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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 13 aprile 2011 n. 664
Antonio Cavallari – Presidente, Claudia Lattanzi – Estensore


1. Ambiente e territorio – Principi – Principio “chi inquina paga” – Natura giuridica.

 

2. Ambiente e territorio – Principi – Principio “chi inquina paga” – Effetti.

 

3. Ambiente e territorio – Inquinamento del territorio – Scarichi – Art.124, d.lg. n.152 del 2006 – Controlli – Costi – Imputazione – Individuazione.

 

 

1. Il principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale, imputa il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, ovverosia imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della “cost - benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne le responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente.

 

2. In materia ambientale, i necessari principi di proporzionalità e del “chi inquina paga” impongono di addossare gli eventuali costi di un sistema di tutela in modo proporzionale all’incidenza negativa che ogni soggetto esercita sull'ambiente complessivo.

 

3. In tema di applicazione del principio “chi inquina paga”, il fatto che l’art. 124, d.lg. 3 aprile 2006 n.152, non ponga espressamente a carico del richiedente i costi per il controllo, ma solo quelli per l’effettuazione di rilievi, accertamenti, sopralluoghi necessari per l’istruttoria, non può comportare che questi costi debbano essere posti a carico dell’ente autorizzante o della struttura pubblica che effettua i controlli, proprio perché, in applicazione di questo principio, gli oneri per il controllo devono essere a carico di chi pone in essere l’attività da controllare.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2010, proposto da:

 

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro



Provincia di Taranto;

 

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Marasco, con domicilio eletto presso Laura Marasco in Lecce, c/o Dip Prov Dap via Miglietta,2;

per l'annullamento



della determinazione dirigenziale n. 68 del 7 giugno 2010, notificata in data 5 luglio 2010, con la quale è stato autorizzato lo scarico nel Mar Piccolo delle acque reflue di tipo domestico dell'impianto di depurazione al servizio della Direzione del munizionamento navale di Taranto, ai sensi del d.lgs. 152/2006, nella parte in cui al punto 7 è prescritto che i controlli con cadenza semestrale, affidati all'A.R.P.A. Puglia, siano eseguiti "con oneri a carico della Marina Militare";

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Pedone, per l’Avvocatura dello Stato, e l’avv. Marasco, per l’Arpa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Il Ministero della Difesa ha impugnato il provvedimento della Provincia di Taranto nella parte in cui – dopo aver rinnovato l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Mar Piccolo) delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall’impianto di depurazione asservito alla Direzione del Munizionamento Navale – ha demandato all’Arpa l’attività di controllo con cadenza semestrale e ha posto gli oneri a carico della Marina Militare.
Avverso questo provvedimento sono stati proposti i seguenti motivi: violazione dell’art. 23 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d.lgs. 152/2006 e l.r. 6/1999; eccesso di potere.
Deduce il ricorrente che la prescrizione si sostanzia nell’imposizione di una prestazione patrimoniale al di fuori di qualsiasi previsione di legge, che l’art. 124 d.lgs. 152/2006 pone a carico del richiedente solo le spese per l’istruttoria delle domande di autorizzazione ma non anche quelle per i controlli periodici e che gli oneri spettano alla Provincia in quanto titolare delle funzioni demandate all’Arpa.
L’Arpa si è costituita con atto del 18 novembre 2010 e con memoria del 27 novembre 2010 ha rilevato che l’Atto di intesa tra Arpa e Provincia non comprende i controlli in esame e che gli oneri inerenti i costi delle verifiche obbligatorie ricadono sul soggetto gestore che ha interesse al mantenimento del provvedimento autorizzativo.
Nella pubblica udienza del 26 gennaio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è infondato.
A seguito dell’attenzione alle problematiche ambientali e nella prospettiva di uno sviluppo eco-compatibile si sono venuti affermando una serie di principi, elaborati prevalentemente in sede comunitaria e individuati nell’art. 174 del Trattato CEE, per i quali le politiche ambientali perseguite all’interno della Comunità europea devono tendere alla salvaguardia e, contestualmente, al miglioramento dell’ambiente.
Per il pieno conseguimento di questi obiettivi i principi che rilevano più direttamente in relazione agli strumenti di controllo ambientale sono essenzialmente il principio della precauzione, quello della prevenzione e quello del “chi inquina paga”.
In particolare, questo ultimo è stato espressamente sancito dall’art. 3-ter del Codice dell’Ambiente per il quale “La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”.
Questo principio, consiste in definitiva nell’imputazione dei costi ambientali (c.d. esternalità ovvero costi sociali estranei alla contabilità ordinaria dell'impresa) al soggetto che ha causato la compromissione ecologica o il pericolo di essa, sia nel quadro di una logica risarcitoria ex post factum, che nel quadro di una logica preventiva dei fatti dannosi (Tar Catanzaro, sez. I, 20 ottobre 2009, n. 1118).
Il principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale, imputa il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della “cost - benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne le responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente (Tar Napoli, sez. V, 2 novembre 2009, n. 6758).
In sostanza, in materia ambientale, i necessari principi di proporzionalità e del “chi inquina paga” impongono di addossare gli eventuali costi di un sistema di tutela in modo proporzionale all’incidenza negativa che ogni soggetto esercita sull'ambiente complessivo.
Il fatto che l’art. 124 del d.lgs. 152/2006 non ponga espressamente a carico del richiedente i costi per il controllo ma solo quelli per l’effettuazione di rilievi, accertamenti, sopralluoghi necessari per l’istruttoria, non può comportare che questi costi debbano essere posti a carico dell’ente autorizzante o della struttura pubblica che effettua i controlli, proprio perché, in applicazione del principio di cui sopra, gli oneri per il controllo devono essere a carico di chi pone in essere l’attività da controllare e quindi, nel caso in esame, il Ministero della Difesa.
Pertanto, si deve ritenere che i costi delle attività di controllo finalizzati a garantire il rispetto delle modalità di scarico e quindi il corretto esercizio dell’attività autorizzata sono di competenza del soggetto che esegue quest’attività e quindi del Ministero della Difesa.
Il ricorso deve essere respinto e le spese compensate per giusti motivi.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2011





 

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