REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di
registro generale 491 del 2011, proposto dalla
società C.E.M.E.S.
S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Falorni, con domicilio
eletto presso lo stesso in Firenze, via dell'Oriuolo n. 20;
contro
Comune di Pisa, costituito in giudizio in
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppina
Gigliotti, Gloria Lazzeri, Susanna Caponi, con domicilio eletto presso
l’avv. Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta n.2;
per l'annullamento
del provvedimento n. DZ-06/83 in data
31.01.2011, della Dirigente della Direzione Supporto Giuridico e Gare -
Ufficio Gare, del Comune di Pisa;
di tutti gli atti presupposti,
conseguenti e comunque connessi, tra cui:
- la nota di comunicazione
prot. n. 3789 in data 31.01.2001;
- l'avviso per la formazione
dell'elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate
per l'affidamento di lavori rientranti nella categoria OG3, emesso dal
Comune di Pisa in data 4.05.2010.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il
dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc.
amm.;
Considerato:
- che nessuna delle norme del codice dei
contratti pubblici la cui violazione è prospettata nel primo motivo di
ricorso sembra impedire alle Amministrazioni che, come nel caso in esame,
intendono predisporre un elenco di operatori economici da interpellare per
procedure negoziate per l'affidamento di lavori di subordinare
l'inserimento dei candidati nell'elenco stesso al possesso dei requisiti
soggettivi di cui all’art. 38 comma 1 del predetto codice: in senso
contrario, anzi, dispone il comma 12 dell’art. 125; un anticipato
accertamento (rispetto alle singole procedure) del possesso dei requisiti
in questione non solo non è espressamente vietato, ma anzi può risultare
utile a prevenire il rischio per le Amministrazioni pubbliche di
intrattenere rapporti o comunque di entrare in contatto con soggetti nei
cui confronti sussistono cause ostative alla partecipazione alle procedure
ad evidenza pubblica e alla stipulazione dei relativi contratti; ferma
comunque la necessità di operare puntuali verifiche nei confronti dei
soggetti inclusi nell'elenco in occasione delle specifiche procedure per
cui siano interpellati;
- che, peraltro, nel caso in esame risulta
illegittima la mancata ammissione disposta nei confronti della società
ricorrente in quanto ritenuta non in possesso del requisito di cui
all’art. 38 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006, che fa riferimento a
coloro "che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio"; come dedotto nel secondo motivo di ricorso,
infatti, la sussistenza della causa di esclusione prevista dalla
disposizione citata presuppone una segnalazione delle circostanze ostative
da parte di una stazione appaltante all'Autorità di vigilanza in relazione
ad una specifica procedura concorsuale, nonché una verifica in proposito
da parte della predetta Autorità in vista del successivo inserimento nel
casellario informatico dell'oggetto della segnalazione; di tali passaggi
non c'è traccia nella vicenda di cui si discute: l'insussistenza del
requisito in questione è infatti stata affermata dal Comune di Pisa sulla
base di elementi che sono stati apprezzati unicamente dalla predetta
Amministrazione e che non hanno formato oggetto della specifica procedura
a cui fa riferimento l’art. 38 comma 1 lett. h) laddove parla di "false
dichiarazioni … risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio";
Ritenuto:
- che in relazione a quanto sopra
il ricorso merita accoglimento e che conseguentemente va annullato perché
illegittimo il provvedimento dirigenziale impugnato nella parte in cui ha
disposto la non ammissione della società ricorrente all’iscrizione
nell’elenco di cui si discute;
- che la particolarità del caso e la
novità delle questioni esaminate giustifica l'integrale compensazione tra
le parti delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso
in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e conseguentemente annulla il
provvedimento dirigenziale impugnato nella parte in cui ha disposto la non
ammissione della società ricorrente all’iscrizione nell’elenco di cui si
discute.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella
camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere,
Estensore
Riccardo Giani, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011