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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 11 aprile 2011 n. 639
Antonio Cavallari – Presidente ed Estensore


1. Industria e commercio – Attività commerciale – Esercizi commerciali – Aperture domenicali e festive – Art.18, l. reg. Puglia n.11 del 2003 – Interessi contrapposti – Bilanciamento.

 

2. Industria e commercio – Attività commerciale – Esercizi commerciali – Aperture domenicali e festive – Art.18, l. reg. Puglia n.11 del 2003 – Disciplina attuativa – Presupposto – Scambi – Sono tendenzialmente liberi.

 

3. Industria e commercio – Attività commerciale – Esercizi commerciali – Aperture domenicali e festive – Completa liberalizzazione – Art.18 comma 8-octies, l. reg. Puglia n.11 del 2003 – Interpretazione.

 

 

1. In tema di disciplina del commercio, l’art.18, l. reg. Puglia 1 agosto 2003 n. 11, ha sostanzialmente raggiunto, nel corso degli anni e per effetto delle modificazioni normative intervenute, una strutturazione complessa che viene ad integrare un bilanciamento di interessi, accettabile e non discriminatorio a livello comunitario, tra esigenze economiche degli operatori e del mercato e motivi imperativi di interesse generale che militano per una disciplina restrittiva in materia di aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali.

 

2. Nella formazione della disciplina concernente le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali secondo la l. reg. Puglia 1 agosto 2003 n.11, l’Autorità comunale deve partire dalla considerazione che gli scambi, anche quelli interni in ossequio alla disciplina comunitaria sono tendenzialmente liberi e possono essere limitati solo in funzione di “ motivi imperativi di interesse generale”.

 

3. Ai fini della completa liberalizzazione della apertura degli esercizi commerciali nei giorni domenicali e festivi, l’art. 18 comma 8-octies, l. reg. Puglia 1 agosto 2003 n.11, non impone la confluenza di tutte le volontà sullo stesso punto, ossia la soddisfazione di tutti gli interessi in gioco.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2010, proposto da:

 

Zara Italia Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Cocuzza, Gianluigi Pellegrino, Alberto Crivelli, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

contro



Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A. Ferrari 5; Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti di



Auchan Spa e Coop Italia, non costituite in giudizio;

per l'annullamento



dell'ordinanza n.90 Reg. ordinanze adottata dal Sindaco del Comune di Taranto in data 8.10.2010, inerente la disciplina degli orari e dei giorni di apertura consentiti agli esercizi commerciali e non; del verbale di ispezione Prot. 158318 del 10.10.2010 con il quale il Corpo di Polizia Municipale ha contestato all'odierna ricorrente la violazione dell'Ordinanza di cui sopra, dell'art.11 comma 4 e dell'art. 22 comma 3 della Legge Bersani, ed ha intimato l'immediata chiusura dell'esercizio commerciale; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
per l'accertamento del diritto del ricorrente ad esercitare la propria attività commerciale all'interno del proprio punto vendita sito in Taranto, Via Massari 1, durante le giornate di domenica 10 ottobre 2010, 17 ottobre 2010, 24 ottobre 2010, domenica 31 ottobre 2010, domenica 14 novembre 2010, domenica 21 novembre 2010 e domenica 28 novembre 2010;
e per la condanna del Comune di Taranto al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Valeria Pellegrino in sostituzione dell’Avv. Gianluigi Pellegrino per la ricorrente e l’Avv. Caricato per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con ordinanza 16 dicembre 2009 n. 147, il Sindaco di Taranto provvedeva a regolamentare le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali per l’anno 2010, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 1° agosto 2003 n. 11 (come modificato dalla l.r. 17 maggio 2008 n. 5); l’ordinanza era però annullata dalla Sezione, su ricorsi proposti da alcuni operatori commerciali operanti nella Città di Taranto, con le sentenze 9 giugno 2010, n. 1385 e 1386.
Con la successiva ordinanza 8 ottobre 2010 n. 90, il Sindaco di Taranto provvedeva pertanto a regolamentare le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali per la residua parte dell’anno 2010, dando applicazione, non alla previsione dell’art. 18 della l.r. 1° agosto 2003 n. 11 (oggetto di disapplicazione per contrasto con il diritto comunitario, ad opera delle già citate decisioni della Sezione), ma all’art. 11, 5° del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114; in particolare, era garantita la possibilità, per i centri commerciali Auchan e Ipercoop, di procedere all’apertura domenicale nei giorni del 31 ottobre, 21 e 28 novembre 2010, mentre alle altre strutture era garantita solo l’apertura domenicale nella giornata del 7 novembre 2010 (fatta salva, per gli esercizi commerciali rientranti nella tipologia di cui all’art. 18, 7° comma l.r. n. 11 del 2003, la possibilità di determinarsi liberamente in ordine all’apertura domenicale).
L’ordinanza sindacale era impugnata dalla società ricorrente, titolare di struttura commerciale operante sul territorio di Taranto, unitamente al verbale dell’ispezione effettuata in data 10 ottobre 2010 (e recante l’ordine di immediata chiusura dell’esercizio commerciale), per: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2° comma l. 131 del 2003; 2) violazione sotto molteplici profili degli artt. 2 e 4 del Trattato CE, violazione principio di proporzionalità; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 18, 5° comma l.r. n. 11 del 2003; 4) violazione dell’art. 41 Cost. e del titolo I della l. 287 del 1990, 5) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 114 del 1998, con specifica violazione dell’art. 11, 5° comma d.lgs. 114 del 1998 6) eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento, contraddittorietà intrinseca dell’atto; con il ricorso era altresì chiesto il risarcimento dei danni per la mancata apertura domenicale nelle giornate del 10, 17 e 24 ottobre 2010 e per i conseguenti danni all’immagine.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Taranto, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con decreto 29 ottobre 2010 n. 822, era accolta la richiesta di tutela cautelare monocratica presentata dalla società ricorrente, fino alla camera di consiglio del 17 novembre 2010; alla camera di consiglio del 17 novembre 2010, la Sezione accoglieva, con l’ordinanza n. 903, l’istanza di tutela cautelare proposta dalla società ricorrente, sulla base della seguente motivazione: "considerato: -che, ferma restando la necessità di procedere all’approfondimento in sede di merito della problematica dei rapporti tra diritto comunitario e disciplina interna in materia di apertura festiva degli esercizi commerciali, l’atto impugnato presenta comunque autonomi profili di illegittimità che ne impongono la sospensione in sede cautelare; -che, a questo proposito, sostanzialmente irrilevante si presenta la mancata esibizione degli accordi intervenuti con le "organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti" da parte dell’Amministrazione comunale di Taranto, trattandosi di requisito che può legittimare la previsione di aperture domenicali e festive maggiori del numero minimo (costituito dalle domeniche del mese di dicembre e di ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno, secondo la previsione dell’art. 11, 5° comma del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nella fattispecie concreta, recepita dall’Amministrazione comunale di Taranto con l’atto impugnato), sicché lo stesso avrebbe dovuto essere provato dalla ricorrente; -che, al contrario, assolutamente rilevante si presenta la disposta autorizzazione ad alcune strutture commerciali (Auchan Spa, Coop Italia) ad operare senza limiti l’apertura domenicale o festiva, nella completa assenza di una, sia pur minima, motivazione in ordine alle ragioni giustificative del diverso trattamento riservato alle stesse, conseguendo a ciò che la riedizione dell’attività amministrativa compari le varie situazioni e dia alle medesime la stessa o diversificata disciplina, esplicitandone le ragioni".
All'udienza del 23 febbraio 2011 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Con riferimento alla problematica delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali, la Sezione ha già seguito (con la sentenza 1° luglio 2009 n. 1752 e con le sentenze in forma semplificata 9 giugno 2010, n. 1385 e 1386) un percorso ricostruttivo che, alla fine, è approdato alla disapplicazione dell’art. 18 della l.r. 1° agosto 2003 n. 11 (che regolamenta la problematica nella Regione Puglia), per contrasto con il diritto comunitario ed in particolare, con le previsioni in materia di libertà di concorrenza: "il Tribunale, in definitiva, riteneva e ritiene che la legislazione regionale di riferimento, ed in particolare la legge n. 5 del 7.5.08 -modificativa della legge n. 11/03- alla quale le ordinanze censurate direttamente facevano riferimento, adeguandovisi, non sia aderente ai principi posti dalla normativa comunitaria, a partire dal Trattato di Roma del 25.3.57, a tutela dell’economia di mercato e della libera concorrenza. Anche senza puntuali rinvii alla disciplina successiva, difatti, non può non rilevarsi come una regolamentazione che, quale quella posta dalla l.r. 5/08, irrigidisce sensibilmente la libertà degli imprenditori di “aprire” i propri esercizi anche in orari ulteriori rispetto a quelli diurni ovvero nei giorni festivi e domenicali, e che peraltro opera sul punto significative distinzioni in ragione delle diverse tipologie di esercizi (cfr. l’art. 18, comma 8 bis, l.r. 11/03, introdotto dalla l.r. 5/08), risulta incompatibile già con i principi posti dagli artt. 2 ss. del Trattato CE, in base ai quali “la Comunità ha il compito di promuovere […] mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici”" (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 1° luglio 2009 n. 1752).
L’intera problematica deve però essere rimeditata alla luce di una più approfondita ricostruzione del diritto comunitario e delle novità giurisprudenziali (in particolare, Corte cost. 8 ottobre 2010, n. 288) e normative (il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) nel frattempo intervenute.
Per quello che riguarda il diritto comunitario, appare assolutamente indubbio come la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea abbia seguito, nel tempo, percorsi ricostruttivi sostanzialmente (e notevolmente) divergenti da quelli proposti dalla Sezione.
La Corte di Giustizia della Comunità Europea (Corte giust. CE 20 giugno 1996, n. 418) , con riferimento al settore del commercio all’ingrosso, ha sostanzialmente escluso il possibile contrasto tra una normativa limitativa delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali e le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.
A prescindere dalla sostanziale impossibilità di ravvisare nella regolamentazione dell’apertura domenicale degli esercizi commerciali una misura direttamente integrante "una disparità di trattamento tra prodotti nazionali e prodotti importati per quanto riguarda l'accesso al mercato" (punto n. 24 della sentenza Corte giust. CE 20 giugno 1996, n. 418, che si pone in sostanziale continuità rispetto alla precedente 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard), la soluzione è comunque imposta dalla necessità di salvaguardare le peculiarità socio-culturali nazionali o regionali: "la Corte ha più volte riconosciuto che una normativa nazionale come quella di cui trattasi persegue un obiettivo legittimo alla luce del diritto comunitario. Invero, le discipline nazionali che limitano l'apertura domenicale di esercizi commerciali costituiscono l'espressione di determinate scelte, rispondenti alle peculiarità socio-culturali nazionali o regionali. Spetta agli Stati membri effettuare queste scelte attenendosi alle prescrizioni del diritto comunitario" (Corte giust. CE 20 giugno 1996, n. 418, punto n. 25).
Si trattava di una soluzione che nel 1996 doveva essere considerata ormai stabilizzata nel diritto comunitario, essendo stata già affermata nelle sentenze 28 febbraio 1991 in causa C-312/89, Conforama, e in causa C-332/89, Marchandise, e nella successiva 16 dicembre 1992 in causa C-169/91; se si eccettua pertanto l’isolato precedente di Corte giust. CE 2 giugno 1994 in cause riunite C-69/93 e C-258/93, Punto Casa e PPV, (che giustificava il self restraint in materia di apertura festiva degli esercizi commerciali solo sulla considerazione relativa alla non diretta incidenza delle limitazioni in discorso sulla vendita dei prodotti provenienti da altri stati membri della Comunità), il percorso argomentativo della Corte di Giustizia CE appare caratterizzato, con assoluta costanza, dalla necessità di salvaguardare le specificità socio-culturali dei singoli Stati (o delle singole Regioni) che sono spesso alla base di soluzioni diversificate in materia di orari e giornate di apertura degli esercizi commerciali.
Nell’applicazione pratica, si trattava poi di una soluzione che non poteva non risolversi in un sostanziale bilanciamento di interessi, da effettuarsi sulla base del principio di proporzionalità, tra gli interessi socio-culturali delle collettività interessate e le esigenze degli operatori economici; come per altre problematiche del diritto comunitario, la conclusione in ordine alla legittimità delle misure in discorso non può pertanto non passare attraverso l’accertamento in ordine alla necessità "che gli effetti restrittivi della disciplina in questione sugli scambi intracomunitari non eccedano la misura di quanto è necessario per raggiungere lo scopo prefisso" (Corte giust. CE 16 dicembre 1992 in causa C-169/91, punti n. 15 e 16).
La disciplina più recente è la dir. 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), che è stata recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e che,nel solco dell’evoluzione dell’ordinamento comunitario, tende a disciplinare,oltre il mercato europeo,anche il mercato nazionale.
La stessa reca una serie di disposizioni tese a regolamentare i "regimi autorizzatori" (che devono essere considerati cosa più ampia e diversa rispetto alla sola autorizzazione all’accesso al mercato), in maniera tale che "tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario" (art. 10, 1° comma dir. 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE); in particolare, per considerare un regime autorizzatorio non discriminatorio è necessario il rispetto di alcuni "criteri" fondamentali che "devono essere:
a) non discriminatori;
b) giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
c) commisurati all'obiettivo di interesse generale;
d) chiari e inequivocabili;
e) oggettivi;
f) resi pubblici preventivamente;
g) trasparenti e accessibili" (art. 10, 1° comma dir. 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE).
In definitiva, l’esame più approfondito del diritto comunitario evidenzia una sistematica che appare complessivamente lontana dalla valorizzazione esclusiva del solo principio di libertà di concorrenza presente nelle precedenti decisioni rese dalla Sezione sulla problematica e che oggi non può non essere condotta alla luce della disposizione fondamentale dell’art. 10, 2° comma della dir. 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE e, quindi, sulla base di un sostanziale bilanciamento di interessi tra esigenze degli operatori economici e “motivi imperativi di interesse generale” da ritenersi indiscutibilmente comprensivi delle “esigenze socio-culturali” dei singoli Stati già valorizzate dalla Corte di Giustizia CE.
I “ motivi imperativi di interesse generale” sono individuati dall’art. 8 del d.lgs. n.59 del 2010 ( in applicazione della previsione dell’art. 4 n.8 della dir. 2006/123 ) nelle “ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale”.
In questa prospettiva, l’art. 18 della l.r. 1° agosto 2003, n. 11 (nuova disciplina del commercio) che regolamenta la problematica nella Regione Puglia ha sostanzialmente raggiunto, nel corso degli anni e per effetto delle modificazioni normative intervenute, una strutturazione complessa che viene ad integrare un bilanciamento di interessi, accettabile e non discriminatorio a livello comunitario, tra esigenze economiche degli operatori e del mercato e motivi imperativi di interesse generale che militano per una disciplina restrittiva in materia di aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali.
In particolare, un ruolo decisivo ai fini del contemperamento in discorso è assunto dal ricorso alla contrattazione e concertazione con le organizzazioni rappresentative degli utenti e dei lavoratori, in un sistema flessibile che può essere riportato al seguente schema ricostruttivo, articolato su diversi “gradini” progressivamente e maggiormente incidenti sui principi di libertà dell’iniziativa economica, libertà di stabilimento e prestazione dei servizi: la regolamentazione della problematica delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali da parte dell’ente locale passa,di conseguenza, attraverso una sistematica complessa che contempla le seguenti possibili varianti:
1) in ogni caso, è garantita (dall’art. 18, comma 8-octies della l.r. 1° agosto 2003, n. 11,comma introdotto dall’art. 22 della l.r. 10 del 2009 ) la possibilità di prevedere aperture domenicali e festive oltre i limiti previsti dalla normativa regionale, "sulla base di accordi sottoscritti con le organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis della l. 11 del 2003" (Consulta regionale consumatori e utenti, associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e organizzazioni sindacali dei lavoratori); è quindi sempre possibile il superamento di tutti i limiti all’ apertura previsti dalla normativa regionale in presenza dell’assenso delle organizzazioni e associazioni previste dalla legislazione regionale;
2) nei comuni a economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte, è possibile (art. 18, comma 6 l.r. 1° agosto 2003, n. 11) per l’Amministrazione comunale prevedere aperture domenicali e festive oltre quelle previste in via generale dall’art. 18, 5° comma della l.r. 11/2003 e nei limiti contemplati dal sesto comma (e fatta salva la diversa possibilità di deroga già richiamata al numero precedente); in questo caso, la possibilità di deroga può essere esercitata dall’Amministrazione comunale, previa acquisizione del concerto (non è quindi richiesto l’assenso, come per l’ipotesi precedente) delle organizzazioni e associazioni sopra richiamate;
3) in via generale, i Comuni, sentite le organizzazioni e associazioni rappresentative di utenti, lavoratori e esercenti, possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per tutte le domeniche del mese di dicembre, nonché per "un’ulteriore domenica o festività per ogni altro mese dell'anno" (art. 18, comma 5 l.r. 1° agosto 2003, n. 11); anche in questo caso, però, la deroga può essere estesa, con il concerto delle organizzazioni e associazioni, al numero massimo di aperture domenicali previsto per i comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte;
4) è poi prevista l’inapplicabilità della normativa in materia di obbligo di chiusura domenicale e festive ad alcune tipologie di attività (art. 18, 7° e 8° comma l.r. 11 del 2003) e la possibilità di autorizzare l'esercizio dell'attività di vendita degli esercizi di vicinato, sia nei giorni festivi che in orario notturno, "in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche di alcune parti del territorio" (art. 18, comma 8-bis l.r. 11 del 2003).
La normativa regionale prevede,in buona sostanza, una gamma di ipotesi che si articola nella liberalizzazione più completa dello svolgimento dell’attività nei giorni domenicali e festivi e via via in limitazioni sempre più stringenti,in funzione della composizione raggiunta dalla pluralità degli interessi coinvolti e,quindi,del rilievo assunto da “ motivi imperativi di interesse generale”.
Nella formazione della disciplina che regoli concretamente il fenomeno l’Autorità comunale ( che esercita il relativo potere - attribuito dall’art. 50,settimo comma,del d.lgs. n.267 del 2000 - in base all’art117,quarto comma, della Costituzione e quindi alla disciplina regionale,vertendosi in materia di commercio interno e non nella materia della concorrenza,secondo la ricostruzione operata dalla Corte costituzionale nella sentenza 8 ottobre 2010 n.288 ) deve partire dalla considerazione che gli scambi,anche quelli interni in ossequio alla disciplina comunitaria ( l’appartenenza della vicenda alla materia del commercio e quindi la ricomprensione della stessa nell’ambito della competenza legislativa regionale non esime dal rispetto della disciplina comunitaria,che non conosce differenziazioni fra commercio e concorrenza,ma unisce entrambe in un unico ambito), sono tendenzialmente liberi e possono essere limitati solo in funzione di “ motivi imperativi di interesse generale” .
La legislazione regionale conosce questi “ motivi” e ne prevede l’inserimento nel processo formativo della disciplina mediante il concerto o l’assenso delle parti sociali interessate,cioè attraverso un processo di composizione degli interessi formato all’interno del proprio ambito dai portatori degli stessi.
L’Autorità comunale deve,perciò,tener conto,innanzi tutto,della volontà manifestata dalle parti sociali in ordine alla completa liberalizzazione della apertura degli esercizi commerciali nei giorni domenicali e festivi.
La lettera dell’art. 18,comma 8 octies, della l.r. n.11 del 2003 prevede che una determinazione in tal senso possa essere assunta "sulla base di accordi sottoscritti con le organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis della l. 11 del 2003".
All’interprete spetta,dunque, di stabilire se la formula normativa imponga la confluenza di tutte le volontà sullo stesso punto,cioè la soddisfazione di tutti gli interessi in gioco.
Alla domanda non può che darsi risposta negativa,ove si tenga conto che questi interessi sono fisiologicamente spesso in contrasto,sicchè il dissenso di uno porta alla paralisi dell’iter.
Si può obiettare che la paralisi dell’iter in questione non comporta l’assenza di qualsiasi determinazione in ordine all’apertura degli esercizi nelle giornate domenicali e festive,ben potendo essere esplorate le possibilità subordinate al “ concerto”.
Ove,tuttavia,si tenga conto che anche il “ concerto “ con tutte le parti sociali interessate implica il confluire di tutte le volontà su uno stesso punto e che la lettera della norma prevede l’accordo con le parti sociali e non con ogni soggetto rappresentativo degli interessi coinvolti,si giunge agevolmente alla conclusione che,come avviene in ogni incontro di soggetti che rappresentano interessi diversi e che non sono chiamati a decidere in ordine ad interessi essenziali ( come la salute o la proprietà ),il risultato della composizione non può che essere quello che contemperi l’interesse di tutti e cioè una “ ragionata” interpretazione del principio secondo il quale la maggioranza vincola la minoranza.
Sulla base del presupposto che il potere spetta all’Autorità comunale,questa sarà chiamata,innanzi tutto, a convocare le parti sociali,ad acquisire l’avviso espresso dalla maggioranza di queste ed a motivare adeguatamente perché segue tale avviso o ne modera i termini in funzione della tutela degli interessi della minoranza.
Nella vicenda che ci occupa, appare del tutto indubbio come il Comune di Taranto abbia posto a base dell’emanazione dell’atto impugnato non la già citata previsione della legislazione regionale (l’art. 18 della l.r. 1° agosto 2003, n. 11), ma la previsione della legge statale (art. 11, 4° e 5° comma del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114) che, come già rilevato, è caratterizzata da una diversa strutturazione e, soprattutto, da una disciplina che determina una maggiore incisione della libertà di iniziativa economica e una maggiore restrizione della libertà di concorrenza; quanto sopra rilevato in ordine alla necessità di risolvere la problematica sulla base della previsione della legislazione regionale porta pertanto all’accoglimento dell’azione impugnatoria ed all’annullamento dell’atto impugnato, anche per violazione della previsione dell’art. 1, 2° comma della l. 5 giugno 2003, n. 131 (la normativa statale vigente in materia, art. 11, 4° e 5° comma del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 è, infatti, ormai inapplicabile alla fattispecie, dopo l’intervento della normativa regionale specifica in materia, costituita dal citato art. 18 della l.r. 1° agosto 2003, n. 11).
Al contrario, l’azione risarcitoria non può trovare accoglimento, non avendo parte ricorrente fornito dimostrazione, neanche in via presuntiva, dei mancati introiti derivanti dalle chiusure domenicali operate nelle giornate del 10, 17 e 24 ottobre 2010 (prima, quindi, dell’intervento cautelare del T.A.R.) e dei presunti danni all’immagine (in alcun modo specificati e da ritenersi comunque di problematica giustificazione).
La particolare problematicità della materia e la novità di alcune delle questioni trattate giustificano poi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-accoglie l’azione impugnatoria e, per l'effetto, dispone l’annullamento dell’ordinanza 8 ottobre 2010 n. 90 del Sindaco di Taranto e del verbale di ispezione 10 ottobre 2010 prot. n. 158318;
-rigetta l’azione risarcitoria, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Massimo Santini, Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2011





 

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