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| n. 4-2011 - © copyright |
T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I
- Sentenza 13 aprile 2011 n. 679
Pres. Cavallari, Est.
Lattanzi
G. S. (Avv.ti F. Muscatello, S. Dore, G. Leccisi e P. Quinto)
c. Comune di Gallipoli (Avv. T. Romito), Regione Puglia (Avv. L.
Francesconi) e n.c. Lido San Giovanni (Avv.ti G. Pellegrino e B. Ravenna),
con l'intervento di SIB Sindacato Italiano Balneare (Avv. S. Sticchi
Damiani) |
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1. Giustizia Amministrativa – Interesse a ricorrere –
Concessioni – Operatore del settore – Sussiste.
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2. Autorizzazione e concessione – Concessioni demaniali –
Proroga ex lege – Regime transitorio – Legittimità – Sussiste – Ragioni.
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1. L’impresa operante in un determinato settore economico
è titolare di un interesse qualificato e tutelato a contestare la scelta
dell’Amministrazione di non indire una gara per la concessione del bene,
giacché può essere azionato in sede giurisdizionale l’interesse a che
l’Amministrazione, in ossequio alle previsioni normative interne e
comunitarie, indica una procedura ad evidenza pubblica, alla quale il
ricorrente sia ammesso a partecipare in condizioni di parità con gli altri
operatori economici.
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2. In materia di rilascio delle concessioni di beni
demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, il termine di sei
anni con cui l’articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, a fronte
dell’abrogazione dell’art. 37, comma 2, del Codice della navigazione, ha
disposto la proroga delle concessioni in essere sino al 31 dicembre 2015,
è stato stabilito per consentire l’introduzione di una nuova disciplina
della materia conforme ai principi comunitari e, pertanto, non esorbita
dalla sfera della discrezionalità legislativa. Infatti, nel dettare norme
transitorie, il legislatore gode della più ampia discrezionalità, con
l’unico limite costituito dal rispetto del principio di ragionevolezza (1)
Poiché il termine di sei anni coincide con la durata minima delle
concessioni, e sotto questo profilo costituisce un’ultima proroga, la cui
ragione può essere individuata nella necessità di far rientrare dagli
investimenti gli operatori che avevano comunque fatto affidamento sulla
precedente legislazione in materia di diritto di insistenza, dando loro il
tempo necessario all’ammortamento delle spese sostenute, deve ritenersi
che non è manifestamente irragionevole un regime transitorio che, nel
regolare l’esaurimento delle situazioni preesistenti, formatesi in base a
un regime all’epoca valido, indichi un termine di sei anni per
l’adeguamento ai principi comunitari.
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(1) Cfr. Corte Costituzionale, Sentenze 30 luglio
2008 n. 309, 6 luglio 2004 n. 219, 31 luglio 2002 n. 413 168 del 1985,
n. 136 del 1991 e n. 378 del 1994. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 986 del
2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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Giovanni Spinola, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Francesco Muscatello, Sebastiana Dore, Giorgio Leccisi e Pietro Quinto,
con domicilio eletto presso Antonio Scarciglia in Lecce, via Turati,16/A;
contro
Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso
dall'avv. Tommaso Romito, con domicilio eletto presso Alessandro Taurino
in Lecce, Corte Conte Accardo N. 2; Regione Puglia, rappresentato e difeso
dall'avv. Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso Leonilde
Francesconi in Lecce, viale Aldo Moro, 1 c/o Uff.Contenz.;
nei confronti di
Lido San Giovanni, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Giovanni Pellegrino e Bartolo Ravenna, con domicilio eletto
presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Sib Sindacato Italiano
Balneare, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Sticchi Damiani, con
domicilio eletto presso Saverio Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt
Fanteria, 9;
per l'annullamento
del provvedimento 19 aprile 2010 - prot. n.
0021441 a firma del dirigente p.t. l'area n. 4 "Commercio e mercati" -
Ufficio demanio - U.O. n. 15/quater avente ad oggetto "Proroga ex lege
della concessione demaniale marittima n. 22/04 (Legge n. 25 del 26/2/2010
di conversione del decreto - legge n. 194/2009). Adempimenti relativi al
pagamento del canone e dell'imposta regionale sulle concessioni dovuti per
l'anno 2010"; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi,
ivi compresa la circolare 1/4/2010 della regione Puglia - Assessorato alla
trasparenza ed alla cittadinanza attiva - Servizio demanio e
patrimonio;
nonché, per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del provvedimento 12 luglio 2010 prot. n. 0036157 a firma
del Dirigente dell'Area n. 4 "Commercio e mercati" - U.O. n. 15 quater
"Ufficio demanio" del Comune di Gallipoli recante ad oggetto "Istanza
rilascio concessione uso e gestione immobile demaniale Lido San Giovanni
(prot. in entrata n. 0031641 del 18.6.2010) - Rigetto
istanza".
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di
Gallipoli e di Lido San Giovanni e di Regione Puglia;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Lido San
Giovanni - Francesco Ravenna di Fanelli Maria Grazia & C Sas,
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott.
Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti Muscatello e Quinto, per la
ricorrente, l’avv. Romito, per il Comune, l’avv. Millefiori, in
sostituzione dell’avv. Francesconi, per la Regione, gli avv.ti. Pellegrino
e Ravenna, per la Lido S. Giovanni, e l’avv. prof. Sticchi Damiani, per il
SIB;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, con domanda del 30 dicembre 2003,
ha chiesto alla Capitaneria di porto di Gallipoli il rilascio della
concessione, per un ventennio, del complesso immobiliare demaniale
denominato “Lido San Giovanni”.
A seguito di apposito avviso di
interesse è stata avviata la procedura comparativa nell’ambito della quale
erano stati presentati, oltre al progetto della ricorrente, due progetti
da parte della società Lido San Giovanni di Ravenna.
Nell’ambito della
conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri espressi dal comune di
Gallipoli e la conferenza è stata aggiornata nell’attesa delle
determinazioni del Ministero dei trasporti.
Il fascicolo è stato poi
trasmesso dalla Capitaneria di porto alla Regione per la definizione del
procedimento di concessione demaniale.
A seguito di un’impugnazione da
parte della ricorrente relativa ai provvedimenti della Regione e del
Comune che avevano dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla
domanda presentata dalla ricorrente, il Tar Bari, con sentenza n. 1375/09,
ha concluso per la competenza comunale a concludere il procedimento in
esame.
Il Comune, con provvedimento del 25 febbraio 2010, ha comunicato
il diniego di rilascio della concessione demaniale.
Questo
provvedimento è stato impugnato (RG 569/2010).
Con provvedimento del 19
aprile 2010 il Comune ha prorogato, in base a quanto disposto dalla l.
25/2010, la concessione demaniale marittima in favore della società “Lido
San Giovanni” sino al 31 dicembre 2015.
Avverso questo provvedimento è
stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:
1. Violazione
del Trattato UE e della normativa nonché dei principi comunitari e degli
artt. 3, 10, 41 e 97 Cost., anche in riferimento al d.l. 194/2009,
convertito con modificazioni con legge 25/2009. Violazione del principio
di affidamento. 2. Eccesso di potere per erronea presupposizione,
illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di
trattamento e sviamento. 3. Illegittimità derivata dall’illegittimità
costituzionale delle disposizioni sopra richiamate per violazione del
combinato disposto degli artt. 3, 10, 41 e 97 Cost.
Deducono i
ricorrenti: che l’art. 1, comma 18, l. 26 febbraio 2010 n. 25, di
conversione del d.l. 30 dicembre 2009 n. 194, con la quale è stato
prorogato il termine di durata delle concessioni in essere, è contrario
alle norme e ai principi fondamentali dell’ordinamento comunitario; che la
norma in questione non prevede alcuna forma di procedura selettiva; che
eventuali disposizioni regionali di pari contenuto sarebbero comunque
affette dallo stesso vizio e violative dell’art. 117 Cost.; che la
Commissione europea ha avviato una specifica procedura di infrazione
comunitaria sul rinnovo automatico delle concessioni; che al caso di
specie si deve applicare la direttiva 12 dicembre 2006 n. 123 06/123/CE;
che la norma in questione deve essere disapplicata; che comunque la
concessione non poteva essere rinnovata perché la gestione del complesso
demaniale, a seguito del decesso del capostipite, viene effettuata da una
società in accomandita semplice e perché era stata concessa da altra
Amministrazione.
Il Comune e la società “Lido San Giovanni” si sono
costituiti rispettivamente con atti del 7 e del 13 luglio 2010.
Con
ricorso per motivi aggiunti, depositato in segreteria il 14 luglio 2010,
il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 12 luglio 210 del comune
di Gallipoli con il quale è stata rigettata la domanda di concessione
sessennale del compendio demaniale in questione, presentata dalla Spinola
sas, sulla circostanza che “è oggetto della concessione demaniale
marittima n. 22/2004 rilasciata dalla locale Capitaneria di porto in
favore della Lido San Giovanni …”, proponendo i seguenti motivi: 1.
Violazione del Trattato UE e della normativa nonché dei principi
comunitari e degli artt. 3, 10, 41 e 97 Cost., anche in riferimento al
d.l. 194/2009, convertito con modificazioni con legge 25/2009. Violazione
del principio di affidamento. 2. Eccesso di potere per erronea
presupposizione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta,
disparità di trattamento e sviamento. 3. Illegittimità derivata
dall’illegittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate per
violazione del combinato disposto degli artt. 3, 10, 41 e 97 Cost.
Il
ricorrente ha ribadito i motivi già dedotti nel ricorso originario.
Con
memoria del 15 luglio 2010 il ricorrente ha ribadito che l’art. 1, comma
8, della l. 25/2010 deve essere disapplicato perché in contrasto con i
principi del diritto comunitario.
La Lido San Giovanni, con memoria del
17 luglio 2010, ha eccepito anzitutto l’inammissibilità del ricorso
originario per difetto di interesse della ricorrente al momento in cui lo
stesso è stato proposto, con conseguente inammissibilità pure dei motivi
aggiunti.
Nel merito è stato rilevato: che la norma in questione non è
contraria alla normativa comunitaria stante il suo carattere transitorio;
che la Commissione europea non contesta il termine finale della proroga ma
il rinvio all’art. 3, comma 4 bis, d.l. 5 ottobre 1993 n. 400 che
potrebbe, in ipotesi di mancata emanazione della nuova disciplina,
reintrodurre il principio della rinnovazione automatica della concessione
in essere.
La Regione si è costituita con memoria del 19 luglio 2010,
con la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per
carenza di interesse del ricorrente e l’inammissibilità dell’impugnativa
della circolare che non ha natura provvedimentale.
Nel merito è stato
dedotto in ordine alla legittimità della circolare impugnata.
Con
memoria del 19 luglio 2010, la Lido San Giovanni ha controdedotto in
ordine alla memoria della ricorrente del 15 luglio 2010.
Il Comune si è
costituito nel ricorso per motivi aggiunti il 20 luglio 2010 e con memoria
di pari data ha ribadito che il provvedimento impugnato si è limitato ad
applicare il d.l. 30 dicembre 2009, n. 194.
È stato poi rilevato che
non risulta essere stata avviata alcuna procedura di infrazione contro lo
Stato italiano a seguito dell’adozione della legge su citata, che
costituisce lo strumento diretto a evitare la conclusione negativa della
precedente procedura di infrazione. Con riferimento poi alla dedotta
mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Comune ha rilevato che
il provvedimento impugnato ha carattere vincolato, e quindi soccorre
l’applicazione dell’art. 21 octies l. 241/1990.
Questo Tribunale, con
ordinanza n. 543 del 21 luglio 2010 ha respinto la richiesta cautelare,
ordinanza poi riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza 4763/2010,
resa all’udienza dell’8 ottobre 2010.
La Lido san Giovanni ha proposto
controricorso incidentale, notificato il 30 settembre 2009, avverso il
provvedimento di rigetto della domanda di concessione presentata dalla
Spinola sas , per i seguente motivi: Eccesso di potere. Erroneità nel
presupposto. Violazione art. 6 reg. cod. nav.
Deduce la Lido San
Giovanni che la domanda presentata dalla Spinola sas è priva
dell’indicazione della durata della concessione richiesta.
Con
intervento ad opponendum del 16 dicembre 2010 si è costituito il
SIB – Sindacato Italiano Balneare.
A seguito di un’istanza di
esecuzione di ordinanza cautelare il Consiglio di Stato, con ordinanza
472, resa nella camera di consiglio del 17 dicembre 2010, ha dichiarato
che “in esecuzione dell’ordinanza in esame l’Amministrazione dovrà
considerare sospesi gli effetti della proroga della concessione a suo
tempo rilasciata alla Società Lido S. Giovanni”.
Con memoria del 23
dicembre 2010 il ricorrente, dopo aver esposto i fatti oggetto della
presente controversia, ha insistito sulle proprie deduzioni.
Il Comune,
con memoria conclusiva del 23 dicembre 2010, ha ribadito che il
provvedimento di proroga impugnato si è limitato a fare applicazione del
contenuto della disposizione di legge statale e che non risulta alcuna
specifica procedura di infrazione contro lo Stato italiano.
Con memoria
del 23 dicembre 2010 la Lido San Giovanni ha insistito
sull’inammissibilità del ricorso originario perché la domanda di
concessione demaniale presentata il 30 dicembre 2003 era, al momento della
proposizione del ricorso, già stata rigettata dal Comune con provvedimento
del 25 febbraio 2010 è perché la domanda di concessione del 18 giugno 2010
è contestuale alla proposizione del ricorso. È stato poi rilevato: che la
domanda della Spinola sas è priva dell’elemento essenziale della data di
durata della concessione; che la stessa domanda non poteva essere accolta
perché l’albergo, la cui gestione costituisce l’oggetto imprenditoriale
della Spinola sas, è stato sottoposto a pignoramento esattoriale e che
nella procedura immobiliare risulta essere stata anche fissata la
vendita.
La SIB, con memoria del 24 dicembre 2010 ha eccepito
l’inammissibilità del ricorso perché l’eventuale accoglimento dello stesso
non soddisferebbe l’interesse del ricorrente in quanto la sua domanda di
concessione del 18 giugno 2010 difetta dell’elemento essenziale della
durata della concessione. Nel merito, ha rilevato che la normativa
contestata dal ricorrente non è violativa dei principi comunitari ma è
stata emanata proprio allo scopo di adeguarsi progressivamente alla
normativa comunitaria.
La Lido S. Giovanni, con memoria del 28 dicembre
2010, ha ribadito le proprie deduzioni.
La ricorrente, con memoria di
replica del 3 gennaio 2011, ha eccepito, anzitutto, l’inammissibilità
dell’intervento del SIB perché l’atto notificato non contiene le ragioni
su cui si fonda e perché non è esplicitato quale sia l’interesse che lo
legittimi a intervenire. Con riferimento alla sua legittimazione ad agire,
il ricorrente ha rilevato che la stessa si fonda sul fatto di essere
operatore del settore e che comunque il rigetto della domanda cautelare
resa nel ricorso RG 569/2010 si fonda sulla intervenuta proroga della
concessione alla Lido S. Giovanni. Sulla sua legittimazione a proporre
motivi aggiunti, il ricorrente ha rilevato che questi hanno ad oggetto
provvedimenti autonomi e comunque la legittimazione trae origine sempre
dall’essere operatore del settore. Inoltre, ha dedotto che non ha alcun
rilievo l’eventualità che il ricorrente perda nel prosieguo il possesso
dei requisiti richiesti per ottenere la concessione. Nel merito sostiene
che i principi comunitari di cui si chiede l’applicazione sono dotati di
effetto diretto e che il giudice deve disapplicare la normativa nazionale
contrastante con i principi comunitari
La Lido S. Giovanni, con memoria
di replica del 5 gennaio 2011, ha dedotto che, se le direttive comunitarie
in materia di appalti si ritenessero applicabili anche alla materia delle
concessioni, la ricorrente non avrebbe interesse al ricorso perché i
principi richiamati richiedono la correntezza tributaria quale requisito
soggettivo di partecipazione alla comparazione. La controinteressata ha
poi insistito sulla carenza di legittimazione ad agire della ricorrente.
Nel merito ha insistito sulle proprie deduzioni.
La SIB, con memoria
del 5 gennaio 2011, ha ribadito l’infondatezza della domanda di
disapplicazione formulata dalla ricorrente.
Con atto del 17 febbraio
2011 si è costituito l’avv. Quinto, in aggiunta agli avv.ti Muscatello,
Dore e Leccisi, per il ricorrente.
Il Comune, con memoria conclusiva
del 18 febbraio 2011, ha ribadito le proprie conclusioni.
Il
ricorrente, con memoria del 21 febbraio 2011, ha insistito sulla
legittimazione, rilevando che l’interesse è quello a una corretta
esplicazione del confronto concorrenziale tra aspiranti alla medesima
concessione demaniale. In particolare, ha rilevato che l’art. 17 l.r.
17/2006 non è di ostacolo all’esame delle domande avanzate dalla Spinola
sas, perché la legge citata permette il rinnovo della concessione anche a
un diverso soggetto. Sulla dedotta inammissibilità dei motivi aggiunti ha
rilevato che la stessa spinola sas ha richiamato, nella propria domanda
per il rilascio di una concessione sessennale, la legislazione vigente. Il
ricorrente poi, sulle proprie condizioni economiche finanziarie, ha
rilevato che il pignoramento richiamato dalla controinteressata non
riguarda la società Spinola Hotel e ha evidenziato che è stato depositato
un certificato del Tribunale di Lecce dove si attesta che nei confronti
della Spinola Hotel non ci sono procedure esecutive. Nel merito ha
ribadito le proprie argomentazioni.
La Lido S. Giovanni, con memoria
del 2 febbraio 2011, ha ribadito che l’infondatezza del ricorso n.
569/2010 determina l’improcedibilità del ricorso in esame. Inoltre, ha
rilevato che la legittimazione non discende dall’essere operatore del
settore ma dalla presentazione di una domanda di concessione;ribadisce
che,se il ricorso n. 569/210 verrà rigettato, la Spinola sas non ha
presentato alcuna domanda di concessione compatibile con l’art. 17 l.r.
17/2006 prima della scadenza della precedente concessione .
Il
ricorrente, con memoria del 26 febbraio 2011, ha precisato che sia la
Spinola che la Lido S. Giovanni hanno presentato domanda per la
concessione demaniale (la prima in data 18 giugno 2010, mentre la Lido in
data 13 marzo e 13 aprile 2010) e che la domanda della Lido non è stata
valutata con la comparazione. L’interesse della ricorrente è, quindi, sia
quello volto alla conclusione del procedimento avviato con la domanda del
2003, sia quello a una comparazione prodromica alla concessione del
compendio demaniale in questione.
Co memoria del 26 febbraio 2011, la
Lido S. Giovanni ha rilevato che la stessa aveva manifestato, con due
diverse domande, interesse al rinnovo della concessione, mentre la Spinola
non aveva presentato alcuna domanda concorrente e, per il resto, ha
ribadito le proprie considerazioni.
Nella pubblica udienza del 9 marzo
2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Ha carattere preliminare l’eccezione di
difetto di legittimazione attiva.
L’eccezione è infondata perché, a
prescindere dalla verifica della legittimità della domanda per la
concessione del bene presentata dalla Spinola sas ( domanda rigettata con
provvedimento impugnato ) e dalla posteriorità di una successiva domanda
rispetto alla proroga impugnata col presente ricorso, deve riconoscersi
l’interesse al ricorso per il solo fatto che il ricorrente è operatore del
settore.
Infatti, l’impresa operante in un determinato settore
economico è titolare di un interesse qualificato e tutelato a contestare
la scelta dell’Amministrazione di non indire una gara per la concessione
del bene, giacché può essere azionato in sede giurisdizionale l’interesse
a che l’Amministrazione, in ossequio alle previsioni normative interne e
comunitarie, indica una procedura ad evidenza pubblica, alla quale il
ricorrente sia ammesso a partecipare in condizioni di parità con gli altri
operatori economici.
Con riferimento poi alla situazione economica del
ricorrente, è da rilevare che questa non può essere oggetto di esame nel
presente giudizio, perché la valutazione dei requisiti, anche economici,
dei singoli concorrenti spetta all’Amministrazione in sede di rilascio
della concessione.
È da aggiungere inoltre che la Spinola Hotel ha
depositato la documentazione dalla quale emerge che non è soggetta ad
alcuna procedura esecutiva.
2. Infondata è anche l’eccezione di
inammissibilità dell’intervento del SIB.
In primo luogo, il SIB ha
depositato in giudizio il proprio statuto ,dal quale emerge che tra gli
scopi del sindacato vi è quello di assumere la difesa della categoria
;inoltre, l’atto di intervento deve essere considerato conforme alla
previsione normativa.
Infatti, l’atto di intervento deve essere
integrato dalla memoria, che è stata depositata il 24 dicembre 2010, e
quindi nei termini per garantire il diritto di difesa.
3. Il
ricorrente, nel contestare la proroga della concessione rilasciata alla
Lido S. Giovanni, ha censurato il comma 18 dell’art. 1 del d.l. 30
dicembre 2009 n. 194, convertito dalla l. 26 febbraio 2010 n. 25, che, in
attesa della revisione della legislazione nazionale in materia di
concessioni demaniali, ha abrogato il comma 2 dell’art. 37 del codice
della navigazione, che prevedeva il diritto di insistenza, e ha stabilito
che il termine di durata delle concessioni in essere “alla data di
entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre
2015 è prorogato fino a tale data”.
3.1. La necessità di procedere
alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali
marittime era stata determinata dall’apertura di una procedura di
infrazione comunitaria nei confronti dell’Italia circa la disciplina che
prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza
accordata al concessionario uscente.
Si tratta della procedura
d’infrazione n. 2008/4908 per il mancato adeguamento della normativa
nazionale in materia di concessioni demaniali marittime alle previsioni
della "direttiva servizi", meglio conosciuta come direttiva Bolkenstein
(direttiva 123/2006/CE). La Direzione generale del mercato interno e dei
servizi della Commissione europea, in una nota del 4 agosto 2009 inviata
dalla Rappresentanza permanente presso la CE al Dipartimento delle
politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
aveva rilevato che la preferenza accordata dall’articolo 37 del codice
della navigazione al concessionario uscente, oltre ad essere contraria
all’articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, era in
contrasto con l’articolo 12 della “direttiva servizi”, di conseguenza
aveva invitato le autorità italiane ad adottare tutte le misure necessarie
al fine di rendere, entro il termine del 31 dicembre 2009, l’ordinamento
italiano conforme a quello comunitario.
Nelle more di una revisione del
quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni
demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, con il comma 18
dell’articolo 1 d.l. 194/2009, è stata disposta l’abrogazione della
disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 37 del Codice della
navigazione, e la proroga delle concessioni in essere sino al 31 dicembre
2015.
Con provvedimento successivo (messa in mora complementare
2010/2734 del 5 maggio 2010) la Commissione europea ha preso atto delle
modifiche apportate alla normativa dallo Stato italiano, illustrando
contemporaneamente ulteriori profili di illegittimità delle disposizioni
censurate.
In particolare la Commissione ha notato che la citata legge
di conversione n. 25 del 2010 contiene all’articolo 1, comma 18, un rinvio
all’articolo 01, comma 2 del decreto-legge n. 400 del 1993, reintroducendo
sostanzialmente la preferenza in favore del concessionario uscente
nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni.
3.2.il
ricorrente ritiene che l’art.1, comma 18, d.l. 194/2009 ,, prorogando
automaticamente le concessioni in essere, sia in contrasto con gli artt.
43 e ss., 86 CE (ora 49 e ss. e 106 TFUE) e con gli artt. 3, 10, 41, 97 e
117 Cost., e chiede quindi la disapplicazione della normativa nazionale,
ritenuta in contrasto con i principi comunitari, o comunque la rimessione
della questione al Giudice Europeo o, in subordine, alla Corte
costituzionale.
3.3. In sostanza, si tratta di stabilire se il termine
di sei anni, con cui il legislatore ha prorogato le concessioni in essere,
sia in contrasto con i principi di concorrenza e di libertà di
stabilimento, o, al contrario costituisca l’introduzione di un legittimo
regime transitorio.
La Corte costituzionale ha più volte ritenuto che,
nel dettare norme transitorie, il legislatore gode della più ampia
discrezionalità, con l’unico limite costituito dal rispetto del principio
di ragionevolezza (cfr. sentenze 30 luglio 2008 n. 309, 6 luglio 2004 n.
219, 31 luglio 2002 n. 413
168 del 1985, n. 136 del 1991 e n. 378 del
1994).
Nel caso in esame, il termine di sei anni è stato stabilito per
consentire l’introduzione di una nuova disciplina della materia conforme
ai principi comunitari e, a parere del Collegio, non esorbita dalla sfera
della discrezionalità legislativa.
Infatti, il termine di sei anni
coincide con la durata minima delle concessioni, e sotto questo profilo
costituisce un’ultima proroga, la cui ragione può essere individuata nella
necessità di far rientrare dagli investimenti gli operatori che avevano
comunque fatto affidamento sulla precedente legislazione in materia di
diritto di insistenza, dando loro il tempo necessario all’ammortamento
delle spese sostenute.
In sostanza, il legislatore ha effettuato un
contemperamento degli interessi coinvolti, operando un adeguamento ai
principi comunitari senza pregiudicare gli interessi degli operatori del
settore.
È da rilevare in proposito che la Corte costituzionale ha già
avuto modo di ritenere corretta la predisposizione di una disciplina
transitoria “per impedire una serie di ostacoli operativi e concorsuali
con rischi – connessi all’immobilizzo di ogni acquisizione di mercato –
per il successivo reinserimento e quindi per la sopravvivenza di categorie
di imprese esistenti e legittimamente operanti” (Corte. Cost., 31
luglio 2002, n. 413).
Pertanto, deve ritenersi che non è manifestamente
irragionevole un regime transitorio che, nel regolare l’esaurimento delle
situazioni preesistenti,formatesi in base a un regime all’epoca valido,
indichi un termine di sei anni per l’adeguamento ai principi
comunitari.
3.4. Non contrastano con questa soluzione le sentenze della
corte costituzionale citate dalla ricorrente perché ambedue riguardano
fattispecie non assimilabile a quella di specie.
Infatti, con la
sentenza n. 180 del 2010, si è censurata la disposizione regionale che
prorogava le concessioni per venti anni, e quindi per un termine ben
maggiore, mentre con la sentenza n, 233 del 2010 si è censurata la
disposizione regionale che concedeva la proroga a soggetti “non in
possesso dei requisiti di legge”.
3.5. La legittimità dell’operato
del legislatore è poi confermata dai documenti depositati in giudizio dai
quali si evince che la Commissione europea, con la lettera di messa in
mora complementare del 10 maggio 2010, ha censurato solo il fatto che in
sede di conversione sia stato mantenuto in vigore il richiamo dell’art.
1,comma 18, del d.l. n.194 del 2009 all’art. 03,comma 4 bis, del d.l. 5
ottobre 1993 n. 400,norma che a sua volta fa salve le disposizioni
dell’art. 01,comma 2,fra le quali è ricompreso il rinnovo automatico della
concessioni alla scadenza e per un ulteriore sessennio; nulla è stato
eccepito sulla proroga sino al 2015.
4. Per questi motivi il
ricorso deve essere respinto. Sussistono valide ragioni per disporre la
compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Lecce nelle camere di consiglio del giorno 9 e 24 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Carlo
Dibello, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario,
Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2011
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