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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 24 marzo 2011 n. 516
P. Buonvino Pres. - A. Cacciari Est.
M.A. Grandi ed altri (Avv. D. Iaria) contro l’Università degli Studi di Firenze (Avvocatura dello Stato)


Università – Individuazione dei criteri per non avvalersi della facoltà di risolvere i rapporti di lavoro dei ricercatori - Avere partecipato ad almeno uno degli ultimi tre bandi PRIN conseguendo in tutti i casi valutazione positiva - Avere conseguito un certo punteggio complessivo nella valutazione del CIVR 2001/2003 - Essere responsabile di un progetto approvato nell'ambito del quarto programma quadro della Comunità Europea rilevante per la quantificazione del Fondo per il Finanziamento Ordinario dell'Università di Firenze – Irragionevolezza - Illegittimità

 

 

Sono illegittimi i criteri cui l’Università degli Studi di Firenze ha deliberato di attenersi per non avvalersi della facoltà di risolvere i rapporti di lavoro dei ricercatori. Il primo criterio (avere partecipato ad almeno uno degli ultimi tre bandi PRIN conseguendo in tutti i casi valutazione positiva) non appare ragionevole poichè il concetto di afferenza ad un settore disciplinare é in effetti troppo elastico, specialmente se riferito come nel caso di specie ad un intero Ateneo, ed è quindi pressoché impossibile da realizzarsi. Anche la disposizione alternativa (essere responsabile di un progetto approvato nell'ambito del quarto programma quadro della Comunità Europea rilevante per la quantificazione del Fondo per il Finanziamento Ordinario dell'Università di Firenze) appare irragionevole essendo palese che solo i professori ordinari possono essere responsabili di un tale progetto. Trattasi di criterio irrazionale se assunto per valutare l'opportunità di mantenere in servizio un ricercatore. Non meno irragionevole è l’ultimo criterio che fa leva sulla valutazione espressa dal CIVR nel triennio 2001/2003. Se è logico che la decisione di mantenere o meno in servizio il ricercatore sia assunta in base ad una valutazione qualitativa del suo lavoro scientifico, ebbene non si comprende perché tale scrutinio con effetti per l'anno 2010 sia stato attuato prendendo a riferimento il triennio 2001/2003. Ancor più irragionevole è il richiedere, infine, la presenza congiunta di almeno due degli stringenti requisiti ora detti

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1749 del 2010, proposto dai

sigg.ri Massimo Augusto Grandi, Giovanni Pratesi, Carla Parrini, Roberto Berti, Gianfranco Borgioli, Rossana Brizzi e Rita Ripamonti, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli 2;

contro



l’Università degli Studi di Firenze in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale é domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento



- dei decreti rettorali del 5.08.2010 n. 742, n. 757, n. 725, n. 734, n. 741, n. 747 e n. 758, recanti il collocamento dei ricorrenti a riposo ai sensi dell'art. 72, comma 11, D.L. n. 112/2008 a decorrere dal 1° gennaio 2011;
-di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale ivi compresi in particolare le note del 23.06.2010 prot. n. 41987, n. 42024, n. 42021, n. 41977, n. 41986, n. 41990 e n. 42029, recanti preavviso di recesso; le delibere del Senato Accademico del 26 maggio 2010, del 12 maggio 2010, del 10 marzo 2010, del 24 aprile 2009 e del 14 gennaio 2009 nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2010, del 12 maggio 2010, del 26 marzo 2010, del 29 maggio 2009 e del 23 gennaio 2009, tutte nella parte in cui fissano i criteri per l'applicazione del predetto art. 72, comma 11, d.l. 112/08 e dispongono la risoluzione del rapporto di lavoro con i ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Gli odierni ricorrenti svolgono funzioni di ricercatore con incarico di professore aggregato presso l'Università degli Studi di Firenze. Avendo provveduto, a seconda dei casi, al riscatto degli anni del servizio pre-ruolo, del corso di laurea e del servizio militare, nell'anno 2010 hanno maturato il periodo di quaranta anni di anzianità utile ai fini contributivi e previdenziali. L'Università quindi, con gli atti epigrafati, ha risolto il loro rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 72, comma 11, d.l. 25 giugno 2008, n. 112. Avverso tali provvedimenti essi hanno interposto il presente gravame, notificato il 14 ottobre 2010 e depositato il 27 ottobre 2010, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per l'intimata Università chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 18 novembre 2010, n. 1042, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione.
All'udienza del 9 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Con il presente ricorso vengono contestati i provvedimenti assunti dall’intimata Università con i quali sono stati risolti i rapporti di lavoro dei ricorrenti, ricercatori universitari e professori aggregati, ai sensi dell’art. dell’art. 72, comma 11, d.l. 112/08.
I ricorrenti, con primo motivo, lamentano che la figura del professore aggregato sarebbe riconducibile all'area della docenza sicché l’art. 72, comma 11, d.l. 112/08 dovrebbe essere interpretato nel senso che, laddove contempla i professori universitari per escluderli dall'applicazione delle norme sulla collocazione obbligatoria in quiescenza, si riferirebbe anche ai ricercatori con qualifica di professore aggregato.
In subordine, con secondo motivo prospettano l'incostituzionalità della citata normativa poiché introdurrebbe una disparità irragionevole di trattamento fra posizioni di lavoro omogenee, vale a dire quella dei professori ordinari e associati da una parte e quella dei ricercatori dall'altra. Inoltre la norma contrasterebbe con l’art. 33 cost. poiché, interrompendo irragionevolmente il rapporto di lavoro dei professori aggregati, lederebbe il diritto costituzionalmente riconosciuto alla libertà di ricerca ed all'insegnamento. Infine la norma verrebbe applicata solo dagli atenei che sono stati meno virtuosi nel controllo della spesa mentre potrebbero rimanere in servizio i soggetti, come i professori ordinari componenti del Senato Accademico, che più hanno concorso a determinare la situazione di crisi finanziaria dell'Università. Anche sotto quest’ultimo profilo la citata disposizione di legge apparirebbe irragionevole.
Con terzo motivo deducono ulteriori vizi di costituzionalità della normativa in questione. Se essa infatti persegue obiettivi di contenimento della finanza pubblica, il pensionamento anticipato dei ricorrenti determinerà un aggravio della spesa previdenziale e un impoverimento dell'offerta formativa, a meno che l'Università bandisca nuovi concorsi ma in tal caso alla spesa risparmiata rispetto ai docenti collocati in quiescenza si sostituirà un’ulteriore spesa per i ricercatori neoassunti. La norma contrasterebbe, poi, con gli indirizzi legislativi generalmente perseguiti che sono indirizzati ad un innalzamento dell'attività lavorativa correlata all'aumento delle aspettative di vita. Sarebbe poi irragionevole la limitazione temporale della suddetta normativa al triennio 2009/2011, per cui chi maturerà il periodo utile per la quiescenza successivamente potrà rimanere in servizio. Infine dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati deriverebbe una lesione al principio di parità tra i pensionati obbligatori e coloro che non hanno riscattato i servizi pregressi: i primi hanno infatti a loro spese costruito un percorso di quiescenza che li discrimina rispetto a coloro che non hanno provveduto in tal senso e che continuerebbero quindi a lavorare, con retribuzione superiore al trattamento previdenziale che i ricorrenti percepiranno i quali ultimi, inoltre, a causa del riscatto dei servizi pregressi godranno di una pensione inferiore a quella dei colleghi che cesseranno di lavorare più tardi.
Con quarto motivo i ricorrenti lamentano che la norma in questione consentirebbe licenziamenti in base all'età, che sarebbero qualificabili come discriminatori ai sensi della direttiva 2000/78/CE. Essa pertanto dovrebbe essere disapplicata.
Con quinto motivo si dolgono dell’asserita irragionevolezza dei criteri posti dall’Università intimata per valutare se avvalersi o meno della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro dei ricorrenti. Tali criteri infatti, per il loro mantenimento in servizio, stabilirebbero requisiti la cui verificazione sarebbe impossibile.
Con sesto e settimo motivo deducono la mancata comunicazione di avvio del procedimento, e del preavviso di diniego in relazione alla domanda dei ricorrenti di restare servizio.
In via subordinata, con ottavo motivo lamentano che la cessazione del rapporto di lavoro dovrebbe essere riferita non al maturare di quarant'anni di anzianità ma alla conclusione dell'anno accademico in corso, per esigenze di continuità didattica.
In ulteriore subordine, con nono motivo deducono che il collocamento a riposo dovrebbe essere comunicato con almeno sei mesi di preavviso, mentre nel caso di specie la relativa comunicazione è pervenuta a metà agosto con decorrenza 1 gennaio 2011.
L’Avvocatura dello Stato, costituita per l’Università intimata, replica alle deduzioni dei ricorrenti evidenziando in particolare che non sarebbero equiparabili le figure del professore e del ricercatore, anche se in possesso della qualifica di professore aggregato.

2. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
2.1 Il primo motivo è infondato.
L’art. 72, comma 11, d.l. 112/08 esclude dal suo ambito di applicazione alcune categorie specifiche e quella dei professori universitari non può essere confusa con quella dei ricercatori, poiché l’art. 1 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, distingue il ruolo dei “professori universitari” (straordinari e associati) da quello dei “ricercatori universitari”. Si tratta, quindi, di categorie diverse che non possono essere accomunate ai fini dell’applicazione della normativa in questione. Quella dei professori aggregati é una categoria particolare di personale appartenente al ruolo dei ricercatori che non è ricompresa nell’ambito dei “professori universitari” in senso proprio, poiché l’ aggregato è un ricercatore cui, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e ricorrendone le condizioni indicate, viene attribuito il titolo di professore aggregato per il solo periodo di durata del corso svolto, fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico. Non si tratta perciò di una diversa categoria docente assimilabile a quella dei professori universitari ma, più semplicemente, di un titolo specificamente attribuito nel corso dell’espletamento dei compiti.
2.2 E’ infondato anche il quarto motivo con cui i ricorrenti lamentano la violazione della Direttiva 2000/78/CE.
Nella prospettiva dei ricorrenti il legislatore italiano avrebbe posto in essere una forma di discriminazione indiretta a causa dell'età, poiché l’anzianità contributiva é generalmente proporzionale all'età anagrafica. Ma se questo concetto è vero in linea astratta, nel caso di specie gli stessi ricorrenti (motivo terzo), tra le questioni di legittimità costituzionale prospettate, rappresentano che la risoluzione del rapporto di lavoro colpisce coloro che hanno riscattato i servizi pregressi e pertanto si trovano a dovere lasciare l'impiego ad una età anagrafica più bassa dei colleghi che tale riscatto non hanno effettuato, i quali perciò possono restare in servizio fino ad un’età anagrafica più avanzata. Si tratta dunque di un meccanismo che opera su base casuale e dipende dall’avere o meno effettuato il riscatto dei servizi pregressi, e che semmai colpisce i lavoratori più giovani di età.
2.3 E’ invece fondato il quinto motivo, con cui i ricorrenti censurano i criteri cui l’Università intimata ha deliberato di attenersi per non avvalersi della facoltà di risolvere i rapporti di lavoro dei ricercatori.
La deliberazione del Senato Accademico 12 maggio 2010 ha stabilito di non avvalersi di tale facoltà per salvaguardare la presenza di competenze scientifico didattiche specialistiche, nel caso in cui il ricercatore afferisca ad un settore disciplinare privo di altre afferenze in Ateneo nella concomitante assenza di professori o ricercatori afferenti a settori affini. In alternativa la risoluzione del rapporto lavorativo è esclusa laddove il ricercatore soddisfi almeno due tra i criteri seguenti: avere partecipato ad almeno uno degli ultimi tre bandi PRIN conseguendo in tutti i casi valutazione positiva;avere conseguito un punteggio complessivo nella valutazione del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR) 2001/2003 maggiore o uguale a uno e non inferiore a buono; essere responsabile di un progetto approvato nell'ambito del quarto programma quadro della Comunità Europea rilevante per la quantificazione del Fondo per il Finanziamento Ordinario dell'Università di Firenze.
Il primo criterio non appare ragionevole, come rappresentato dalla difesa dei ricorrenti e non contestato dalla difesa erariale. Il concetto di afferenza ad un settore disciplinare é in effetti molto elastico, specialmente se riferito come nel caso di specie ad un intero Ateneo, ed è quindi pressoché impossibile da realizzarsi. La necessità della competenza specialistica scientifico didattica avrebbe dovuto invece essere valutata a livello di singola facoltà e verificata, caso per caso, con una specifica istruttoria in relazione alla richiesta formativa.
Appare irragionevole anche la disposizione alternativa. È infatti palese che solo i professori ordinari possono essere responsabili di un progetto nell'ambito programmatico comunitario che sia rilevante per la quantificazione del Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Università. Trattasi di criterio irrazionale se assunto per valutare l'opportunità di mantenere in servizio un ricercatore.
Non meno irragionevole è il criterio che fa leva sulla valutazione espressa dal CIVR nel triennio 2001/2003. Il CIVR è un organismo di nomina governativa, istituito dal d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, che ha il compito di promuovere la valutazione della ricerca attraverso il sostegno alla qualità e alla valorizzazione scientifica. La sua attività si articola in iniziative che comprendono la sperimentazione e diffusione di metodologie e tecniche pratiche di valutazione, la determinazione di criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca e dalle istituzioni scientifiche, la formulazione di criteri per la costituzione di appositi comitati interni di valutazione per gli enti di ricerca e, d’intesa con le pubbliche amministrazioni, la progettazione e la realizzazione di attività di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati nonché di progetti o programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati. Inoltre il CIVR valuta l’efficacia degli interventi statali per la ricerca applicata, al fine di sostenere l’incremento quantitativo e qualitativo della ricerca industriale e delle sue applicazioni.
Se è logico che la decisione di mantenere o meno in servizio il ricercatore sia assunta in base ad una valutazione qualitativa del suo lavoro scientifico, ebbene non si comprende perché tale scrutinio con effetti per l'anno 2010 sia stato attuato prendendo a riferimento il triennio 2001/2003. Nell'arco dei sette anni che separano la fine di tale triennio dall’anno in cui i provvedimenti gravati sono stati assunti, il ricercatore con valutazione (allora) negativa potrebbe aver sviluppato nuovi lavori rilevanti sul piano scientifico e tali da farlo ritenere indispensabile ai fini dell'offerta formativa dell'Ateneo intimato. All'opposto, il ricercatore con valutazione (allora) positiva potrebbe non avere mantenuto un livello elevato di produzione scientifica e risultare pertanto poco utile, oggi, ai fini del raggiungimento della mission dell'Ateneo intimato. La valutazione della qualità nella produzione dei ricercatori non può prescindere da una istruttoria effettuata dall'Università nella quale gli stessi prestano servizio, con riferimento anche agli ultimi anni di lavoro.
Ancor più irragionevole è il richiedere, infine, la presenza congiunta di almeno due degli stringenti requisiti ora detti.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati.

3. La presente controversia può dunque essere risolta a prescindere dai vizi di costituzionalità prospettati dai ricorrenti nei motivi secondo e terzo, che pertanto non vengono fatti oggetto di trattazione. Gli ulteriori motivi di doglianza restano assorbiti.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della novità delle questioni affrontate.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011





 

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