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| n. 4-2011 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE -
SEZIONE II - Sentenza 1 aprile 2011 n. 573
M. Nicolosi Pres. - P.
De Bernardinis Est.
Fintecna S.p.A. (Avv.ti B.G. Carbone e F.
Giampietro) contro la Provincia di Livorno (Avv.ti F. Barbensi e S.
Spizzamiglio) e nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio ed Agenzia del Demanio (Avvocatura dello Stato) della
Regione Toscana(Avv.ti V. Console ed A. Paletti) l’A.R.P.A. Toscana ed
altri (tutti non costituiti) |
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1. Commercio ed industria – Fusione societaria - Art.
2504-bis c.c. come modificato dal d.lgs. n. 6/2003 - Non prevede più
l’estinzione della società incorporata - Non ha portata retroattiva
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2. Fonti – Successione nel tempo di previsioni
legislative - Concetto di “continuità normativa” - Nozione
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3. Ambiente – Bonifica di siti inquinati - Mancanza di
continuità normativa tra gli artt. 2043, 2050 e 2058 c.c. e l’art. 17 del
cd. decreto Ronchi - Non impedisce di applicare il comando contenuto nel
medesimo art. 17 a soggetti estintisi prima del 1997 ed al successore
universale di tali soggetti – Fattispecie relativa ad Italsider S.p.A.,
Nuova Italsider S.p.A. e Fintecna S.p.A
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1. Con la riforma del diritto societario dettata dal
d.lgs. n. 6/2003, il nuovo testo dell’art. 2504-bis c.c. (ancora rubricato
“Effetti della fusione”) stabilisce al primo comma che “la società che
risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli
obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i
loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. La norma è
stata interpretata (valorizzando il dato letterale del nuovo art. 2504-bis
c.c., che – a differenza del precedente – non contiene più il riferimento
all’effetto estintivo della fusione) nel senso che nel nuovo regime la
fusione (anche paritaria) non determina l’estinzione della società
incorporata, dando luogo invece, ad una vicenda evolutiva del medesimo
soggetto, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto
organizzativo costituito dall’integrazione reciproca delle società che
partecipano all’operazione. Il nuovo art. 2504-bis c.c. però non ha
portata retroattiva cosicché per le vicende di fusioni (come quelle qui in
esame) realizzate prima della riforma del 2003 la fusione produce
automaticamente l’effetto estintivo delle società partecipanti
paritariamente alla fusione, o della società incorporata
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2. Il concetto di “continuità normativa” indica un
criterio esegetico utile per risolvere le problematiche di diritto
intertemporale, specialmente in quei settori dell’ordinamento in cui più
forte si avverte l’esigenza di contemperare il rigore del principio di
legalità con la necessità di scongiurare vuoti nelle trame normative, per
garantire una regolazione stabile di fenomeni socialmente sensibili (donde
il suo utilizzo nei problemi di successione di leggi penali nel tempo).
Esso descrive un particolare atteggiarsi, “debole” o “a bassa
innovatività”, della forza di legge ogni volta che, alla formale
successione di previsioni legislative, non corrisponda una reale
eliminazione, né una radicale modifica della normativa cronologicamente
anteriore, cosicché i precetti in questa contenuti, malgrado la legge
sopravvenuta e, con questa, la modifica del “veicolo normativo”,
continuano a sopravvivere immutati nell’ordinamento giuridico, ancorché
trasfusi in un diverso “contenente” legislativo. Per aversi “continuità
normativa” è necessario che la disposizione temporalmente posteriore sia
diretta alla tutela degli stessi beni giuridici protetti dalla precedente,
e che rispetto a quest’ultima sia isomorfica. La caratteristica
dell’isomorfismo non viene meno ove la norma successiva contenga tutti gli
elementi strutturali della precedente e, in più, preveda elementi cd.
specializzanti. La “continuità normativa” condiziona l’applicazione del
principio di irretroattività ex art. 11 delle preleggi, dovendosene
rinvenire un esempio (oltre che nel caso delle leggi interpretative ed in
quello dell’applicazione di una legge posteriore a fattispecie che si sono
perfezionate prima della sua entrata in vigore) proprio nelle ipotesi in
cui vi sia successione tra soggetti. In tale evenienza il nesso di
“continuità normativa” tra due previsioni consente di riconoscere come già
esistenti in passato, nel patrimonio del dante causa, effetti giuridici
precisati da leggi successive, le quali hanno un tale nesso con le
previsioni anteriori vigenti prima dell’estinzione dello stesso dante
causa.
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3. In tema di bonifica di siti inquinati la diversità di
regime giuridico e, per conseguenza, la mancanza di continuità normativa
tra gli artt. 2043, 2050 e 2058 c.c., da un lato, e l’art. 17 del D.Lgs.
22797 (cd. decreto Ronchi), dall’altro, non impedisce di applicare il
comando contenuto nel medesimo art. 17 a soggetti estintisi prima del
1997, quali l’Italsider S.p.A. e la Nuova Italsider S.p.A., ed al
successore universale di tali soggetti, Fintecna S.p.A., sebbene
quest’ultima non abbia mai svolto direttamente essa stessa l’attività
estrattiva cui è riconducibile l’inquinamento prodotto. Infatti, il nesso
di continuità normativa esistente tra gli artt. 17 e 51-bis del d.lgs. n.
22 cit. e l’art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982 giustifica
l’imposizione dell’obbligo di intervento ex art. 32 cit., poi specificato
e precisato dal predetto art. 17, in capo alle danti causa dell’odierna
ricorrente, e la sua trasmissione jure successionis alla ricorrente
stessa, in virtù della disciplina dettata dagli artt. 2504, ultimo comma,
c.c. e 2504-bis c.c., nel testo all’epoca vigente. E va rilevato che
l’art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982 – disposizione del tutto
in grado di dettare misure ablatorie personali in conformità all’art. 23
Cost., giacché contenuta in un decreto legislativo – è norma entrata in
vigore quando ancora la concessione mineraria de qua non era scaduta e,
pertanto, era indubbia la sussistenza dei relativi obblighi in capo al
concessionario, a nulla rilevando che, di fatto, a fine 1981 l’attività
estrattiva si fosse quasi completamente interrotta ed i cantieri delle
miniere dell’Isola d’Elba fossero stati definitivamente chiusi. Ne
consegue la legittimità dell’ordine di bonifica impugnato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso con motivi aggiunti, numero di
registro generale 252 del 2009, proposto dalla
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Fintecna S.p.A. – Finanziaria per i Settori Industriale e
dei Servizi S.p.A., in persona del direttore generale pro tempore e
procuratore speciale, avv. Pierpaolo Dominedò, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Benedetto Giovanni Carbone e Franco Giampietro e con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Capialbi, in Firenze,
via XXIV maggio 20
contro
Provincia di Livorno, in persona del
dirigente pro tempore del Dipartimento Tutela dell’Ambiente e del
Territorio, arch. Reginaldo Serra, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Federigo Barbensi e Serena Spizzamiglio e con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Domenico Iaria, in Firenze, via dei Rondinelli
2
nei confronti di
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio ed Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici di
questa, in Firenze, via degli Arazzieri 4 Regione Toscana, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vanna Console
ed Arianna Paletti e con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale,
in Firenze, p.zza dell’Unità Italiana 1
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A.R.P.A. Toscana, non costituita in
giudizio;
Comune di Rio Marina, non costituito in
giudizio;
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Comune di Porto Azzurro, non costituito in
giudizio;
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Comune di Capoliveri, non costituito in
giudizio;
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Demanio Servizi S.p.A, non costituita in
giudizio
a) quanto al ricorso originario
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento a firma del dirigente del
Dipartimento dell’Ambiente e del Territorio – Unità di Servizio Tutela
Ambientale della Provincia di Livorno n. 146 del 20 novembre 2008,
notificato con raccomandata del 2 dicembre 2008, con cui è stato
individuata Fintecna S.p.A. quale responsabile dell’inquinamento del
compendio minerario dei siti estrattivi dell’Isola d'Elba;
- di ogni
altro atto comunque presupposto connesso e consequenziale, ivi compresi la
relazione dell’Ufficio in data 22 luglio 2008 allegata al provedimento
dirigenziale, lo studio A.R.P.A.T. (in esso richiamato) del gennaio 2004
denominato “Indagine ambientale sulle ex aree minerarie della Toscana” e
l’Accordo di Programma del 15 aprile 2005 finalizzato alla bonifica ed al
recupero dei siti in parola
b) quanto ai motivi aggiunti depositati
il 29 giugno 2009:
per l’annullamento,
previa sospensiva.
- del provvedimento a firma del dirigente del
Dipartimento dell’Ambiente e del Territorio – Unità di Servizio Tutela
Ambiente della Provincia di Livorno, n. 75 del 7 maggio 2009, con cui si
diffida la Fintecna S.p.A. a provvedere entro 45 giorni dalla
notificazione, alla presentazione dell’elaborato tecnico che preveda la
descrizione del modello concettuale preliminare del sito e la
predisposizione del piano di indagine ambientale finalizzato alla
definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque
sotterranee, nonché a procedere al successivo completamento dell’iter di
caratterizzazione del sito;
- dei tre allegati al suddetto
provvedimento;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e
consequenziale finalizzato ad imporre alla Fintecna S.p.A. la bonifica ed
il recupero di quei siti minerari ubicati in Capoliveri (Livorno) ivi
compresi, per quanto possa occorrere anche in via autonoma, gli atti già
impugnato con il ricorso originario.
c) quanto ai secondi motivi
aggiunti depositati il 1° dicembre 2009:
per l’annullamento
- del
provvedimento a firma del dirigente del Dipartimento dell’Ambiente e del
Territorio – Unità di Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Livorno,
n. 153 del 16 ottobre 2009, contenente presa d’atto dell’inottemperanza
della Fintecna SpA all’atto dirigenziale n. 75 del 7 maggio 2009, nonché
trasmissione del predetto provvedimento ai Comuni di Capoliveri, Porto
Azzurro e Rio Marina per l’assunzione dell’attività sostitutiva nei siti
di competenza;
-di ogni altro atto comunque presupposto connesso e
consequenziale al precedente
c) quanto ai terzi motivi aggiunti
depositati il 22 febbraio 2010:
per l’annullamento
- della
determinazione a firma del responsabile del Servizio Edilizia Privata –
Demanio e Vincolo Idrogeologico del Comune di Capoliveri, n. 729 del 4
dicembre 2009, con cui si dispone l’avvio di attività sostitutiva per la
bonifica dell’area ex mineraria di Calamita, località Il Vallone,
ribadendosi l’individuazione di Fintecna S.p.A. quale responsabile
dell’inquinamento e quale finale destinatario dei relativi oneri;
- di
ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale
finalizzato ad imporre alla Fintecna S.p.A. (o in danno della stessa) la
bonifica ed il recupero di quei siti minerari ubicati in Capoliveri, ivi
compresi, per quanto occorrer possa anche in via autonoma, gli atti e
provvedimenti già impugnati
e) quanto ai quarti motivi aggiunti
depositati il 21 maggio 2010:
per l’annullamento
- della
determinazione a firma del responsabile dell’Ufficio Tecnico – Lavori
Pubblici e Tutela del Territorio del Comune di Porto Azzurro, n. 32 dell’8
marzo 2010, con cui è stato disposto l’avvio dell’attività sostitutiva per
la messa in sicurezza e la bonifica dell’ex sito estrattivo di Terranera;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale
finalizzato ad imporre alla Fintecna S.p.A. o in danno di Fintecna S.p.A.,
la bonifica, ivi compresi, per quanto occorrer possa anche in via
autonoma, gli atti e provvedimenti già impugnati;
- di ogni altro atto
comunque presupposto connesso e consequenziale ai precedenti
richiamati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio della Provincia di Livorno, del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, dell’Agenzia del Demanio e
della Regione Toscana;
Visti i motivi aggiunti, depositati il 29 giugno
2009;
Vista la domanda di sospensione degli atti impugnati con il
ricorso per motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla società
ricorrente;
Vista l’ordinanza n. 641/09 del 31 luglio 2009, con cui è
stata respinta la domanda di sospensione;
Visti gli ulteriori motivi
aggiunti depositati il 1° dicembre 2009, il 22 febbraio 2010 ed il 21
maggio 2010;
Viste le memorie ed i documenti depositati dalle parti a
sostegno delle rispettive tesi e difese;
Visti tutti gli atti della
causa;
Visto il d.lgs. n. 104/2010, contenente il codice del processo
amministrativo;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 23 novembre
2010 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle
parti costituite, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue
FATTO
La società esponente, Fintecna S.p.A., con il
ricorso indicato in epigrafe impugna il provvedimento a firma del
dirigente del Dipartimento dell’Ambiente e del Territorio – Unità di
Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Livorno n. 146 in data 20
novembre 2008, che l’ha individuata come soggetto responsabile
dell’inquinamento dell’ex compendio minerario dei siti estrattivi
dell’isola d’Elba e, per conseguenza, come destinataria dell’ordinanza di
messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati ex art. 244 del d.lgs.
n. 152/2006. Ciò, in quanto l’esponente è subentrata nei rapporti
giuridici al soggetto che per ultimo ha svolto l’attività mineraria alla
quale è riconducibile lo stato di contaminazione rilevato dall’indagine
eseguita dall’A.R.P.A.T. nell’ex compendio minerario.
L’esponente
sottolinea che, sebbene lo sfruttamento delle miniere dell’isola d’Elba
fosse già in atto nel corso del XIX secolo, le concessioni minerarie
risalgono al 1924 e furono rilasciate alla Società concessionaria delle
miniere dell’Elba, che venne incorporata nell’ILVA, alla quale la
concessione fu rinnovata fino al 1946. Peraltro, all’ILVA era subentrata,
nel maggio 1939, la società Mineraria Siderurgica Ferromin, cui la
concessione venne rinnovata fino al 1950 e poi fino al 1965. Essendo
subentrata l’Italsider S.p.A., questa ottenne la proroga della concessione
mineraria fino al 1970 e, poi, il rinnovo fino al 1982. In tale anno è
scaduta definitivamente la concessione per l’estrazione del ferro (mentre
proseguiva ancora per un po’ quella di olivina), ed all’Italsider S.p.A. è
subentrata la Nuova Italsider S.p.A., che ha inutilmente cercato di
restituire le aree al Ministero delle Finanze, stante l’intervenuta
scadenza della concessione. Quindi la Nuova Italsider S.p.A. proponeva
ricorso al Tribunale di Livorno ottenendo la nomina a sequestratario ex
art. 1216, secondo comma, c.c.. Nel 1989 la Nuova Italsider S.p.A.
conferiva il proprio complesso aziendale all’Ilva S.p.A., poi nel 1995 la
Sofinpar Finanziaria ha acquisito il patrimonio dell’Ilva S.p.A., mentre
l’Iritecna ne assorbiva gli aspetti produttivi, venendo successivamente
incorporata nella Fintecna S.p.A.. Quest’ultima, su sua richiesta, veniva
sostituita dal Tribunale di Livorno come sequestrataria dell’ex area
mineraria, che dopo ulteriori passaggi veniva affidata in gestione ai
Comuni competenti per territorio (Capoliveri, Rio Marina e Porto Azzurro),
i quali vi provvedono tramite società miste.
Dopo una prima ordinanza
dei succitati Comuni di messa in sicurezza dei siti, emanata nei confronti
dell’esponente e dell’Agenzia del Demanio, ma annullata da questo T.A.R.,
la Provincia di Livorno ha adottato il provvedimento impugnato, avverso il
quale la Fintecna S.p.A. ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
-
violazione e falsa applicazione dell’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 e del
r.d. n. 1443/1927, eccesso di potere per errore nei presupposti,
travisamento ed illogicità manifesta, in quanto le società che si sono
succedute quali concessionarie avrebbero sempre agito sotto l’egida ed il
controllo della P.A. concedente e quindi su di esse non potrebbe gravare
alcuna responsabilità per aver adempiuto agli obblighi ad esse imposti dal
concedente: sarebbe, dunque, illegittima la configurazione di Fintecna
S.p.A. quale soggetto responsabile dell’inquinamento; comunque, tra la
predetta società e l’Agenzia del Demanio sarebbe intercorso un accordo che
liberava la società stessa da ogni responsabilità che potesse sorgere per
le pregresse (cessate) attività;
- violazione e falsa applicazione del
d.lgs. n. 152/2006, anche in relazione all’art. 17 della direttiva CE
2004/35, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi con
riferimento al divieto di applicazione retroattiva delle norme di legge,
eccesso di potere per travisamento, illogicità, errore nei presupposti e
difetto di motivazione, giacché l’atto impugnato applicherebbe
arbitrariamente a sfavore della ricorrente una normativa posteriore ai
fatti, in violazione del diritto comunitario e dei principi generali
dell’ordinamento, considerato che l’attività estrattiva è cessata nel
1982, mentre la normativa applicata è entrata in vigore solo nel
1997;
- ulteriore violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.
152/2006 in relazione all’art. 17 della direttiva CE 2004/35 ed all’art.
11 delle preleggi quanto al divieto di applicazione retroattiva delle
norme di legge, eccesso di potere per illogicità manifesta e per errore
nei presupposti, giacché l’atto impugnato trascurerebbe che al momento
della rilevazione dell’inquinamento ogni attività estrattiva era esaurita
da lungo tempo e che Fintecna S.p.A. non avrebbe mai svolto detta
attività, avendo solo rivestito, per un breve periodo, la posizione di
sequestrataria giudiziale;
- ulteriore violazione delle stesse
disposizioni, eccesso di potere per difetto ed errore dei presupposti e
per sviamento, poiché lo studio dell’A.R.P.A.T. richiamato dall’atto
gravato non individuerebbe situazioni critiche di inquinamento come quella
presupposta dall’atto impugnato, né riferirebbe tali situazioni
all’attività estrattiva, ma si limiterebbe a segnalare alcune alterazioni
di valori dovute alla presenza di maggiori concentrazioni di elementi
naturali; ad opinare diversamente, vi sarebbe una contraddizione con le
risultanze di una ricerca condotta dall’E.N.E.A. nel 1991, nonché un
difetto di istruttoria in ordine alle cause
concomitanti.
Successivamente la Provincia di Livorno – Dipartimento
dell’Ambiente e del Territorio – Unità di Servizio Tutela Ambiente
adottava l’atto dirigenziale n. 75 del 7 maggio 2009, con cui, richiamato
il proprio provvedimento n. 146 del 20 novembre 2008, gravato con il
ricorso originario, e facendo seguito allo stesso, ordinava alla Fintecna
S.p.A. di provvedere agli interventi di bonifica di cui al Titolo V della
Parte IV del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, con tale atto la Fintecna
S.p.A. è stata diffidata a presentare l’elaborato tecnico recante la
descrizione del modello concettuale preliminare del sito e la
predisposizione del piano di indagine finalizzato alla definizione dello
stato ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ed a procedere
al successivo completamento dell’iter di caratterizzazione del
sito.
Avverso siffatto atto dirigenziale è insorta la società
ricorrente, impugnandolo con motivi aggiunti depositati il 29 giugno 2009
e chiedendone l’annullamento, previa sospensione.
A supporto del
gravame, la ricorrente ha dedotto il vizio di illegittimità derivata dal
provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del giudizio, riproponendo
le medesime censure già formulate nei confronti di quest’ultimo –
qualificate in termini di vizi autonomi, oltre che di illegittimità
derivata –, pur se esposte in un diverso ordine rispetto all’atto
introduttivo stesso.
Si sono costituite in giudizio la Provincia di
Livorno e la Regione Toscana, depositando ciascuna una memoria in cui
hanno eccepito l’infondatezza delle doglianze formulate dalla Fintecna
S.p.A. ed hanno concluso per la reiezione del gravame, previa reiezione
dell’istanza cautelare. Si sono costituiti in giudizio, altresì, il
Ministero dell’Ambiente e l’Agenzia del Demanio. Quest’ultima ha
depositato una memoria, in cui ha eccepito l’infondatezza del ricorso,
evidenziando, in particolare, l’inopponibilità alla Provincia di Livorno
dell’accordo concluso tra l’Agenzia stessa e la ricorrente e da questa
invocato a sostegno delle proprie doglianze.
Nella Camera di consiglio
del 28 luglio 2009 il Collegio, ritenuto ad un sommario esame il ricorso
privo di fumus boni juris, attesa l’applicabilità alla società ricorrente
della normativa di cui al d.lgs. n. 22/1997, con conseguente irrilevanza
dell’argomentazione basata sulla puntuale esecuzione delle direttive
dell’Amministrazione concedente, nonché sprovvisto di periculum in mora,
alla luce degli adempimenti imposti con l’atto dirigenziale di cui veniva
richiesta la sospensione, con ordinanza n. 641/09 ha respinto l’istanza
cautelare.
Con successivi motivi aggiunti depositati il 1° dicembre
2009, il 22 febbraio 2010 ed il 21 maggio 2010, la ricorrente Fintecna
S.p.A. ha impugnato, rispettivamente:
- il provvedimento a firma del
dirigente del Dipartimento dell’Ambiente e del Territorio – Unità di
Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Livorno n. 153 in data 16
ottobre 2009, con il quale la Provincia, preso atto dell’inottemperanza
della Fintecna S.p.A., al surriferito atto dirigenziale n. 75 del 7 maggio
2009, ha disposto la trasmissione degli atti ai Comuni territorialmente
competenti per l’esecuzione d’ufficio degli interventi ivi stabiliti,
comunicato con nota della Provincia di Livorno prot. n. 41431 del 19
ottobre 2009;
- la determinazione del Comune di Capoliveri n. 729 in
data 4 dicembre 2009, con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art.
250 del d.lgs. n. 152/2006, l’avvio dell’attività sostitutiva per la
bonifica dell’area ex mineraria di Calamita, località “Il Vallone”,
ribadendosi l’individuazione di Fintecna S.p.A. quale soggetto
responsabile dell’inquinamento dell’area in discorso e destinatario finale
dei relativi oneri di bonifica;
- la determinazione del Comune di Porto
Azzurro n. 32 in data 8 marzo 2010, con la quale è stato disposto, ai
sensi dell’art. 250 del d.lgs. n. 152/2006, l’avvio dell’attività
sostitutiva per la bonifica dell’area ex mineraria di Terranera.
A
supporto dei predetti motivi aggiunti la ricorrente ha formulato il vizio
di illegittimità derivata dai provvedimenti impugnati in precedenza,
riproponendo le medesime censure già formulate avverso questi ultimi
(censure qualificate in termini di vizi autonomi, oltre che considerate
attestative della dedotta illegittimità derivata).
Il Comune di
Capoliveri ed il Comune di Porto Azzurro non si sono costituiti in
giudizio.
In vista dell’udienza pubblica la società ricorrente, la
Provincia di Livorno e la Regione Toscana hanno depositato memoria,
insistendo nelle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 23
novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso originario e con i motivi aggiunti
indicati in epigrafe la Fintecna S.p.A. ha impugnato i provvedimenti
attraverso i quali è stata individuata quale soggetto responsabile
dell’inquinamento dell’ex compendio minerario dei siti estrattivi
dell’isola d’Elba (ed in particolare, dei comprensori minerari ubicati nei
Comuni di Rio Marina, Capoliveri e Porto Azzurro) e, perciò, quale
destinataria dell’ordine di bonifica di detto compendio o, in caso di
inottemperanza all’ordine (con conseguente esecuzione d’ufficio da parte
della P.A.), quale destinataria dei relativi oneri
economici.
L’argomento su cui si incentrano essenzialmente le doglianze
della ricorrente – tanto da spingerla, a partire dal primo gruppo di
motivi aggiunti, ad anteporlo ad ogni altra censura, invertendo l’ordine
dei motivi di gravame seguito in precedenza – consisterebbe
nell’illegittima applicazione alla stessa ricorrente di una normativa (il
“decreto Ronchi”, d.lgs. n. 22/1997, i cui contenuti sono stati trasfusi
nel d.lgs. n. 152/2006) sopravvenuta rispetto ai fatti ed entrata in
vigore in un’epoca in cui l’attività estrattiva si era conclusa da tempo,
ed il concessionario che l’aveva svolta si era estinto. Ciò, attesa la
cessazione dell’attività estrattiva nel 1982 e la perdita della
disponibilità giuridica del compendio da parte dell’ex concessionario
almeno a decorrere dal 1987 (quando, a seguito di una decisione del
Tribunale di Livorno, l’Italsider S.p.A., che aveva mantenuto la
disponibilità del compendio dopo la scadenza della concessione, è stata
nominata sequestrataria dell’area ex art. 1216 c.c.).
Quindi, mentre
l’eventuale inquinamento sarebbe riconducibile all’attività estrattiva
intrapresa dalle imprese minerarie succedutesi nel tempo a partire almeno
dall’Ottocento e fino al 1982, la Fintecna S.p.A. sarebbe stata chiamata,
ben dopo la conclusione dell’attività estrattiva, solo per poco tempo e da
un punto di vista esclusivamente giuridico, a succedere alle società del
settore: la società, infatti, non ha mai svolto in prima persona la
predetta attività estrattiva ed ha solo rivestito per breve tempo la
posizione di sequestrataria giudiziale dell’area (posizione priva di
valenza imprenditoriale e che, comunque, è venuta anch’essa meno nel
2003).
La società ricorrente richiama la più recente giurisprudenza,
che avrebbe chiaramente evidenziato la mancanza di continuità normativa
tra il regime giuridico della responsabilità anteriore al cd. decreto
Ronchi – incentrato sugli artt. 2043, 2050 e 2058 c.c. – e quello
introdotto dal d.lgs. n. 22/1997, poi trasfuso nell’art. 244 del d.lgs. n.
152/2006. Per effetto di detta discontinuità (la quale dipende dalle
profonde differenze tra i due citati regimi di responsabilità), sarebbe
illegittima la pretesa della P.A. di applicare l’art. 17 del d.lgs. n.
22/1997 ad un soggetto estinto prima della data di entrata in vigore di
siffatta norma, trattandosi di una non consentita applicazione retroattiva
della legge.
In sostanza, alla luce della giurisprudenza invocata,
l’illegittimità degli atti impugnati si ricaverebbe dai seguenti
elementi:
1) dal fatto che la Fintecna S.p.A. non ha mai eseguito
direttamente l’attività estrattiva, né prima né dopo l’entrata in vigore
del d.lgs. n. 22/1997, cosicché non potrebbe essere considerata quale
diretta responsabile della contaminazione;
2) dal fatto che il soggetto
concessionario dell’attività mineraria avrebbe operato fino al 1982 e cioè
in epoca anteriore al cd. decreto Ronchi, quando la normativa vigente in
materia di responsabilità si rinveniva nel codice civile, mentre nel
periodo successivo a detto decreto non avrebbe svolto alcuna attività, con
il corollario che non sussisterebbe il presupposto richiesto dalla
giurisprudenza affinché possa applicarsi la disciplina sulle bonifiche dei
siti: presupposto per cui il soggetto che ha posto in essere la condotta
in epoca anteriore al d.lgs. n. 22/1997 deve essere lo stesso che opera al
momento del verificarsi dell’inquinamento, dopo l’entrata in vigore di
tale nuova normativa;
3) infine, dall’avvenuta estinzione del soggetto
(Italsider S.p.A.) che ha operato nell’ex compendio minerario fino al
1982, trattandosi di un soggetto che si è fuso per incorporazione
nell’ILVA S.p.A. con atto notarile del 31 ottobre 1990, con il corollario
che gli obblighi di bonifica di cui al d.lgs. n. 22 cit. non sarebbero
potuti sorgere in capo al predetto concessionario, né transitare nel
patrimonio dell’odierna ricorrente quale successore universale.
Nella
stessa prospettiva di fondo – ma sotto altro e concorrente profilo – la
ricorrente non potrebbe essere legittimamente ritenuta la società
subentrata nei rapporti giuridici al soggetto che per ultimo ha svolto
l’attività estrattiva ed al quale sarebbe riconducibile lo stato di
contaminazione. Sarebbe, cioè, erronea l’individuazione di Fintecna S.p.A.
quale soggetto tenuto alla bonifica, perché ultima società subentrata,
dopo una lunga serie di passaggi societari, a Nuova Italsider S.p.A. nei
rapporti giuridici afferenti al complesso minerario dell’Isola d’Elba.
Infatti, le società concessionarie, cui è subentrata la ricorrente,
avrebbero sempre operato sotto il controllo della P.A. concedente, dando
puntuale esecuzione agli obblighi da questa loro imposti circa gli scavi,
la sistemazione dei fronti e le risistemazioni ambientali. Per di più il
Tribunale di Livorno, adito dalla Nuova Italsider S.p.A. ai sensi
dell’art. 1216 c.c., avrebbe riconosciuto che si dovevano considerare
esauriti, per effetto della scadenza della concessione, tutti gli obblighi
ricadenti sulla predetta società, la nomina della stessa quale
sequestrataria rispondendo solo ad esigenze di garanzia della manutenzione
ordinaria e della sorveglianza del compendio, per la sicurezza delle
persone. Ne discenderebbe che, essendo da quel momento la Nuova Italsider
S.p.A. esente da qualsiasi ulteriore responsabilità inerente la pregressa
attività estrattiva condotta, l’incorporante Fintecna S.p.A. non avrebbe
potuto essere individuata (in luogo di essa) quale soggetto responsabile
della contaminazione.
Nella memoria conclusiva la Fintecna S.p.A. torna
sui profili ora visti, evidenziando, in replica alle argomentazioni delle
controparti, i seguenti ulteriori elementi:
a) le società
concessionarie (ILVA, Ferromin, Italsider) avrebbero svolto l’attività di
estrazione del ferro nel regime anteriore al decreto Ronchi e l’ultima di
esse, l’Italsider S.p.A., è stata incorporata nell’ILVA S.p.A. nel 1990,
quando ancora non esisteva l’indicato decreto legislativo, né, perciò, un
obbligo di bonifica ricavabile dal medesimo, sicché un tale obbligo non
avrebbe potuto trasmettersi jure successionis all’odierna
ricorrente;
b) l’esistenza di una continuità normativa dovrebbe negarsi
non solo – come già visto – tra il d.lgs. n. 22/1997 e la disciplina del
codice civile, ma anche tra l’art. 51-bis del d.lgs. n. 22 cit. e l’art.
32 del d.P.R. n. 915/1982 (dal cui comma 2 sarebbe invece desumibile,
secondo la Regione Toscana, l’insorgere di un obbligo di intervento, poi
ripreso e specificato dall’art. 17 del cd. decreto Ronchi): in definitiva,
l’obbligo di bonifica sarebbe stato disciplinato per la prima volta dal
d.lgs. n. 22/1997 e dal d.m. n. 471/1999, in un momento, cioè, in cui
valevano i discorsi sulla definitiva interruzione dell’attività estrattiva
e sull’estinzione del concessionario, sopra riportati;
c) la Corte di
Giustizia avrebbe di recente fornito significativo sostegno alle tesi
esposte nel ricorso, osservando che una disciplina nazionale, la quale
vada a regolare i casi di inquinamento ambientale non rientranti (ratione
temporis o materiae) nell’ambito applicativo della direttiva n.
2004/35/CE, dovrà rispettare i principi di certezza del diritto e del
legittimo affidamento (principi che, come già rilevato nel quarto ricorso
per motivi aggiunti, porterebbero ad escludere l’applicazione retroattiva
di discipline impositive di obblighi di facere).
Nessuna delle
suesposte argomentazioni può essere condivisa.
Va, anzitutto,
evidenziata la continuità giuridica tra il soggetto titolare della
concessione mineraria per l’Isola d’Elba e l’odierna ricorrente, dovendosi
condividere la tesi della Regione Toscana, per la quale Fintecna S.p.A. è
diretta espressione del medesimo soggetto che, tramite varie
trasformazioni societarie e senza soluzione di continuità, ha sfruttato i
siti minerari in questione.
La questione necessita di un
approfondimento, a specificazione e parziale correzione di quanto si è
affermato in proposito in sede cautelare.
Ed invero, secondo la
concorde ricostruzione delle parti, rilevante ai sensi e per gli effetti
dell’art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo
amministrativo), la Nuova Italsider S.p.A. – subentrata nel corso del 1982
all’Italsider S.p.A., concessionaria delle miniere dell’Isola d’Elba dal
1965, e che perciò era subentrata alla predetta Italsider S.p.A. nei
rapporti giuridici inerenti alla concessione stessa al momento (31
dicembre 1982) della definitiva scadenza di quest’ultima – con atto
notarile datato 31 ottobre 1990 si è fusa per incorporazione nell’ILVA
S.p.A. (all. 1 depositato dalla ricorrente il 31 maggio 2010); nel maggio
1997 ILVA S.p.a. è stata incorporata nell’Iritecna S.p.A., la quale, a sua
volta, dopo essere stata posta in liquidazione, è stata incorporata nel
maggio 2000 nella Fintecna S.p.A., odierna ricorrente. E come rammenta la
difesa regionale, tutte le società interessate, a totale partecipazione
statale, facevano capo all’I.R.I. (in veste di Ente di gestione delle
partecipazioni statali).
Orbene, tanto la disciplina codicistica
vigente al tempo della scadenza della concessione mineraria (1982) ed al
tempo della fusione per incorporazione della Nuova Italsider S.p.A.
nell’ILVA S.p.A. (1990), quanto la disciplina introdotta dal d.lgs. n.
22/1991, recante il recepimento delle direttive n. 78/855/CEE e n.
82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie, e vigente nel
1997 (cioè al tempo dell’emanazione del cd. decreto Ronchi), quanto infine
quella odierna, introdotta con il d.lgs. n. 6/2003 (recante la riforma del
diritto societario), sanciscono la continuità nei rapporti giuridici tra
le società poc’anzi nominate e la ricorrente.
Più in particolare, nella
disciplina del codice civile anteriore al d.lgs. n. 22/1991, dopo la
previsione dell’art. 2501 c.c., secondo cui la fusione di più società può
eseguirsi mediante costituzione di una società nuova, o tramite
incorporazione in una società di una o più altre, l’art. 2504, ultimo
comma, c.c., stabiliva che la società incorporante o quella risultante
dalla fusione assume i diritti ed obblighi delle società estintesi (per
effetto della fusione). Nel medesimo senso, l’art. 2504-bis c.c.
(rubricato “Effetti della fusione”), aggiunto dall’art. 13 del d.lgs. n.
22/1991, stabiliva al primo comma che “la società che risulta dalla
fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle
società estinte”. Pertanto, come precisato dalla giurisprudenza, nel
regime precedente alla modifica dell’art. 2504-bis c.c. ad opera del
d.lgs. n. 6/2003, la fusione di società determina una situazione giuridica
corrispondente alla successione universale e produce l’estinzione delle
società che partecipano alla fusione o della società incorporata, nonché
il contestuale sub-ingresso della società risultante dalla fusione o di
quella incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici atti e passivi
facenti capo alle società estinte (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez.
lav., 22 marzo 2010, n. 6845; Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2003, n.
5716).
Con la riforma del diritto societario dettata dal d.lgs. n.
6/2003, il nuovo testo dell’art. 2504-bis c.c. (ancora rubricato “Effetti
della fusione”) stabilisce al primo comma che “la società che risulta
dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi
delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro
rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. In giurisprudenza si
è, quindi, affermato un orientamento rivolto a negare che, nel nuovo
regime, la fusione (in specie, per quanto qui interessa, la fusione per
incorporazione) determini l’estinzione della società incorporata, dando
luogo essa, invece, ad una vicenda evolutiva del medesimo soggetto, che
conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo
costituito dall’integrazione reciproca delle società che partecipano
all’operazione (Cass. civ., SS.UU., 8 febbraio 2006, n. 2637; id., 14
settembre 2010, n. 19509). Analogamente, in caso di fusione paritaria, non
c’è la creazione di alcun nuovo soggetto di diritto (v. Cass. civ.,
SS.UU., n. 19509/2010, cit.). Gli argomenti addotti da questa
giurisprudenza si fondano, essenzialmente, sulla valorizzazione del dato
letterale del nuovo art. 2504-bis c.c., che – a differenza del precedente
– non contiene più il riferimento all’effetto estintivo della fusione, e
che, inoltre, sottolinea come la società risultante dalla fusione o quella
incorporante proseguano in tutti i rapporti (anche processuali) anteriori
alla fusione.
Il problema sorto allora in giurisprudenza è quello circa
la natura di norma interpretativa e, pertanto, circa la portata
retroattiva o meno del nuovo art. 2504-bis c.c.: problema risolto
negativamente dalla giurisprudenza, con il corollario che, per le vicende
di fusioni (come quelle qui in esame) realizzate prima della riforma del
2003, è stato mantenuto fermo l’orientamento anteriore, secondo il quale
la fusione produceva automaticamente l’effetto estintivo delle società
partecipanti paritariamente alla fusione, o della società incorporata
(cfr., per gli argomenti a sostegno di tale conclusione, Cass. civ.,
SS.UU., n. 19509/2010, cit.).
Dall’ora vista ricognizione del contesto
normativo di riferimento non discende, tuttavia, nel caso di specie,
alcuna negazione della continuità dei rapporti giuridici tra le società
preesistenti, fusesi per incorporazione (alle quali è riconducibile per
vari passaggi lo svolgimento dell’attività estrattiva), e l’odierna
ricorrente. Non si può, cioè, in alcun modo sostenere – come invece fa la
ricorrente – che il fatto che il concessionario dell’attività estrattiva
si sia estinto per fusione tramite incorporazione in epoca ben anteriore
al 1997, dunque ben prima dell’emanazione del “decreto Ronchi”, comporta
che nessun obbligo di bonifica poteva sorgere in capo al predetto
concessionario e trasmettersi, per successione universale, in capo alla
medesima ricorrente. Al contrario, va controllato se il contesto normativo
in cui hanno operato le società concessionarie determinasse o meno
l’insorgere in capo a queste ultime di un obbligo di intervento, perché se
tale controllo desse esito positivo, non potrebbe più dubitarsi che, in
base alla successione nei rapporti giuridici sancita dal vecchio art 2504,
ultimo comma, c.c., nonché dall’art. 2504-bis c.c. nel testo di cui al
d.lgs. n. 22/1991, un simile obbligo sia transitato nel patrimonio della
Fintecna S.p.A..
In altre parole, il fatto che nel regime giuridico
preesistente al 2003 la fusione comportasse sempre l’estinzione della
società fusasi (su base paritaria o per incorporazione), mentre è solo con
il regime giuridico posteriore al 2003 che la società fusasi o incorporata
non si estingue, ma si “evolve” nella società che scaturisce dalla
fusione, non ha nessun rilievo ai fini che qui interessano: invero, si
tratta di circostanza che non è in grado di infirmare in nessun modo la
continuità dei rapporti giuridici (sia nella vecchia che nella nuova
disciplina giuridica delle fusioni di società) tra i soggetti preesistenti
e quelli che scaturiscono dal processo di fusione, siano o no quest’ultimi
dei soggetti nuovi.
A riprova di quanto esposto, si sottolinea che la
continuità dei rapporti giuridici tra la società estinta a seguito di
fusione per incorporazione e la società incorporante, è stata sostenuta
proprio da quella giurisprudenza (Cass. civ., SS.UU., n. 19509/2010, cit.)
la quale ha escluso la portata retroattiva del nuovo art. 2504-bis c.c. ed
ha, quindi, confermato l’estinzione, nelle fusioni anteriori al 2003,
delle società incorporate (e così, per quanto qui rileva, l’estinzione
della Nuova Italsider S.p.A. a seguito della sua incorporazione,
nell’ottobre del 1990, nell’ILVA S.p.A.). Si è, infatti, osservato che la
tesi favorevole all’interpretazione retroattiva del nuovo art. 2504-bis
c.c. (e, dunque, alla permanenza in vita di uno stesso soggetto giuridico,
senza nascita di alcun soggetto nuovo, anche in caso di fusioni anteriori
al 2003) elencava a proprio sostegno alcune disposizioni anteriori al
2003, che sembravano seguire l’idea dell’effetto modificativo e non
estintivo derivante dalle fusioni. Si tratta degli artt. 29 e 32 del
d.lgs. n. 231/2001 (in tema di responsabilità degli Enti per i reati
commessi dai dirigenti), dell’art. 15 del d.P.R. n. 34/2000 (recante il
regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, la l. n.
109/1994) e dell’art. 4 del d.lgs. n. 385/1993 (T.U. bancario). La
giurisprudenza in esame ha, però, replicato che queste norme sono dettate
soltanto dalle peculiari esigenze proprie di ognuno dei sistemi normativi
all’interno dei quali sono inserite, che hanno privilegiato le esigenze di
continuità dei rapporti giuridici facenti capo alle società partecipanti:
ma – chiariscono le Sezioni Unite della Cassazione – le suindicate
esigenze di continuità non sono per nulla incompatibili con la
configurazione del fenomeno in termini di successione tra soggetti
giuridici. A dimostrazione di ciò, si menziona l’art. 172 del d.P.R. n.
917/1986 (T.U. delle imposte dirette), che, pur essendo diretto a
garantire l’adempimento degli obblighi e l’esercizio dei diritti tributari
delle società fuse e di quelle incorporate, continua a riferirsi
all’effetto estintivo discendente dal compimento delle operazioni di
fusione (Cass. civ., SS.UU., n. 19509/2010, cit.).
Da quanto finora
detto emerge, quindi, la necessità di vedere se in capo alle società cui è
succeduta, quale successore a titolo universale, la ricorrente, sia
maturato (in base al contesto normativo allora vigente) un obbligo di
intervento/bonifica di tenore analogo a quello dettato dall’art. 17 del
d.lgs. n. 22/1997, che si sia trasmesso jure successionis alla ricorrente
stessa ed abbia giustificato l’adozione, nei confronti di questa, dei
provvedimenti gravati. La giurisprudenza di segno contrario invocata sul
punto dalla Fintecna S.p.A. si fonda (come già visto) sull’insussistenza
di una continuità normativa tra il regime di imputazione della
responsabilità extracontrattuale disciplinato dal c.c. (in particolare
dagli artt. 2043, 2050 e 2058 c.c.) e quello stabilito dall’art. 17 del
“decreto Ronchi”, negando detta continuità ed evidenziando la differenza
ontologica tra l’obbligazione secondaria di tipo risarcitorio prevista dal
codice civile e la misura ablatoria personale ex art. 17 cit.: misura, la
cui adozione crea in capo al destinatario un obbligo di attivazione,
consistente nel porre in essere atti e comportamenti unitariamente
finalizzati al recupero ambientale dei siti inquinati (C.d.S., Sez. V, 5
dicembre 2008, n. 6055). In questa prospettiva, nemmeno altre norme in
vigore al tempo di svolgimento dell’attività estrattiva ed obiettivamente
poste a presidio della conservazione del valore ambiente, con finalità di
contrasto delle condotte suscettibili di ingenerare inquinamento (l’art. 9
del r.d. n. 45/1901; l’art. 9 del r.d. n. 1406/1931; gli artt. 216, 226 e
227 del r.d. n. 1265/1934, T.U. delle leggi sanitarie; l’art. 17 del
d.P.R. n. 303/1956), si porrebbero in rapporto di continuità normativa con
l’art. 17 del d.lgs. n. 22 cit., poiché – osserva il Consiglio di Stato –
si tratta di disposizioni che contemplavano divieti o doveri (alcuni dei
quali rafforzati pure da sanzioni amministrative o penali) e tuttavia
nessuna di esse recava specifici obblighi di fare, del genere di quelli
prescritti dall’art. 17 cit.: il corollario del ragionamento è che
l’applicazione delle previsioni del “decreto Ronchi” a condotte poste in
essere in epoca anteriore all’entrata in vigore di questo si risolve in
un’inaccettabile e vietata applicazione retroattiva della disciplina
(innovativa) introdotta dal decreto stesso.
In proposito, il Collegio
ritiene di dover aderire alle conclusioni dell’ora vista giurisprudenza
circa le (indubbie) differenze tra il regime giuridico della
responsabilità stabilito dagli artt. 2043, 2050 e 2058 c.c. e quello
desumibile dall’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, con il corollario
dell’impossibilità di considerare quest’ultima disposizione come meramente
procedimentale e priva di innovatività sotto il profilo sostanziale, in
quanto destinata solamente a regolare l’attuazione in via amministrativa,
al momento della scoperta dell’inquinamento, dell’obbligo risarcitorio ex
art. 2058 c.c.. Nondimeno il Collegio sottolinea come proprio la sentenza
invocata dalla ricorrente indichi, quale esempio dello schema della cd.
continuità normativa, il caso del rapporto tra l’art. 32, secondo comma,
del d.P.R. n. 915/1982 e l’art. 51-bis del d.lgs. n. 22/1997 (norma,
quest’ultima, che presidia con la sanzione penale l’adempimento
dell’obbligo di bonifica secondo le cadenze procedimentalizzate dall’art.
17 cit.), richiamando sul punto le Sezioni penali della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 1999, n. 280; esiste
anche un indirizzo contrario, ma più risalente).
Il punto deve essere
approfondito, in quanto, ad avviso del Collegio, è proprio il nesso di
continuità normativa esistente tra l’art. 32, secondo comma, del d.P.R. n.
915/1982 e l’art. 51-bis del d.lgs. n. 22 cit. che giustifica
l’imposizione dell’obbligo di intervento a carico della ricorrente e, per
tal via, consente di superare il discorso sull’irretroattività poc’anzi
esposto.
L’art. 32, secondo comma, cit., contiene una disciplina
transitoria, secondo la quale “sino all’entrata in vigore della normativa
regionale di cui all’art. 6 lettera f) (norme integrative e di attuazione
del d.P.R. n. 915/1982 per l’organizzazione dei servizi di smaltimento e
le procedure di controllo e di autorizzazione), i soggetti di cui all’art.
1, primo comma, devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare un
deterioramento, anche temporaneo, della situazione igienico-sanitaria ed
ambientale preesistenti”.
In base all’art. 51-bis, invece, “chiunque
cagiona l’inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento,
previsto dall’art. 17, comma 2, è punito con la pena dell’arresto da sei
mesi ad un anno e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui
all’articolo 17…..”.
La decisione del Consiglio di Stato in discorso
(C.d.S., Sez. V, n. 6055/2008, cit.) dà una compiuta definizione del
concetto di “continuità normativa”, che conviene riportare per esteso. Si
tratta di un criterio esegetico utile per risolvere le problematiche di
diritto intertemporale, specialmente in quei settori dell’ordinamento in
cui più forte si avverte l’esigenza di contemperare il rigore del
principio di legalità con la necessità di scongiurare vuoti nelle trame
normative, per garantire una regolazione stabile di fenomeni socialmente
sensibili (donde il suo utilizzo nei problemi di successione di leggi
penali nel tempo). Esso descrive un particolare atteggiarsi, “debole” o “a
bassa innovatività”, della forza di legge ogni volta che, alla formale
successione di previsioni legislative, non corrisponda una reale
eliminazione, né una radicale modifica della normativa cronologicamente
anteriore, cosicché i precetti in questa contenuti, malgrado la legge
sopravvenuta e, con questa, la modifica del “veicolo normativo”,
continuano a sopravvivere immutati nell’ordinamento giuridico, ancorché
trasfusi in un diverso “contenente” legislativo. Per aversi “continuità
normativa” è necessario che la disposizione temporalmente posteriore sia
diretta alla tutela degli stessi beni giuridici protetti dalla precedente,
e che rispetto a quest’ultima sia isomorfica. La caratteristica
dell’isomorfismo non viene meno, per il Consiglio di Stato, ove la norma
successiva contenga tutti gli elementi strutturali della precedente e, in
più, preveda elementi cd. specializzanti. La “continuità normativa”
condiziona l’applicazione del principio di irretroattività ex art. 11
delle preleggi, dovendosene rinvenire un esempio (oltre che nel caso delle
leggi interpretative ed in quello dell’applicazione di una legge
posteriore a fattispecie che si sono perfezionate prima della sua entrata
in vigore) proprio nelle ipotesi in cui vi sia successione tra soggetti.
In tale evenienza – cui, secondo il Collegio, afferisce la fattispecie
oggetto del ricorso in epigrafe – il nesso di “continuità normativa” tra
due previsioni consente di riconoscere come già esistenti in passato, nel
patrimonio del dante causa, effetti giuridici precisati da leggi
successive, le quali hanno un tale nesso con le previsioni anteriori
vigenti prima dell’estinzione dello stesso dante causa. Ed infatti, la
giurisprudenza ha riconosciuto che la nuova normativa di cui al d.lgs. n.
22 cit. ha reso strutturale e permanente la medesima condotta incriminata
dalla norma transitoria ex art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982,
ampliandola e precisandola ulteriormente alla stregua del combinato
disposto degli artt. 17 e 51-bis del predetto “decreto Ronchi” (cfr. Cass.
pen., Sez. III, n. 280/1999, cit.). D’altro lato, al pari dell’art. 17 del
d.lgs. n. 22/1997, l’art. 32, secondo comma, cit. ha prescritto un obbligo
personale di fare, che si sostanzia in un comportamento attivo, tanto che
la costante giurisprudenza ha configurato la relativa fattispecie
criminosa quale reato permanente, in quanto l’attività illecita persiste
con la ripetuta inerzia del soggetto obbligato ad intervenire al fine di
evitare l’effetto temuto (cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. III, 21 maggio
1996, n. 9332; id., 6 luglio 1994, Cassaniti).
Da quanto ora detto
deriva che la pur riconosciuta diversità di regime giuridico e, per
conseguenza, la mancanza di continuità normativa tra gli artt. 2043, 2050
e 2058 c.c., da un lato, e l’art. 17 del cd. decreto Ronchi, dall’altro,
non impedisce di applicare il comando contenuto nel medesimo art. 17 a
soggetti estintisi prima del 1997, quali l’Italsider S.p.A. e la Nuova
Italsider S.p.A., ed al successore universale di tali soggetti, Fintecna
S.p.A., sebbene quest’ultima non abbia mai svolto direttamente essa stessa
l’attività estrattiva. Infatti, il nesso di continuità normativa esistente
tra gli artt. 17 e 51-bis del d.lgs. n. 22 cit. e l’art. 32, secondo
comma, del d.P.R. n. 915/1982 giustifica l’imposizione dell’obbligo di
intervento ex art. 32 cit., poi specificato e precisato dal predetto art.
17, in capo alle danti causa dell’odierna ricorrente, e la sua
trasmissione jure successionis alla ricorrente stessa, in virtù della
disciplina dettata dagli artt. 2504, ultimo comma, c.c. e 2504-bis c.c.,
nel testo all’epoca vigente. E va rilevato che l’art. 32, secondo comma,
del d.P.R. n. 915/1982 – disposizione del tutto in grado di dettare misure
ablatorie personali in conformità all’art. 23 Cost., giacché contenuta in
un decreto legislativo – è norma entrata in vigore quando ancora la
concessione mineraria de qua non era scaduta e, pertanto, era indubbia la
sussistenza dei relativi obblighi in capo al concessionario, a nulla
rilevando che, di fatto, a fine 1981 l’attività estrattiva si fosse quasi
completamente interrotta ed i cantieri delle miniere dell’Isola d’Elba
fossero stati definitivamente chiusi (v. p. 7 dello studio dell’A.R.P.A.T.
del 2004 intitolato “Indagine ambientale sulle aree ex minerarie
dell’Isola d’Elba”, all. 2 della Provincia di Livorno).
All’ora vista
conclusione non si può obiettare che essa contrasterebbe con il principio
di personalità della responsabilità penale, tenuto conto che, in base alla
disciplina sopra riportata, Fintecna S.p.A. è soggetto giuridicamente
distinto dalle società succedutesi nell’attività estrattiva, pur se
successore universale delle stesse. Una tale obiezione è, a ben vedere,
confutata dalla disciplina dettata dai già ricordati artt. 29 e 32 del
d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità “da reato” degli Enti
(che si atteggia in modo ben diverso dalla responsabilità penale delle
persone fisiche). Invero, gli artt. 29 e 32 cit. – entrati in vigore prima
della riforma del diritto societario del 2003 e, pertanto, nel contesto
normativo più sopra illustrato, in cui la fusione su base paritaria o per
incorporazione determinava l’estinzione automatica delle società
partecipanti alla fusione o di quella incorporata – stabiliscono,
rispettivamente:
a) l’art. 29, che nei casi di fusione, anche per
incorporazione, l’Ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano
responsabili gli Enti partecipanti alla fusione;
b) l’art. 32, comma 1,
che nei casi di responsabilità dell’Ente risultante dalla fusione, o
beneficiario della scissione, per reati commessi successivamente alla data
dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può
ritenere la reiterazione (commissione di un nuovo reato entro i cinque
anni dalla condanna definitiva per un precedente illecito) anche in
rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli Enti partecipanti alla
fusione o dell’Ente scisso per reati commessi anteriormente alla suesposta
data di efficacia della fusione o scissione.
Alla medesima conclusione
in ordine alla legittimità dell’individuazione della Fintecna S.p.A. quale
destinataria dell’ordine di bonifica ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n.
22/1997 (ed ora ex art. 244 del d.lgs. n. 152/2006), si perviene anche
sulla base di un distinto e concorrente profilo – sviluppato da altra
giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. VI, 9 ottobre 2007, n. 5283) – basato
sul carattere permanente della situazione di inquinamento. Si è, infatti,
rilevato che l’inquinamento è situazione permanente, in quanto perdura
fino a che non ne siano rimosse le cause ed i parametri ambientali siano
riportati entro i limiti normativamente accettabili: ciò comporta che le
previsioni del d.lgs. n. 22/1997 vanno applicate a qualunque sito risulti
attualmente inquinato, a prescindere dal momento nel quale possa essere
avvenuto il fatto o i fatti generatori dell’attuale situazione patologica.
Ne deriva l’applicabilità dell’art. 51-bis del d.lgs. n. 22 cit. a
qualsiasi situazione di inquinamento in atto al momento dell’entrata in
vigore del predetto decreto legislativo e, dunque, anche alla vicenda in
esame. Secondo la giurisprudenza in commento, infatti, la norma collega la
pena non al momento in cui viene cagionato l’inquinamento o il relativo
pericolo, ma alla mancata realizzazione, da parte del responsabile, della
bonifica, secondo la procedura di cui all’art. 17. Non si tratta, perciò,
di dare alla norma portata retroattiva, ma di applicare la legge ratione
temporis, onde far cessare gli effetti (che solo la bonifica può elidere)
di una condotta omissiva a carattere permanente: la sanzione, cioè,
colpisce non l’inquinamento prodotto in epoca precedente, ma la mancata
eliminazione degli effetti che permangono nonostante il fluire del tempo
(C.d.S., Sez. VI, n. 5283/2007, cit.). In questo senso depone anche la
giurisprudenza della Cassazione penale, secondo cui l’art. 51-bis cit. si
configura quale reato omissivo di pericolo presunto, che si consuma ove il
soggetto non proceda ad adempiere l’obbligo di bonifica secondo le cadenze
procedimentalizzate dal precedente art. 17 (cfr. Cass. pen., Sez. III, 28
aprile 2000, n. 1783).
In senso critico, altra giurisprudenza, più
sopra citata (C.d.S., Sez. V, n. 6055/2008, cit.), ha messo in evidenza
come la soluzione ora vista, che porta ad applicare l’art. 17 del “decreto
Ronchi” anche a situazioni di inquinamento per le quali il fatto
generatore risalisse ad epoca remota, a condizione che fossero in atto al
momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo, richiede che il
soggetto autore dell’inquinamento esista già prima di tale entrata in
vigore e continui ad esistere anche dopo. Ciò, perché è necessario
individuare una partecipazione causale di questo soggetto nell’eziogenesi
del danno, pur potendosi suddividere la condotta in due fasi, una
commissiva, e l’altra omissiva ed avente ad oggetto la non eliminazione
delle conseguenze dell’evento. Nei casi, però, di successione a titolo
universale non si ravviserebbe nessuna partecipazione causale del
successore all’eziogenesi dell’evento, con il corollario che
l’applicazione dell’art. 17 al successore stesso incorrerebbe, anche sotto
il profilo in esame, nella violazione del principio di irretroattività ex
art. 11 delle preleggi. Ma, in realtà, tale obiezione riconduce al punto
analizzato in precedenza, giacché è proprio la decisione in commento ad
affermare che il superamento dell’obiezione stessa è possibile, almeno in
teoria, se si ipotizzi la trasmissione jure successionis in capo al
successore dell’obbligo di provvedere: sicché, a ben vedere, il tutto si
riporta alla negazione di siffatta trasmissibilità per l’ostacolo
rappresentato dalla discontinuità normativa che separa l’art. 17 cit.
dalla disciplina del codice civile in materia di responsabilità
contrattuale. Un simile ostacolo, tuttavia, in base a quanto esposto
prima, può essere superato alla luce della continuità normativa esistente
– e riconosciuta dalla stessa decisione ora in esame – tra l’art. 32,
secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982 e l’art. 51-bis del cd. decreto
Ronchi, con il corollario della legittimità dell’individuazione di
Fintecna S.p.A. quale soggetto destinatario dell’ordine di intervento,
anche sotto il profilo qui analizzato.
Nemmeno può condividersi
l’obiezione avanzata in argomento da altra giurisprudenza (cfr. T.A.R.
Lombardia, Sez. I, 19 aprile 2007, n. 1913), secondo la quale la tesi del
reato permanente potrebbe essere usata per sostenere l’applicazione del
cd. decreto Ronchi anche a situazioni di inquinamento in atto al momento
della sua entrata in vigore, ma il cui fatto generatore risalga nel tempo,
solo se il soggetto, autore della condotta in epoca anteriore al d.lgs. n.
22 cit., non si sia nel frattempo estinto, in quanto ad ipotizzare
diversamente la fattispecie dell’illecito sarebbe arbitrariamente
scomposta e la porzione imputabile al successore universale consisterebbe
nel solo evento, che però, considerato isolatamente, non può dar luogo a
nessuna responsabilità.
A tale obiezione può, invero, replicarsi che
qui non c’è alcuna scomposizione arbitraria dell’illecito nella condotta
(commissiva e da attribuire al soggetto estinto) e nell’evento, che
rimarrebbe in capo al successore universale, poiché anche a quest’ultimo
viene imputata una condotta (stavolta di tipo omissivo), consistente nel
non essersi attivato per rimediare alle conseguenze lesive dell’illecito,
in ragione della cd. posizione di garanzia originata dalla pregressa
condotta commissiva (realizzata dal dante causa e trasmessasi jure
successionis). E va aggiunto che la giurisprudenza sopra riportata, cui il
Collegio aderisce (C.d.S., Sez. VI, n. 5283/2007, cit.) ritiene che una
simile soluzione possa esser applicata anche nei confronti di un soggetto
che nel frattempo abbia perso la disponibilità delle aree interessate:
quindi, a fortiori essa risulta applicabile al caso della Fintecna S.p.A.,
che ha mantenuto la posizione di sequestrataria dell’area fino al
2003.
Del resto, la decisiva conferma dell’applicabilità dell’art. 17
del d.lgs. n. 22/1997 alla fattispecie in esame e, per conseguenza, della
legittimità dell’individuazione di Fintecna S.p.A. quale destinatario
dell’ordine di intervento, si ricava, sul piano positivo, dall’art. 114,
comma 7, della l. n. 388/2000, a tenor del quale chiunque abbia adottato o
adotti le procedure ex art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e di cui al d.m. n.
471/1999, o abbia stipulato (o stipuli) accordi di programma previsti
nell’ambito di dette normative, “non è punibile per i reati direttamente
connessi all’inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data
di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22/1997” che siano
stati accertati a seguito dell’attività svolta, su notifica
dell’interessato, ex art. 17 cit., ove la realizzazione ed il
completamento degli interventi ambientali abbiano luogo in conformità alle
predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa
vigente in materia. Ad avviso del Collegio, la disposizione in discorso,
avendo introdotto una causa di non punibilità penale per le contaminazioni
realizzate prima dell’entrata in vigore del “decreto Ronchi”, conferma
l’applicabilità di tale decreto legislativo a situazioni di inquinamento
ingenerate prima della sua entrata in vigore e tuttora in atto, perché se
l’applicabilità stessa fosse stata da escludere, non ci sarebbe stato
bisogno di introdurre la predetta causa di non punibilità e l’art. 114,
comma 7, cit., sarebbe stato del tutto superfluo. Ma ciò contrasta con il
principio generale di conservazione dei valori giuridici, quale canone
ermeneutico che impone la scelta dell’interpretazione di una norma più
aderente ai precetti costituzionali (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez.
III, 22 ottobre 2002, n. 14900; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 giugno 2006,
n. 4239): scelta che, certo, non sarebbe quella di privilegiare un
significato della norma (qui, l’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997), tale da
rendere altra norma, ad essa posteriore, (l’art. 114, comma 7, cit.) del
tutto inutile e priva di valore precettivo.
Inconferente risulta,
ancora, il richiamo, ad opera della società ricorrente, ai principi
elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, che conducono ad escludere
l’ammissibilità, nella materia in discorso, di un’applicazione retroattiva
della normativa di riferimento. La premessa da cui muove la società è,
infatti, erronea, in quanto dalle argomentazioni sopra esposte si deduce
che, nella vicenda in esame, non è configurabile, per effetto dei
provvedimenti gravati, alcuna applicazione retroattiva del d.lgs. n.
22/1997 (e del contenuto di esso trasfuso nel d.lgs. n. 152/2006).
Da
ultimo, prive di valore sono le doglianze della ricorrente, dedotte con il
primo motivo del ricorso originario e poi riprese nei motivi aggiunti,
incentrate:
a) sull’avere le società succedutesi come concessionarie
dell’attività estrattiva agito sempre sotto il controllo e seguendo le
istruzioni della P.A. concedente;
b) sull’essere stato stipulato tra
Fintecna S.p.A. e l’Agenzia del Demanio un accordo che liberava la società
stessa da ogni responsabilità che potesse sorgere per le cessate
attività.
Invero, in relazione al punto a) è agevole replicare che
l’eventuale individuazione di altri soggetti (e specificamente,
dell’Amministrazione statale concedente) come corresponsabili
dell’inquinamento non esclude in alcun modo le responsabilità dell’odierna
ricorrente, potendosi al più configurare una responsabilità solidale, per
la quale, ove fosse dimostrata, la medesima ricorrente potrà azionare gli
opportuni rimedi in sede di rivalsa, sul piano della ripartizione delle
spese in relazione al peso delle rispettive responsabilità. Peraltro, per
quel che rileva, nella presente sede detta dimostrazione non è stata data
dalla ricorrente, che ne sarebbe stata onerata, anche a seguito della
replica della Provincia di Livorno, per cui la concessione mineraria
prevede solo la disciplina in tema di coltivazione delle cave, senza alcun
riferimento alla tutela ambientale.
Il discorso sulla possibilità di
una rivalsa esaurisce, altresì, la replica all’obiezione circa la
rilevanza da assegnare all’accordo tra Fintecna S.p.A. e l’Agenzia del
Demanio, di cui al suindicato punto b): accordo che, certamente, in quanto
“res inter alios acta”, non può in alcun modo essere opposto alla
Provincia di Livorno ed alle altre Amministrazioni che hanno adottato gli
atti gravati, quali soggetti terzi, estranei rispetto all’accordo medesimo
(art. 1372 c.c.).
Da quanto fin qui detto si desume l’infondatezza dei
primi tre motivi del ricorso originario, nonché dei motivi rubricati da 1)
a 4) nei vari ricorsi per motivi aggiunti (coincidenti con i precedenti,
con la sola aggiunta dell’illegittimità derivata, rubricata quale motivo
aggiunto n. 1), e con la già citata inversione nell’ordine di trattazione
delle doglianze). Resta da esaminare l’ultima censura, dedotta con
l’ultimo motivo dell’atto introduttivo e dei motivi aggiunti
(rispettivamente, n. 4) nel gravame originario, n. 5) nei vari motivi
aggiunti), avente ad oggetto l’errore nei presupposti e lo sviamento da
cui sarebbero affetti gli atti impugnati, per avere essi del tutto
travisato le valutazioni contenute nello studio dell’A.R.P.A.T. del 2004,
intitolato “Indagine ambientale sulle ex aree minerarie della Toscana”.
Detto studio, che è posto a fondamento degli atti gravati ed
esplicitamente richiamato dai provvedimenti della Provincia di Livorno
(nn. 146/2008, 75/2009 e 153/2009), secondo la Fintecna S.p.A. non
individuerebbe situazioni critiche di inquinamento e soprattutto non le
configurerebbe in termini di consequenzialità rispetto all’attività
estrattiva svolta fino al 1982. Lo studio in questione, infatti,
segnalerebbe solo alcuni valori alterati riconducibili alla presenza di
maggiori concentrazioni di elementi naturali, per giunta derivanti non
dall’azione umana, ma dal convogliamento delle acque meteoriche. Dallo
studio, piuttosto, si desumerebbe che un contributo, nel determinare la
situazione di degrado dell’ex compendio minerario elbano, è attribuibile
allo stato di abbandono in cui la P.A. avrebbe lasciato le strutture
dismesse.
Se, poi, lo studio dell’A.R.P.A.T. dovesse intendersi quale
documento che suffraga l’individuazione delle danti causa di Fintecna
S.p.A. e, per esse, di quest’ultima, quale soggetto tenuto ad intervenire,
lo studio stesso si porrebbe in contraddizione con le risultanze
dell’indagine svolta dall’E.N.E.A. e, in ogni caso, sarebbe affetto da
inadeguatezza dell’istruttoria circa le cause concomitanti alle quali
ascrivere la contaminazione delle aree e circa l’incidenza effettiva di
tali cause nel tempo: infatti, il lungo lasso di tempo trascorso dalla
cessazione dell’attività estrattiva avrebbe imposto una maggior attenzione
ed un maggior rigore nella disamina delle concause.
Il motivo è
palesemente infondato.
Lo studio dell’A.R.P.A.T. del 2004 è
estremamente esaustivo e contiene – dopo una parte generale dedicata
all’inquadramento storico-giuridico della materia ed a quello geologico
dell’Isola d’Elba – ampi approfondimenti per ciascuna delle aree prese in
esame, dove viene svolta un’ampia disamina della situazione per ogni area,
traendosene, in un paragrafo finale, le relative conclusioni.
A
confutare i rilievi, peraltro piuttosto generici, della ricorrente, basta
analizzare le conclusioni che lo studio de quo riporta in ordine all’area
mineraria di Rio Albano, considerata quella con maggiori problematiche tra
le aree minerarie elbane: conclusioni in cui si dà atto della presenza di
discariche di rifiuti e di inerti da demolizione e si evidenzia la forte
contaminazione delle acque interne, ma si riconduce la contaminazione alle
modalità con cui venne eseguita l’attività estrattiva, le quali hanno
portato all’attuale morfologia del territorio. In particolare, il fatto
che le coltivazioni fossero a cielo aperto (in genere per avanzamento a
gradini o tagli frontali) e che, una volta esaurito il cantiere, lo si
utilizzasse come discarica per gli sterili derivanti dal nuovo cantiere,
ha condotto nel tempo alla formazione, nell’area in esame, di ampi pianori
e di ristagni d’acqua all’interno delle escavazioni, non completamente
riempiti con gli sterili. Anche per l’area sita nel Comune di Porto
Azzurro (cd. Terranera) l’ex miniera risulta interamente occupata da un
piccolo specchio d’acqua, le cui acque recano concentrazioni di metalli
(anche se meno elevate rispetto ad altre aree). Quanto, poi, all’area di
Calamita, ubicata in Comune di Capoliveri, alla quale si riferisce,
relativamente alla località “Il Vallone”, il provvedimento comunale di
avvio dell’esecuzione della bonifica in sostituzione (ed in danno)
dell’odierna ricorrente, gravato con i motivi aggiunti, lo studio le
dedica un’ampia disamina, evidenziando come si tratti dell’area più
intensamente coltivata dell’isola.
Come si legge nella parte generale
dello studio (v. il paragrafo “le aree minerarie dell’Isola d’Elba, p.
20), la tecnica estrattiva fondata sulle miniere a cielo aperto, in cui si
procedeva per abbattimento discendente ed avanzamento a gradini o tagli
frontali, aprendo man mano nuovi filoni e riempiendo quelli esauriti con
gli sterili derivanti dai nuovi cantieri, era, dunque, di impiego
generalizzato, Ciò, per il Collegio, è sufficiente a scolpire le
responsabilità dei concessionari dell’attività estrattiva, in disparte il
ruolo di eventuali concause: queste potranno, ancora una volta, aver
rilievo solo in sede di rivalsa, per stabilire l’esatto grado di
corresponsabilità di ognuno degli attori, ma non possono in alcun modo
escludere il coinvolgimento dei concessionari, e per essi del loro
successore universale, nella determinazione dello stato di
inquinamento.
La bibliografia dello studio, infine, dimostra che gli
autori di questo hanno tenuto conto anche della precedente indagine svolta
dall’E.N.E.A. nel 1991 (citata in detta bibliografia), così superandosi le
doglianze mosse sul punto dalla ricorrente: quest’ultima peraltro, non
documenta specifici punti di contrasto tra l’uno e l’altro studio,
limitandosi ad invocare una diversità nelle rispettive conclusioni che, di
per sé, certamente non può essere ritenuta sintomo di illegittimità
dell’indagine eseguita dai tecnici dell’A.R.P.A.T., svoltasi a notevole
distanza di tempo dalla precedente (più di dieci anni) e quindi,
presumibilmente, anche con diversi strumenti e tecnologie.
Donde la
complessiva infondatezza anche dell’ultimo motivo, in relazione a tutte le
doglianze in cui esso è articolato.
In definitiva, il ricorso
originario ed i ricorsi per motivi aggiunti sono nel loro complesso
infondati e, pertanto, devono essere integralmente respinti.
Le spese
seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, nei
confronti delle Amministrazioni costituitesi e che hanno espletato
difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso
originario e su quelli per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li
respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento di spese ed onorari di
causa, che liquida in misura forfettaria in € 2.000,00 per ognuna delle
Amministrazioni che hanno espletato difesa (Agenzia del Demanio, Regione
Toscana e Provincia di Livorno), per complessivi € 6.000,00 (seimila/00),
più gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, nella
Camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010, con l’intervento dei
magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari,
Consigliere
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2011
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