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Giurisprudenza
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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Ordinanza 12 aprile 2011 n. 3202
Pres. Giovannini - Est. Bottiglieri
Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana (Avv. M. De Tilla) ed altri c/ Ministero della Giustizia (Avv. Stato)


1. Professioni – Processo civile - Mediazione - Art. 5 co. 1 D.lgs. n. 28 del 2010 – Questione di legittimità costituzionale – E’ rilevante e non manifestatamente infondata – Ragioni.

 

2. Professioni – Processo civile - Mediazione - Organismi – Individuazione - Criteri - Art. 16 co. 1, D.lgs. n. 28 del 2010 - Questione di legittimità costituzionale – E’ rilevante e non manifestatamente infondata - Ragioni.

 

3. Processo Amministrativo – Ordini esponenziali - Legittimazione ad agire – Tutela della categoria - Sussiste.

 

4. Atto e provvedimento amministrativo – Norma regolamentare – Impugnabilità - Condizione – Adozione atto applicativo – Eccezione – Provvedimento specifico e concreto – Lesività.

1. E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 co. 1 D.lgs. n. 28 del 2010 poichè in contrasto con gli artt. 24 e 77 Cost., nella parte in cui, in materia di mediazione civile, introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione; prevede che l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice. Infatti, la predetta norma da un lato determina una incisiva influenza da parte di situazioni preliminari e pregiudiziali sull’azionabilità in giudizio di diritti soggettivi e sulla successiva funzione giurisdizionale statuale e dall’altro eccede dai criteri fissati dalla Legge delega n. 69 del 2009, atteso che tale legge nulla dice in tema di obbligatorietà del previo esperimento della mediazione al fine dell’esercizio della tutela giudiziale.

 

2. E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 co. 1, del D.lgs. n. 28 del 2010, per violazione degli artt. 24 e 77 Cost., nella parte in cui dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di “serietà ed efficienza”.

 

3. Gli ordini esponenziali della categoria forense sono pacificamente legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria nel suo complesso, di cui hanno la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratti di violazione di norme poste a tutela della professione, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire il conseguimento di vantaggi giuridicamente riferibili alla sfera della categoria stessa.

 

4. Il principio secondo il quale le norme regolamentari vanno impugnate unitamente all'atto applicativo che rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari trova eccezione per i provvedimenti che, sia pur di natura regolamentare, presentano un carattere specifico e concreto, e sono idonei ad incidere direttamente nella sfera giuridica degli interessati. Pertanto è ammissibile la domanda diretta ed autonoma di verifica giudiziale della conformità a legge del regolamento recante la determinazione dei criteri delle modalità di iscrizione degli organismi di mediazione, in quanto risulta preordinata all’utilità consistente nell’evitarne l’efficacia cogente per ogni avente causa, senza, cioè, che sia necessario rimandarne l'impugnazione al momento successivo dell’adozione dei conseguenti provvedimenti applicativi o esecutivi, che, del resto, non potrebbero che esplicare effetti meramente consequenziali rispetto all’atto stesso, che funge loro da indeclinabile presupposto.


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