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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 22 marzo 2011 n. 480
M. Nicolosi Pres. P. Grauso Est.
G. B. (Avv.ti G. Calugi e M. Dell'Anno) contro il Comune di Firenze (Avv.ti G. Rogai e A. Sansoni)


Commercio ed industria - Misure di sicurezza non detentive ostative all’esercizio di una attività commerciale – Art. 71 D.Lgs. n. 59/2010, comma 1, lett. f) – Confisca e distruzione di stupefacenti – Non vi rientra – Ordine di cessazione dell’attività - Illegittimità

La confisca e distruzione dello stupefacente sequestrato (ad un imputato di cessione illecita di sostanze stupefacenti) non rientra fra le misure di sicurezza non detentive delle quali fa menzione l’art. 71 D.Lgs. n. 59/2010, comma 1, lett. f). Tale norma difatti, afferendo ai requisiti soggettivi degli esercenti, va riferita unicamente alle misure di sicurezza personali, fondate sul quel giudizio di pericolosità sociale del reo che giustifica altresì, sul piano amministrativo, la preclusione allo svolgimento dell’attività commerciale. Né in contrario rileva, evidentemente, la diversa interpretazione contenuta nella circolare approvata dalla Regione Toscana con deliberazione del 5 luglio 2010, n. 638, che la stessa amministrazione procedente avrebbe dovuto disattendere. Ne consegue che nella specie è illegittimo l'ordine di cessazione dell'attività di commercio al dettaglio fondato unicamente sull’applicazione della misura di sicurezza della confisca nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale


N. 00480/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 60 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 295 del 2011, proposto da:

 

G. B., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Calugi e Maria Dell'Anno, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Firenze, via Gino Capponi 26;

contro



Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianna Rogai e Andrea Sansoni, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura comunale in Firenze, piazza della Signoria 1;

per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Firenze - Direzione Sviluppo Economico - Servizio Attività Produttive prot. n. 48389 del 25 novembre 2010, conosciuto dal ricorrente in data 3 dicembre 2010, avente ad oggetto l'ordine di cessazione dell'attività di commercio al dettaglio nel locale posto in via dei Tavolini XXX, nonché la dichiarazione di inefficacia del relativo titolo abilitativo (comunicazione n. 2115/2010/CF); di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e comunque connesso ed in particolare, per quanto occorrer possa, della comunicazione del Comune di Firenze prot. n. 44029 del 28 ottobre 2010 di avvio del procedimento in ordine al divieto di prosecuzione dell'attività di vendita.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il provvedimento del 25 novembre 2010, in epigrafe, il Comune di Firenze ha ordinato al ricorrente B. la cessazione dell’attività di commercio al dettaglio nel locale ubicato alla via dei Tavolini XXX, ai sensi degli artt. 71 co. 1 lett. f) D.Lgs. n. 59/2010 e 13 l.r. n. 28/2005, secondo cui incorrono nel divieto quinquennale di esercizio dell’attività commerciale coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza non detentive: nella specie, il Comune di Firenze considera ostativa la condanna penale “patteggiata” dal B. in ordine al delitto di cessione illecita di sostanze stupefacenti, risalente al 16 maggio 2007 e recante l’applicazione della misura di sicurezza della confisca e distruzione dello stupefacente sequestrato all’imputato.
L’unico motivo di gravame, volto a far valere la violazione delle disposizioni normative sopra richiamate, è fondato.
L’art. 71 D.Lgs. n. 59/2010 al comma 1 lett. f) prevede, per quanto qui interessa, che non possono esercitare l’attività commerciale coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza non detentive; il successivo comma 3 stabilisce, quindi, che il divieto permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata, ovvero, qualora la pena si sia estinta in altro modo, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Se, in prima approssimazione, la lettera della legge sembra attagliarsi ad ogni specie di misura di sicurezza diversa da quelle detentive, ivi comprese quelle di carattere patrimoniale, per circoscrivere il raggio d’azione delle previsioni in esame deve porsi mente al fatto che, per dottrina e giurisprudenza del tutto prevalenti, la ratio della confisca di cui all’art. 240 c.p. risiede nella pericolosità della cosa che sia servita a commettere il reato e, nelle ipotesi di confisca obbligatoria, nella pericolosità intrinseca dell'oggetto da confiscare (cfr., fra le altre, Cass. pen., sez. II, 3 dicembre 2003, n. 838); da cui l’incoerenza sistematica di un’interpretazione che includesse la confisca fra le misure di sicurezza non detentive delle quali fa menzione l’art. 71 cit., norma che, afferendo ai requisiti soggettivi degli esercenti, va riferita unicamente alle misure di sicurezza personali, fondate sul quel giudizio di pericolosità sociale del reo che giustifica altresì, sul piano amministrativo, la preclusione allo svolgimento dell’attività commerciale. Né in contrario rileva, evidentemente, la diversa interpretazione contenuta nella circolare approvata dalla Regione Toscana con deliberazione del 5 luglio 2010, n. 638, che la stessa amministrazione procedente avrebbe dovuto disattendere.
Le considerazioni svolte conducono all’accoglimento del gravame. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2011



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