Ferrucci Antonio e Ferrucci Donato, in qualità di eredi
di Lupoli Fusco Eugenia, nonché Lupoli Fusco Maria Antonietta,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Crescenzo Macchia e Valeria Maria
Russo, con domicilio eletto presso Valeria Maria Russo in Roma, v.le
Ammiragli, 46 Sc. B Int 2 P. I;
contro
Comune di Minturno, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ferrara, con
domicilio eletto presso Fabrizio Signore in Roma, via Costabella N.12;
nei confronti di
D'Acunto Maria Giuseppina, rappresentata e
difesa dall'avv. Massimo Signore, con domicilio eletto presso Virginia
Coletta in Roma, viale Mazzini, 114/B;
per l'annullamento
della concessione edilizia n.
160/2003;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti
di costituzione in giudizio del Comune di Minturno e di D'Acunto Maria
Giuseppina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011 il
dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Le sig.re Maria Antonietta ed Eugenia Lupoli
Fusco hanno contestato in giudizio la concessione edificatoria n. 160
/2003 rilasciata dal Comune di Minturno alla sig.ra Maria Giuseppina
D’Acunto, ai fini di un intervento di ristrutturazione di un fabbricato
sito su terreno di confine con la proprietà delle ricorrenti. Il ricorso è
stato riassunto dai sig.ri Antonio e Donato Ferrucci, eredi di Eugenia
Lupoli Fusco.
Si deduce che la prospettata ristrutturazione, con
demolizione e ricostruzione dell’edificato, maschererebbe un sostanziale
ampliamento del vecchio fabbricato preesistente, laddove gli ingrandimenti
di volumetria sarebbero stati fatti passare come volumi tecnici. Sono,
dunque, rappresentati la violazione del regolamento edilizio del Comune di
Minturno, l’eccesso di potere per sviamento conseguente all’utilizzo
improprio del titolo concessorio e la violazione dell’art. 18 della legge
n. 765/1967, che prescrive gli standards minimi delle aree di parcheggio
di pertinenza delle nuove costruzioni residenziali, rapportabili alla
superficie effettiva.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione
comunale di Minturno, che ha eccepito l’irricevibilità del ricorso e la
sua inammissibilità per difetto d’interesse. Si è altresì costituita la
sig.ra Maria Giuseppina D’Acunto, prospettando anch’essa un’eccezione
d’irricevibilità del gravame. Nel merito le controparti affermano la
legittimità della concessione n. 160/2003, sostenendo che il contestato
ampliamento rientra nella nozione del volume tecnico e pertanto non è
computabile ai fini del calcolo del massimo volume ammissibile, secondo la
normativa urbanistica vigente, per le costruzioni della zona
interessata.
Con memoria conclusiva le parti ricorrenti hanno affermato
l’ammissibilità e la ricevibilità del ricorso e hanno ribadito le
deduzioni di merito.
La causa è passata in decisione all’udienza del 13
gennaio 2011.
DIRITTO
Il ricorso è stato notificato l’11.7.2005 al
Comune di Minturno e l’8.7.2005 alla controinteressata sig.ra Maria
Giuseppina D’Acunto, titolare della concessione edilizia n. 160/2003
impugnata.
Le originarie ricorrenti, non residenti in loco, hanno
dichiarato di aver appreso per la prima volta in data 5.6.2005
dell’erigendo edificio, non ancora completato, sul terreno confinante la
loro proprietà e di aver avuto piena conoscenza del provvedimento
concessorio soltanto dal 28.6.2005. Rispetto a entrambi i termini,
identificabili quali dies a quo, la notifica del ricorso è
tempestiva. Ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione di una
concessione edilizia occorre che le opere rivelino, in modo certo e
univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l'entità delle violazioni
urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento; di
conseguenza, in mancanza di altri e inequivoci elementi probatori, la
giurisprudenza dominante (per tutte cfr. Cons.St., IV, 23.7.2009 n. 4616)
ritiene che il termine decorra con il completamento dei lavori, a meno che
non venga provata una conoscenza anticipata.
Al di fuori delle
dichiarazioni delle stesse parti agenti circa le date di presa conoscenza
dell’opera in itinere e della concessione edificatoria non è
presentata prova contraria; né questa può invenirsi nella conoscenza,
dichiarata dalle ricorrenti nell’atto introduttivo, della ordinanza di
sospensione cautelare n. 708/2005 di questa Sezione, assunta su ricorso in
precedenza proposto avverso la stessa concessione rilasciata alla sig.ra
D’Acunto, presentato da altra proprietaria confinante, giacché non è
dimostrato che la consapevolezza del provvedimento di sospensione adottato
dal Giudice in ordine al medesimo atto impugnato con il presente gravame
sia stata acquisita in data anteriore a sessanta giorni dalla notifica del
ricorso, cioè oltre i termini decadenziali.
Per quanto concerne
l’interesse a ricorrere, questo deve essere certamente riconosciuto in
capo alle originarie ricorrenti proprietarie limitrofe dell’area ove
insiste l’immobile edificato in base al titolo concessorio in
contestazione (e, per trasmissione, agli eredi di alcuna di esse), ai
sensi dell’art. 31, comma 9, della L. 17.8.1942 n.1150 (legge
urbanistica), secondo cui chiunque può ricorrere avverso i titoli
edificatori. Questa possibilità di azione da parte di “chiunque” non
configura un tipo di azione popolare, ma riconosce la posizione di
interesse che consente l'impugnativa a chi si trovi in una situazione di
stabile collegamento con la zona, senza richiedere la prova di un danno
specifico, essendo insito nella violazione edilizia il danno a tutti i
membri di quella collettività. A tale stregua si è formato un
condivisibile orientamento giurisprudenziale (per tutte cfr. Cons.St., VI,
1.2.2010 n. 400), il quale ha chiarito che hanno titolo all'impugnazione
della concessione edilizia i proprietari - persone fisiche o giuridiche -
di immobili o abitazioni ubicate su un terreno confinante o fronteggiante
o comunque in prossimità dell'area sulla quale avviene l’evento
edificatorio.
A quanto premesso consegue giudizio d’infondatezza delle
pregiudiziali eccezioni d’irricevibilità e d’inammissibilità del
gravame.
Per quanto concerne il merito della controversia, si rileva
che il provvedimento di concessione ha escluso dal calcolo volumetrico
complessivo la misura in metri cubi dei locali cantina, garage, vano scala
e sottotetto, per un totale di 390,81 mc., comprendendola nell’ambito del
volume tecnico della costruzione. Come è noto, per costante giurisprudenza
la nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria
massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere
edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche
potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una
costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione
stessa. Si tratta in particolare di impianti necessari per l'utilizzo
dell'abitazione che non possono essere ubicati all'interno di questa,
connessi alla condotta idrica, termica, ascensore, ecc., mentre va escluso
che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine
di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà
fisica. In particolare, i vani scala, i sottotetti, le cantine, i
porticati, le verande non sono in sé funzionali a ospitare elementi
d’impiantistica e non possono, pertanto, le rispettive misure essere
ricomprese tra i volumi tecnici.
L’incremento volumetrico determinato
dai suddetti ambienti, notevole nel complesso edificatorio, porta il
totale dei metri cubi della costruzione a 627,63 sui 286,13 preesistenti;
talché è palese la realizzazione di una struttura edile nuova e diversa
rispetto alla precedente, che fuoriesce dal concetto della
ristrutturazione per rientrare in quello della nuova opera, in spregio al
divieto di nuove costruzioni in zona (B 1 del piano regolatore generale di
Minturno) in assenza di piano particolareggiato. Il carattere innovativo
dell’opera è reso ancor più evidente dall’aumento di altezza (determinato
dalla maggior volumetria del sottotetto), che porta l’edificato a metri 8
h rispetto ai metri 3,70 h della preesistente costruzione.
Occorre,
pertanto, rilevare la fondatezza del gravame.
Le spese del giudizio
possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Antonio Vinciguerra,
Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2011