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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 25 marzo 2011 n. 528
A. Radesi Pres. - E. Di Santo Est.
Toscolaniera S.p.A. e Central Park S.r.l. (Avv. L. Seghi), Soc. Coffe Shop S.r.l. (Avv. F. Bacherini) contro il Comune di Firenze (Avv.ti M.R. Fiore, S. Peruzzi)


Autorizzazione e concessione - Strutture temporanee a servizio di una discoteca – Ordine di rimozione - Riferimento a futuri ed incerti assetti urbanistici – Illegittimità

 

 

È illegittimo per carenza di motivazione il provvedimento di intimazione alla rimozione di alcune strutture temporanee a servizio di una discoteca. Questa, infatti, non può ragionevolmente trarsi dalla nota del Direttore della Direzione Urbanistica che si è espresso in termini dubitativi e facendo riferimento a futuri ed incerti assetti urbanistici, né può il presupposto del citato provvedimento essere individuato nell’inutile decorso del termine che avrebbe fatto scattare automaticamente il diritto del Comune a vedere rimosse le strutture in questione poichè ad interferire significativamente con siffatta possibilità, al punto da escluderla, vi è, infatti, la circostanza che lo stesso ente comunale, in ben due occasioni, aveva correlato la permanenza delle strutture in questione ad una verifica di compatibilità delle strutture ricreative con il progetto complessivo di inquadramento dei progetti unitari concernenti il Parco delle Cascine, da effettuare secondo una tempistica precisa che non è stata, invece, rispettata

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 2114 del 2008, proposto da:

 

Toscolaniera S.p.A., Central Park S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Seghi, con domicilio eletto presso Luigi Seghi in Firenze, via La Marmora N. 36; Soc. Coffe Shop S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Bacherini, con domicilio eletto presso Filippo Bacherini in Firenze, via della Stufa N. 5;

contro



Comune di Firenze in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rosetta Fiore, Sergio Peruzzi, ed elettivamente domiciliato in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria;

per l'annullamento



del provvedimento del 19.11.2008 comunicato all Coffee Shop srl il 25.11.2008 emesso dal Comune di firenze - Direzione Patrimonio Immobiliare recante intimazione di rimozione di strutture asserite temporanee entro 10 gg. dal ricevimento della lettera con avviso - in difetto - di escussione della fideiussione presentata dalla Coffee Shop srl; nonchè di ogni atto connesso, prodromico, e/o conseguente e/o presupposto al detto e avverso il diniego - seppur implicito - di autorizzare in via provvedimentale la permanenza delle strutture temporanee ma suscettibili di divenire stabili di cui sotto e di cui ai precedenti provvedimenti autorizzatori.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2010 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori L. Seghi, L. Rastrelli delegato da F. Bacherini e A. Minucci delegata da S. Peruzzi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con istanza in data 30 settembre 2004, la Queen s.r.l. e la Play System s.r.l. presentavano alla Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze richiesta di autorizzazione temporanea per la realizzazione di strutture provvisorie a servizio dell’attività esercitata nell’immobile di proprietà comunale, posto nel Parco delle Cascine in Firenze e adibito a discoteca con la denominazione di “Central Park”.
La Direzione Urbanistica del Comune autorizzava in data 18 maggio 2007 (Autorizzazione temporanea n. 9) la subentrata sub concessionaria Coffee Shop s.r.l. alla realizzazione di dette strutture temporanee ed al loro mantenimento per un periodo di dodici mesi dalla data del provvedimento - ai sensi dell’Allegato B al Regolamento Edilizio contenente il “Regolamento per la realizzazione di strutture temporanee” - sul presupposto della “dichiarazione d’impegno a rimuovere alla scadenza del termine di validità dell’Autorizzazione, il manufatto temporaneo e ricondurre in pristino l’originario precedente stato dei luoghi (art. 10 lettera f dell’all. B del R.E.) presentata in data 17.05.07”.
Tale autorizzazione veniva concessa sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 2007/G/00248 del 16 maggio 2007 (proposta n. 2007/00292), con la quale, in relazione all’intervento in questione, veniva concesso, per riconosciuto interesse pubblico, un periodo superiore a quello fissato dal comma 1 dell’art. 4 dell’allegato B del R.E..
In particolare nella suindicata delibera si rilevava, tra l’altro:
- che “l’allegato B al Regolamento Edilizio contenente il “Regolamento per la realizzazione di strutture temporanee” … prevede al comma 1 che le autorizzazioni temporanee abbiano ordinariamente una durata massima di sei mesi, ma che l’art. 4 c. 4 dello stesso regolamento prevede anche la possibilità di concedere autorizzazioni temporanee per periodi superiori a quelli ordinari “… nel caso che siano destinate a servizio di attività pubblica, seppure gestita da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di interesse pubblico. L’autorizzazione è preceduta da conforme delibera assunta dalla Giunta””;
- che “in data 23/4/2007 la Direzione Patrimonio Immobiliare, con nota prot. 1712, ha sollecitato una positiva risposta alle istanze dei soggetti gestori delle discoteche, sottolineando come le stesse, oltreché essere di proprietà pubblica, rappresentino un tradizionale punto di riferimento e di aggregazione per i giovani di Firenze e dell’interland e per il turismo giovanile, e contribuiscono alla fruizione ed alla vivibilità in orario serale e notturno del Parco delle Cascine, particolarmente idoneo a tale utilizzo, in quanto sufficientemente distante dalle zone residenziali e facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici”;
- che “il Parco delle Cascine, che pure è stato oggetto di numerosi studi di carattere urbanistico ed ambientale, è tuttora privo di un progetto urbanistico complessivo, per cui una autorizzazione temporanea, su immobili di proprietà comunale e per attività da lungo tempo presenti nel Parco, seppure coerente con lo spirito dell’art. 4 comma 4 del “Regolamento per la realizzazione delle Strutture Temporanee”, deve essere condizionata al contemporaneo avvio della elaborazione di un progetto complessivo di inquadramento dei diversi progetti unitari e di fattibilità relativi alle singole sottozone in cui è suddiviso il Parco, da redigersi entro un ragionevole lasso di tempo, ai fini di pervenire alla conclusiva valutazione circa gli assetti definitivi da prevedere per gli immobili in questione avuto riguardo anche alle strutture temporanee in esame”;
- “come, unitamente alla procedura di elaborazione del progetto complessivo di inquadramento dei diversi progetti unitari e di fattibilità relativi alle singole sottozone, sia comunque opportuno non interrompere lo svolgimento delle attività già presenti, che possono, in forza della proprietà pubblica degli immobili e dell’attività svolta, rappresentare un interesse pubblico, così come previsto nella succitata normativa edilizia”.
Sulla scorta di quanto sopra, la Giunta Comunale deliberava, quindi, quanto segue:
“1) Di esprimere il proprio favorevole parere affinchè venga rilasciata da parte del Direttore della Direzione Urbanistica l’autorizzazione temporanea, ai sensi dell’art. 4 c. 4 dell’Allegato B) del Regolamento Edilizio per le strutture temporanee dei manufatti indicati in narrativa, previa costituzione della polizza fideiussoria prevista all’art. 10 lettera h) del sopracitato Regolamento.
2) Di dare mandato alla Direzione Urbanistica, in raccordo con la Direzione Patrimonio, di procedere, entro dodici mesi dall’approvazione della presente delibera, alla predisposizione di un progetto complessivo di inquadramento dei diversi progetti unitari e di fattibilità relativi alle singole sottozone che interessi l’intero Parco delle Cascine, finalizzato al riordino e alla riqualificazione dell’assetto edilizio e paesaggistico dello stesso, avvalendosi della collaborazione della Direzione Ambiente, della Direzione Patrimonio, ed operando in stretta collaborazione con la competente Soprintendenza e con gli altri soggetti pubblici proprietari delle altre aree incluse nel Parco.
3) di stabilire in dodici mesi il termine della autorizzazione temporanea di cui ai punti precedenti, trascorsi i quali dovrà essere verificata la compatibilità delle strutture ricreative oggetto della presente deliberazione con il progetto complessivo di inquadramento dei diversi progetti unitari e di fattibilità delle singole sottozone in cui è suddiviso il Parco delle Cascine, e si dovrà procedere, in funzione di questa, al rilascio sulla scorta del progetto di assetto definitivo degli immobili in questione, dell’atto abilitante definitivo, ovvero alla revoca della concessione dell’area”.
A seguito del fallimento della società Play System s.r.l. (dichiarato dal Tribunale di Firenze in data 31 gennaio 2007), la società Toscolaniera s.p.a. acquisiva dal fallimento l’azienda “Central Park”, subentrando nel contratto di concessione con il Comune di Firenze.
Con successiva istanza in data 25 marzo 2008 Coffee Shop s.r.l. – alla quale in data 19 maggio 2008 la società Toscolaniera s.p.a. aveva affittato il ramo d’azienda denominato “Central Park” - avanzava richiesta di proroga del periodo di validità dell’autorizzazione temporanea come sopra rilasciata.
Acquisito il parere della Giunta Comunale ex art. 4 u.c., dell’Allegato B al R.E., reso con deliberazione n. 2008/G/00371 (proposta n. 2008/00448) del 10 giugno 2008, il Direttore della Direzione Patrimonio autorizzava (provvedimento n. 2008/DD/05723 del 19 giugno 2008) il mantenimento delle strutture fino al 30 settembre 2008, previa acquisizione di nuova e ulteriore dichiarazione d’impegno alla rimozione dei manufatti provvisori alla scadenza del nuovo termine, dichiarazione presentata da Coffee Shop in data 18 giugno 2008.
Nella delibera G.M. da ultimo citata – che nelle motivazioni è sostanzialmente riproduttiva della delibera G.M. del 16 maggio 2007 - in relazione all’intervento in questione – dopo essersi precisato che si riteneva “opportuno non interrompere lo svolgimento delle attività già presenti che possono, in forza della proprietà pubblica degli immobili e dell’attività svolta, rappresentare un interesse pubblico, così come previsto nella succitata normativa edilizia” - si esprimeva parere favorevole affinchè venisse rilasciata da parte del Direttore della Direzione Patrimonio l’autorizzazione temporanea ai sensi dell’art. 4 c. 4 dell’allegato B del R.E. per le strutture temporanee di cui sopra fino alla data del 30 settembre 2008, termine entro il quale avrebbe dovuto essere verificata la compatibilità delle strutture ricreative con il progetto complessivo di inquadramento dei diversi progetti unitari e, se del caso, si sarebbe dovuto procedere o al rilascio di un atto abilitante definitivo o alla revoca della concessione dell’area.
Con lettera del 23 settembre 2008 indirizzata al Comune di Firenze, la società Toscolaniera s.p.a., subentrata nella concessione dell’immobile comunale posto in Firenze alla via del Fosso Macinante n. 2 (Discoteca Central Park) a seguito della determinazione n. 2008/DD/06185 dell’11 luglio 2008, e la società Coffee Shop s.r.l., esercente l’attività in forza di contratto temporaneo di affitto d’azienda - dopo aver ricordato il tenore delle deliberazioni G.M. del 16 maggio 2007 e del 10 giugno 2008, e che nelle more di tale ultima deliberazione la società Coffee Shop aveva provveduto a importanti e ingenti opere di adeguamento delle strutture temporanee e in particolare all’adeguamento della copertura centrale alle prescrizioni di legge per il carico antineve a seguito di ordini ricevuti dalla stessa PA, provvedendo a rinforzare detta struttura con una complessa rivettatura in acciaio ad alta resistenza, creando in tal modo i presupposti per l’adozione dell’atto abilitante definitivo, e dopo aver ricordato, altresì, che lo stesso ente comunale, in ben due occasioni, aveva stabilito, esso stesso, a suo carico, un termine entro il quale provvedere al rilascio dell’atto abilitante e definitivo, ovvero procedere alla revoca della licenza - chiedevano formalmente che la Giunta Comunale, entro il termine del 30 settembre 2008, provvedesse con la massima urgenza, per i motivi narrati, ad adempiere alla prescrizione che essa stessa si era data, ponendo fine alla lamentata situazione di incertezza.
A ciò faceva seguito la nota a firma del Direttore dell’Ufficio Patrimonio in data 28 ottobre 2008 con cui si richiamava una nota a firma del Direttore dell’Ufficio Urbanistica del 15 ottobre 2008 inviata all’Ufficio Patrimonio. Questo il tenore della richiamata nota del 28 ottobre 2008: “In merito alla verifica di compatibilità delle strutture presenti nel complesso in oggetto – così come stabilito dalla delibera di Giunta n. 292 del 07.05.07 (rectius: n. 2007/G/00248 del 16 maggio 2007 – proposta n. 2007/00292) – con il progetto complessivo di inquadramento dei diversi progetti unitari previsti per Parco delle Cascine e zone immediatamente adiacenti – si trasmette in allegato la nota n. 55846/08 del 15.10.08 del Direttore della Direzione Urbanistica.
Da ciò che si evince, la permanenza di tali strutture pare non essere compatibile con il definito assetto dell’area”.
Dalla citata nota del Direttore della Direzione Urbanistica si evince che gli atti pianificatori (relativi alla verifica di compatibilità della struttura con le previsioni urbanistiche) erano al 10 ottobre 2008 in corso di elaborazione in quanto si era aggiunta al quadro urbanistico dell’area la significativa previsione del Nuovo Teatro Comunale nella zona immediatamente adiacente in luogo delle preesistenti Officine Ferroviarie, secondo un progetto approvato con conferenza dei servizi del 28 aprile 2008 e promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si aggiungeva nella nota che “Nell’ottica di tale previsione, sia per la fase di cantierizzazione, che di utilizzo a regime ritengo a titolo puramente personale, perché le scelte urbanistiche come ben si sa competono al Consiglio Comunale, che la permanenza della Discoteca Central Park possa essere forse compatibile nella fase di cantierizzazione nel Nuovo Teatro Comunale, ma sia invece difficilmente compatibile con il definitivo assetto dell’area”.
In data 6 novembre 2008 Central Park s.r.l. chiedeva una proroga con decorrenza “dal 1° ottobre 2008 e/o da oggi senza soluzione di continuità per il mantenimento e l’utilizzazione della struttura temporanea in questione”. In particolare, dopo aver rilevato che non risultava ancora ultimato il progetto complessivo di inquadramento del parco delle Cascine, chiedeva la “proroga fino a cinque anni rispetto alla data di cui alla prima autorizzazione o diversa anche inferiore della autorizzazione temporanea adottata sulla base della delibera della GM sopra indicata [delibera di giunta 2008/G/00371] in attesa della verifica di compatibilità così come prevista nella delibera di giunta 2008/G/00371”.
Con provvedimento del 18 novembre 2008, il Direttore della Direzione Patrimonio Immobiliare, “in considerazione dell’avvenuta scadenza del termine di autorizzazione alla permanenza delle strutture temporanee, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 05723 del 19 giugno 2008, constatato che tali strutture risultano ancora in essere”, intimava alla Coffee Shop s.r.l. la rimozione delle medesime strutture, ai sensi dell’art. 10, 3° comma, dell’All. B al R.E..
Con il ricorso in esame è stato, quindi, impugnato tale ultimo provvedimento, nonché ogni atto connesso, prodromico e/o conseguente e/o presupposto ad esso, nonché il diniego – seppur implicito – di autorizzare in via provvedimentale la permanenza delle strutture temporanee ma suscettibili di divenire stabili di cui ai precedenti provvedimenti autorizzatori.
Il ricorso è incentrato su una asserita contraddittorietà dei provvedimenti impugnati rispetto a precedenti atti e su una dedotta carenza di motivazione.
Con provvedimento dirigenziale in data 8 maggio 2009, il Comune di Firenze – in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 759 del 10 febbraio 2009, con cui veniva accolto l’appello proposto avverso il diniego di sospensiva pronunciato dal TAR Toscana con ordinanza n. 1219/2008 in relazione ai provvedimenti impugnati con il ricorso indicato in epigrafe – consentiva la permanenza delle strutture temporanee per cui è causa, già autorizzate con il provvedimento 2008/DD/05723 del 19 giugno 2008, in attesa della definizione della presente causa nel merito.
2. Con il ricorso in esame, come si è visto, è stato impugnato il provvedimento del 18 novembre 2008, con il quale il Direttore della Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze, “in considerazione dell’avvenuta scadenza del termine di autorizzazione alla permanenza delle strutture temporanee, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 05723 del 19 giugno 2008, constatato che tali strutture risultano ancora in essere”, ha intimato alla Coffee Shop s.r.l. la rimozione delle medesime strutture, ai sensi dell’art. 10, 3° comma, dell’All. B al R.E.. Con il medesimo ricorso è stato, altresì, impugnato ogni atto connesso, prodromico e/o conseguente e/o presupposto al suindicato provvedimento, nonché il diniego – seppur implicito – di autorizzare in via provvedimentale la permanenza delle strutture temporanee ma suscettibili di divenire stabili di cui ai precedenti provvedimenti autorizzatori.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata dall’Amministrazione comunale intimata - con riferimento al diniego implicito del provvedimento di proroga – in quanto il provvedimento di proroga in data 8 maggio 2009, indicato nella esposizione in fatto, risulta emanato all’esito della fase cautelare del giudizio, in esecuzione della ordinanza del Consiglio di Stato n. 759/2009, e non sulla base delle motivazioni poste a fondamento della istanza di proroga formulata in data 6 novembre 2008, né per il periodo in tale istanza richiesto.
Nel merito il ricorso è fondato.
Così come dedotto dalle ricorrenti, l’impugnato provvedimento del 19 novembre 2008 di intimazione alla rimozione delle strutture temporanee è carente di motivazione. Questa, infatti, non può ragionevolmente trarsi dalla nota del 15 ottobre 2008, in cui il punto di vista del Direttore della Direzione Urbanistica viene espresso in termini dubitativi e facendosi riferimento a futuri, incerti assetti urbanistici, né può il presupposto del citato provvedimento essere individuato nell’inutile decorso del termine del 30 settembre 2008 che avrebbe fatto scattare automaticamente il diritto del Comune a vedere rimosse le strutture in questione con correlato obbligo della Coffee Shop s.r.l. di procedere alla rimozione.
Ad interferire significativamente con siffatta possibilità, al punto da escluderla, vi è, infatti, la circostanza che lo stesso ente comunale – come evidenziato dalla società Toscolaniera s.p.a. nella lettera del 23 settembre 2008 – ferma restando la natura temporanea dell’autorizzazione relativa alla struttura per cui è causa, in ben due occasioni aveva correlato la permanenza delle strutture in questione ad una verifica di compatibilità delle strutture ricreative con il progetto complessivo di inquadramento dei progetti unitari concernenti il Parco delle Cascine, da effettuare secondo una tempistica precisa – che non è stata, invece, rispettata, tenuto conto che, al 10 ottobre 2008, come si evince dalla nota del 15 ottobre 2008, gli atti pianificatori risultavano ancora in corso di elaborazione – in modo da pervenire, sulla scorta delle risultanze della verifica in questione, al “rilascio di un atto abilitante definitivo, ovvero alla revoca della concessione dell’area”. In tale contesto, pertanto, non può ritenersi che fosse sufficiente il mero decorso del termine di validità dell’autorizzazione per determinare automaticamente il venir meno di quest’ultima.
Il ricorso, inoltre, si appalesa fondato anche per quanto riguarda l’impugnativa del diniego implicito di proroga, risultando anche tale provvedimento, così come dedotto dalle ricorrenti, del tutto sprovvisto di motivazione.
3. I profili di doglianza esaminati sono assorbenti di ogni altro e determinano l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
4. Quanto alle spese di giudizio, le stesse, valutata la vicenda contenziosa nel suo complesso, possono essere compensate.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione III, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2011





 

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