Ased Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano
Orlando, con domicilio eletto presso Giuseppe De Luca, Avv in Reggio
Calabria, via Sbarre Sup. n. 6/B;
contro
Comune di Bova Marina, rappresentato e difeso
dall'avv. Santo Asaro, con domicilio eletto presso Santo Asaro, via
Castello n.9, Reggio Calabria;
nei confronti di
Locride Ambiente Spa, rappresentata e difesa
dagli avv. Francesco Bevilacqua e Alessandra Stalteri, con domicilio
eletto presso Rosario M. Giuffre,' Avv. in Reggio Calabria, via D.Tripepi,
n.57/C;
per l’annullamento, previa sospensiva
1) del verbale di gara del 29.09.2010 con il
quale l’ASED srl è stata esclusa dall’appalto indetto con determina del
responsabile del settore tecnico n. 155/2010 e la sua offerta non ammessa
in quanto difforme a quanto previsto dal disciplinare, mentre la società
Locride Ambiente è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria della
gara;
2) di tutti gli altri atti ed operazioni di gara presupposti,
collegati, connessi e consequenziali, ivi compresi l’aggiudicazione
definitiva e la stipula del contratto, ove intervenuti
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di Comune di Bova Marina e di Locride Ambiente Spa;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Desirèe Zonno e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Bova, con deliberazione di G.M. n.
56 del 6.5.2010 ha demandato al Responsabile del Servizio competente di
indire una gara ad evidenza pubblica per l’appalto del servizio di
raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei RSU ed assimilati,
raccolta differenziata e raccolta ingombranti, per la durata di anni 1.
Con determinazione n. 155 dell’8.7.2010 emessa dal Responsabile del
Settore Tecnico, ing. Letizia Panella, ha determinato di appaltare i
lavori mediante procedura aperta ex art. 54 D.Lgs. 163/2006 con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 e 82 del predetto
decreto, mediante ribasso sull’importo posto a base d’asta e fissato in €
310.000,00, oltre € 6.000,00 per oneri di sicurezza (non riducibili) ed
IVA 10%.
Con bando di gara, pubblicato sulla G.U. n. 81 del 16.7.2010,
è stata indetta la gara, indicandosi quale responsabile del procedimento
il geom. Pasquale Tuscano (vedi punto V.1) e, in merito alle modalità di
presentazione delle offerte, di partecipazione alla gara e alle
caratteristiche dell’appalto, rinviandosi espressamente al disciplinare di
gara e al capitolato speciale d’appalto disponibili, con il resto della
documentazione complementare, oltre che presso la sede del Comune di Bova
Marina, sul sito internet dell’Ente.
Allegando che sul predetto sito
non risultava inserito nessuno dei documenti richiamati dal bando, la
società ricorrente ha richiesto copia del disciplinare di gara, del CSA,
del computo metrico (o altro documento utile adottato in merito alla
determinazione dell’importo a base d’asta), nonché del DUVRI.
Il
21.7.2010 la stazione appaltante ha inviato, a mezzo e-mail, il CSA e il
bando, come risulta dagli allegati alla nota prot. 6903 del 23.9.2010 del
Responsabile Servizio Tecnico e, successivamente, in data 6.9.2010, dopo
ripetuti solleciti, ha trasmesso (sempre a mezzo e-mail) il disciplinare
di gara, senza fornire gli altri documenti richiesti dall’Ased
srl.
Presa visione degli atti di gara, l’Ased in data 8.9.2010 ha
inoltrato, a mezzo fax ed e-mail, la nota prot. n. 1516, contenente
richieste di chiarimenti e di informazioni complementari in merito ad una
serie di clausole contenute nel CSA e nel disciplinare di gara, senza
ottenere, tuttavia, riscontro.
Il 29.9.2010, previo avviso alle due
ditte partecipanti, il Responsabile del settore Ambiente, geom. Mauro, ha
proceduto all’apertura delle buste e, dopo aver escluso l’offerta
presentata dall’Ased srl (in quanto difforme da quanto previsto nel
disciplinare di gara perché non contemplava il costo degli oneri di
conferimento dei rifiuti), ha proclamato aggiudicataria provvisoria
dell’appalto la società Locride Ambiente spa.
Della legittimità
dell’intero procedimento di gara si duole la ricorrente, chiedendone
l’annullamento per i tre motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va
respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla
controinteressata.
La Locride Ambiente adduce, infatti, il difetto di
interesse al gravame, non essendo dimostrato che la ricorrente riuscirebbe
a superare la prova di resistenza.
Ad avviso del Tribunale, l’interesse
sussiste.
Le censure dedotte con il primo e terzo motivo, mirando ad
invalidare l’intera procedura, soddisfano l’interesse strumentale alla
ripetizione della gara.
Allo stesso risultato si giungerebbe in caso di
accoglimento del secondo motivo (attinente la partecipazione
dell’aggiudicataria), in quanto, essendo solo due le imprese partecipanti,
in caso di esclusione della Locride Ambiente e restando ferma l’esclusione
della Ased, la gara andrebbe reiterata.
Con il primo motivo la
ricorrente denuncia l’illegittimità della propria esclusione dalla gara -
violazione dei principi nazionali e comunitari in materia di obblighi di
evidenza pubblica a tutela della concorrenza – violazione e falsa
applicazione degli artt. 2, 70 e 71 d.lgs. 12/4/2006 n° 163 – eccesso di
potere - violazione della par condicio, dell’imparzialita’ e della
trasparenza dell’azione amministrativa.
La censura può essere così
riassunta.
Sul sito dell’ente non erano presenti i documenti di gara,
diversamente da quanto indicato nel bando.
Dopo ripetuti solleciti il
Comune ha fornito tutto, tranne DUVRI, Computo metrico e chiarimenti
chiesti con nota dell’8.9.2010 (il termine per la presentazione delle
offerte scadeva il 15.9.2010).
I chiarimenti richiesti riguardavano
l’individuazione del soggetto su cui gravassero i costi derivanti dagli
oneri di conferimento dei rifiuti (Comune o aggiudicatario).
Non avendo
ricevuto i chiarimenti richiesti, l’Ased ha formulato un’offerta non
comprensiva dei suddetti costi ed è stata per questo esclusa.
Lamenta
l’illegittimità dell’esclusione per violazione degli art. 70, co 9, e 71
cod. appalti che prescrivono:
l’invio del capitolato d’oneri e della
documentazione complementare, entro 6 giorni dalla richiesta, se tali
documenti non sono disponibili in via telematica;
la comunicazione
delle informazioni complementari, purché richieste in tempo utile, almeno
6 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta.
La censura è infondata.
Essa è in primo luogo
indimostrata in punto di fatto.
Il Comune ha dichiarato nella propria
memoria di costituzione che gli atti erano disponibili sul sito,
ammettendo in via solo ipotetica che vi potessero essere state delle
temporanee disfunzioni.
In presenza di specifica contestazione inerente
le allegazioni in fatto di parte ricorrente, incombeva su quest’ultima, in
base al principio di ripartizione dell’onere probatorio, dimostrare le
disfunzioni riscontrate.
In ogni caso, posto che è discutibile
l’obbligatorietà di risposta ai chiarimenti richiesti, l’effetto
dell’omessa risposta deve essere rinvenuto nella possibilità di chiedere
un differimento del termine di presentazione dell’offerta.
Infatti, la
norma non stabilisce uno specifico effetto sanzionatorio per la mancata
risposta, ma espressamente prevede (art. 70 co 10) la dilazione del
termine.
Pertanto, la partecipante che eventualmente si dolga di tali
disfunzioni non può pretendere di invalidare la gara, ma può richiedere
alla stazione appaltante la proroga del termine di presentazione delle
offerte e, solo laddove questa sia stata illegittimamente negata, può
censurare la legittimità della procedura.
La conseguenza è, peraltro,
conforme al principio di buona fede da un lato e di conservazione degli
atti giuridici dall’altro.
La buona fede, nell’imporre la salvezza
della posizione giuridica altrui, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio,
avrebbe imposto al partecipante di chiedere alla stazione appaltante di
tenere il comportamento che avrebbe tutelato sufficientemente il proprio
interesse (a conoscere gli atti e i chiarimenti), senza però invalidare
l’intera procedura.
Tale comportamento sarebbe stato rappresentato dal
differimento del termine di presentazione delle offerte.
Parimenti deve
dirsi per il principio di salvezza, poiché la richiesta formulata nei
termini anzidetti avrebbe consentito di ottenere il risultato utile idoneo
a tutelare la posizione del ricorrente, salvaguardando l’interesse a non
invalidare l’intera procedura.
Al contrario la ricorrente non ha
neppure allegato di aver richiesto una proroga, ritenendo, invece, più
opportuno presentare un’offerta non comprensiva degli oneri di
conferimento.
A ciò si aggiungono delle ulteriori considerazioni.
il bando contemplava una modalità di accesso agli atti altrettanto
idonea a garantirne la conoscibilità piena. Esso prevedeva, infatti, la
loro disponibilità presso gli uffici comunali (puntualmente indicati). La
modalità non comportava neppure particolari oneri per il ricorrente
(impresa locale).
Tale modalità può ritenersi, data la facilità di
reperimento dei documenti e la facilità di accesso agli uffici, del tutto
analoga all’accesso per via elettronica.
i chiarimenti sono stati
richiesti solo l’8.9.2010, cioè 7 giorni prima della scadenza del termine.
Se si considera che, in base a quanto previsto dall’art. 71 co 2, cod.
app., la risposta deve pervenire almeno 6 giorni prima della scadenza, si
comprende bene che le informazioni complementari non sono state richieste
in tempo utile, sicché non può assumersi la violazione della disposizioni
contenute nella norma citata.
i chiarimenti richiesti erano in realtà
superflui in quanto, come indicato dal Comune nella propria memoria di
costituzione, il CSA già indicava che l’appalto era “a corpo” e come tale
comprensivo di tutte le attività indicate nell’oggetto, tra cui rientrava
anche il conferimento.
La conoscenza del DUVRI e del computo metrico
non erano in realtà necessari per la formulazione dell’offerta. Infatti
gli oneri di sicurezza non erano soggetti a ribasso (sicchè la conoscenza
del DUVRI non poteva rilevare ai fini dedotti dalla ricorrente) ed il
computo metrico poteva rilevare, al più, ai fini della valutazione di
congruità della determinazione della base d’asta da parte della stazione
appaltante (tanto è vero che la Ased Srl nel ricorso non chiarisce per
quali motivi il computo metrico fosse necessario per la formulazione
dell’offerta).
Con il secondo motivo di ricorso la società esclusa
denuncia l’illegittimità della partecipazione della controinteressata e la
successiva aggiudicazione in suo favore per violazione dell’art. 23 bis
d.l. n. 112/2008; eccesso di potere per sviamento e falso presupposto in
fatto e diritto.
Data la natura della Locride Ambiente spa, l’art. 23
bis, co 9 d.l. n. 112/2008 non le consentirebbe di partecipare alla gara
in questione.
In primo luogo perché già affidataria diretta del
servizio di raccolta differenziata da parte dello stesso Comune di Bova
(rispetto al quale l’odierno appalto risulta avere oggetto più esteso,
comprendendo anche la raccolta di RSU e rifiuti ingombranti).
Tale
prima parte della censura non è fondata.
La controinteressata ha negato
di essere allo stato affidataria diretta di qualunque servizio pubblico
locale, atteso che sono tutti cessati gli originari affidamenti
determinati dallo stato di emergenza ambientale (che comunque la Locride
Ambiente spa contesta possano qualificarsi come affidamenti diretti,
essendo stati preceduti da gara per la scelta del socio).
In presenza
di tale contestazione, secondo il criterio di riparto dell’onere
probatorio sarebbe spettato alla ricorrente dimostrare la perdurante
qualità di affidataria diretta che, alla luce delle difese
dell’aggiudicataria, non può certo desumersi dalla deliberazione n. 16 del
25.2.2005 del Consiglio Comunale del Comune di Bova Marina, avente per
oggetto l’approvazione della convenzione con la società mista “Locride
Ambiente”, attesa la sua risalenza nel tempo e la compatibilità con una
successiva cessazione dell’affidamento.
La Ased srl contesta poi la
possibilità di partecipazione per l’aggiudicataria, in quanto società
mista.
Secondo l’interpretazione propugnata dalla ricorrente, il tenore
letterale dell’art. 23 bis, co 9 d.l. n. 112/2008 escluderebbe dalla
possibilità di acquisire ulteriori servizi pubblici le società miste
costituite con socio scelto con gara tesa a definire anche le modalità
operative di gestione del servizio (fattispecie di cui all’art. 23 bis,
comma 2, lett. b). In tale ipotesi rientrerebbe la Locride Ambiente
spa.
Tale tesi non è accoglibile per un duplice ordine di
ragioni.
In primo luogo perché non è condivisibile l’interpretazione
della norma data dalla ricorrente.
Questo Tar con sentenza n. 561/2010
(confermata in appello con decisione, la cui motivazione non risulta
ancora depositata) ha già chiarito di aderire a diversa opzione
interpretativa.
Il comma 9 dell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e
succ. modif. (da ultimo introdotte dal D.L. n. 135/2009 e dalla legge n.
166/2009) dispone che “le società, le loro controllate, controllanti e
controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati
membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di
fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto
servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura
non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i
soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata
dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione
di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere
servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né
tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o
partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo
opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società
quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della
lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici
locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla
prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante
procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da
essi forniti”.
La ricorrente sostiene che la Locride Ambiente s.p.a.
incorrerebbe nel divieto, previsto nel primo periodo del predetto comma 9,
di partecipare a gare per l’affidamento di servizi pubblici locali
ulteriori rispetto a quelli che già gestisce, in quanto l’espressione
“ovvero ai sensi del comma 2, lettera b)” equiparerebbe agli affidamenti
diretti e a quelli scaturiti da procedure non ad evidenza pubblica quelli
operati a favore di “società a partecipazione mista pubblica e privata, a
condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla
lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di
socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla
gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non
inferiore al 40 per cento” (art. 23 bis, comma 2, lett. b), cit.).
Tale
lettura della disposizione in questione, seppure consentita dalla lettera
della stessa, non può essere condivisa, giacché l’affidamento a società
mista costituita con le modalità indicate dal comma 2, lett. b), dell’art.
23 bis si appalesa, ai fini della tutela della concorrenza e del mercato -
del tutto equivalente a quello mediante pubblica gara, sicché risulterebbe
irragionevole ed immotivata – anche alla luce dei principi dettati
dall’Unione europea in materia di partenariato pubblico privato (v.
Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del
diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai
partenariati pubblico – privati istituzionalizzati (PPPI) 2008/C91/02 in
G.U.U.E. del 12 aprile 2008) - l’applicazione, nei confronti di società di
tale specie, del divieto di partecipazione alle gare bandite per
l’affidamento di servizi diversi da quelli in esecuzione.
Va, dunque,
preferita l’interpretazione della disposizione – pure consentita dalla sua
lettera – secondo cui il divieto in parola si applica solamente alle
società che già gestiscono servizi pubblici locali a seguito di
affidamento diretto o comunque a seguito di procedura non ad evidenza
pubblica, con la precisazione che rientrano nel concetto di evidenza
pubblica (“ovvero”) anche le forme previste dal comma 2, lett. b),
dell’art. 23 bis., cit.
In ogni caso, qualunque sia l’interpretazione
della norma in questione, in punto di fatto la controinteressata non
rientrerebbe, comunque, nella previsione dell’art. 23 bis, comma 2, lett.
b) e per ciò nel divieto, ai sensi del comma 9, di partecipazione a
gare.
Infatti, è la stessa ricorrente ad allegare, nel corpo della
stessa doglianza, che la Locride Ambiente spa è società costituita con un
socio scelto con procedura ad evidenza pubblica, ma senza determinazione,
nell’ambito della gara, dei compiti operativi (v. pagg 9 e 10 ricorso),
sicchè essa non integra l’ambito soggettivo previsto.
La ricorrente
sostiene poi che, anche a ritenere non applicabile il divieto di cui al co
9 dell’art. 23 bis, desumibile dall’essere società mista costituita con
socio scelto con gara tesa a definire anche le modalità operative di
gestione del servizio (ipotesi di cui all’art. 23 bis, comma 2, lett. b),
in ogni caso la controinteressata incorrerebbe nel divieto di
partecipazione, sancito dall’art. 23 bis, comma 9, per essere essa società
mista non rispondente alle caratteristiche di cui al predetto comma 2
lett. b).
In altri termini la Locride Ambiente Spa non avrebbe potuto
partecipare alla gara oggetto della presente impugnativa, in quanto
soggetta al divieto di cui al comma 9 dell’art. 23 bis D.l. 25/6/2008 n°
112 e successive modificazioni o perché incorrono in detto divieto le
società miste costituite ai sensi del comma 2 lett. b del predetto
articolo o perché, comunque, aderendo alla tesi interpretativa seguita da
questo Tar, il divieto colpirebbe quantomeno le società miste non
rispondenti alle caratteristiche di cui al predetto comma 2 lett.
b).
Anche tale tesi è infondata.
Essa muove dall’assunto che il co 9
cit. contenga un divieto di acquisizione di ulteriori servizi rispetto a
quelli già gestiti per:
le società che gestiscono un servizio pubblico
locale in virtù di affidamento diretto;
le società che gestiscono un
servizio pubblico locale in virtù di una procedura non ad evidenza
pubblica;
le società che gestiscono un servizio pubblico locale in
virtù di una procedura non ai sensi del co 2 lett. b), cioè le società con
socio scelto con gara che non sia tesa a definire anche le modalità
operative di gestione del servizio, ovverosia società miste con socio
scelto a seguito di procedura, per così dire, generica;
soggetti
gestori delle reti degli impianti etc.
Logico corollario di tale tesi
interpretativa sarebbe che le società miste con socio scelto con gara che
non sia tesa a definire anche le modalità operative di gestione del
servizio che gestiscono un qualsiasi servizio pubblico locale, anche se
affidato a seguito di gara ad evidenza pubblica, non potrebbero, per tale
connotazione soggettiva, acquisire la gestione di ulteriori servizi,
neppure partecipando a gare ad evidenza pubblica.
Il divieto pertanto,
si risolverebbe in una preclusione soggettiva, connessa alla tipologia
della società.
La tesi non è condivisibile in primo luogo perché essa
condurrebbe all’assurda conclusione che le società miste del tipo
indicato, se già affidatarie di un servizio (anche se acquisito a seguito
di gara) non potrebbero partecipare mai ad altra gara ad evidenza
pubblica, tesa all’affidamento di un servizio pubblico.
In secondo
luogo perché, se così interpretata, la norma di cui all’art. 23 bis, co
9,cit. difetterebbe di coordinamento con la disposizione contenuta nell’
art. 13 D.L. 4/7/2006 n. 223 - Norme per la riduzione dei costi degli
apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza- .
Il
co 1 di tale ultimo articolo così recita “Al fine di evitare alterazioni o
distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità
degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale
interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e
servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro
attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di
committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale
a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla
legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di
loro competenza, devono operare [esclusivamente] con gli enti costituenti
o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di
altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara,
e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel
territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di
intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di
partecipazione ad altre società o enti.”
Tale norma, nel prevedere
specifiche preclusioni alla partecipazione alle gare delle società miste
(dunque anche quelle miste costituite con socio scelto con gara che non
sia tesa a definire anche le modalità operative di gestione del servizio),
espressamente esclude dall’ambito oggettivo del divieto i servizi pubblici
locali, con ciò consentendo alle società miste (anche se la gara per la
scelta del socio non abbia contemplato le modalità operative del
servizio), la partecipazione alle gare tese all’affidamento di tali
servizi.
Della norma in esame va, invece, preferita una diversa (e
possibile) interpretazione.
Essa va letta nel senso che preclude
l’acquisizione della gestione di ulteriori servizi:
- alle società
affidatarie dirette di un servizio;
- alle società che abbiano
ottenuto la gestione di un servizio senza gara (potendo l’evidenza
pubblica estrinsecarsi o in una gara tesa alla scelta del gestore –
partenariato contrattuale - o del socio c.d. operativo – partenariato
istituzionale-).
Dunque, il divieto in parola va interpretato nel senso
che esso non colpisce “sic et simpliciter” le società miste costituite con
socio scelto con gara che non sia tesa a definire anche le modalità
operative di gestione del servizio (preclusione soggettiva), ma nel senso
che esso si rivolge alle società che gestiscono un servizio non affidato
mediante gara, sicchè le società miste, anche se non rientranti
nell’ipotesi di cui all’art. 23, co 2 lett. b, possono senz’altro ottenere
la gestione di ulteriori servizi, partecipando alle relativa gare, purchè
risultino affidatarie di altri servizi conferiti a seguito di procedure ad
evidenza pubblica.
Tale approccio ermeneutico è il più coerente con la
ratio della norma, che mira a colpire ogni effetto distorsivo della
concorrenza derivante dall’affidamento di un servizio pubblico locale al
di fuori delle regole dell’evidenza pubblica.
La seconda doglianza è,
pertanto, infondata.
Con l’ultima censura la Ased s.r.l. denuncia
l’irregolarità del procedimento di appalto- violazione dell’art. 10 d.lgs.
n. 163/2006 – violazione degli artt. 4, 5 e 6 della l. n. 241/1990 –
violazione degli artt. 12 csa e v.1 bando di gara - eccesso di potere –
incompetenza – violazione dei principi di economicità ed efficienza
dell’azione amministrativa.
Espone in fatto che:
1) La
deliberazione di G.M. n. 56/2010 ha demandato al Responsabile del Servizio
competente (che, a detta della ricorrente, visto l’oggetto della gara,
dovrebbe essere il responsabile del settore ambiente) di indire una gara
ad evidenza pubblica per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e
conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;
2)
Il Responsabile del Settore Tecnico (ing. L. Panella), con determinazione
n. 155 dell’8.07. 2010, ha statuito di appaltare i lavori mediante
procedura aperta, nominando responsabile del procedimento il geom. P.
Tuscano, come risulta dall’art. 12 del CSA e dal punto V.1 del bando, il
quale ha svolto tutti i compiti attinenti alla procedura, ivi compreso il
sopralluogo della ditta Ased effettuato in data 14.9.2010.
3)
l’apertura delle offerte e le relative operazioni è stata svolta, invece,
dal Responsabile del settore ambiente.
Deduce da un lato
l’illegittimità delle operazioni di gara, in quanto il RUP non sarebbe un
dipendente dell’ente ma un collaboratore esterno; dall’altro
l’incompetenza dell’organo che ha indetto la gara (Responsabile servizio
tecnico), in quanto questa rientrerebbe nelle competenze del Settore
Ambiente, come dimostrerebbe la gestione delle operazioni di gara da parte
del Responsabile del relativo settore.
La censura è infondata.
In
primo luogo è erroneo l’assunto che il RUP sia un collaboratore esterno.
Il decreto sindacale n. 9/2010 è l’atto con cui il geom. Tuscano (RUP
della presente procedura) è stato nominato in servizio.
Il tenore del
decreto è chiaro nel determinare l’assunzione a titolo di lavoro
subordinato ed a tempo determinato del soggetto in questione (v. quarto
punto del dispositivo del decreto in cui si approva lo schema di contratto
di lavoro subordinato), con costituzione dell’Ufficio di Staff ed
inserimento del dipendente nel medesimo ufficio.
Si potrebbe discutere
della legittimità di una nomina fiduciaria, come tale non preceduta da
alcuna selezione pubblica, tuttavia, al di là di tale questione, che non
viene in rilievo in questa sede, è indubbio che il geom. Tuscano fosse un
dipendente pubblico.
Anche la dedotta censura di incompetenza del
Responsabile del Settore tecnico non può trovare accoglimento.
Deve
rilevarsi, infatti, che la ripartizione interna tra i vari Settori è
demandata al regolamento o allo statuto comunale o, comunque, ad un atto
organizzativo espressione di autonomia dell’ente locale.
Dunque, nulla
esclude che l’organizzazione dell’ente preveda che l’indizione delle
procedure di gara ed i relativi bandi siano affidati per competenza al
Responsabile del Settore tecnico, mentre il concreto svolgimento della
procedura sia demandato al Responsabile del Servizio competente per
materia.
In assenza di una specifica allegazione in senso opposto (che
avrebbe richiesto, quantomeno, l’indicazione della norma di regolamento
violata), la censura non può che essere giudicata generica e, comunque,
indimostrata.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese possono
essere integralmente compensate, vertendo la controversia essenzialmente
su questioni (quali quelle relative all’interpretazione dell’art. 23 bis
D.L.112/2008) su cui la giurisprudenza non è consolidata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese
integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella
camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Giuseppe Caruso,
Consigliere
Desirèe Zonno, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2011