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Giurisprudenza
n. 4-2011 - © copyright

 

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 7 aprile 2011 n. 363
Pres. Bianchi – Rel. Goso
Cooperativa Sociale Polima (avv. Enoch) c. Comune di Peveragno (avv.ti Golinelli, Martino) e Dolmen scs ed altri (avv.ti Salvini, Collidà)


1. Contratti p.a. – Gara – Esclusione dalla gara – Per mancata quantificazione di una voce determinante il prezzo – Criterio del massimo ribasso – Illegittimità.

 

2. – Contratti p.a. – Gara – Richiesta giustificazioni in sede di presentazione offerta – Illegittimità – Settori esclusi – Irrilevanza.

 

3. – Giustizia amministrativa – Deposito documenti in giudizio – Tardività – Rinvio udienza discussione – Irrilevanza.

 

4. – Contratti p.a. – Contratto – Stipulazione in pendenza termine ex art. 11 comma 10 ter d.lgs. 163/2006 - Dichiarazione inefficacia – Retroattività.

1. – Nei casi in cui il capitolato stabilisce che il massimo punteggio verrà assegnato al concorrente che proporrà il ribasso più elevato, anche se poi specifica che l’offerta deve contenere la quantificazione delle varie voci di costo che determinano il prezzo complessivo proposto, non può essere escluso il concorrente che non indichi una di tali voci, trattandosi di semplice elemento descrittivo dell’offerta formulata.

 

2. – La richiesta di presentare le giustificazioni al momento dell’offerta lede le esigenze di tutela della concorrenza e pertanto è illegittima anche in caso di appalto nei settori esclusi.

 

3. – Qualora un documento non sia depositato in giudizio nel termine previsto dalla legge e poi l’udienza di discussione sia rinviata su istanza di parte, ciò non vale a sanare l’irregolarità.

 

4. – La dichiarazione di inefficacia del contratto opera in via retroattiva nei casi in cui l’Amministrazione abbia violato il termine di venti giorni previsto dall’art. 11 comma 10 ter d.lgs. 163/2006.


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