 |
| |
 |
 |
| n. 4-2011 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III
TER - Sentenza 7 aprile 2011 n. 3092
Pres. Daniele – Est.
Scala
A.n.a.c.t. - Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo
Trottatore e A.n.a.c. - Associazione Nazionale Allevatori Cavalli
Purosangue (Avv. G. Pesce) c/ Unire e il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali (Avv. Stato) |
|
1. Silenzio della p.a. – Art. 31 C.P.A. – Norma sul rito
– Ragioni – Conseguenze – Accertamento G.A. – Questioni complesse –
Esclusione
|
| |
|
2. Silenzio della p.a. – Diffida – Ricorso – Risposta
P.A. antecedente – Inammissibilità ricorso – Risposta successiva –
Improcedibilità
|
| |
|
3. Provvedimento amministrativo – P.A. – Conclusione
procedimento – Violazione termine – Ricorso avverso il silenzio – Rito
camerale – Congiunta azione risarcimento – Rito ordinario
|
|
1. La disciplina della tutela in materia di silenzio
dell’amministrazione ex art. 31 C.P.A. non introduce una norma sulla
giurisdizione, ma sul rito, non essendo ammissibile – sul piano
costituzionale – l’introduzione di fatto di una sconfinata cognizione di
merito, attraverso la possibilità di conoscere della fondatezza o meno
della pretesa sostanziale, con un generalizzato potere del giudice
amministrativo di sostituirsi alla P.A. Pertanto, deve escludersi che il
giudice possa sempre conoscere della fondatezza della pretesa, tutte le
volte in cui l’esperimento del rito speciale consenta di pervenire ad un
risultato maggiore di quello ottenibile in un ordinario giudizio di
legittimità finalizzato all’annullamento di un provvedimento illegittimo,
oltre che nei casi in cui detto accertamento, per la sua complessità, si
riveli incompatibile con la struttura celere attribuita dal legislatore al
nuovo rito.
|
| |
|
2. In tema di azione avverso il silenzio della P.A.,
l’adozione di qualsivoglia atto da parte dell’amministrazione in risposta
alla diffida dell’interessato, determina l’inammissibilità del ricorso, o
improcedibilità del ricorso, a seconda che intervenga prima o dopo la
proposizione del ricorso medesimo.
|
| |
|
3. Ai sensi dell’art. 117, comma 6, del c.p.a., quando
l’azione di risarcimento del danno subito dalla inosservanza del termine
per la conclusione del procedimento è proposta congiuntamente a quella
avverso il silenzio, “il giudice può definire con il rito camerale
l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda
risarcitoria”.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11868 del
2010, proposto da:
A.n.a.c.t. - Associazione Nazionale Allevatori
del Cavallo Trottatore e A.n.a.c. - Associazione Nazionale Allevatori
Cavalli Purosangue, in persona dei rispettivi rappresentanti p. t.,
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Pesce, presso il cui studio sono
elettivamente domiciliati in Roma, piazza Borghese, 3;
contro
l’Unire, in persona del Presidente p. t.,
|
| |
|
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, in persona del Ministro p. t.,
entrambi rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati
per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento formatosi
sull'istanza trasmessa dalle ricorrenti e per l’accertamento dell’obbligo
dell’Unire ad adottare le statuizioni contenute nel Piano Provvidenze
trotto e galoppo per gli anni 2009/2011;
nonché per il risarcimento del
danno ex art. 30, comma 4, c.p.a., in relazione all’inosservanza
dell’obbligo di conclusione del procedimento di erogazione delle
provvidenze stanziate;
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
Generale dello Stato per le Amministrazioni intimate;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera
di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Premettono le ricorrenti Associazioni, cui
aderiscono la grande maggioranza di allevatori dei cavalli da trotto e
purosangue inglese, di avere titolo alle provvidenze erogate dall’Unire in
relazione allo svolgimento dei compiti alle stesse affidati
istituzionalmente (tenuta libri genealogici delle razze equine, sviluppo
studi genealogici e statistici e funzioni connesse per l’Anact; gestione
dei piani a favore dello sviluppo dell’allevamento del purosangue in
Italia, per l’Anac).
Espongono come l’Unire, con delibera n. 93 del 27
febbraio 2099, abbia adottato il Piano delle provvidenze per l’allevamento
per il triennio 2009/2011 al fine di “garantire le risorse necessarie nel
settore dell’allevamento mediante una pianificazione degli interventi di
settore che permetta di attuare un programma allevatoriale a medio termine
coerente con la prospettiva triennale delineata nella deliberazione n. 84
del 21 gennaio 2009”.
Il Piano ha ricevuto dal Ministero delle
Politiche Agricole l’approvazione in relazione agli anni 2009 e
2010.
Peraltro, risultando erogate le sole provvidenze relative al 2009
e non anche quelle relative all’anno successivo, e spirato il termine del
30 novembre per la convocazione della commissione tecnica mista deputata a
verificare l’innalzamento dei parametri per l’accesso alle incentivazioni,
rilevano le ricorrenti che sono scaduti i termini per la conclusione del
procedimento de quo senza che l’Unire abbia provveduto ad istituire la
prevista commissione.
Pertanto, avendo rilevato che nessun riscontro
hanno avuto le numerose missive per la definizione del procedimento di
erogazione delle provvidenze per l’anno 2010, le associazioni ricorrenti
chiedono, in accoglimento dei quanto esposto in ricorso, che il Tribunale
adito, accertata la violazione dell’obbligo di provvedere, ordini
all’Unire:
- di costituire le Commissioni tecniche previste dall’art.
5, Piano provvidenze trotto 2009/2011 e dall’art. 9, Piano provvidenze
galoppo 2099/2011;
- di convocare le associazioni ricorrenti prima di
ogni eventuale deliberazione modificativa del Piano provvidenze trotto e
galoppo 2009/2011;
- di rimuovere ogni ostacolo al pieno rispetto del
Piano provvidenze trotto e galoppo 2009/2011 al fine della erogazione dei
relativi benefici su cui gli allevatori e relative associazioni hanno
fatto affidamento.
Le ricorrenti, in accoglimento della domanda
risarcitoria ex art. 30, comma 4, e 117, comma 6 del c.p.a., chiedono,
altresì, la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza
dell’inosservanza dolosa o colposa (anche in relazione agli artt. 2, co.
9, e 2 bis della legge 241/1990) del termine di costituzione e
convocazione delle commissioni tecniche e per la mancata erogazione delle
provvidenze per l’anno 2010 già stanziate ed approvate, indicato in €
9.700.000,00 per l’area trotto ed in € 9.700.000,00 per l’area
galoppo.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale in difesa
dell’intimato Unire, che, con memoria depositata 2 febbraio 2011, ha
eccepito l’inammissibilità del ricorso, e, comunque, l’infondatezza dello
stesso, chiedendone il rigetto.
Le ricorrenti, con memoria depositata
in data 18 febbraio 2011, hanno replicato alle deduzioni avversarie,
Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2011 il ricorso è stato
trattenuto a sentenza.
DIRITTO
Le Associazioni ricorrenti introducono con il
ricorso in esame due distinti capi di domanda: con il primo, chiedono la
declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto osservato dall’Unire
sulle istanze dalle medesime avanzate per ottenere l’erogazione delle
provvidenze per l’anno 2010 - aree trotto e galoppo – avendo rilevato, in
proposito, il completo stallo procedimentale; con il secondo capo di
domanda, introducono, altresì istanza per il risarcimento del danno ai
sensi dell’art. 30, comma 4, e art. 117, comma 6, del c.p.a. .
Preliminarmente alla delibazione della vicenda contenziosa, deve
essere aggiunto alla ricostruzione in fatto che, con nota in data
29/12/2010, l’Unire ha risposto alla istanza delle ricorrenti relativa
alla erogazione delle provvidenze a favore dell’allevamento per
l’annualità 2010, evidenziando le ragioni per cui l’ente non ha ancora
dato corso all’attuazione del piano provvidenze, attesa la mancata
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010
da parte dei Ministri vigilanti, e precisando che non appena intervenuta
la definitiva approvazione del bilancio avrebbe provveduto alla
definizione delle procedure e delle modalità di ripartizione delle risorse
stanziate per il 2010.
Quindi, con nota del 3 febbraio 2011, l’Unire, a
seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2010 ha convocato le
Associazioni di categoria (tra cui, le ricorrenti) per il giorno 10
febbraio 2011 per l’esame dei criteri di ripartizione delle risorse da
destinare alle singole misure dei piani di settore.
Tanto precisato, la
parte ricorrente, pure avendo preso cognizione e depositato in atti le
intervenute sopravvenienze procedimentali in merito alla attuazione del
Piano provvidenze trotto e galoppo anche per il 2010, ha confermato la
richiesta di declaratoria di illegittimità sul silenzio rifiuto,
evidentemente non ritenendo satisfattivi della pretesa azionata gli atti
medio tempore adottati.
Il Collegio ritiene opportuno precisare quale
sia l’ambito cognitivo di cui al presente giudizio, alla stregua della
circostanza in fatto come sopra evidenziata ed alla luce delle norme
recate con il codice del processo amministrativo che regola l’azione
avverso il silenzio della P.A. (artt. 31 e 117).
L’art. 31 c.p.a. sopra
richiamato, limita il potere del giudice a conoscere della fondatezza
della pretesa giuridica introdotta solo “quando si tratta di attività
vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di
esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti
istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione”.
Ed
invero, la disciplina della tutela in materia di silenzio
dell’amministrazione non introduce una norma sulla giurisdizione, ma, nel
solco di quanto già tracciato con l’art. 21 bis, legge 1034/1971, sul
rito, non essendo ammissibile, sul piano costituzionale, l’introduzione di
fatto di una sconfinata cognizione di merito, attraverso la possibilità di
conoscere della fondatezza o meno della pretesa sostanziale, con un
generalizzato potere del giudice amministrativo di sostituirsi alla P.A,
dovendosi, per altrettanto, escludere, anche sul piano logico, che il
giudice possa sempre conoscere della fondatezza della pretesa, tutte le
volte in cui l’esperimento del rito speciale consenta di pervenire ad un
risultato maggiore di quello ottenibile in un ordinario giudizio di
legittimità finalizzato all’annullamento di un provvedimento illegittimo,
oltre che nei casi in cui detto accertamento, per la sua complessità, si
riveli incompatibile con la struttura celere attribuita dal legislatore al
nuovo rito.
Pertanto, la norma sul silenzio contenuta nel c.p.a. ha
recepito l’innovazione introdotta precedentemente, nei limiti della
giurisdizione di legittimità o esclusiva, nel rito processuale, attraverso
la previsione di un procedimento di carattere speciale ed accelerato,
anche in coerenza con i valori costituzionali ed internazionali della
ragionevole durata del processo (art. 111, co. 2, Cost. e 6,
C.E.D.U.).
Dalla detta individuata natura del rito sul silenzio
discendono precisi corollari processuali, come affermati anche dalla
giurisprudenza che si è ripetutamente espressa sull’art. 21 bis, sopra
citato, e che ha precisato, tra l’altro, per i profili di interesse nella
odierna vicenda contenziosa, che l’adozione di qualsivoglia atto da parte
dell’amministrazione, in quanto espressione di funzione pubblica in
risposta alla diffida dell’interessato, determina l’inammissibilità del
ricorso, o improcedibilità del ricorso, a seconda che intervenga prima o
dopo la proposizione del ricorso medesimo.
Con riferimento, dunque, al
caso in controversia, ritiene il Collegio che lo stato degli atti, come
peraltro spiegati dalla stessa parte ricorrente, ed evidenziati anche
dalla resistente Amministrazione, consente di rilevare come l’adozione di
ben due provvedimenti espressi - intervenuti successivamente la
proposizione del ricorso - determina, ex se, una sopravvenuta carenza di
interesse alla delibazione del primo capo di domanda introdotto con il
ricorso.
Deve ritenersi che la medio tempore intervenuta adozione da
parte dell’Unire di provvedimenti espressi in merito alle istanze delle
ricorrenti ha fatto venir meno l’esigenza di certezza sottesa alla ratio
delle norme sul rito del silenzio; in questa sede, il Collegio deve
limitarsi a prenderne atto, con le consequenziali statuizioni processuali
di cui in parte motiva, dovendosi ritenere inibita ogni valutazione circa
la fondatezza della pretesa sostanziale, che troverà, eventualmente, la
naturale sede di scrutinio nella congrua sede del giudizio di
legittimità.
Quanto al secondo capo di domanda pure introdotto, deve
essere considerato che, ai sensi dell’art. 117, comma 6, del c.p.a.,
quando l’azione di risarcimento del danno subito dalla inosservanza del
termine per la conclusione del procedimento è proposta congiuntamente a
quella avverso il silenzio, “il giudice può definire con il rito camerale
l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda
risarcitoria”.
Alla stregua di quanto sopra, ritiene il Collegio che
lo stesso capo di domanda va stralciato dall’odierno giudizio, svoltosi
con il rito camerale, al fine di consentire che lo stesso venga trattato
ed esaminato in udienza pubblica.
La parte ricorrente dovrà, peraltro,
formulare apposita istanza di fissazione di udienza per la discussione
dello stesso ricorso, secondo quanto stabilito dall’art. 71,
c.p.a..
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese
relative al giudizio camerale, avuto riguardo alla particolarità della
vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, Sezione Terza Ter, non definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara improcedibile il
primo capo di domanda.
- dispone lo stralcio del secondo capo di
domanda, onerando parte ricorrente di presentare rituale istanza di
fissazione d’udienza, come specificato in parte motiva.
Spese del rito
camerale compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Carlo Taglienti,
Consigliere
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2011
|
|
|
|
 |
|
| |
|