Francescantonio D'Andrea, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Antonio Ippolito, con domicilio eletto presso Luigi Antonio Ippolito in Catanzaro, via Martelli, n. 9
contro
Comune di Luzzi Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso Oreste Morcavallo in Cosenza, corso D'Italia, n. 23
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 22.07.2009, avente ad oggetto approvazione Piano Urbanistico. Piano Strutturale-Strategico. Regolamento urbanistico. Regolamento edilizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Luzzi Sindaco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.– Il ricorrente espone che il Comune di Luzzi, con deliberazione n. 12 del 22 luglio 2009, ha approvato il piano strutturale comunale.
A seguito di tale atto il terreno del ricorrente è stato trasformato da agricolo in edificatorio. A tale proposito, si deduce che, in ragione della particolare conformazione dell’area, la stessa non potrà, però, mai essere utilizzata a fini edificatori.
1.1.– Nel ricorso si adduce l’illegittimità del provvedimento perché lo stesso sarebbe stato emanato con il voto di tre assessori e tre consiglieri di maggioranza che si trovavano in una situazione di conflitto di interessi, in quanto la deliberazione comunuale riguardava interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado, con conseguente violazione dell’art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000.
Inoltre, l’amministrazione non avrebbe indicato le ragioni dell’attuale mutamento di destinazione urbanistica.
Infine, si deduce la violazione del principio di uguaglianza per la disparità di trattamento subita rispetto ad altri cittadini.
2.– Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato.
3.– Con ordinanza 30 gennaio 2010, n. 87, confermata dal Consiglio di Stato, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare rilevando che «le censure relative alla situazione di incompatibilità in cui versavano alcuni consiglieri appaiono suscettibili di favorevole considerazione», conseguentemente ha disposto «la sospensione del provvedimento impugnato per la parte di interesse del ricorrente».
4.– Esposto ciò, deve rilevarsi che, con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 20 aprile 2010, l’amministrazione ha annullato in autotutela l’atto impugnato limitatamente alla parte in cui aveva ad oggetto il fondo del ricorrente.
5.– Nel corso dell’udienza la ricorrente ha ribadito di avere interesse ad una pronuncia che dichiari l’illegittimità dell’intera deliberazione comunale.
DIRITTO
1.– Il ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 12 del 22 luglio 2009 con cui il Comune di Luzzi ha approvato il piano strutturale.
Successivamente alla proposizione del ricorso lo stesso Comune, con delibera consiliare n. 11 del 2010, ha annullato in via di autotutela l’atto censurato relativamente alla parte che investiva il terreno del ricorrente.
Si tratta, pertanto, di stabilire se ciò abbia determinato la cessazione del materia del contendere ovvero se, avuto riguardo al contenuto della domanda con cui si chiede l’annullamento dell’intero piano, sia necessario valutare il merito della controversia per giungere, in ipotesi, alla declaratoria di illegittimità dello strumento urbanistico in ragione della sussistenza della lamentata situazione di incompatibilità.
2.– Ai fini della risoluzione della presente questione occorre, in via preliminare, stabilire quale sia la natura del processo amministrativo.
Quest’ultimo – per orientamento costante, confermato anche dall’analisi della complessiva disciplina contenuta nel codice del processo amministrativo – ha natura tendenzialmente soggettiva essendo rivolto alla tutela di posizioni giuridiche individuali e non, almeno direttamente, dell’interesse pubblico. E’ stata definitivamente superata la concezione che, assegnando all’interesse legittimo valenza processuale, riteneva che quest’ultimo costituisse lo strumento che consentiva di tutelare nel processo l’interesse pubblico. L’interesse legittimo, essendo contemplato dalla norma attributiva del potere, ha valenza sostanziale, il che ne consente, come è noto, la tutelabilità anche in sede procedimentale.
Da quanto esposto ne consegue che il ricorrente può agire in giudizio soltanto nel caso in cui lo stesso sia titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata e abbia subito una lesione concreta ed attuale.
La legittimazione ad agire a tutela di situazioni giuridiche soggettive che trascendono la sfera del ricorrente è ammessa soltanto in presenza di talune fattispecie espressamente previste.
Ciò accade, in primo luogo, nell’ipotesi in cui la legge riconosce espressamente in capo alla parte la titolarità di una azione popolare che può essere esperita anche a tutela di un interesse pubblico di volta in volta contemplato a livello normativo. Le relative disposizioni, costituendo eccezione al principio generale sopra esposto, sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica.
In secondo luogo, vengono in rilievo le norme che consentono la proposizione di azioni a tutela di interessi diffusi da parte di soggetti aventi determinate caratteristiche.
Infine, devono essere menzionate le azioni fatte valere dai soggetti «titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori» al fine di «ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio», sempre che «derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi» (art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, recante “Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici”).
E’ bene puntualizzare che l’effettiva portata dell’esposto principio che delimita in maniera rigorosa le forme di accesso alla giustizia amministrativa, conferendo allo stesso natura soggettiva, è, invero, strettamente dipendente dall’interpretazione che in concreto si intende seguire in ordine all’individuazione dei presupposti che consentono la proposizione delle indicate azioni a tutela di posizioni giuridiche metaindividuali. Minore è il rigore nella definizione dei presupposti e delle condizioni che autorizzano la proposizione delle predette azioni maggiore sarà la progressiva definizione di un processo non necessariamente modellato sulla protezione di posizioni giuridiche individuali.
2.2.– In questa sede non interessa prendere posizione sulle possibili linee di sviluppo delle forme di tutela giurisdizionale alla luce di quanto da ultimo esposto.
Ciò che rileva sottolineare è che, nella specie, non ricorre alcuna delle ipotesi che legittimano l’esperimento di azioni a tutela di interessi pubblici ovvero di situazioni giuridiche che fanno capo ad una pluralità di soggetti.
Ne consegue che la parte può ricorrere, secondo la regola generale, soltanto per ottenere la tutela di una posizione giuridica soggettiva che ha subito una lesione diretta, concreta ed attuale.
Nel caso in esame, la legittimazione ad agire deriva dall’essere il ricorrente proprietario di un terreno che è stato oggetto dell’attività di conformazione urbanistica attuata mediante l’approvazione del piano strutturale.
L’interesse ad agire nasce dal fatto che l’intervenuto mutamento di destinazione gli ha cagionato un effettivo pregiudizio. Dall’analisi del contenuto del ricorso, sopra riportato, emerge, infatti, in maniera chiara, come il ricorrente si lamenti del fatto che l’amministrazione comunale abbia mutato in maniera illegittima la destinazione del suo fondo da agricola ad edificatoria.
Da quanto esposto ne consegue che, a seguito del ripristino, mediante l’esercizio dei poteri di autotutela da parte del Comune, della situazione preesistente all’adozione dell’atto censurato, l’interesse fatto valere mediante la proposizione del ricorso è stato interamente soddisfatto.
E’ evidente, infatti, che l’interesse pubblico, nel caso in esame, sarebbe pienamente soddisfatto soltanto se, accertata l’effettiva sussistenza di una situazione di incompatibilità, si procedesse all’annullamento dell’intera deliberazione di approvazione del piano strutturale. Ma se questo Tribunale, come richiesto dal ricorrente, entrasse nel merito della vicenda e, sul presupposto della esistenza della rilevata incompatibilità, annullasse per intero l’atto di pianificazione andrebbe ad incidere, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, sulla stessa conformazione soggettiva del processo amministrativo. Quest’ultimo, come sottolineato, è finalizzato alla tutela dell’interesse legittimo del ricorrente che nel caso in esame, si ribadisce, è stato pienamente soddisfatto dalla stessa amministrazione, la quale, mediante l’adozione di un provvedimento di secondo grado, ha annullato le specifiche previsioni del piano che recavano un pregiudizio alla sua sfera giuridica.
Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere.
3.– Per quanto attiene alle spese del giudizio si condanna il Comune a corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.000, oltre iva e cpa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio;
b) condanna il Comune a corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.000, oltre iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/03/2011