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| n. 4-2011 - © copyright |
T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I
- Sentenza 13 aprile 2011 n. 678
Pres. Cavallari, Est.
Lattanzi
Spinola Hotel & C Sas (Avv.ti P. Quinto e M. Grimaldi) c.
Comune di Gallipoli (Avv. T. Romito), Regione Puglia (Avv. L. Francesconi)
e n.c. Lido San Giovanni (Avv.ti G. Pellegrino e B. Ravenna) |
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Autorizzazione e concessione – Concessioni demaniali
marittime – LR Puglia n. 17/07 – Piano Coste – Nuove concessioni –
Preclusione – Ragioni
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1. In caso di mancata approvazione del Piano regionale
delle coste ad oltre due anni di distanza rispetto alla tempistica
legislativamente prevista, una lettura costituzionalmente orientata della
l. rg. Puglia 23 giugno 2006 n. 17 impone di ritenere che, nelle ulteriori
more della adozione del suddetto Piano regionale, ai comuni marittimi non
possa essere inibita – pena la violazione delle proprie prerogative,
costituzionalmente accordate, in tema di governo del territorio – la
possibilità di disciplinare, sebbene in via temporanea ed ai soli fini del
rinnovo, l'uso del territorio costiero. Infatti, la lettura
costituzionalmente orientata data alla normativa in esame, porta a
ritenere che le concessioni non possono essere di durata tale da
contrastare con la futura pianificazione ad opera del piano delle coste
(1). Nel contempo, l’esigenza di non pregiudicare l’assetto
complessivamente previsto dal piano delle coste, nell’imminenza della
formazione dello stesso, milita nel senso dell’accoglimento delle sole
istanze di rinnovo delle concessioni; il rilascio di nuove concessioni,
anche se temporanee, è appunto idoneo a pregiudicare tale assetto a
seguito del “rinnovo” delle medesime (2)
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(1) Tar Lecce, Sez. I, 5 agosto 2010, n. 1853.
(2) Tar Lecce, Sez. I, sentenza n. 2842 del 2010.
Cfr.
anche Cons. St., Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3145 secondo cui “l'art.
17, l. rg. Puglia n. 17 del 2006 affida alla pianificazione la gestione
delle coste, prevedendo sempre in via di pianificazione una percentuale
minima di aree demaniali marittime, riservate ad uso pubblico e alla
libera balneazione (60% del territorio comunale, ex art. 16, l. r. n. 17
citata) e disponendo in via transitoria la possibilità del rinnovo delle
concessioni. Ciò comporta che i Comuni sono in primo luogo liberi di
decidere se procedere, o meno, al rinnovo delle concessioni, potendo anche
optare per non rinnovare (a nessuno) la concessione. Se i Comuni decidono
che un determinato tratto di costa può essere lasciato in concessione sono
in primo luogo vincolati alle condizioni delle concessioni esistenti, non
potendo procedere ad un ampliamento delle stesse. Non esiste, invece,
anche un vincolo soggettivo in quanto la ratio della norma regionale,
inquadrata all'interno dell'intera l. n. 17 del 2006, è solo quella di
consentire l'eventuale prosecuzione del regime della concessione su un
determinato tratto di arenile, e non anche quella di garantire una sorta
di rendita di posizione per i precedenti concessionari”. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 569 del
2010, proposto da:
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Spinola Hotel & C Sas, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Pietro Quinto e Massimiliano Grimaldi, con domicilio eletto presso
Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;
contro
Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso
dall'avv. Tommaso Romito, con domicilio eletto presso Alessandro Taurino
in Lecce, Corte Conte Accardo, 2; Regione Puglia, rappresentata e difesa
dall'avv. Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso Regione Puglia
Ufficio Regionale Contenzioso in Lecce, viale Aldo Moro;
nei confronti di
Lido San Giovanni, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Giovanni Pellegrino e Bartolo Ravenna, con domicilio eletto
presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 11851 del 25
febbraio 2010, notificato il 26 febbraio 2010, con il quale il Comune di
Gallipoli ha comunicato il diniego della concessione demaniale marittima
richiesta con istanza del 30 dicembre 2003; di ogni altro atto
preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di
Gallipoli e di Regione Puglia e di Lido San Giovanni;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente
incidentale Lido San Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni
Pellegrino, Bartolo Ravenna, con domicilio eletto presso Giovanni
Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv.
Quinto, per la ricorrente, l’avv. Romito, per il Comune, l’avv.
Millefiori, in sostituzione dell’avv. Francesconi, per la Regione e gli
avv.ti Pellegrino e Ravenna, per la Lido S. Giovanni;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, con domanda del 30 dicembre 2003,
ha chiesto alla Capitaneria di porto di Gallipoli il rilascio della
concessione, per un ventennio, del complesso immobiliare demaniale
denominato “Lido San Giovanni”.
A seguito di apposito avviso di
interesse è stata avviata la procedura comparativa nell’ambito della quale
erano stati presentati, oltre al progetto della ricorrente, due progetti
da parte della società Lido San Giovanni di Ravenna.
Nell’ambito della
conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri espressi dal comune di
Gallipoli e la conferenza è stata aggiornata nell’attesa delle
determinazioni del Ministero dei trasporti.
Il fascicolo è stato poi
trasmesso dalla Capitaneria di Porto alla Regione per la definizione del
procedimento di concessione demaniale.
A seguito di un’impugnazione da
parte della ricorrente sui provvedimenti della Regione e del Comune che
avevano dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda
presentata dalla ricorrente, il Tar Bari, con sentenza n. 1375/09, ha
concluso per la competenza comunale a concludere il procedimento in
esame.
Il Comune, con provvedimento del 25 febbraio 2010, ha comunicato
il diniego di rilascio della concessione demaniale.
Avverso questo
provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motiv:
1. Violazione art. 97 Cost.; violazione art. 10-bis l. 241/1990; difetto
del contraddittorio procedimentale; violazione del giusto procedimento di
legge; difformità del contenuto motivazionale; eccesso di potere.2.
Violazione art. 97 Cost.; violazione art. 3 l. 241/1990; insufficiente
motivazione; difetto di istruttoria; eccesso di potere. 3. Violazione di
legge; falsa interpretazione e applicazione dell’art. 17 l.r. 23 giugno
2006, n. 17. 4. Illegittimità costituzionale dell’art. 17 l.r. 23 giugno
2006, n. 17 per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.. Illegittimità
derivata. 5. Contraddittorietà; illogicità manifesta; eccesso di
potere.
Deduce la ricorrente: che il provvedimento di rigetto è
sorretto da una motivazione ulteriore rispetto a quella del preavviso di
rigetto; la motivazione non chiarisce le specifiche ragioni per le quali è
stato adottato il provvedimento impugnato; che la legge regionale va
interpretata nel senso che non sono escluse le modifiche delle
concessioni; l’art. 17 l.r. 17/06 determina un blocco sine die di nuove
iniziative economiche e si sostanzia in una soppressione del diritto di
iniziativa economica; che il Comune, con parere del 7 aprile 2008, aveva
ritenuto il progetto assentibile perché le opere e i lavori previsti si
limitavano a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; che il
Comune avrebbe dovuto comunque procedere alla conclusione del procedimento
comparativo e rinviare il rilascio del titolo concessorio all’approvazione
del Piano Coste.
Il Comune si è costituito con atto del 23 aprile
2010.
La Lido San Giovanni si è costituita il 26 aprile 2010 con
controricorso e ricorso incidentale rilevando: che il provvedimento
definitivo non si fonda su motivi diversi da quelli del preavviso di
rigetto; che l’art. 17 l.r. 17/2006 deve essere costituzionalmente
interpretato e quindi il rinnovo delle concessioni è ammesso anche nei
confronti di soggetti diversi con il solo divieto di estendere il regime
della concessione a beni demaniali in precedenza riservati al pubblico
uso; che comunque in virtù della l’art. 1, comma 8, d.l. 194/2009 il
comune avrebbe dovuto rinviare al 2016, cioè a quando scadono le
concessioni prorogate ex lege; che non è vero che il progetto della
Spinola reca interventi limitati a opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
La Lido S. Giovanni ha proposto poi ricorso incidentale
condizionato in quanto la Spinola sas non avrebbe comunque potuto
partecipare al procedimento comparativo perché verserebbe in una
situazione di grave insolvenza. È stato poi proposto un ricorso
incidentale autonomo avverso il provvedimento nella parte in cui rigetta
le due istanze dodecennale e diciottenale proposte dalla Lido S.
Giovanni.
Il Comune, con memoria del 29 aprile 2010, ha eccepito
anzitutto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di
interesse perché l’art. 1, comma 8, d.l. 194/2009 ha prorogato le
concessioni in essere sino al 31 dicembre 2015. Nel merito ha rilevato:
che le singole ragioni indicate a supporto motivazionale del provvedimento
sono idonee a giustificarne l’adozione; che la domanda della Spinola sas
prevedeva ingentissimi lavori e opere di natura ordinaria e straordinaria;
che la l.r. 17/2006 prevede solo il sub ingresso e le modifiche di modesta
entità; che le domande presentate sono state fatte prima della l.r.
17/2006.
La Regione si è costituita con atto del 4 settembre 2010 e con
memoria del 5 febbraio 2011 ha rilevato l’estraneità al giudizio.
Il
Comune, con memoria conclusiva del 18 febbraio 2011, ha ribadito le
proprie argomentazioni.
La ricorrente, con memoria del 21 febbraio
2011, ha rilevato che la questione oggetto del contendere non può
ritenersi disciplinata dall’art. 17 l.r. 17/2006 e ha ribadito le proprie
argomentazioni.
La Lido S. Giovanni, con memoria del 21 febbraio 2011,
ha rilevato che il rigetto sulla domanda della Spinola sas era dovuto e
che quindi trova applicazione l’art. 21-octies l. 241/1990.
La
ricorrente, con memoria del 26 febbraio 2011, ha controdedotto ribadendo
le proprie argomentazioni.
Il Comune, con memoria del 26 febbraio 2011,
ha replicato in ordine all’inapplicabilità della l.r. 17/2006 deducendo
che la censura in questione è inammissibile per non essere stato oggetto
dei motivi proposti con il ricorso originario,e comunque ha rilevato che
l’inapplicabilità riguarda solo il regime della competenza.
La Lido S.
Giovanni, con memoria di replica del 26 febbraio 2011, ha rilevato che le
censure sull’inapplicabilità della l.r. 17/2006 non sono mai state
proposte nel ricorso introduttivo.
Nella pubblica udienza del 9 marzo
2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. È da rilevare,
anzitutto, che la fattispecie in questione è disciplinata dalla l.r.
17/2006 perché è un principio consolidato del nostro ordinamento quello
per cui la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere
apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al
momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum
(Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 112; Cons. St., sez. VI, 29
settembre 2010, n. 7187; Cons. St., sez. VI, 4 giugno 2010, n. 3546; Tar
Milano, sez. II, 11 gennaio 2010, n. 12).
Con riferimento alla portata
della l.r. 17/2006, la giurisprudenza di questo Tribunale e del Consiglio
di Stato ha fissato alcuni principi.
In primo luogo, è stato rilevato
che in caso di mancata approvazione del Piano regionale delle coste ad
oltre due anni di distanza rispetto alla tempistica legislativamente
prevista, una lettura costituzionalmente orientata della l. rg. Puglia 23
giugno 2006 n. 17 impone di ritenere che, nelle ulteriori more della
adozione del suddetto Piano regionale, ai comuni marittimi non possa
essere inibita – pena la violazione delle proprie prerogative,
costituzionalmente accordate, in tema di governo del territorio – la
possibilità di disciplinare, sebbene in via temporanea ed ai soli fini del
rinnovo, l'uso del territorio costiero. Proprio l’interpretazione data
alla normativa in commento ha condotto questo Tribunale a ritenere
legittimo il diniego di rilascio di una concessione di sei anni, stante la
sua natura non transitoria.
Infatti, la lettura costituzionalmente
orientata data alla normativa in esame, porta a ritenere che le
concessioni non possono essere di durata tale da contrastare con la futura
pianificazione ad opera del piano delle coste. (Tar Lecce, sez. I, 5
agosto 2010, n. 1853).Invero,da ultimo questo Tribunale ha ritenuto che
l’esigenza di non pregiudicare l’assetto complessivamente previsto dal
piano delle coste,nell’imminenza della formazione dello stesso, militasse
nel senso dell’accoglimento delle sole istanze di rinnovo delle
concessioni;il rilascio di nuove concessione,anche se temporanee, è
appunto idoneo a pregiudicare tale assetto a seguito del “rinnovo” delle
medesime ( sentenza n.2842 del 2010).
Inoltre, il Consiglio di Stato ha
precisato “l'art. 17, l. rg. Puglia n. 17 del 2006 affida alla
pianificazione la gestione delle coste, prevedendo sempre in via di
pianificazione una percentuale minima di aree demaniali marittime,
riservate ad uso pubblico e alla libera balneazione (60% del territorio
comunale, ex art. 16, l. r. n. 17 citata) e disponendo in via transitoria
la possibilità del rinnovo delle concessioni. Ciò comporta che i Comuni
sono in primo luogo liberi di decidere se procedere, o meno, al rinnovo
delle concessioni, potendo anche optare per non rinnovare (a nessuno) la
concessione. Se i Comuni decidono che un determinato tratto di costa può
essere lasciato in concessione sono in primo luogo vincolati alle
condizioni delle concessioni esistenti, non potendo procedere ad un
ampliamento delle stesse. Non esiste, invece, anche un vincolo soggettivo
in quanto la ratio della norma regionale, inquadrata all'interno
dell'intera l. n. 17 del 2006, è solo quella di consentire l'eventuale
prosecuzione del regime della concessione su un determinato tratto di
arenile, e non anche quella di garantire una sorta di rendita di posizione
per i precedenti concessionari” (Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2009,
n. 3145).
Posti questi principi, risulta legittimo il provvedimento
impugnato parchè, in applicazione della l.r. 17/2006 così come
interpretata dalla giurisprudenza, ha ritenuto non accoglibili le domande
per la concessione in esame, sia perché riguardavano un periodo di gran
lunga superiore a quello permesso ( ventennale,a fronte della durata
quadriennale della precedente concessione) e sia perché prevedevano la
realizzazione di ingenti opere e la modificazione delle
strutture.
Sotto questo ultimo profilo, il progetto della Spinola sas
evidenzia come la domanda di concessione era subordinata alla possibilità
di effettuare nuove e ingenti opere e la modificazione delle strutture.
Infatti, si legge nel progetto la volontà di “trasformazione del
complesso in albergo con funzionalità continua nei 12 mesi dell’anno”,
di realizzare “una piscina all’esterno dell’albergo” da utilizzare
anche l’inverno “previo riscaldamento e copertura con moduli ad arcate
in plexiglass” e la “realizzazione di un ambulatorio medico per il
pronto soccorso, con antistante zona riservata alla sosta
dell’autoambulanza per le urgenze”.
Tutti questi elementi, insieme
con “l’ingente costo inizialmente occorrente per eseguire le predette
trasformazioni (importo complessivo previsto pari a circa €
5.015.797,25”, denotano che il progetto era diretto a una sostanziale
ampliamento dell’oggetto della concessione, attraverso la realizzazione di
nuove strutture e che la domanda presentata non era certo diretta a un
intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Non si può
ritenere, come afferma la ricorrente, che il Comune avrebbe dovuto
concludere il procedimento comparativo e rinviare il rilascio del titolo
concessorio all’approvazione del Piano Coste.
Infatti, la ratio della legge regionale in esame deve essere individuata nella necessità di
consentire il rilascio solo a seguito di una visione di insieme a seguito
della programmazione di tutto il territorio costiero. Ciò porta a non
ritenere ammissibile il rilascio di una concessione, anche se rimandata
nel tempo, perché comunque contrasterebbe con la ratio sopra
indicata.
3. Per quanto riguarda, poi, la dedotta violazione
del’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, trova applicazione
l’art. 21 octies l. 241/1990, perché il contenuto del provvedimento
impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato.
4. In conclusione il ricorso deve essere respinto, perché è
legittimo il provvedimento del Comune, che, in applicazione della l.r.
1//2007, ha rigettato la domanda di concessione della ricorrente.
5. Il
ricorso incidentale proposto dalla Lido S. Giovanni, deve essere
dichiarato inammissibile, perché oggetto già dell’ autonomo
giudizio,incardinato col numero R.G. 1281/2005.
Sussistono giusti
motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara inammissibile il ricorso
incidentale proposto dalla Lido S: Giovanni. Spese compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del
giorno 9 marzo 2011 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio
Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Claudia
Lattanzi, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2011
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