 (vigente al momento della costituzione in giudizio
dell’Amministrazione regionale), deve ritenersi che, attesa la natura
ordinatoria del termine per la costituzione in giudizio delle parti
intimate, la costituzione tardiva dell’Amministrazione non incorre in
alcuna decadenza, avendo la sola conseguenza di intervenire allo stato in
cui il procedimento si trova. Nel caso in esame, l'Amministrazione
intimata si è legittimamente costituita successivamente all’istruttoria
disposta dal Collegio (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 12 luglio 2007 ,
n. 131).
Ciò posto, il Collegio rileva che anche a prescindere
dall’eccezione di difetto di giurisdizione, la stessa può essere,
comunque, accertata d’ufficio (ex art. 9 c.p.a.). Nella fattispecie va
affermata la giurisdizione del giudice ordinario senza ritenere
applicabile l’art. 73, comma 3, c.p.a. (il quale stabilisce che “Se
ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata
d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la
questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva
quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a
trenta giorni per il deposito di memorie”) in quanto la parte ricorrente
ha avuto modo di prospettare le proprie controdeduzioni per contestare
l’eccezione di difetto di giurisdizione e, quindi, risultano soddisfatte
le esigenze di contraddittorio sul punto, che la norma richiamata intende
garantire, in quanto la controversia in esame ha ad oggetto la pretesa al
pagamento, a titolo di conguaglio, dei maggiori oneri derivanti dallo
svolgimento del servizio pubblico locale urbano ed extraurbano ai sensi di
quanto stabilito dalla legge n. 151/1981, dalla legge regionale n. 16/1983
e dal Reg. CE 1191 del 26.6.1969, dovuti, in base al rapporto di
concessione, in applicazione di parametri oggettivi (cfr. art. 10 l.reg.
n. 16/1983) e senza alcuna valutazione discrezionale da parte
dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, sentenze n. 1055/2010 e n.
5951/2010.
Proprio in relazione a pretese del genere di quella
azionata dalla Società ricorrente in applicazione della normativa adottata
dalla Regione Campania e del Reg. CE n. 1191/1969, è stato dichiarato il
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo richiamando la
sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
15216/2006).
Con sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
4 luglio 2006 n. 15261, infatti, è stato affermato che i contributi di
esercizio a favore delle imprese di trasporti locali in concessione sono
qualificabili come corrispettivi, costituendo prestazioni incombenti
sull'Amministrazione nei confronti dei concessionari di pubblici servizi
di trasporto, che trovano la loro causa nel rapporto intercorrente tra
l'Amministrazione concedente ed il concessionario, e sono destinati ad
indennizzare quest'ultimo di particolari costi sostenuti per la gestione.
Le controversie riguardanti la loro erogazione sono pertanto sottratte
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di
concessioni di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 5 l. 6 dicembre 1971
n. 1034, nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del
2004, non investendo in alcun modo atti amministrativi diretti al
reperimento delle risorse o all'adozione della spesa, o comunque aventi
effetti costitutivi sul rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
Infatti, una volta che la Giunta regionale abbia individuato le imprese
concessionarie aventi diritto al contributo, a titolo di acconto o
definitivo, e abbia determinato la misura dei contributi spettanti, in
sede di concreta erogazione non residua alcuno spazio per una valutazione
discrezionale del Presidente della Giunta Regionale, con la conseguenza
che le relative controversie, ivi comprese quelle aventi ad oggetto il
riconoscimento degl'interessi per il ritardo nel pagamento, spettano alla
giurisdizione del giudice ordinario. In sostanza, fatta salva l'ipotesi in
cui la domanda giurisdizionale richiede un diretto sindacato
sull'esercizio di poteri amministrativi, le controversie concernenti
l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie vantate dai concessionari di
pubblici servizi nei confronti della p.a., qualora qualificabili come
corrispettivi, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, e
ciò in quanto "in sede di erogazione del contributo" non residua in capo
all'amministrazione alcun spazio di valutazione discrezionale
Alla luce
delle considerazioni che precedono il Collegio – disattesa ogni altra
eccezione e deduzione - dichiara il ricorso inammissibile per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo adito, appartenendo la questione
dedotta in causa alla cognizione del giudice ordinario, presso il quale il
processo potrà essere riproposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11
co. 2 c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in
giudicato della presente sentenza.
Sussistono validi motivi – legati
alla particolarità della vicenda e della questione di giurisdizione
trattata - per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio
fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto:
- lo dichiara inammissibile per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo;
- dispone la integrale
compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina
che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli,
Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Roberto Proietti,
Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2011