Zara Italia Srl, rappresentata e difesa dagli avv.
Claudio Cocuzza, Gianluigi Pellegrino, Alberto Crivelli, con domicilio
eletto presso Gianluigi Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Comune di Taranto, rappresentato e difeso
dall'avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso Nicola
Stefanizzo in Lecce, via G.A. Ferrari 5; Regione Puglia, non costituita in
giudizio;
nei confronti di
Auchan Spa e Coop Italia, non costituite in
giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.90 Reg. ordinanze adottata
dal Sindaco del Comune di Taranto in data 8.10.2010, inerente la
disciplina degli orari e dei giorni di apertura consentiti agli esercizi
commerciali e non; del verbale di ispezione Prot. 158318 del 10.10.2010
con il quale il Corpo di Polizia Municipale ha contestato all'odierna
ricorrente la violazione dell'Ordinanza di cui sopra, dell'art.11 comma 4
e dell'art. 22 comma 3 della Legge Bersani, ed ha intimato l'immediata
chiusura dell'esercizio commerciale; nonché di tutti gli atti presupposti,
connessi e conseguenti;
per l'accertamento del diritto del ricorrente
ad esercitare la propria attività commerciale all'interno del proprio
punto vendita sito in Taranto, Via Massari 1, durante le giornate di
domenica 10 ottobre 2010, 17 ottobre 2010, 24 ottobre 2010, domenica 31
ottobre 2010, domenica 14 novembre 2010, domenica 21 novembre 2010 e
domenica 28 novembre 2010;
e per la condanna del Comune di Taranto al
risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di
Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il
dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Valeria Pellegrino in
sostituzione dell’Avv. Gianluigi Pellegrino per la ricorrente e l’Avv.
Caricato per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ordinanza 16 dicembre 2009 n. 147, il Sindaco
di Taranto provvedeva a regolamentare le aperture domenicali e festive
degli esercizi commerciali per l’anno 2010, ai sensi dell’art. 18 della
l.r. 1° agosto 2003 n. 11 (come modificato dalla l.r. 17 maggio 2008 n.
5); l’ordinanza era però annullata dalla Sezione, su ricorsi proposti da
alcuni operatori commerciali operanti nella Città di Taranto, con le
sentenze 9 giugno 2010, n. 1385 e 1386.
Con la successiva ordinanza 8
ottobre 2010 n. 90, il Sindaco di Taranto provvedeva pertanto a
regolamentare le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali
per la residua parte dell’anno 2010, dando applicazione, non alla
previsione dell’art. 18 della l.r. 1° agosto 2003 n. 11 (oggetto di
disapplicazione per contrasto con il diritto comunitario, ad opera delle
già citate decisioni della Sezione), ma all’art. 11, 5° del d.lgs. 31
marzo 1998 n. 114; in particolare, era garantita la possibilità, per i
centri commerciali Auchan e Ipercoop, di procedere all’apertura domenicale
nei giorni del 31 ottobre, 21 e 28 novembre 2010, mentre alle altre
strutture era garantita solo l’apertura domenicale nella giornata del 7
novembre 2010 (fatta salva, per gli esercizi commerciali rientranti nella
tipologia di cui all’art. 18, 7° comma l.r. n. 11 del 2003, la possibilità
di determinarsi liberamente in ordine all’apertura
domenicale).
L’ordinanza sindacale era impugnata dalla società
ricorrente, titolare di struttura commerciale operante sul territorio di
Taranto, unitamente al verbale dell’ispezione effettuata in data 10
ottobre 2010 (e recante l’ordine di immediata chiusura dell’esercizio
commerciale), per: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2°
comma l. 131 del 2003; 2) violazione sotto molteplici profili degli artt.
2 e 4 del Trattato CE, violazione principio di proporzionalità; 3)
violazione e falsa applicazione dell’art. 18, 5° comma l.r. n. 11 del
2003; 4) violazione dell’art. 41 Cost. e del titolo I della l. 287 del
1990, 5) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 114 del 1998, con
specifica violazione dell’art. 11, 5° comma d.lgs. 114 del 1998 6) eccesso
di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di
trattamento, contraddittorietà intrinseca dell’atto; con il ricorso era
altresì chiesto il risarcimento dei danni per la mancata apertura
domenicale nelle giornate del 10, 17 e 24 ottobre 2010 e per i conseguenti
danni all’immagine.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione
comunale di Taranto, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con
decreto 29 ottobre 2010 n. 822, era accolta la richiesta di tutela
cautelare monocratica presentata dalla società ricorrente, fino alla
camera di consiglio del 17 novembre 2010; alla camera di consiglio del 17
novembre 2010, la Sezione accoglieva, con l’ordinanza n. 903, l’istanza di
tutela cautelare proposta dalla società ricorrente, sulla base della
seguente motivazione: "considerato: -che, ferma restando la necessità di
procedere all’approfondimento in sede di merito della problematica dei
rapporti tra diritto comunitario e disciplina interna in materia di
apertura festiva degli esercizi commerciali, l’atto impugnato presenta
comunque autonomi profili di illegittimità che ne impongono la sospensione
in sede cautelare; -che, a questo proposito, sostanzialmente irrilevante
si presenta la mancata esibizione degli accordi intervenuti con le
"organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei
lavoratori dipendenti" da parte dell’Amministrazione comunale di Taranto,
trattandosi di requisito che può legittimare la previsione di aperture
domenicali e festive maggiori del numero minimo (costituito dalle
domeniche del mese di dicembre e di ulteriori otto domeniche o festività
nel corso degli altri mesi dell'anno, secondo la previsione dell’art. 11,
5° comma del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nella fattispecie concreta,
recepita dall’Amministrazione comunale di Taranto con l’atto impugnato),
sicché lo stesso avrebbe dovuto essere provato dalla ricorrente; -che, al
contrario, assolutamente rilevante si presenta la disposta autorizzazione
ad alcune strutture commerciali (Auchan Spa, Coop Italia) ad operare senza
limiti l’apertura domenicale o festiva, nella completa assenza di una, sia
pur minima, motivazione in ordine alle ragioni giustificative del diverso
trattamento riservato alle stesse, conseguendo a ciò che la riedizione
dell’attività amministrativa compari le varie situazioni e dia alle
medesime la stessa o diversificata disciplina, esplicitandone le
ragioni".
All'udienza del 23 febbraio 2011 il ricorso passava quindi in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere
accolto.
Con riferimento alla problematica delle aperture domenicali e
festive degli esercizi commerciali, la Sezione ha già seguito (con la
sentenza 1° luglio 2009 n. 1752 e con le sentenze in forma semplificata 9
giugno 2010, n. 1385 e 1386) un percorso ricostruttivo che, alla fine, è
approdato alla disapplicazione dell’art. 18 della l.r. 1° agosto 2003 n.
11 (che regolamenta la problematica nella Regione Puglia), per contrasto
con il diritto comunitario ed in particolare, con le previsioni in materia
di libertà di concorrenza: "il Tribunale, in definitiva, riteneva e
ritiene che la legislazione regionale di riferimento, ed in particolare la
legge n. 5 del 7.5.08 -modificativa della legge n. 11/03- alla quale le
ordinanze censurate direttamente facevano riferimento, adeguandovisi, non
sia aderente ai principi posti dalla normativa comunitaria, a partire dal
Trattato di Roma del 25.3.57, a tutela dell’economia di mercato e della
libera concorrenza. Anche senza puntuali rinvii alla disciplina
successiva, difatti, non può non rilevarsi come una regolamentazione che,
quale quella posta dalla l.r. 5/08, irrigidisce sensibilmente la libertà
degli imprenditori di “aprire” i propri esercizi anche in orari ulteriori
rispetto a quelli diurni ovvero nei giorni festivi e domenicali, e che
peraltro opera sul punto significative distinzioni in ragione delle
diverse tipologie di esercizi (cfr. l’art. 18, comma 8 bis, l.r. 11/03,
introdotto dalla l.r. 5/08), risulta incompatibile già con i principi
posti dagli artt. 2 ss. del Trattato CE, in base ai quali “la Comunità ha
il compito di promuovere […] mediante l’instaurazione di un mercato comune
e di un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazione delle
politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo
armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato
livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e
donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di
competitività e di convergenza dei risultati economici”" (T.A.R. Puglia,
Lecce, sez. I, 1° luglio 2009 n. 1752).
L’intera problematica deve però
essere rimeditata alla luce di una più approfondita ricostruzione del
diritto comunitario e delle novità giurisprudenziali (in particolare,
Corte cost. 8 ottobre 2010, n. 288) e normative (il d.lgs. 26 marzo 2010,
n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno) nel frattempo intervenute.
Per quello che riguarda il
diritto comunitario, appare assolutamente indubbio come la giurisprudenza
della Corte di Giustizia della Comunità Europea abbia seguito, nel tempo,
percorsi ricostruttivi sostanzialmente (e notevolmente) divergenti da
quelli proposti dalla Sezione.
La Corte di Giustizia della Comunità
Europea (Corte giust. CE 20 giugno 1996, n. 418) , con riferimento al
settore del commercio all’ingrosso, ha sostanzialmente escluso il
possibile contrasto tra una normativa limitativa delle aperture domenicali
e festive degli esercizi commerciali e le disposizioni del Trattato
relative alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.
A
prescindere dalla sostanziale impossibilità di ravvisare nella
regolamentazione dell’apertura domenicale degli esercizi commerciali una
misura direttamente integrante "una disparità di trattamento tra prodotti
nazionali e prodotti importati per quanto riguarda l'accesso al mercato"
(punto n. 24 della sentenza Corte giust. CE 20 giugno 1996, n. 418, che si
pone in sostanziale continuità rispetto alla precedente 24 novembre 1993,
cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard), la soluzione è
comunque imposta dalla necessità di salvaguardare le peculiarità
socio-culturali nazionali o regionali: "la Corte ha più volte riconosciuto
che una normativa nazionale come quella di cui trattasi persegue un
obiettivo legittimo alla luce del diritto comunitario. Invero, le
discipline nazionali che limitano l'apertura domenicale di esercizi
commerciali costituiscono l'espressione di determinate scelte, rispondenti
alle peculiarità socio-culturali nazionali o regionali. Spetta agli Stati
membri effettuare queste scelte attenendosi alle prescrizioni del diritto
comunitario" (Corte giust. CE 20 giugno 1996, n. 418, punto n. 25).
Si
trattava di una soluzione che nel 1996 doveva essere considerata ormai
stabilizzata nel diritto comunitario, essendo stata già affermata nelle
sentenze 28 febbraio 1991 in causa C-312/89, Conforama, e in causa
C-332/89, Marchandise, e nella successiva 16 dicembre 1992 in causa
C-169/91; se si eccettua pertanto l’isolato precedente di Corte giust. CE
2 giugno 1994 in cause riunite C-69/93 e C-258/93, Punto Casa e PPV, (che
giustificava il self restraint in materia di apertura festiva degli
esercizi commerciali solo sulla considerazione relativa alla non diretta
incidenza delle limitazioni in discorso sulla vendita dei prodotti
provenienti da altri stati membri della Comunità), il percorso
argomentativo della Corte di Giustizia CE appare caratterizzato, con
assoluta costanza, dalla necessità di salvaguardare le specificità
socio-culturali dei singoli Stati (o delle singole Regioni) che sono
spesso alla base di soluzioni diversificate in materia di orari e giornate
di apertura degli esercizi commerciali.
Nell’applicazione pratica, si
trattava poi di una soluzione che non poteva non risolversi in un
sostanziale bilanciamento di interessi, da effettuarsi sulla base del
principio di proporzionalità, tra gli interessi socio-culturali delle
collettività interessate e le esigenze degli operatori economici; come per
altre problematiche del diritto comunitario, la conclusione in ordine alla
legittimità delle misure in discorso non può pertanto non passare
attraverso l’accertamento in ordine alla necessità "che gli effetti
restrittivi della disciplina in questione sugli scambi intracomunitari non
eccedano la misura di quanto è necessario per raggiungere lo scopo
prefisso" (Corte giust. CE 16 dicembre 1992 in causa C-169/91, punti n. 15
e 16).
La disciplina più recente è la dir. 12 dicembre 2006 n.
2006/123/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
servizi nel mercato interno), che è stata recepita nell’ordinamento
italiano con il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e che,nel solco
dell’evoluzione dell’ordinamento comunitario, tende a disciplinare,oltre
il mercato europeo,anche il mercato nazionale.
La stessa reca una serie
di disposizioni tese a regolamentare i "regimi autorizzatori" (che devono
essere considerati cosa più ampia e diversa rispetto alla sola
autorizzazione all’accesso al mercato), in maniera tale che "tale potere
non sia utilizzato in modo arbitrario" (art. 10, 1° comma dir. 12 dicembre
2006 n. 2006/123/CE); in particolare, per considerare un regime
autorizzatorio non discriminatorio è necessario il rispetto di alcuni
"criteri" fondamentali che "devono essere:
a) non discriminatori;
b)
giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
c)
commisurati all'obiettivo di interesse generale;
d) chiari e
inequivocabili;
e) oggettivi;
f) resi pubblici
preventivamente;
g) trasparenti e accessibili" (art. 10, 1° comma dir.
12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE).
In definitiva, l’esame più
approfondito del diritto comunitario evidenzia una sistematica che appare
complessivamente lontana dalla valorizzazione esclusiva del solo principio
di libertà di concorrenza presente nelle precedenti decisioni rese dalla
Sezione sulla problematica e che oggi non può non essere condotta alla
luce della disposizione fondamentale dell’art. 10, 2° comma della dir. 12
dicembre 2006 n. 2006/123/CE e, quindi, sulla base di un sostanziale
bilanciamento di interessi tra esigenze degli operatori economici e
“motivi imperativi di interesse generale” da ritenersi indiscutibilmente
comprensivi delle “esigenze socio-culturali” dei singoli Stati già
valorizzate dalla Corte di Giustizia CE.
I “ motivi imperativi di
interesse generale” sono individuati dall’art. 8 del d.lgs. n.59 del 2010
( in applicazione della previsione dell’art. 4 n.8 della dir. 2006/123 )
nelle “ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la
sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la
sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione
sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del
sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari
di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la
lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la
salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del
patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica
sociale e di politica culturale”.
In questa prospettiva, l’art. 18
della l.r. 1° agosto 2003, n. 11 (nuova disciplina del commercio) che
regolamenta la problematica nella Regione Puglia ha sostanzialmente
raggiunto, nel corso degli anni e per effetto delle modificazioni
normative intervenute, una strutturazione complessa che viene ad integrare
un bilanciamento di interessi, accettabile e non discriminatorio a livello
comunitario, tra esigenze economiche degli operatori e del mercato e
motivi imperativi di interesse generale che militano per una disciplina
restrittiva in materia di aperture domenicali e festive degli esercizi
commerciali.
In particolare, un ruolo decisivo ai fini del
contemperamento in discorso è assunto dal ricorso alla contrattazione e
concertazione con le organizzazioni rappresentative degli utenti e dei
lavoratori, in un sistema flessibile che può essere riportato al seguente
schema ricostruttivo, articolato su diversi “gradini” progressivamente e
maggiormente incidenti sui principi di libertà dell’iniziativa economica,
libertà di stabilimento e prestazione dei servizi: la regolamentazione
della problematica delle aperture domenicali e festive degli esercizi
commerciali da parte dell’ente locale passa,di conseguenza, attraverso una
sistematica complessa che contempla le seguenti possibili varianti:
1)
in ogni caso, è garantita (dall’art. 18, comma 8-octies della l.r. 1°
agosto 2003, n. 11,comma introdotto dall’art. 22 della l.r. 10 del 2009 )
la possibilità di prevedere aperture domenicali e festive oltre i limiti
previsti dalla normativa regionale, "sulla base di accordi sottoscritti
con le organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis
della l. 11 del 2003" (Consulta regionale consumatori e utenti,
associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a
livello regionale e organizzazioni sindacali dei lavoratori); è quindi
sempre possibile il superamento di tutti i limiti all’ apertura previsti
dalla normativa regionale in presenza dell’assenso delle organizzazioni e
associazioni previste dalla legislazione regionale;
2) nei comuni a
economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte, è possibile (art.
18, comma 6 l.r. 1° agosto 2003, n. 11) per l’Amministrazione comunale
prevedere aperture domenicali e festive oltre quelle previste in via
generale dall’art. 18, 5° comma della l.r. 11/2003 e nei limiti
contemplati dal sesto comma (e fatta salva la diversa possibilità di
deroga già richiamata al numero precedente); in questo caso, la
possibilità di deroga può essere esercitata dall’Amministrazione comunale,
previa acquisizione del concerto (non è quindi richiesto l’assenso, come
per l’ipotesi precedente) delle organizzazioni e associazioni sopra
richiamate;
3) in via generale, i Comuni, sentite le organizzazioni e
associazioni rappresentative di utenti, lavoratori e esercenti, possono
derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per tutte le
domeniche del mese di dicembre, nonché per "un’ulteriore domenica o
festività per ogni altro mese dell'anno" (art. 18, comma 5 l.r. 1° agosto
2003, n. 11); anche in questo caso, però, la deroga può essere estesa, con
il concerto delle organizzazioni e associazioni, al numero massimo di
aperture domenicali previsto per i comuni ad economia prevalentemente
turistica e nelle città d'arte;
4) è poi prevista l’inapplicabilità
della normativa in materia di obbligo di chiusura domenicale e festive ad
alcune tipologie di attività (art. 18, 7° e 8° comma l.r. 11 del 2003) e
la possibilità di autorizzare l'esercizio dell'attività di vendita degli
esercizi di vicinato, sia nei giorni festivi che in orario notturno, "in
base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche di alcune
parti del territorio" (art. 18, comma 8-bis l.r. 11 del 2003).
La
normativa regionale prevede,in buona sostanza, una gamma di ipotesi che si
articola nella liberalizzazione più completa dello svolgimento
dell’attività nei giorni domenicali e festivi e via via in limitazioni
sempre più stringenti,in funzione della composizione raggiunta dalla
pluralità degli interessi coinvolti e,quindi,del rilievo assunto da “
motivi imperativi di interesse generale”.
Nella formazione della
disciplina che regoli concretamente il fenomeno l’Autorità comunale ( che
esercita il relativo potere - attribuito dall’art. 50,settimo comma,del
d.lgs. n.267 del 2000 - in base all’art117,quarto comma, della
Costituzione e quindi alla disciplina regionale,vertendosi in materia di
commercio interno e non nella materia della concorrenza,secondo la
ricostruzione operata dalla Corte costituzionale nella sentenza 8 ottobre
2010 n.288 ) deve partire dalla considerazione che gli scambi,anche quelli
interni in ossequio alla disciplina comunitaria ( l’appartenenza della
vicenda alla materia del commercio e quindi la ricomprensione della stessa
nell’ambito della competenza legislativa regionale non esime dal rispetto
della disciplina comunitaria,che non conosce differenziazioni fra
commercio e concorrenza,ma unisce entrambe in un unico ambito), sono
tendenzialmente liberi e possono essere limitati solo in funzione di “
motivi imperativi di interesse generale” .
La legislazione regionale
conosce questi “ motivi” e ne prevede l’inserimento nel processo formativo
della disciplina mediante il concerto o l’assenso delle parti sociali
interessate,cioè attraverso un processo di composizione degli interessi
formato all’interno del proprio ambito dai portatori degli
stessi.
L’Autorità comunale deve,perciò,tener conto,innanzi tutto,della
volontà manifestata dalle parti sociali in ordine alla completa
liberalizzazione della apertura degli esercizi commerciali nei giorni
domenicali e festivi.
La lettera dell’art. 18,comma 8 octies, della
l.r. n.11 del 2003 prevede che una determinazione in tal senso possa
essere assunta "sulla base di accordi sottoscritti con le organizzazioni e
associazioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis della l. 11 del
2003".
All’interprete spetta,dunque, di stabilire se la formula
normativa imponga la confluenza di tutte le volontà sullo stesso
punto,cioè la soddisfazione di tutti gli interessi in gioco.
Alla
domanda non può che darsi risposta negativa,ove si tenga conto che questi
interessi sono fisiologicamente spesso in contrasto,sicchè il dissenso di
uno porta alla paralisi dell’iter.
Si può obiettare che la paralisi
dell’iter in questione non comporta l’assenza di qualsiasi determinazione
in ordine all’apertura degli esercizi nelle giornate domenicali e
festive,ben potendo essere esplorate le possibilità subordinate al “
concerto”.
Ove,tuttavia,si tenga conto che anche il “ concerto “ con
tutte le parti sociali interessate implica il confluire di tutte le
volontà su uno stesso punto e che la lettera della norma prevede l’accordo
con le parti sociali e non con ogni soggetto rappresentativo degli
interessi coinvolti,si giunge agevolmente alla conclusione che,come
avviene in ogni incontro di soggetti che rappresentano interessi diversi e
che non sono chiamati a decidere in ordine ad interessi essenziali ( come
la salute o la proprietà ),il risultato della composizione non può che
essere quello che contemperi l’interesse di tutti e cioè una “ ragionata”
interpretazione del principio secondo il quale la maggioranza vincola la
minoranza.
Sulla base del presupposto che il potere spetta all’Autorità
comunale,questa sarà chiamata,innanzi tutto, a convocare le parti
sociali,ad acquisire l’avviso espresso dalla maggioranza di queste ed a
motivare adeguatamente perché segue tale avviso o ne modera i termini in
funzione della tutela degli interessi della minoranza.
Nella vicenda
che ci occupa, appare del tutto indubbio come il Comune di Taranto abbia
posto a base dell’emanazione dell’atto impugnato non la già citata
previsione della legislazione regionale (l’art. 18 della l.r. 1° agosto
2003, n. 11), ma la previsione della legge statale (art. 11, 4° e 5° comma
del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114) che, come già rilevato, è caratterizzata
da una diversa strutturazione e, soprattutto, da una disciplina che
determina una maggiore incisione della libertà di iniziativa economica e
una maggiore restrizione della libertà di concorrenza; quanto sopra
rilevato in ordine alla necessità di risolvere la problematica sulla base
della previsione della legislazione regionale porta pertanto
all’accoglimento dell’azione impugnatoria ed all’annullamento dell’atto
impugnato, anche per violazione della previsione dell’art. 1, 2° comma
della l. 5 giugno 2003, n. 131 (la normativa statale vigente in materia,
art. 11, 4° e 5° comma del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 è, infatti, ormai
inapplicabile alla fattispecie, dopo l’intervento della normativa
regionale specifica in materia, costituita dal citato art. 18 della l.r.
1° agosto 2003, n. 11).
Al contrario, l’azione risarcitoria non può
trovare accoglimento, non avendo parte ricorrente fornito dimostrazione,
neanche in via presuntiva, dei mancati introiti derivanti dalle chiusure
domenicali operate nelle giornate del 10, 17 e 24 ottobre 2010 (prima,
quindi, dell’intervento cautelare del T.A.R.) e dei presunti danni
all’immagine (in alcun modo specificati e da ritenersi comunque di
problematica giustificazione).
La particolare problematicità della
materia e la novità di alcune delle questioni trattate giustificano poi la
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto:
-accoglie l’azione impugnatoria e, per
l'effetto, dispone l’annullamento dell’ordinanza 8 ottobre 2010 n. 90 del
Sindaco di Taranto e del verbale di ispezione 10 ottobre 2010 prot. n.
158318;
-rigetta l’azione risarcitoria, come da
motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del
giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio
Cavallari, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Massimo
Santini, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2011