REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1749 del
2010, proposto dai
sigg.ri Massimo Augusto Grandi, Giovanni
Pratesi, Carla Parrini, Roberto Berti, Gianfranco Borgioli, Rossana Brizzi
e Rita Ripamonti, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Iaria, con
domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli 2;
contro
l’Università degli Studi di Firenze in
persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale é domiciliata in
Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
- dei decreti rettorali del 5.08.2010 n. 742,
n. 757, n. 725, n. 734, n. 741, n. 747 e n. 758, recanti il collocamento
dei ricorrenti a riposo ai sensi dell'art. 72, comma 11, D.L. n. 112/2008
a decorrere dal 1° gennaio 2011;
-di ogni atto connesso, presupposto o
consequenziale ivi compresi in particolare le note del 23.06.2010 prot. n.
41987, n. 42024, n. 42021, n. 41977, n. 41986, n. 41990 e n. 42029,
recanti preavviso di recesso; le delibere del Senato Accademico del 26
maggio 2010, del 12 maggio 2010, del 10 marzo 2010, del 24 aprile 2009 e
del 14 gennaio 2009 nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione
del 28 maggio 2010, del 12 maggio 2010, del 26 marzo 2010, del 29 maggio
2009 e del 23 gennaio 2009, tutte nella parte in cui fissano i criteri per
l'applicazione del predetto art. 72, comma 11, d.l. 112/08 e dispongono la
risoluzione del rapporto di lavoro con i ricorrenti.
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell’Università degli Studi di Firenze;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli odierni ricorrenti svolgono funzioni di
ricercatore con incarico di professore aggregato presso l'Università degli
Studi di Firenze. Avendo provveduto, a seconda dei casi, al riscatto degli
anni del servizio pre-ruolo, del corso di laurea e del servizio militare,
nell'anno 2010 hanno maturato il periodo di quaranta anni di anzianità
utile ai fini contributivi e previdenziali. L'Università quindi, con gli
atti epigrafati, ha risolto il loro rapporto di lavoro in applicazione
dell’art. 72, comma 11, d.l. 25 giugno 2008, n. 112. Avverso tali
provvedimenti essi hanno interposto il presente gravame, notificato il 14
ottobre 2010 e depositato il 27 ottobre 2010, lamentando violazione di
legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita
l'Avvocatura dello Stato per l'intimata Università chiedendo il rigetto
del ricorso.
Con ordinanza 18 novembre 2010, n. 1042, è stata accolta
la domanda incidentale di sospensione.
All'udienza del 9 febbraio 2011
la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il presente ricorso vengono contestati i
provvedimenti assunti dall’intimata Università con i quali sono stati
risolti i rapporti di lavoro dei ricorrenti, ricercatori universitari e
professori aggregati, ai sensi dell’art. dell’art. 72, comma 11, d.l.
112/08.
I ricorrenti, con primo motivo, lamentano che la figura del
professore aggregato sarebbe riconducibile all'area della docenza sicché
l’art. 72, comma 11, d.l. 112/08 dovrebbe essere interpretato nel senso
che, laddove contempla i professori universitari per escluderli
dall'applicazione delle norme sulla collocazione obbligatoria in
quiescenza, si riferirebbe anche ai ricercatori con qualifica di
professore aggregato.
In subordine, con secondo motivo prospettano
l'incostituzionalità della citata normativa poiché introdurrebbe una
disparità irragionevole di trattamento fra posizioni di lavoro omogenee,
vale a dire quella dei professori ordinari e associati da una parte e
quella dei ricercatori dall'altra. Inoltre la norma contrasterebbe con
l’art. 33 cost. poiché, interrompendo irragionevolmente il rapporto di
lavoro dei professori aggregati, lederebbe il diritto costituzionalmente
riconosciuto alla libertà di ricerca ed all'insegnamento. Infine la norma
verrebbe applicata solo dagli atenei che sono stati meno virtuosi nel
controllo della spesa mentre potrebbero rimanere in servizio i soggetti,
come i professori ordinari componenti del Senato Accademico, che più hanno
concorso a determinare la situazione di crisi finanziaria dell'Università.
Anche sotto quest’ultimo profilo la citata disposizione di legge
apparirebbe irragionevole.
Con terzo motivo deducono ulteriori vizi di
costituzionalità della normativa in questione. Se essa infatti persegue
obiettivi di contenimento della finanza pubblica, il pensionamento
anticipato dei ricorrenti determinerà un aggravio della spesa
previdenziale e un impoverimento dell'offerta formativa, a meno che
l'Università bandisca nuovi concorsi ma in tal caso alla spesa risparmiata
rispetto ai docenti collocati in quiescenza si sostituirà un’ulteriore
spesa per i ricercatori neoassunti. La norma contrasterebbe, poi, con gli
indirizzi legislativi generalmente perseguiti che sono indirizzati ad un
innalzamento dell'attività lavorativa correlata all'aumento delle
aspettative di vita. Sarebbe poi irragionevole la limitazione temporale
della suddetta normativa al triennio 2009/2011, per cui chi maturerà il
periodo utile per la quiescenza successivamente potrà rimanere in
servizio. Infine dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati deriverebbe
una lesione al principio di parità tra i pensionati obbligatori e coloro
che non hanno riscattato i servizi pregressi: i primi hanno infatti a loro
spese costruito un percorso di quiescenza che li discrimina rispetto a
coloro che non hanno provveduto in tal senso e che continuerebbero quindi
a lavorare, con retribuzione superiore al trattamento previdenziale che i
ricorrenti percepiranno i quali ultimi, inoltre, a causa del riscatto dei
servizi pregressi godranno di una pensione inferiore a quella dei colleghi
che cesseranno di lavorare più tardi.
Con quarto motivo i ricorrenti
lamentano che la norma in questione consentirebbe licenziamenti in base
all'età, che sarebbero qualificabili come discriminatori ai sensi della
direttiva 2000/78/CE. Essa pertanto dovrebbe essere disapplicata.
Con
quinto motivo si dolgono dell’asserita irragionevolezza dei criteri posti
dall’Università intimata per valutare se avvalersi o meno della facoltà di
risolvere il rapporto di lavoro dei ricorrenti. Tali criteri infatti, per
il loro mantenimento in servizio, stabilirebbero requisiti la cui
verificazione sarebbe impossibile.
Con sesto e settimo motivo deducono
la mancata comunicazione di avvio del procedimento, e del preavviso di
diniego in relazione alla domanda dei ricorrenti di restare
servizio.
In via subordinata, con ottavo motivo lamentano che la
cessazione del rapporto di lavoro dovrebbe essere riferita non al maturare
di quarant'anni di anzianità ma alla conclusione dell'anno accademico in
corso, per esigenze di continuità didattica.
In ulteriore subordine,
con nono motivo deducono che il collocamento a riposo dovrebbe essere
comunicato con almeno sei mesi di preavviso, mentre nel caso di specie la
relativa comunicazione è pervenuta a metà agosto con decorrenza 1 gennaio
2011.
L’Avvocatura dello Stato, costituita per l’Università intimata,
replica alle deduzioni dei ricorrenti evidenziando in particolare che non
sarebbero equiparabili le figure del professore e del ricercatore, anche
se in possesso della qualifica di professore aggregato.
2. Il
ricorso è fondato, nei termini che seguono.
2.1 Il primo motivo è
infondato.
L’art. 72, comma 11, d.l. 112/08 esclude dal suo ambito di
applicazione alcune categorie specifiche e quella dei professori
universitari non può essere confusa con quella dei ricercatori, poiché
l’art. 1 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, distingue il ruolo dei
“professori universitari” (straordinari e associati) da quello dei
“ricercatori universitari”. Si tratta, quindi, di categorie diverse che
non possono essere accomunate ai fini dell’applicazione della normativa in
questione. Quella dei professori aggregati é una categoria particolare di
personale appartenente al ruolo dei ricercatori che non è ricompresa
nell’ambito dei “professori universitari” in senso proprio, poiché l’
aggregato è un ricercatore cui, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della
legge 4 novembre 2005, n. 230, e ricorrendone le condizioni indicate,
viene attribuito il titolo di professore aggregato per il solo periodo di
durata del corso svolto, fermo restando il rispettivo inquadramento e
trattamento giuridico ed economico. Non si tratta perciò di una diversa
categoria docente assimilabile a quella dei professori universitari ma,
più semplicemente, di un titolo specificamente attribuito nel corso
dell’espletamento dei compiti.
2.2 E’ infondato anche il quarto motivo
con cui i ricorrenti lamentano la violazione della Direttiva 2000/78/CE.
Nella prospettiva dei ricorrenti il legislatore italiano avrebbe posto
in essere una forma di discriminazione indiretta a causa dell'età, poiché
l’anzianità contributiva é generalmente proporzionale all'età anagrafica.
Ma se questo concetto è vero in linea astratta, nel caso di specie gli
stessi ricorrenti (motivo terzo), tra le questioni di legittimità
costituzionale prospettate, rappresentano che la risoluzione del rapporto
di lavoro colpisce coloro che hanno riscattato i servizi pregressi e
pertanto si trovano a dovere lasciare l'impiego ad una età anagrafica più
bassa dei colleghi che tale riscatto non hanno effettuato, i quali perciò
possono restare in servizio fino ad un’età anagrafica più avanzata. Si
tratta dunque di un meccanismo che opera su base casuale e dipende
dall’avere o meno effettuato il riscatto dei servizi pregressi, e che
semmai colpisce i lavoratori più giovani di età.
2.3 E’ invece fondato
il quinto motivo, con cui i ricorrenti censurano i criteri cui
l’Università intimata ha deliberato di attenersi per non avvalersi della
facoltà di risolvere i rapporti di lavoro dei ricercatori.
La
deliberazione del Senato Accademico 12 maggio 2010 ha stabilito di non
avvalersi di tale facoltà per salvaguardare la presenza di competenze
scientifico didattiche specialistiche, nel caso in cui il ricercatore
afferisca ad un settore disciplinare privo di altre afferenze in Ateneo
nella concomitante assenza di professori o ricercatori afferenti a settori
affini. In alternativa la risoluzione del rapporto lavorativo è esclusa
laddove il ricercatore soddisfi almeno due tra i criteri seguenti: avere
partecipato ad almeno uno degli ultimi tre bandi PRIN conseguendo in tutti
i casi valutazione positiva;avere conseguito un punteggio complessivo
nella valutazione del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della
Ricerca (CIVR) 2001/2003 maggiore o uguale a uno e non inferiore a buono;
essere responsabile di un progetto approvato nell'ambito del quarto
programma quadro della Comunità Europea rilevante per la quantificazione
del Fondo per il Finanziamento Ordinario dell'Università di Firenze.
Il
primo criterio non appare ragionevole, come rappresentato dalla difesa dei
ricorrenti e non contestato dalla difesa erariale. Il concetto di
afferenza ad un settore disciplinare é in effetti molto elastico,
specialmente se riferito come nel caso di specie ad un intero Ateneo, ed è
quindi pressoché impossibile da realizzarsi. La necessità della competenza
specialistica scientifico didattica avrebbe dovuto invece essere valutata
a livello di singola facoltà e verificata, caso per caso, con una
specifica istruttoria in relazione alla richiesta formativa.
Appare
irragionevole anche la disposizione alternativa. È infatti palese che solo
i professori ordinari possono essere responsabili di un progetto
nell'ambito programmatico comunitario che sia rilevante per la
quantificazione del Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Università.
Trattasi di criterio irrazionale se assunto per valutare l'opportunità di
mantenere in servizio un ricercatore.
Non meno irragionevole è il
criterio che fa leva sulla valutazione espressa dal CIVR nel triennio
2001/2003. Il CIVR è un organismo di nomina governativa, istituito dal
d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, che ha il compito di promuovere la
valutazione della ricerca attraverso il sostegno alla qualità e alla
valorizzazione scientifica. La sua attività si articola in iniziative che
comprendono la sperimentazione e diffusione di metodologie e tecniche
pratiche di valutazione, la determinazione di criteri generali per le
attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca e dalle istituzioni
scientifiche, la formulazione di criteri per la costituzione di appositi
comitati interni di valutazione per gli enti di ricerca e, d’intesa con le
pubbliche amministrazioni, la progettazione e la realizzazione di attività
di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati
nonché di progetti o programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati.
Inoltre il CIVR valuta l’efficacia degli interventi statali per la ricerca
applicata, al fine di sostenere l’incremento quantitativo e qualitativo
della ricerca industriale e delle sue applicazioni.
Se è logico che la
decisione di mantenere o meno in servizio il ricercatore sia assunta in
base ad una valutazione qualitativa del suo lavoro scientifico, ebbene non
si comprende perché tale scrutinio con effetti per l'anno 2010 sia stato
attuato prendendo a riferimento il triennio 2001/2003. Nell'arco dei sette
anni che separano la fine di tale triennio dall’anno in cui i
provvedimenti gravati sono stati assunti, il ricercatore con valutazione
(allora) negativa potrebbe aver sviluppato nuovi lavori rilevanti sul
piano scientifico e tali da farlo ritenere indispensabile ai fini
dell'offerta formativa dell'Ateneo intimato. All'opposto, il ricercatore
con valutazione (allora) positiva potrebbe non avere mantenuto un livello
elevato di produzione scientifica e risultare pertanto poco utile, oggi,
ai fini del raggiungimento della mission dell'Ateneo intimato. La
valutazione della qualità nella produzione dei ricercatori non può
prescindere da una istruttoria effettuata dall'Università nella quale gli
stessi prestano servizio, con riferimento anche agli ultimi anni di
lavoro.
Ancor più irragionevole è il richiedere, infine, la presenza
congiunta di almeno due degli stringenti requisiti ora detti.
Per tali
motivi il ricorso deve essere accolto, con annullamento dei provvedimenti
impugnati.
3. La presente controversia può dunque essere risolta a
prescindere dai vizi di costituzionalità prospettati dai ricorrenti nei
motivi secondo e terzo, che pertanto non vengono fatti oggetto di
trattazione. Gli ulteriori motivi di doglianza restano assorbiti.
Le
spese processuali possono essere compensate in ragione della novità delle
questioni affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti
impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella
camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori,
Consigliere
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011