Toscolaniera S.p.A., Central Park S.r.l., rappresentati e
difesi dall'avv. Luigi Seghi, con domicilio eletto presso Luigi Seghi in
Firenze, via La Marmora N. 36; Soc. Coffe Shop S.r.l., rappresentato e
difeso dall'avv. Filippo Bacherini, con domicilio eletto presso Filippo
Bacherini in Firenze, via della Stufa N. 5;
contro
Comune di Firenze in Persona del Sindaco
P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rosetta Fiore, Sergio
Peruzzi, ed elettivamente domiciliato in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza
Signoria;
per l'annullamento
del provvedimento del 19.11.2008 comunicato
all Coffee Shop srl il 25.11.2008 emesso dal Comune di firenze - Direzione
Patrimonio Immobiliare recante intimazione di rimozione di strutture
asserite temporanee entro 10 gg. dal ricevimento della lettera con avviso
- in difetto - di escussione della fideiussione presentata dalla Coffee
Shop srl; nonchè di ogni atto connesso, prodromico, e/o conseguente e/o
presupposto al detto e avverso il diniego - seppur implicito - di
autorizzare in via provvedimentale la permanenza delle strutture
temporanee ma suscettibili di divenire stabili di cui sotto e di cui ai
precedenti provvedimenti autorizzatori.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune
di Firenze in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 29 aprile 2010 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per
le parti i difensori L. Seghi, L. Rastrelli delegato da F. Bacherini e A.
Minucci delegata da S. Peruzzi.;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza in data 30 settembre 2004, la
Queen s.r.l. e la Play System s.r.l. presentavano alla Direzione
Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze richiesta di autorizzazione
temporanea per la realizzazione di strutture provvisorie a servizio
dell’attività esercitata nell’immobile di proprietà comunale, posto nel
Parco delle Cascine in Firenze e adibito a discoteca con la denominazione
di “Central Park”.
La Direzione Urbanistica del Comune autorizzava in
data 18 maggio 2007 (Autorizzazione temporanea n. 9) la subentrata sub
concessionaria Coffee Shop s.r.l. alla realizzazione di dette strutture
temporanee ed al loro mantenimento per un periodo di dodici mesi dalla
data del provvedimento - ai sensi dell’Allegato B al Regolamento Edilizio
contenente il “Regolamento per la realizzazione di strutture temporanee” -
sul presupposto della “dichiarazione d’impegno a rimuovere alla scadenza
del termine di validità dell’Autorizzazione, il manufatto temporaneo e
ricondurre in pristino l’originario precedente stato dei luoghi (art. 10
lettera f dell’all. B del R.E.) presentata in data 17.05.07”.
Tale
autorizzazione veniva concessa sulla base della deliberazione della Giunta
Comunale n. 2007/G/00248 del 16 maggio 2007 (proposta n. 2007/00292), con
la quale, in relazione all’intervento in questione, veniva concesso, per
riconosciuto interesse pubblico, un periodo superiore a quello fissato dal
comma 1 dell’art. 4 dell’allegato B del R.E..
In particolare nella
suindicata delibera si rilevava, tra l’altro:
- che “l’allegato B al
Regolamento Edilizio contenente il “Regolamento per la realizzazione di
strutture temporanee” … prevede al comma 1 che le autorizzazioni
temporanee abbiano ordinariamente una durata massima di sei mesi, ma che
l’art. 4 c. 4 dello stesso regolamento prevede anche la possibilità di
concedere autorizzazioni temporanee per periodi superiori a quelli
ordinari “… nel caso che siano destinate a servizio di attività pubblica,
seppure gestita da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di
carattere privato ma riconosciuta di interesse pubblico. L’autorizzazione
è preceduta da conforme delibera assunta dalla Giunta””;
- che “in data
23/4/2007 la Direzione Patrimonio Immobiliare, con nota prot. 1712, ha
sollecitato una positiva risposta alle istanze dei soggetti gestori delle
discoteche, sottolineando come le stesse, oltreché essere di proprietà
pubblica, rappresentino un tradizionale punto di riferimento e di
aggregazione per i giovani di Firenze e dell’interland e per il turismo
giovanile, e contribuiscono alla fruizione ed alla vivibilità in orario
serale e notturno del Parco delle Cascine, particolarmente idoneo a tale
utilizzo, in quanto sufficientemente distante dalle zone residenziali e
facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici”;
- che “il Parco
delle Cascine, che pure è stato oggetto di numerosi studi di carattere
urbanistico ed ambientale, è tuttora privo di un progetto urbanistico
complessivo, per cui una autorizzazione temporanea, su immobili di
proprietà comunale e per attività da lungo tempo presenti nel Parco,
seppure coerente con lo spirito dell’art. 4 comma 4 del “Regolamento per
la realizzazione delle Strutture Temporanee”, deve essere condizionata al
contemporaneo avvio della elaborazione di un progetto complessivo di
inquadramento dei diversi progetti unitari e di fattibilità relativi alle
singole sottozone in cui è suddiviso il Parco, da redigersi entro un
ragionevole lasso di tempo, ai fini di pervenire alla conclusiva
valutazione circa gli assetti definitivi da prevedere per gli immobili in
questione avuto riguardo anche alle strutture temporanee in esame”;
-
“come, unitamente alla procedura di elaborazione del progetto complessivo
di inquadramento dei diversi progetti unitari e di fattibilità relativi
alle singole sottozone, sia comunque opportuno non interrompere lo
svolgimento delle attività già presenti, che possono, in forza della
proprietà pubblica degli immobili e dell’attività svolta, rappresentare un
interesse pubblico, così come previsto nella succitata normativa
edilizia”.
Sulla scorta di quanto sopra, la Giunta Comunale deliberava,
quindi, quanto segue:
“1) Di esprimere il proprio favorevole parere
affinchè venga rilasciata da parte del Direttore della Direzione
Urbanistica l’autorizzazione temporanea, ai sensi dell’art. 4 c. 4
dell’Allegato B) del Regolamento Edilizio per le strutture temporanee dei
manufatti indicati in narrativa, previa costituzione della polizza
fideiussoria prevista all’art. 10 lettera h) del sopracitato
Regolamento.
2) Di dare mandato alla Direzione Urbanistica, in raccordo
con la Direzione Patrimonio, di procedere, entro dodici mesi
dall’approvazione della presente delibera, alla predisposizione di un
progetto complessivo di inquadramento dei diversi progetti unitari e di
fattibilità relativi alle singole sottozone che interessi l’intero Parco
delle Cascine, finalizzato al riordino e alla riqualificazione
dell’assetto edilizio e paesaggistico dello stesso, avvalendosi della
collaborazione della Direzione Ambiente, della Direzione Patrimonio, ed
operando in stretta collaborazione con la competente Soprintendenza e con
gli altri soggetti pubblici proprietari delle altre aree incluse nel
Parco.
3) di stabilire in dodici mesi il termine della autorizzazione
temporanea di cui ai punti precedenti, trascorsi i quali dovrà essere
verificata la compatibilità delle strutture ricreative oggetto della
presente deliberazione con il progetto complessivo di inquadramento dei
diversi progetti unitari e di fattibilità delle singole sottozone in cui è
suddiviso il Parco delle Cascine, e si dovrà procedere, in funzione di
questa, al rilascio sulla scorta del progetto di assetto definitivo degli
immobili in questione, dell’atto abilitante definitivo, ovvero alla revoca
della concessione dell’area”.
A seguito del fallimento della società
Play System s.r.l. (dichiarato dal Tribunale di Firenze in data 31 gennaio
2007), la società Toscolaniera s.p.a. acquisiva dal fallimento l’azienda
“Central Park”, subentrando nel contratto di concessione con il Comune di
Firenze.
Con successiva istanza in data 25 marzo 2008 Coffee Shop
s.r.l. – alla quale in data 19 maggio 2008 la società Toscolaniera s.p.a.
aveva affittato il ramo d’azienda denominato “Central Park” - avanzava
richiesta di proroga del periodo di validità dell’autorizzazione
temporanea come sopra rilasciata.
Acquisito il parere della Giunta
Comunale ex art. 4 u.c., dell’Allegato B al R.E., reso con deliberazione
n. 2008/G/00371 (proposta n. 2008/00448) del 10 giugno 2008, il Direttore
della Direzione Patrimonio autorizzava (provvedimento n. 2008/DD/05723 del
19 giugno 2008) il mantenimento delle strutture fino al 30 settembre 2008,
previa acquisizione di nuova e ulteriore dichiarazione d’impegno alla
rimozione dei manufatti provvisori alla scadenza del nuovo termine,
dichiarazione presentata da Coffee Shop in data 18 giugno 2008.
Nella
delibera G.M. da ultimo citata – che nelle motivazioni è sostanzialmente
riproduttiva della delibera G.M. del 16 maggio 2007 - in relazione
all’intervento in questione – dopo essersi precisato che si riteneva
“opportuno non interrompere lo svolgimento delle attività già presenti che
possono, in forza della proprietà pubblica degli immobili e dell’attività
svolta, rappresentare un interesse pubblico, così come previsto nella
succitata normativa edilizia” - si esprimeva parere favorevole affinchè
venisse rilasciata da parte del Direttore della Direzione Patrimonio
l’autorizzazione temporanea ai sensi dell’art. 4 c. 4 dell’allegato B del
R.E. per le strutture temporanee di cui sopra fino alla data del 30
settembre 2008, termine entro il quale avrebbe dovuto essere verificata la
compatibilità delle strutture ricreative con il progetto complessivo di
inquadramento dei diversi progetti unitari e, se del caso, si sarebbe
dovuto procedere o al rilascio di un atto abilitante definitivo o alla
revoca della concessione dell’area.
Con lettera del 23 settembre 2008
indirizzata al Comune di Firenze, la società Toscolaniera s.p.a.,
subentrata nella concessione dell’immobile comunale posto in Firenze alla
via del Fosso Macinante n. 2 (Discoteca Central Park) a seguito della
determinazione n. 2008/DD/06185 dell’11 luglio 2008, e la società Coffee
Shop s.r.l., esercente l’attività in forza di contratto temporaneo di
affitto d’azienda - dopo aver ricordato il tenore delle deliberazioni G.M.
del 16 maggio 2007 e del 10 giugno 2008, e che nelle more di tale ultima
deliberazione la società Coffee Shop aveva provveduto a importanti e
ingenti opere di adeguamento delle strutture temporanee e in particolare
all’adeguamento della copertura centrale alle prescrizioni di legge per il
carico antineve a seguito di ordini ricevuti dalla stessa PA, provvedendo
a rinforzare detta struttura con una complessa rivettatura in acciaio ad
alta resistenza, creando in tal modo i presupposti per l’adozione
dell’atto abilitante definitivo, e dopo aver ricordato, altresì, che lo
stesso ente comunale, in ben due occasioni, aveva stabilito, esso stesso,
a suo carico, un termine entro il quale provvedere al rilascio dell’atto
abilitante e definitivo, ovvero procedere alla revoca della licenza -
chiedevano formalmente che la Giunta Comunale, entro il termine del 30
settembre 2008, provvedesse con la massima urgenza, per i motivi narrati,
ad adempiere alla prescrizione che essa stessa si era data, ponendo fine
alla lamentata situazione di incertezza.
A ciò faceva seguito la nota a
firma del Direttore dell’Ufficio Patrimonio in data 28 ottobre 2008 con
cui si richiamava una nota a firma del Direttore dell’Ufficio Urbanistica
del 15 ottobre 2008 inviata all’Ufficio Patrimonio. Questo il tenore della
richiamata nota del 28 ottobre 2008: “In merito alla verifica di
compatibilità delle strutture presenti nel complesso in oggetto – così
come stabilito dalla delibera di Giunta n. 292 del 07.05.07 (rectius: n.
2007/G/00248 del 16 maggio 2007 – proposta n. 2007/00292) – con il
progetto complessivo di inquadramento dei diversi progetti unitari
previsti per Parco delle Cascine e zone immediatamente adiacenti – si
trasmette in allegato la nota n. 55846/08 del 15.10.08 del Direttore della
Direzione Urbanistica.
Da ciò che si evince, la permanenza di tali
strutture pare non essere compatibile con il definito assetto
dell’area”.
Dalla citata nota del Direttore della Direzione Urbanistica
si evince che gli atti pianificatori (relativi alla verifica di
compatibilità della struttura con le previsioni urbanistiche) erano al 10
ottobre 2008 in corso di elaborazione in quanto si era aggiunta al quadro
urbanistico dell’area la significativa previsione del Nuovo Teatro
Comunale nella zona immediatamente adiacente in luogo delle preesistenti
Officine Ferroviarie, secondo un progetto approvato con conferenza dei
servizi del 28 aprile 2008 e promosso dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Si aggiungeva nella nota che “Nell’ottica di tale previsione,
sia per la fase di cantierizzazione, che di utilizzo a regime ritengo a
titolo puramente personale, perché le scelte urbanistiche come ben si sa
competono al Consiglio Comunale, che la permanenza della Discoteca Central
Park possa essere forse compatibile nella fase di cantierizzazione nel
Nuovo Teatro Comunale, ma sia invece difficilmente compatibile con il
definitivo assetto dell’area”.
In data 6 novembre 2008 Central Park
s.r.l. chiedeva una proroga con decorrenza “dal 1° ottobre 2008 e/o da
oggi senza soluzione di continuità per il mantenimento e l’utilizzazione
della struttura temporanea in questione”. In particolare, dopo aver
rilevato che non risultava ancora ultimato il progetto complessivo di
inquadramento del parco delle Cascine, chiedeva la “proroga fino a cinque
anni rispetto alla data di cui alla prima autorizzazione o diversa anche
inferiore della autorizzazione temporanea adottata sulla base della
delibera della GM sopra indicata [delibera di giunta 2008/G/00371] in
attesa della verifica di compatibilità così come prevista nella delibera
di giunta 2008/G/00371”.
Con provvedimento del 18 novembre 2008, il
Direttore della Direzione Patrimonio Immobiliare, “in considerazione
dell’avvenuta scadenza del termine di autorizzazione alla permanenza delle
strutture temporanee, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 05723 del
19 giugno 2008, constatato che tali strutture risultano ancora in essere”,
intimava alla Coffee Shop s.r.l. la rimozione delle medesime strutture, ai
sensi dell’art. 10, 3° comma, dell’All. B al R.E..
Con il ricorso in
esame è stato, quindi, impugnato tale ultimo provvedimento, nonché ogni
atto connesso, prodromico e/o conseguente e/o presupposto ad esso, nonché
il diniego – seppur implicito – di autorizzare in via provvedimentale la
permanenza delle strutture temporanee ma suscettibili di divenire stabili
di cui ai precedenti provvedimenti autorizzatori.
Il ricorso è
incentrato su una asserita contraddittorietà dei provvedimenti impugnati
rispetto a precedenti atti e su una dedotta carenza di motivazione.
Con
provvedimento dirigenziale in data 8 maggio 2009, il Comune di Firenze –
in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 759 del 10 febbraio
2009, con cui veniva accolto l’appello proposto avverso il diniego di
sospensiva pronunciato dal TAR Toscana con ordinanza n. 1219/2008 in
relazione ai provvedimenti impugnati con il ricorso indicato in epigrafe –
consentiva la permanenza delle strutture temporanee per cui è causa, già
autorizzate con il provvedimento 2008/DD/05723 del 19 giugno 2008, in
attesa della definizione della presente causa nel merito.
2. Con il
ricorso in esame, come si è visto, è stato impugnato il provvedimento del
18 novembre 2008, con il quale il Direttore della Direzione Patrimonio
Immobiliare del Comune di Firenze, “in considerazione dell’avvenuta
scadenza del termine di autorizzazione alla permanenza delle strutture
temporanee, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 05723 del 19 giugno
2008, constatato che tali strutture risultano ancora in essere”, ha
intimato alla Coffee Shop s.r.l. la rimozione delle medesime strutture, ai
sensi dell’art. 10, 3° comma, dell’All. B al R.E.. Con il medesimo ricorso
è stato, altresì, impugnato ogni atto connesso, prodromico e/o conseguente
e/o presupposto al suindicato provvedimento, nonché il diniego – seppur
implicito – di autorizzare in via provvedimentale la permanenza delle
strutture temporanee ma suscettibili di divenire stabili di cui ai
precedenti provvedimenti autorizzatori.
Va preliminarmente respinta
l’eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata
dall’Amministrazione comunale intimata - con riferimento al diniego
implicito del provvedimento di proroga – in quanto il provvedimento di
proroga in data 8 maggio 2009, indicato nella esposizione in fatto,
risulta emanato all’esito della fase cautelare del giudizio, in esecuzione
della ordinanza del Consiglio di Stato n. 759/2009, e non sulla base delle
motivazioni poste a fondamento della istanza di proroga formulata in data
6 novembre 2008, né per il periodo in tale istanza richiesto.
Nel
merito il ricorso è fondato.
Così come dedotto dalle ricorrenti,
l’impugnato provvedimento del 19 novembre 2008 di intimazione alla
rimozione delle strutture temporanee è carente di motivazione. Questa,
infatti, non può ragionevolmente trarsi dalla nota del 15 ottobre 2008, in
cui il punto di vista del Direttore della Direzione Urbanistica viene
espresso in termini dubitativi e facendosi riferimento a futuri, incerti
assetti urbanistici, né può il presupposto del citato provvedimento essere
individuato nell’inutile decorso del termine del 30 settembre 2008 che
avrebbe fatto scattare automaticamente il diritto del Comune a vedere
rimosse le strutture in questione con correlato obbligo della Coffee Shop
s.r.l. di procedere alla rimozione.
Ad interferire significativamente
con siffatta possibilità, al punto da escluderla, vi è, infatti, la
circostanza che lo stesso ente comunale – come evidenziato dalla società
Toscolaniera s.p.a. nella lettera del 23 settembre 2008 – ferma restando
la natura temporanea dell’autorizzazione relativa alla struttura per cui è
causa, in ben due occasioni aveva correlato la permanenza delle strutture
in questione ad una verifica di compatibilità delle strutture ricreative
con il progetto complessivo di inquadramento dei progetti unitari
concernenti il Parco delle Cascine, da effettuare secondo una tempistica
precisa – che non è stata, invece, rispettata, tenuto conto che, al 10
ottobre 2008, come si evince dalla nota del 15 ottobre 2008, gli atti
pianificatori risultavano ancora in corso di elaborazione – in modo da
pervenire, sulla scorta delle risultanze della verifica in questione, al
“rilascio di un atto abilitante definitivo, ovvero alla revoca della
concessione dell’area”. In tale contesto, pertanto, non può ritenersi che
fosse sufficiente il mero decorso del termine di validità
dell’autorizzazione per determinare automaticamente il venir meno di
quest’ultima.
Il ricorso, inoltre, si appalesa fondato anche per quanto
riguarda l’impugnativa del diniego implicito di proroga, risultando anche
tale provvedimento, così come dedotto dalle ricorrenti, del tutto
sprovvisto di motivazione.
3. I profili di doglianza esaminati sono
assorbenti di ogni altro e determinano l’accoglimento del ricorso, con
conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatti salvi gli
ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
4. Quanto alle spese di
giudizio, le stesse, valutata la vicenda contenziosa nel suo complesso,
possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana - Sezione III, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati, fatti salvi
gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio
del giorno 29 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Angela
Radesi, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere,
Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2011