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| n. 4-2011 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II
TER - Sentenza 11 aprile 2011 n. 3169
Pres. Filippi – Est.
Quiligotti
Circolo Casetta Bianca Ss.d.r.l. (Avv.ti A. Bianconi, P.
Giovannelli) c/ Comune di Anguillara Sabazia (Avv. L. Tulino) e Forum
Sport Center Ss.d.s.r.l (Avv. L. Perticone) |
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1. Contratti della p.a. – Gara – Aggiudicazione
illegittima – Risarcimento lucro cessante – Danno curriculare –
Configurabilità – Sussiste
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2. Responsabilità e risarcimento – Danno curriculare –
Presupposti – Allegazione – Necessità
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3. Contratti della p.a. – Gara – Clausola standstill –
Violazione – Annullamento – Inefficacia del contratto – Esclusione –
Limiti – Assenza ulteriori vizi
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4. Contratti della p.a. – Gara - Clausola standstill –
Violazione – Sanzioni alternative – ammissibilità – Presupposti
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5. Contratti della p.a. – Cottimo fiduciario – Procedura
negoziata – Configurabilità – Conseguenze
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6. Contratti della p.a. – Cottimo fiduciario – P.A. –
Clausola standstill – Rispetto – Necessità – Sussiste – Ragioni
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7. Contratti della p.a. – Gara – Aggiudicazione –
Comunicazione – Omissione – Ammissibilità – Presupposti – Ragioni
d’urgenza – Conseguenze
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1. L'impresa illegittimamente privata dell'esecuzione di
un appalto può rivendicare a titolo di lucro cessante anche la perdita
della possibilità di arricchire il proprio curriculum professionale.
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2. La voce di danno curriculare, sebbene suscettibile di
apprezzamento in via equitativa, esige in ogni caso l'allegazione da parte
del soggetto interessato di tutti gli elementi atti a concretizzarla, onde
evitare che la relativa quantificazione giudiziaria si risolva nel
riconoscimento di un ristoro eccedente quello necessario alla
compensazione patrimoniale del pregiudizio effettivamente subito, come a
titolo esemplificativo, elementi relativi al peso delle referenze
correlate all'esecuzione dell'appalto in questione nell'ambito di quelle
complessivamente maturate dalle società interessate, onde apprezzare la
misura in cui l'impossibilità di allegare le prime incida, in futuro,
sulle chances di aggiudicazione di ulteriori appalti.
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3. La violazione della clausola di standstill ex art. 11,
comma 10, D.Lgs. n. 163/2006, in sé considerata, e cioè senza che
concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto, potendo rilevare ai
fini della valutazione delle responsabilità, anche risarcitorie,
conseguenti ad una illegittima aggiudicazione.
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4. Si applicano le sanzioni alternative ex art. 123,
comma 1 C.P.A. qualora la P.A. stipuli un contratto in violazione della
clausola di standstill, ovvero senza rispettare la sospensione della
stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale
avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia
privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso
prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle
possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.
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5. Il cottimo fiduciario ha natura di procedura negoziata
ex art. 57, comma 4 D. Lgs. 163/2006, e pertanto non può essere ricondotto
ad una semplice attività negoziale priva di rilevanza pubblicistica,
giacché le regole procedurali, anche minime, che ai sensi dell'articolo
125 l'amministrazione deve applicare per concludere validamente il
relativo contratto, implicano il rispetto dei principi generali di
imparzialità, correttezza, logicità, coerenza della motivazione.
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6. Le disposizioni in tema di dilazione obbligatoria
nella stipulazione dei contratti pubblici ex art. 11, comma 10, D.lgs. n.
163/2006, sono applicabili anche alle procedure di affidamento mediante
cottimo fiduciario in quanto l'obbligo di comunicare l'aggiudicazione
definitiva e la clausola standstill sono riconducibili al principio di
trasparenza che, in base all'articolo 125, comma 11, del medesimo decreto
deve trovare applicazione anche in dette procedure.
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7. L’amministrazione può omettere la fase delle
comunicazioni ex art. 79 Codice dei contratti, provvedendo all’immediata
stipulazione del contratto e contestuale esecuzione dello stesso, senza
previamente rispettare il termine dilatorio in questione, qualora
sussistano evidenti ragioni d’urgenza. Ne consegue, che in tali
circostanze, non sussistono i presupposti per l’applicazione delle
sanzioni alternative di cui all’articolo 123 C.P.A.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6597 del
2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
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società Circolo Casetta Bianca Ss.d.r.l., in persona del
legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Bianconi
e Paolo Giovannelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo
Giovannelli, in Roma, via Sabotino n. 2/A;
contro
Comune di Anguillara Sabazia, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Tulino, con
domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, via Stresa n.53;
nei confronti di
Forum Sport Center Ss.d.s.r.l, in persona del
legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Perticone, con
domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Cosseria n.
5;
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società Athena Club Bracciano, in persona del legale
rapp.te p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo:
- del
provvedimento del Comune di Anguillara Sabazia di cui alla nota n. 1067
del 25.6.2010, avente ad oggetto l’esito della gara per l’affidamento del
servizio di gestione e custodia della piscina comunale;
-
dell’aggiudicazione provvisoria e di quella definitiva e del contratto di
affidamento eventualmente stipulato;
- della lettera di invito di cui
alla nota prot. n. 14920 del 15.6.2010;
e per il risarcimento dei danni
consequenziali;
b) quanto ai motivi aggiunti:
- dei verbali
relativi alle sedute della commissione del 21.6.2010, 24.6.2010 e del
25.6.2010;
- della convenzione sottoscritta tra le parti in data
5.7.2010;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Anguillara Sabazia e della società Forum Sport Center
Ss.d.s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2011 il
cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Il Comune di Anguillara Sabazia, con la nota di
cui al prot. n. 14920 del 15.6.2010, ha invitato la società ricorrente, la
società Forum Sport Center Ss.d.s.r.l e la società Athena Club Bracciano a
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di custodia e
gestione della piscina comunale per il periodo 1.7.2010-31.8.2010 (ed al
massimo fino al 15.9.2010 nell’eventualità che le condizioni
metereologiche siano favorevoli), da aggiudicarsi con cottimo fiduciario
ai sensi articolo 125, lett. b), del d.lgs. n. 163 del 2006.
In data
21.6.2010 si è proceduto all’apertura delle buste il 22.6.2010 e con la
successiva comunicazione del 24.6.2010 le partecipanti alla gara sono
state convocate presso gli uffici comunali, ove, nel corso della riunione,
è stata rappresentata la necessità di un intervento di manutenzione
straordinaria ai fini dell’attivazione della piscina con una spesa
quantificata in euro 10.000,00-11.000,00, da porsi a carico
dell’affidataria, con conseguente invito alla formulazione da parte di
queste di un’offerta integrativa.
Nel corso della riunione la società
Athena non ha dato seguito rinunciando pertanto alla gara; la società
ricorrente ha invece confermato l’impegno a sostenere la spesa aggiuntiva
e la società Forum Sport Center Ss.d.s.r.l non solo avrebbe dichiarato la
propria disponibilità al riguardo, ma anche avrebbe formulato un’offerta
in precedenza non resa ed avrebbe altresì indicato alcuni nuovi interventi
migliorativi.
All’esito della gara è risultata aggiudicataria in data
25.6.2010 la società controinteressata Forum Sport Center
s.s.d.s.r.l..
La società ricorrente, avuta contezza dell’esito della
gara, ha inoltrato al comune, congiuntamente all’istanza di accesso alla
documentazione amministrativa, un’istanza di revoca in autotutela del
provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata in quanto ritenuto
affetto da molteplici profili di illegittimità.
Nell’inerzia
dell’amministrazione, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha
impugnato tutti gli atti della procedura, deducendone l’illegittimità per
i seguenti motivi di censura:
1. Eccesso di potere per travisamento dei
fatti, erroneità nei presupposti, ingiustizia manifesta e per violazione
della lex specialis di gara.
La società aggiudicataria della
gara in realtà avrebbe dovuto essere esclusa in quanto, come emerso già
nella seduta del 21.6.2010 in cui si è proceduto all’apertura delle buste,
ha presentato una domanda di partecipazione secondo il modello A),
allegato alla lettera di invito (e richiesto a pena di esclusione),
risultato incompleto in quanto mancante, al punto n. 3, delle
giustificazioni dei prezzi, e, al punto n. 5, delle indicazione in cifre
ed in lettere dell’importo a base di gara, nonché degli (eventuali)
interventi migliorativi.
2. Violazione e falsa applicazione degli
articoli 38, 75 e 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed eccesso di potere per
violazione della lex specialis di gara.
La domanda di
partecipazione sarebbe stata corredata di una mendace dichiarazione
sull’effettuazione del sopralluogo, che era stata prevista a pena di
esclusione, da ritenersi non surrogabile con la mera presa visione della
società, attesa la mancanza in atti del relativo verbale del personale
comunale addetto.
3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti,
erroneità nei presupposti, ingiustizia manifesta e per violazione del
principio di trasparenza e di par condicio tra i partecipanti alla
gara.
Nella riunione del 25.6.2010 la controinteressata avrebbe
proceduto ad una illegittima integrazione della propria domanda di
partecipazione (in quanto effettuata dopo che la stessa aveva avuto piena
conoscenza del contenuto delle offerte presentate in sede di gara da parte
delle altre partecipanti), precisando che, oltre alle macchinette, avrebbe
provveduto alla installazione e gestione di un punto di ristoro.
4.
Violazione e falsa applicazione degli articoli 83 e 79 del D.Lgs. n. 163
del 2006 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità nei
presupposti, ingiustizia manifesta.
La scelta dell’aggiudicatario da
parte dell’amministrazione sarebbe stata, in concreto, effettuata, come
emerge dalla comunicazione dell’esito della gara, esclusivamente sulla
base del prezzo, e non invece sulla base degli altri criteri, quali le
proposte migliorative del servizio ed il programma delle attività che
avrebbero dovuto svolgersi e sulle quali manca qualsiasi riferimento.
5. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 163
del 2006.
Con il decreto cautelare n. 3391/2010 del 22.7.2010 è stata
respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti
impugnati.
La controinteressata Forum Sport Center s.s.d.s.r.l. si è
costituita in giudizio con la memoria dell’1.9.2010 con la quale ha
dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso, per il principio della
massima partecipazione alle gare, in quanto il modello A), sebbene privo
dell’indicazione dell’importo offerto, era tuttavia corredato da un
assegno di euro 3.500,00, che dovrebbe ritenersi parte integrante
dell’offerta, come accertato in sede di verbale della commissione del
22.1.2010, rilevando altresì che, in realtà, il sopralluogo sarebbe stato
effettuato alla presenza del sindaco in data 16.6.2010, e che la
produzione del relativo verbale non sarebbe stata richiesta a pena di
esclusione nella lettera di invito.
Si è costituito in giudizio anche
il comune in data 2.9.2010, depositando memoria e documenti allegati, con
la quale ha, a sua volta, dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso
del quale ha conseguentemente chiesto il rigetto.
Con il ricorso per
motivi aggiunti, depositato in data 18.10.2010, la società ricorrente ha
impugnato tutti i verbali relativi alle sedute della commissione del
21.6.2010, 24.6.2010 e del 25.6.2010 nonché la convenzione sottoscritta
tra le parti in data 5.7.2010.
Ne ha dedotto l’illegittimità in via
derivata arricchendo i motivi di censura alla luce della documentazione
depositata dalle parti in vista della c.c. del 2.9.2010.
Con al memoria
del 30.12.2010 la ricorrente, quindi, ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.
Con la memoria del 25.1.2011 il comune si è riportato ai
precedenti scritti difensivi, insistendo, a sua volta, per il rigetto del
ricorso.
Alla pubblica udienza del 2.2.2011 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come
da separato verbale di causa.
DIRITTO
Il ricorso è fondato sotto l’assorbente primo
motivo di censura.
La nota di cui al prot. n. 14920 del 15.6.2010,
avente ad oggetto la lettera di invito alla procedura di cui trattasi,
alla lett. d), “Termine di presentazione delle domande di partecipazione”,
prevede testualmente che “Le offerte, a pena di esclusione, dovranno
essere presentate secondo le seguenti modalità:
1. L’offerta dovrà
essere presentata compilando esclusivamente lo schema di offerta e
dichiarazioni predisposto da questo Ente (Modello “A”) ed inviato in
allegato alla presente, compilandolo in ogni sua parte. …”.
Dall’esame della copia del modello “A” presentato da parte della
società Forum, depositato in copia agli atti in allegato al ricorso
introduttivo, è possibile verificare come, nel testo dello stesso, manchi
qualsiasi indicazione relativamente sia al punto 3, concernente la
giustificazione dei prezzi, che al punto 5, concernente l’offerta con
riferimento al suo importo (in cifre ed in lettere) e agli interventi
migliorativi proposti, atteso che i relativi spazi appaiono
indubitabilmente vuoti.
Alla domanda era stato allegato un assegno,
non datato se non nell’indicazione dell’anno 2010, dell’importo di euro
3.500,00, intestato al Comune di Anguillare Sabazia ed a firma del
rappresentante della società Forum.
Come emerge dal tenore testuale del
verbale della seduta della commissione del 22.6.2010 è stato ritenuto in
quella sede che la società Forum “seppur compilato il modello A, ha omesso
l’indicazione in cifre ed in lettere dell’offerta, allegando un assegno di
euro 3.500,00. La commissione vista l’offerta e ritenendo che la società
ha interpretato il punto 1 della lettera D del bando il termine “inviato”
riferito all’offerta materiale e non al modello A, decide all’unanimità di
ammettere la società”.
Non si ritiene che, tuttavia, la interpretazione
avallata da parte della commissione di gara possa essere condivisa; ed
infatti il tenore della richiamata disposizione della lettera di invito,
come in precedenza riportata, è assolutamente chiaro tanto nel suo
significato, quanto nelle relative conseguenze.
E’ il modello che deve
essere inviato in allegato alla lettera di invito compilato in ogni sua
parte e non invece l’offerta intesa autonomamente e distintamente dal
modello; pertanto, le offerte dovevano essere presentate, a pena di
esclusione, compilando esclusivamente il modello A allegato che doveva
essere, altresì, completo in tutte le sue parti.
E’ evidente che la
esplicita comminatoria dell’esclusione, essendo stata apposta all’inizio
del periodo di cui al punto d) della lettera d’invito, si riferisce a
tutte le modalità ivi prescritte, e quindi sia alla necessaria
presentazione dell’offerta esclusivamente con il modello allegato, sia
alla compilazione integrale dello stesso.
E, per quanto in precedenza
esposto, non sussiste alcun dubbio in ordine alla circostanza che il punto
5 del modello in questione, relativo all’indicazione dell’importo
dell’offerta presentata (in cifre ed in lettere), non sia stato compilato
secondo le necessarie indicazioni fornite dall’amministrazione appaltante;
considerata la specifica e puntuale comminatoria dell’esclusione dalla
gara, non si ritiene, infatti, che il detto adempimento potesse essere
surrogato, in punto di fatto, dall’allegazione di un assegno sottoscritto
dalla interessata ed emesso in favore dell’amministrazione comunale per un
determinato importo.
Secondo un principio assolutamente consolidato
nella materia, infatti, l’amministrazione non può discostarsi da un regola
contenuta nella lex specialis della procedura che essa stessa ha
disposto; e nemmeno può interpretare la detta disposizione in modo
palesemente contrario al suo chiaro tenore testuale.
E la circostanza
che la gara indetta dal comune per l'affidamento del servizio sia stata
esperita con il sistema del cottimo fiduciario e, quindi, con il ricorso
ad una procedura semplificata, non toglie che vadano comunque rispettate
le norme di carattere generale che regolano e disciplinano i rapporti tra
i privati e la pubblica amministrazione; in particolare, l'amministrazione
che vi fa ricorso può imporre regole di comportamento previste nella
lettera invito che vanno conseguentemente rispettate.
Ne consegue che
la società Forum doveva essere esclusa dalla gara per avere formulato
un’offerta non conforme a quanto richiesto a pena di esclusione nella
lettera di invito.
Né si ritiene, per le medesime considerazioni, che
la dedotta mancanza potesse essere sopperita da una successiva
integrazione dell’offerta nel corso della procedura.
In tal senso non
assume alcuna efficacia sanante quanto dedotto nella nota della società
Forum di cui al prot. n. 16033 del 25.6.2010, in copia agli atti, con la
quale “ad integrazione della … precedente offerta”, la stessa ha formulato
“la seguente nuova offerta …3. offerta economica favore
dell’amministrazione comunale per euro 3.500. Inoltre, relativamente al
ristoro, precisiamo che, oltre alle macchinette distributrici automatiche,
sarà installato e gestito un angolo bar per la vendita delle bibite,
gelati ecc. …”.
Per le assorbenti considerazioni che precedono il
ricorso deve essere accolto nella detta parte siccome fondato nel merito.
Con il ricorso introduttivo la società ricorrente ha altresì richiesto
la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato,
nonché la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento in
proprio favore “in forma specifica o per equivalente nella misura che
verrà determinata in corso di causa o nella misura maggiore o minore
ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per
legge”.
Con il ricorso per motivi aggiunti, dato atto dell’intervenuta
integrale esecuzione del contratto nelle more della trattazione nel merito
del ricorso, la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di declaratoria di
inefficacia del contratto ed ha, invece, insistito ai fini del
risarcimento del danno per equivalente “da quantificarsi in corso di
causa”, con comminatoria, altresì, delle misure sanzionatorie alternative
di cui all’articolo 123 c.p.a. nella misura prossima ivi
prevista.
Quindi, con l’ultima memoria la ricorrente ha precisato di
non avere nulla da pretendere a titolo di lucro cessante (attesa
l’esiguità dell’importo dell’appalto in questione) ed ha concentrato la
sua richiesta sul cd. danno curriculare (atteso che il suo interesse alla
partecipazione alla gara era prevalentemente quello di acquisire requisiti
ai fini della partecipazione ad altre gare) del quale ha chiesto la
liquidazione in via equitativa; ha, altresì, insistito per la condanna
dell’amministrazione al pagamento delle sanzioni alternative di cui
all’articolo 123 c.p.a. nella misura massima e delle spese di lite nonché
alla refusione del contributo unificato.
Quanto alla domanda
risarcitoria valgono le considerazioni che seguono.
In punto di fatto
nel presente giudizio è stato accertato che è stata illegittimamente
ammessa in gara una società terza e che, se tale offerta fosse stata
esclusa, l'aggiudicazione sarebbe stata effettuata in favore della
ricorrente in quanto unica altra partecipante alla procedura; peraltro,
essendo stato il relativo contratto già stipulato e in stato di esecuzione
al momento di presentazione del ricorso (ed interamente eseguito nelle
more del giudizio), l'interesse dell'impresa ricorrente non può essere
soddisfatto mediante il subentro nel contratto, ma solo mediante il
risarcimento per equivalente.
Atteso che, con l’ultima memoria, la
ricorrente ha dichiarato di non avere nulla a pretendere a titolo di lucro
cessante, non si ritiene di doversi pronunciare sul mancato utile o sulle
spese di partecipazione alla procedura; la questione risarcitoria, in
sostanza, viene a concentrarsi esclusivamente sul cd. danno curriculare
espressamente richiesto sebbene non quantificato nel suo importo
presuntivo.
Il cd. danno curriculare è il danno conseguente alla
impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dall'esecuzione
dell'appalto in discorso nell'ambito di futuri ed eventuali procedimenti
di gara ai quali la società ricorrente potrebbe partecipare; ossia il
danno derivante dal mancato incremento del fatturato derivante dalle
commesse eseguite che l'aggiudicazione dell'appalto avrebbe
comportato.
Ed infatti l'interesse alla vittoria di un appalto, nella
vita di un'impresa, va, invero, ben oltre l'interesse all'esecuzione
dell'opera in sé, e al relativo incasso; alla mancata esecuzione di
un'opera appaltata si ricollegano, infatti, indiretti nocumenti
all'immagine della società ed al suo radicamento nel mercato, per non dire
del potenziamento di imprese concorrenti che operino su medesimo target di mercato (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 4 giugno 2010,
n. 2069).
In linea di massima, allora, deve ammettersi che l'impresa
illegittimamente privata dell'esecuzione di un appalto possa rivendicare a
titolo di lucro cessante anche la perdita della possibilità di arricchire
il proprio curriculum professionale (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno
2008, n. 2751; analogamente, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1180;
Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3144; Cons. Stato, Sez. V, 23
luglio 2009, n. 4594; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 7 gennaio 2010, n.
3); tale danno viene generalmente rapportato, in via equitativa, a valori
percentuali compresi fra l'1% e il 5% dell'importo globale dell'appalto da
aggiudicare, depurato del ribasso offerto.
Al riguardo si rileva che,
in sede di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione
di una gara di appalto, è onere dell'interessato richiedere in sede
giurisdizionale il risarcimento del c.d. danno curriculare, in astratto
risarcibile, e fornirne adeguatamente la relativa prova (Consiglio di
Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7004); pertanto l’onere di fornire
la prova del danno ricade integralmente sull'interessato.
Ed infatti,
sotto il profilo probatorio, ai sensi degli articoli 2697 c.c. e 115
c.p.c., applicabili anche al processo amministrativo (ex multis,
Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6118), incombe sul danneggiato
l'onere di fornire la prova del danno, del nesso di causalità, e
dell'attribuibilità psicologica al soggetto agente (ex multis,
Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038; Cass. civile, Sez. I, 15
febbraio 2008, n. 3794).
La voce di danno in questione, pertanto,
sebbene suscettibile di apprezzamento in via equitativa, esige, in ogni
caso, l'allegazione, da parte del soggetto interessato, di tutti gli
elementi atti a concretizzarla, onde evitare che la relativa
quantificazione giudiziaria si risolva nel riconoscimento di un ristoro
eccedente quello necessario alla compensazione patrimoniale del
pregiudizio effettivamente subito: elementi relativi, ad esempio, al peso
delle referenze correlate all'esecuzione dell'appalto in questione
nell'ambito di quelle complessivamente maturate dalle società interessate,
onde apprezzare la misura in cui l'impossibilità di allegare le prime
incida, in futuro, sulle chances di aggiudicazione di ulteriori
appalti (T.A.R. Campania, Salerno, n. 203/2008).
Si ritiene che,
invece, nella fattispecie all’esame sia mancata proprio l’allegazione dei
detti fatti, avendo, peraltro, dato atto la difesa della ricorrente che,
atteso anche il breve termine di espletamento del servizio messo a gara,
nel detto periodo non sono venuti in essere altri bandi aventi il medesimo
od analogo oggetto da parte di altre amministrazioni pubbliche.
Ne
consegue che non si ritiene di potere dare seguito alla dedotta richiesta
risarcitoria.
Per quanto attiene, poi, la richiesta di condanna
dell’amministrazione al pagamento della sanzione alternativa nella misura
massima di legge, valgono le considerazioni di cui di
seguito.
L’articolo 123 c.p.a., rubricato “Sanzioni alternative”,
dispone testualmente che “1. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 4,
il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da
applicare alternativamente o cumulativamente:
a) la sanzione
pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5%
al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che
e' versata all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al
capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte
dalle autorita' giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle
aventi natura tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il
versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione
per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni e'
comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle
finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;
b) la riduzione
della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per
cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data
di pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo
applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio del
contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive,
dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravita' della
condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione
appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione. A tal fine si applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso
l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione
alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.
3. Il
giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto
e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la
stipulazione del contratto, ovvero e' stato stipulato senza rispettare la
sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso
giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione
non abbia privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi
di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito
sulle possibilita' del ricorrente di ottenere
l'affidamento.”.
L’articolo 121 cp.a., rubricato “Inefficacia del
contratto nei casi di gravi violazioni”, dispone a sua volta che “1. Il
giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara l'inefficacia del
contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle
parti e della valutazione della gravita' della condotta della stazione
appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia
e' limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della
pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva: …
c)
se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio
stabilito dall'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della
possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del
contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri
dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita' del
ricorrente di ottenere l'affidamento;
d) se il contratto e'
stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine
per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso
giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, ai sensi
dell'articolo 11, comma 10-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri
dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita' del
ricorrente di ottenere l'affidamento. …
4. Nei casi in cui,
nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o
l'inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni
alternative di cui all'articolo 123.”.
Il richiamato articolo 11
del DE. Lgs. n. 163 del 2006, rubricato “Fasi delle procedure di
affidamento”, dispone a sua volta che “… 10. Il contratto non puo'
comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva ai sensi dell'articolo 79. …
10-ter. Se e' proposto
ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda
cautelare, il contratto non puo' essere stipulato, dal momento della
notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga
almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del
dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito
all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se
successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando,
in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara
incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo
amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito
senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame
della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda
cautelare.
11. Il contratto è sottoposto alla condizione
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri
controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli
enti aggiudicatori.
12. L'esecuzione del contratto può avere
inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di
urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda
l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal
regolamento.
13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico
notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale
rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura
privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante. ”.
L’articolo 79 del D.L.gs. n. 163 del 2006,
infine, dispone che “5. In ogni caso l'amministrazione comunica di
ufficio:
a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni,
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui
candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione
avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni,
nonche' a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se
dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia
giurisdizionale definitiva; …”.
5-bis. Le comunicazioni di cui
al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica
certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo e'
espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o
all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal
destinatario in sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a
mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione e' data
contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica,
anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta
elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta. La comunicazione
e' accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente
almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e fatta salva
l'applicazione del comma 4; l'onere puo' essere assolto nei casi di cui al
comma 5, lettere a), b), e b-bis), mediante l'invio dei verbali di gara,
e, nel caso di cui al comma 5, lettera b-ter), mediante richiamo alla
motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se
gia' inviata. La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella
della stipulazione, e la notizia della spedizione sono, rispettivamente,
spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva
l'oggettiva impossibilita' di rispettare tale contestualita' a causa
dell'elevato numero di destinatari, della difficolta' di reperimento degli
indirizzi, dell'impossibilita' di recapito della posta elettronica o del
fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e
comprovato.
5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere
a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la
stipulazione del contratto. …”.
La violazione della clausola di stand still, di cui all’articolo 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163
del 2006, in sé considerata, e cioè senza che concorrano vizi propri
dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o
l'inefficacia del contratto, potendo rilevare ai fini della valutazione
delle responsabilità, anche risarcitorie, conseguenti ad una illegittima
aggiudicazione (cfr. ex multis, T.A.R. Calabria Reggio Calabria,
sez. I, 20 ottobre 2010, n. 942 e T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 14
luglio 2010, n. 16776); tuttavia, dall’esame della normativa in materia in
precedenza testualmente richiamata, si ricava che l’applicazione delle
sanzioni di cui al comma 1 dell’articolo 123 si ha anche qualora il
contratto sia stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio
stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e' stato stipulato
senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla
proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione
definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della
possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del
contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di
ottenere l'affidamento.
Ai fini dell’applicazione delle sanzioni
alternative, pertanto, ciò che rileva è unicamente il mancato rispetto del
termine dilatorio in questione.
Si tratta, tuttavia, in via preliminare
di verificare se il termine dilatorio in questione si applichi anche nelle
ipotesi riconducibili al cottimo fiduciario (come nella fattispecie
all’esame).
Al riguardo si premette che la disciplina quadro per le
acquisizioni in economia è dettata dall'articolo 125 del D. Lgs. n. 163
del 2006 che detta regole comuni per i lavori, i servizi e le forniture;
tali disposizioni sostituiscono quelle contenute nelle fonti normative
anteriori con applicazione generalizzata a tutte le stazioni appaltanti
soggette alle prescrizioni del codice dei contratti pubblici
Il cottimo
fiduciario non può essere ricondotto ad una semplice attività negoziale
priva di rilevanza pubblicistica, giacché le regole procedurali, anche
minime, che ai sensi dell'articolo 125 l'amministrazione deve applicare
per concludere validamente il relativo contratto, implicano il rispetto
dei principi generali di imparzialità, correttezza, logicità, coerenza
della motivazione; il cottimo fiduciario, ai sensi del comma 4
dell’articolo 125, ha, pertanto, natura di procedura negoziata ai sensi
dell'articolo 57 del medesimo D. Lgs.
Tale procedura è derogatoria
rispetto a quella ordinaria e, in mancanza di un esplicito richiamo da
parte di atti regolamentari interni non sono, quindi, applicabili le
disposizioni di dettaglio stabilite per le procedure ordinarie.
In
sostanza il cottimo fiduciario è una procedura negoziata la quale,
ancorché procedimentalizzata, non esige l’osservanza di tutte le regole
tipiche dell’evidenza pubblica comunitaria; tuttavia, pur trattandosi di
una procedura in economia, la gara deve, comunque, osservare, tra gli
altri, i principi di trasparenza e parità di trattamento (Cons. St., sez.
VI, 6 luglio 2006 , n. 4295).
Ed infatti l'articolo 125, comma 11,
prevede che "Per servizi o forniture di importo pari o superiore a
ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite
elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
…”.
Il ricorso a tale modalità di scelta del contraente può essere
motivato dalla stazione appaltante con riferimento alla sussistenza di
ragioni di effettiva urgenza di provvedere a tale affidamento.
Tanto
premesso, si tratta ora di verificare, appunto, se il termine dilatorio
per la stipulazione del contratto si applichi anche nel caso della
procedura di cottimo.
Si ritiene di dovere dare risposta
positiva.
Ed infatti lo prevede sia la lettera della norma sia,
soprattutto, la ratio dello stand still.
Come, infatti, è
stato recentemente rilevato le disposizioni in tema di dilazione
obbligatoria nella stipulazione dei contratti pubblici, di cui
all'articolo 11, comma 10, del D.lgs. n. 163 del 2006, che a sua volta
richiama l'art. 79 del codice dei contratti pubblici, riguardante gli
obblighi informativi che gravano sulle stazioni appaltanti in ordine
all'esito dei procedimenti di aggiudicazione degli appalti, sono
applicabili anche alle procedure di affidamento mediante cottimo
fiduciario in quanto l'obbligo di comunicare l'aggiudicazione definitiva e
la clausola standstill sono riconducibili al principio di
trasparenza che, in base all'articolo 125, comma 11, del medesimo decreto
deve trovare applicazione anche in dette procedure (T.A.R. Toscana
Firenze, sez. I, 10 novembre 2010, n. 6570); inoltre il comma 14
assoggetta tutti procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia
al rispetto "dei principi in tema di procedure di affidamento e di
esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal
regolamento".
Gli obblighi di cui all’articolo 79 appaiono
riconducibili al principio di trasparenza (oltre che a quello di
pubblicità enunciato, come il primo, dall'articolo 2); inoltre (e più in
particolare) dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 53 del 2010 l'obbligo
di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui
all’articolo 79, comma 5, lett. a), e la clausola standstill cui al
citato (e novellato) articolo 11, comma 10, sono funzionali a garantire la
tempestività e dunque l'efficacia dell'esercizio del diritto di agire in
giudizio da parte dei concorrenti che si ritengano ingiustamente
pregiudicati dall'esito della gara; e poiché tale obiettivo è privilegiato
dall'ordinamento nazionale ed europeo rispetto alla celerità nella
conclusione del contratto, appare logico ritenere che tanto i menzionati
obblighi informativi di cui all’articolo 79, quanto la clausola standstill di cui all’articolo 11, comma 10, sono applicabili anche
al cottimo fiduciario, perché finalizzati ad assicurare l'effettività di
un principio fondamentale e generale nel settore dei contratti pubblici,
che oltretutto non attiene specificamente alle modalità di svolgimento
della procedura di affidamento, a cui fa riferimento il comma 11
dell'articolo 125 (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 10 novembre 2010, n.
6570).
Nel caso di specie risulta, in punto di fatto, dall’esame della
documentazione depositata in atti che la commissione ha aggiudicato
provvisoriamente la gara di cui trattasi nella seduta del 25.6.2010 e che,
con la determinazione dirigenziale del n. 862 del 5.7.2010, sono stati
approvati i verbali della commissione e si è provveduto all’aggiudicazione
definitiva, mentre la convenzione è stata sottoscritta in pari data; la
gara, peraltro, aveva ad oggetto il servizio di gestione e custodia della
piscina comunale limitatamente al periodo 1.7.2010-31.8.2010 (prorogabile
al massimo, a seconda delle condizioni meteorologiche al 15.9.2010).
E’
indubbio, pertanto, che la clausola in questione sia rimasta inosservata e
ciò ha privato il ricorrente della possibilità di proporre ricorso a
questo T.A.R. prima della stipulazione del contratto.
Tuttavia risulta
rilevante, nel caso di specie, il richiamo contenuto nella memoria
conclusiva dell’amministrazione alle pretese ragioni di urgenza che
giustificherebbero l'inosservanza della clausola standstill.
Ed
infatti, come in precedenza ricordato, l’aggiudicazione definitiva e la
stipulazione della convenzione sono intervenute nella medesima data, ossia
il 5.7.2010, in quanto il servizio di cui trattasi avrebbe dovuto avere
esecuzione nella sola stagione estiva (dal 1.7.2010 al 31.8.2010) avendo
ad oggetto la custodia e la gestione della piscina comunale.
Sono,
pertanto, evidenti le ragioni di urgenza che hanno indotto
l’amministrazione a saltare la fase delle comunicazioni di cui
all’articolo 79 ed a provvedere all’immediata stipulazione del contratto e
contestuale esecuzione dello stesso, senza previamente rispettare il
termine dilatorio in questione.
Ne consegue che non si ritiene che
sussistano nel caso di specie, per le ragioni di cui in precedenza, i
presupposti per l’applicazione delle sanzioni alternative di cui
all’articolo 123.
Sul punto è sufficiente il richiamo al disposto di
cui al comma 9 dell’articolo 11 il quale dispone testualmente che “ … L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non e' consentita
durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di
sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto
previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa
vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in
cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari.”.
Attesa la ritenuta fondatezza nel merito del ricorso
nella parte concernente l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva
della gara di cui trattasi, con riferimento al primo assorbente motivo di
censura, si ritiene che, in osservanza alla regola secondo cui le spese
seguono la soccombenza, l’amministrazione va condannata al pagamento delle
spese del presente giudizio in favore della società ricorrente, nella
misura indicata nel dispositivo; per la medesima considerazione, inoltre,
facendo seguito alla richiesta della ricorrente, l’amministrazione deve,
altresì, rifonderle quanto corrisposto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, in parte lo accoglie e per l'effetto annulla
l’impugnato provvedimento di aggiudicazione e, per la parte che residua,
lo respinge.
Condanna l'amministrazione resistente al pagamento in
favore della ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in
complessivi euro 2.000,00, oltre IVA e CPA.
Contributo unificato
refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 2 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena
Filippi, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Maria Cristina
Quiligotti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2011
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