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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 24 marzo 2011 n. 498
P. Buonvino Pres. - C. Testori Est.
C.E.M.E.S. S.p.A. (Avv. F. Falorni) contro il Comune di Pisa (Avv. G. Gigliotti, G. Lazzeri, S. Caponi)


1. Contratti della p.a. - Predisposizione di un elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate – Richiesta di possesso dei requisiti soggettivi ex art. 38 comma 1 del Codice appalti – Art. 125 comma 12 del Codice appalti - Legittimità

 

2. Contratti della p.a. - Causa di esclusione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006 - Presuppone la segnalazione della stazione appaltante all'Autorità di vigilanza ed una verifica in proposito da parte di quest’ultima – Assenza di tali presupposti – Esclusione - Illegittimità

 

 

1. Le Amministrazioni che intendono predisporre un elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori ben possono subordinare l'inserimento dei candidati nell'elenco stesso al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 38 comma 1 del Codice appalti. Un anticipato accertamento (rispetto alle singole procedure) del possesso dei requisiti in questione non solo non è espressamente vietato, ma anzi può risultare utile a prevenire il rischio per le Amministrazioni pubbliche di intrattenere rapporti o comunque di entrare in contatto con soggetti nei cui confronti sussistono cause ostative alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e alla stipulazione dei relativi contratti. In tal senso d’altronde dispone anche il comma 12 dell’art. 125 del Codice appalti

 

2. La sussistenza della causa di esclusione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006 presuppone una segnalazione delle circostanze ostative da parte di una stazione appaltante all'Autorità di vigilanza in relazione ad una specifica procedura concorsuale, nonché una verifica in proposito da parte della predetta Autorità in vista del successivo inserimento nel casellario informatico dell'oggetto della segnalazione. Ne consegue che è illegittima l’esclusione laddove, come in specie, l'insussistenza del requisito in questione è stata affermata sulla base di elementi che sono stati apprezzati unicamente dall’Amministrazione e che non hanno formato oggetto della specifica procedura a cui fa riferimento l’art. 38 comma 1 lett. h) laddove parla di 'false dichiarazioni … risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio'

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 491 del 2011, proposto dalla

società C.E.M.E.S. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Falorni, con domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, via dell'Oriuolo n. 20;

contro



Comune di Pisa, costituito in giudizio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppina Gigliotti, Gloria Lazzeri, Susanna Caponi, con domicilio eletto presso l’avv. Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta n.2;

per l'annullamento



del provvedimento n. DZ-06/83 in data 31.01.2011, della Dirigente della Direzione Supporto Giuridico e Gare - Ufficio Gare, del Comune di Pisa;
di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, tra cui:
- la nota di comunicazione prot. n. 3789 in data 31.01.2001;
- l'avviso per la formazione dell'elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori rientranti nella categoria OG3, emesso dal Comune di Pisa in data 4.05.2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:
- che nessuna delle norme del codice dei contratti pubblici la cui violazione è prospettata nel primo motivo di ricorso sembra impedire alle Amministrazioni che, come nel caso in esame, intendono predisporre un elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori di subordinare l'inserimento dei candidati nell'elenco stesso al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 38 comma 1 del predetto codice: in senso contrario, anzi, dispone il comma 12 dell’art. 125; un anticipato accertamento (rispetto alle singole procedure) del possesso dei requisiti in questione non solo non è espressamente vietato, ma anzi può risultare utile a prevenire il rischio per le Amministrazioni pubbliche di intrattenere rapporti o comunque di entrare in contatto con soggetti nei cui confronti sussistono cause ostative alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e alla stipulazione dei relativi contratti; ferma comunque la necessità di operare puntuali verifiche nei confronti dei soggetti inclusi nell'elenco in occasione delle specifiche procedure per cui siano interpellati;
- che, peraltro, nel caso in esame risulta illegittima la mancata ammissione disposta nei confronti della società ricorrente in quanto ritenuta non in possesso del requisito di cui all’art. 38 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006, che fa riferimento a coloro "che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio"; come dedotto nel secondo motivo di ricorso, infatti, la sussistenza della causa di esclusione prevista dalla disposizione citata presuppone una segnalazione delle circostanze ostative da parte di una stazione appaltante all'Autorità di vigilanza in relazione ad una specifica procedura concorsuale, nonché una verifica in proposito da parte della predetta Autorità in vista del successivo inserimento nel casellario informatico dell'oggetto della segnalazione; di tali passaggi non c'è traccia nella vicenda di cui si discute: l'insussistenza del requisito in questione è infatti stata affermata dal Comune di Pisa sulla base di elementi che sono stati apprezzati unicamente dalla predetta Amministrazione e che non hanno formato oggetto della specifica procedura a cui fa riferimento l’art. 38 comma 1 lett. h) laddove parla di "false dichiarazioni … risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio";
Ritenuto:
- che in relazione a quanto sopra il ricorso merita accoglimento e che conseguentemente va annullato perché illegittimo il provvedimento dirigenziale impugnato nella parte in cui ha disposto la non ammissione della società ricorrente all’iscrizione nell’elenco di cui si discute;
- che la particolarità del caso e la novità delle questioni esaminate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e conseguentemente annulla il provvedimento dirigenziale impugnato nella parte in cui ha disposto la non ammissione della società ricorrente all’iscrizione nell’elenco di cui si discute.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Riccardo Giani, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011





 

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