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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 25 marzo 2011 n. 537
A. Radesi Pres. G. Bellucci Est.
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. e Menarini Manufactoring and Logistics and Service s.r.l. (Avv. D. Iaria) contro il Comune di Firenze (Avv. D. Pacini e A. Sansoni) e nei confronti di Firenze Parcheggi s.p.a. e Servizi alla Strada s.p.a. (non costituite)


Circolazione stradale – Richiesta di ripristino del divieto di sosta davanti alla sede di una industria farmaceutica – Per esigenze di sicurezza – Diniego – Illegittimità

È illegittimo il diniego al ripristino del divieto di sosta davanti alla sede di una industria farmaceutica con ben 500 dipendenti. Difatti a fronte dell’art.13 della legge n.626/1994, secondo cui le uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro, è difficile immaginare un interesse pubblico superiore e prevalente rispetto a quello della sicurezza dei lavoratori, che certamente non può consistere nell’esigenza di garantire tre posti auto. Né l’introduzione del divieto di sosta avrebbe per il Comune il valore di un precedente tale poter condizionare pesantemente l’assetto complessivo dei parcheggi, giacchè la presenza di così tante persone in uno stesso edificio situato in zona urbana e avente accesso immediato sulla via pubblica, nonché il rischio di incendi connesso alla presenza di impianti e apparecchiature pericolose danno vita a una situazione peculiare, non assimilabile a quella in cui potrebbero trovarsi edifici condominiali o uffici


N. 00537/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00436/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 436 del 2007, proposto da

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. e Menarini Manufactoring and Logistics and Service s.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Domenico Iaria, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;

contro



Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini e Andrea Sansoni, con domicilio eletto presso la Direzione dell’Avvocatura comunale in Firenze;

nei confronti di
Firenze Parcheggi s.p.a. e Servizi alla Strada s.p.a., non costituite in giudizio;

per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 153/800 del 12 gennaio 2007 del Direttore della Direzione Mobilità del Comune di Firenze, recante il diniego alla apposizione del divieto di sosta lungo il tratto di via Sette Santi a Firenze, corrispondente al portone di accesso allo stabilimento della Società ricorrente all'altezza dei civici n. 1 e n. 3; nonché di ogni altro atto a detta decisione presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresa la nota prot. n. 732/800 sempre del Direttore della Direzione Mobilità del Comune di Firenze, del 19 febbraio 2007, di conferma del contenuto della precitata decisione; nonché di ogni altro atto connesso o presupposto ivi compresi gli atti di incogniti estremi con i quali nel corso del 2006 è stata riportata la sosta in via dei Sette Santi all'altezza dei civici nn. 1 e 3.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori V. Chierroni delegato da D. Iaria e A. Minucci delegata da A. Sansoni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



La società Menarini ha sede principale a Firenze, in via dei Sette Santi nn.1 e 3, dove lavorano quotidianamente quasi 500 persone; nello stesso edificio prestano inoltre servizio la maggior parte degli impiegati della Menarini Manufactoring Logistics and Services s.r.l..
La parte ricorrente, onde garantire la sicurezza di detti lavoratori, ha chiesto in data 8/3/2004 al Comune di Firenze di vietare la sosta sui tratti stradali di via dei sette Santi, all’altezza dei predetti numeri civici, antistanti gli ingressi dell’azienda, costituenti vie di fuga preferenziali da utilizzare in casi di emergenza.
Il Comune, con ordinanza del 25/10/2004, ha istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata, assecondando la suddetta richiesta. Tuttavia la sosta è stata ripristinata nel corso del 2006.
Pertanto la società Menarini, con nota dell’8 giugno 2006, ha chiesto la reintroduzione del divieto, producendo certificato dei Vigili del Fuoco dal quale risulta che il divieto di sosta in questione sarebbe consono ad una più sicura evacuazione del personale presente, considerato l’affollamento della porzione di edificio insistente sull’uscita di sicurezza di via Sette Santi e vista la dimensione del marciapiede antistante (documento n.4 depositato in giudizio dalle deducenti). Il Comune ha respinto l’istanza con atto del 12/1/2007. Tale decisione è stata confermata con provvedimento del 19/2/2007, con il quale il responsabile della Direzione mobilità del Comune di Firenze ha precisato che i Vigili del Fuoco, con il predetto parere, non hanno ritenuto necessario il divieto di sosta.
Avverso tali determinazioni le ricorrenti sono insorte deducendo:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art.13 della legge n.626/1994, dell’art.13 del D.P.R. n. 547/1955, dell’art.3, dell’allegato I punto 1.4.5, e dell’allegato III del D.M. 10/3/1998; violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 della legge n.241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione;
2) violazione e/o falsa applicazione dell’art.10 bis della legge n.241/1990;
3) illegittimità derivata da atti presupposti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze.
All’udienza del 27 gennaio 2011 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO



In via preliminare occorre esaminare le questioni in rito.
Il Comune ha obiettato che, con deliberazione della giunta n.332 del 14/9/2010 e determinazione dirigenziale n.7526 dell’11/10/2010, è stata recentemente introdotta una nuova disciplina delle zone a traffico limitato e a sosta controllata (con istituzione di 4 postazioni ecologiche e 7 posti per parcheggio nel tratto di via Sette Santi prospiciente lo stabilimento Menarini), con conseguente sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
L’eccezione è infondata.
La persistenza dell’interesse deve essere valutata considerando anche le possibili ulteriori iniziative risarcitorie attivabili dalla parte ricorrente; orbene, quest’ultima ha precisato, nella memoria depositata in giudizio, il permanere dell’interesse al ricorso in prospettiva risarcitoria. Ne deriva che il gravame non può essere dichiarato improcedibile (ex multis: Cons.Stato, IV, 12/3/2009, n.1431; idem, 3/11/2008, n.5478; idem, VI, 24/10/2008, n.5267; TAR Lazio, Roma, I, 20/2/2008, n.1542).
E’ stata altresì eccepita la tardività dell’impugnativa, in quanto già in data 8 giugno 2006 le ricorrenti conoscevano la modifica della disciplina della sosta.
L’assunto non è condivisibile.
Con la lettera dell’8 giugno 2006 indirizzata al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (documento n.7 depositato in giudizio dall’amministrazione resistente), la società Menarini ha dimostrato di essere a conoscenza della recente reintroduzione della sosta per auto da parte del Comune nello spazio di via Sette Santi prospiciente lo stabilimento.
Tuttavia, ad esito dell’istanza del 10/11/2006, con cui la parte ricorrente ha chiesto il ripristino del divieto di sosta, il Comune, tramite il responsabile della Direzione Mobilità, si è rideterminato sulla base di rinnovata istruttoria: con nota del 12/1/2007 il medesimo si è espresso in senso negativo richiamando il parere dei Vigili del Fuoco e non meglio precisate consultazioni, e con nota del 19/2/2007 ha ribadito il rigetto dell’istanza sulla base di più puntuale motivazione.
Orbene, le sopravvenute determinazioni, sia che vengano intese come atti confermativi, in parte qua, della sosta istituita nel 2006, sia che vengono qualificate come motivati atti di arresto dell’avviato procedimento di revisione, in autotutela, della contestata disciplina della sosta, costituiscono atti lesivi suscettibili di impugnazione (Cons.Stato, VI, 26/7/2010, n.4853; idem, III, 27/4/2010, n.4076; idem, V, 30/3/1994, n.214).
Entrando nel merito della trattazione del ricorso si osserva quanto segue.
Con la prima censura le ricorrenti deducono che, a fronte dell’art.13 della legge n.626/1994, secondo cui le uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro, è difficile immaginare un interesse pubblico superiore e prevalente rispetto a quello della sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che gli atti impugnati sarebbero illegittimi per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; aggiungono che non è dato comprendere perché, come affermato nell’impugnata nota del 12/1/2007, la reintroduzione del divieto di sosta rappresenterebbe “un precedente difficilmente gestibile”, visto che la situazione dello stabilimento della società Menarini è unica.
Il motivo è fondato nei sensi di seguito esposti.
La presenza di ben 500 dipendenti nello stabilimento Menarini, l’affollamento nella porzione di edificio insistente sull’uscita di sicurezza in oggetto (affollamento evidenziato nel parere del Comando dei Vigili del Fuoco –documento n.4 depositato in giudizio dalla parte istante-), la particolare rilevanza dell’interesse alla sicurezza valorizzato dalla legge n.626/1994, la circostanza che la presenza di auto parcheggiate negli spazi in questione rallenterebbe, in caso di incendio, il deflusso delle persone dalle vie di fuga e verso un luogo sicuro, e, d’altro lato, l’esigenza di garantire tre posti auto in più, astrattamente recessiva rispetto al contrapposto interesse sotteso al ricorso, richiedono una valutazione puntuale ed un’altrettanto puntuale motivazione in ordine alla comparazione delle posizioni soggettive coinvolte.
Peraltro l’introduzione del divieto di sosta non avrebbe per il Comune il valore di un precedente da prendere in considerazione, onde evitare disparità di trattamento, in vari altri casi simili a quello in argomento, così da poter condizionare pesantemente l’assetto complessivo dei parcheggi, giacchè la presenza di così tante persone in uno stesso edificio situato in zona urbana e avente accesso immediato sulla via pubblica, nonché il rischio di incendi connesso alla presenza di impianti e apparecchiature pericolose (all’interno dello stabilimento vi sono infatti gruppi elettrogeni, centrale termica, macchinari per la produzione di medicinali, da officina e da falegnameria, olii, vernici o solventi, materiali plastici, sostanze in componente alcolica, serbatoi di alcool etilico, ecc.: si veda il certificato costituente il documento n.7 depositato in giudizio dalla parte istante) danno vita a una situazione peculiare, non assimilabile a quella in cui potrebbero trovarsi edifici condominiali o uffici; né risulta vi siano altre strutture aziendali o fabbriche, in zona urbana, direttamente affaccianti sulla via pubblica.
In conclusione, il ricorso va accolto, restando assorbite le censure non esaminate. Per l’effetto devono essere annullati gli atti impugnati, ai fini del riesame.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, stante la particolarità della vicenda dedotta.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, ai fini del riesame. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2011



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