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| n. 4-2011 - © copyright |
T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I
- Sentenza 13 aprile 2011 n. 664
Antonio Cavallari – Presidente,
Claudia Lattanzi – Estensore |
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1. Ambiente e territorio – Principi – Principio “chi
inquina paga” – Natura giuridica.
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2. Ambiente e territorio – Principi – Principio “chi
inquina paga” – Effetti.
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3. Ambiente e territorio – Inquinamento del territorio –
Scarichi – Art.124, d.lg. n.152 del 2006 – Controlli – Costi – Imputazione
– Individuazione.
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1. Il principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto
che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso
dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale,
imputa il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi,
ovverosia imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità
della “cost - benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne le
responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella
situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente.
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2. In materia ambientale, i necessari principi di
proporzionalità e del “chi inquina paga” impongono di addossare gli
eventuali costi di un sistema di tutela in modo proporzionale
all’incidenza negativa che ogni soggetto esercita sull'ambiente
complessivo.
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3. In tema di applicazione del principio “chi inquina
paga”, il fatto che l’art. 124, d.lg. 3 aprile 2006 n.152, non ponga
espressamente a carico del richiedente i costi per il controllo, ma solo
quelli per l’effettuazione di rilievi, accertamenti, sopralluoghi
necessari per l’istruttoria, non può comportare che questi costi debbano
essere posti a carico dell’ente autorizzante o della struttura pubblica
che effettua i controlli, proprio perché, in applicazione di questo
principio, gli oneri per il controllo devono essere a carico di chi pone
in essere l’attività da controllare.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1557 del
2010, proposto da:
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Ministero della Difesa, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi
23;
contro
Provincia di Taranto;
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Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia,
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Marasco, con domicilio eletto
presso Laura Marasco in Lecce, c/o Dip Prov Dap via Miglietta,2;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 68 del 7
giugno 2010, notificata in data 5 luglio 2010, con la quale è stato
autorizzato lo scarico nel Mar Piccolo delle acque reflue di tipo
domestico dell'impianto di depurazione al servizio della Direzione del
munizionamento navale di Taranto, ai sensi del d.lgs. 152/2006, nella
parte in cui al punto 7 è prescritto che i controlli con cadenza
semestrale, affidati all'A.R.P.A. Puglia, siano eseguiti "con oneri a
carico della Marina Militare";
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale
Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi
l’avv. Pedone, per l’Avvocatura dello Stato, e l’avv. Marasco, per
l’Arpa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Ministero della Difesa ha impugnato il
provvedimento della Provincia di Taranto nella parte in cui – dopo aver
rinnovato l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Mar
Piccolo) delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti
dall’impianto di depurazione asservito alla Direzione del Munizionamento
Navale – ha demandato all’Arpa l’attività di controllo con cadenza
semestrale e ha posto gli oneri a carico della Marina Militare.
Avverso
questo provvedimento sono stati proposti i seguenti motivi: violazione
dell’art. 23 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d.lgs.
152/2006 e l.r. 6/1999; eccesso di potere.
Deduce il ricorrente che la
prescrizione si sostanzia nell’imposizione di una prestazione patrimoniale
al di fuori di qualsiasi previsione di legge, che l’art. 124 d.lgs.
152/2006 pone a carico del richiedente solo le spese per l’istruttoria
delle domande di autorizzazione ma non anche quelle per i controlli
periodici e che gli oneri spettano alla Provincia in quanto titolare delle
funzioni demandate all’Arpa.
L’Arpa si è costituita con atto del 18
novembre 2010 e con memoria del 27 novembre 2010 ha rilevato che l’Atto di
intesa tra Arpa e Provincia non comprende i controlli in esame e che gli
oneri inerenti i costi delle verifiche obbligatorie ricadono sul soggetto
gestore che ha interesse al mantenimento del provvedimento
autorizzativo.
Nella pubblica udienza del 26 gennaio 2010 il ricorso è
stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
A seguito
dell’attenzione alle problematiche ambientali e nella prospettiva di uno
sviluppo eco-compatibile si sono venuti affermando una serie di principi,
elaborati prevalentemente in sede comunitaria e individuati nell’art. 174
del Trattato CEE, per i quali le politiche ambientali perseguite
all’interno della Comunità europea devono tendere alla salvaguardia e,
contestualmente, al miglioramento dell’ambiente.
Per il pieno
conseguimento di questi obiettivi i principi che rilevano più direttamente
in relazione agli strumenti di controllo ambientale sono essenzialmente il
principio della precauzione, quello della prevenzione e quello del “chi
inquina paga”.
In particolare, questo ultimo è stato espressamente
sancito dall’art. 3-ter del Codice dell’Ambiente per il quale “La tutela
dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve
essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone
fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che
sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della
correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,
nonche' al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174,
comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della
comunità in materia ambientale”.
Questo principio, consiste in
definitiva nell’imputazione dei costi ambientali (c.d. esternalità ovvero
costi sociali estranei alla contabilità ordinaria dell'impresa) al
soggetto che ha causato la compromissione ecologica o il pericolo di essa,
sia nel quadro di una logica risarcitoria ex post factum, che nel quadro
di una logica preventiva dei fatti dannosi (Tar Catanzaro, sez. I, 20
ottobre 2009, n. 1118).
Il principio comunitario “chi inquina paga”,
piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso
dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale,
imputa il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi,
cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della
“cost - benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne le
responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella
situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente (Tar Napoli,
sez. V, 2 novembre 2009, n. 6758).
In sostanza, in materia ambientale,
i necessari principi di proporzionalità e del “chi inquina paga” impongono
di addossare gli eventuali costi di un sistema di tutela in modo
proporzionale all’incidenza negativa che ogni soggetto esercita
sull'ambiente complessivo.
Il fatto che l’art. 124 del d.lgs. 152/2006
non ponga espressamente a carico del richiedente i costi per il controllo
ma solo quelli per l’effettuazione di rilievi, accertamenti, sopralluoghi
necessari per l’istruttoria, non può comportare che questi costi debbano
essere posti a carico dell’ente autorizzante o della struttura pubblica
che effettua i controlli, proprio perché, in applicazione del principio di
cui sopra, gli oneri per il controllo devono essere a carico di chi pone
in essere l’attività da controllare e quindi, nel caso in esame, il
Ministero della Difesa.
Pertanto, si deve ritenere che i costi delle
attività di controllo finalizzati a garantire il rispetto delle modalità
di scarico e quindi il corretto esercizio dell’attività autorizzata sono
di competenza del soggetto che esegue quest’attività e quindi del
Ministero della Difesa.
Il ricorso deve essere respinto e le spese
compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi
Viola, Consigliere
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2011
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