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T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Ordinanza 6 aprile 2011 n. 904
Pres. Giordano – Est. Simeoli
L. N. (Avv. G. Panucci) c/ Ministero dell’Interno – Questura di Pavia (Avv. Stato)


1. Processo amministrativo – Interrogatorio libero – Ruolo probatorio suppletivo – Configurabilità – Piena prova – Esclusione

 

2. Processo amministrativo – Metodo acquisitivo – Ammissibilità – Limiti – Indisponibilità mezzi di prova – Conseguenze

 

3. Processo amministrativo – Mezzi di prova – Interrogatorio formale – Giuramento – Inammissibilità – Ragioni

 

4. Processo amministrativo – Mezzi di prova – Interrogatorio libero – Ammissibilità – Ragioni

 

5. Processo amministrativo – Interrogatorio libero – Ammissione – Valutazione discrezionale g.a – Sussiste – Conseguenze

 

6. Processo cautelare – Incidente cautelare – Parte sostanziale – Partecipazione – Ammissibilità

 

 

1. Le dichiarazioni rese in sede d’interrogatorio libero rivestono un ruolo probatorio suppletivo e indiziario, non potendo le risposte date nel corso del suo svolgimento avere valore di confessione, né essere apprezzate nella loro isolatezza quali elementi di piena prova; piuttosto, la loro deduzione fornisce al Giudice motivi sussidiari di convincimento per corroborare o disattendere le prove già acquisite al processo.

 

2. Nel processo amministrativo, il principio dispositivo è mitigato dal metodo acquisitivo soltanto in relazione all’effettiva indisponibilità dei mezzi di prova. Pertanto, in presenza di un prova piena già acquisita, il Giudice non può ammettere d’ufficio una prova diretta a sminuirne la pregnanza.

 

3. Nel processo amministrativo, nonostante il codice consenta al giudice di disporre anche l’assunzione di altri mezzi di prova contemplati dal codice civile, tale potere deve escludersi con riferimento all’interrogatorio formale e al giuramento, poiché l’indisponibilità per le parti delle situazioni soggettive fatte valere – stante il loro carattere di prova legale – è inconciliabile con la libertà di apprezzamento del giudice.

 

4. Nel processo amministrativo, il rinvio operato dal codice ai mezzi di prova contemplati nel codice civile, deve intendersi indirizzato anche all’interrogatorio libero delle parti, in ragione sia della pari dignità delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte che impone di evitare disparità di tutela sul terreno probatorio tra la sede giurisdizionale ordinaria e quella amministrativa, sia in ossequio al principio di parità delle parti, concretizzando la facoltà della parte privata di formulare chiarimenti.

 

5. Nel processo amministrativo l’interrogatorio libero delle parti non è atto processuale che deve indefettibilmente svolgersi in limine litis – come nel giudizio ordinario – ma è dipeso da una apposita e discrezionale valutazione di rilevanza del Collegio.

 

6. Nel processo amministrativo non è preclusa dalla legge parte la partecipazione della parte sostanziale alla trattazione dell’incidente cautelare.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 530 del 2011, proposto da:

LETIZIA NATALE, rappresentata e difesa dall’avv. Guglielmo Panucci, domiciliata ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via Corridoni n. 39 - Milano;

contro



MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI PAVIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;

nei confronti di



ANDREA FERRARIS, non costituito in giudizio;

per l’annullamento



- del provvedimento di ammonimento n.243/2010/Anticr. emesso, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 11/2009, conv. nella L. 38/2009, dal QUESTORE DELLA PROVINCIA DI PAVIA;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del MINISTERO DELL’INTERNO e della QUESTURA DI PAVIA;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Nel corso dell’udienza camerale del 2 marzo 2011, la ricorrente, presente nella camera di consiglio al fianco del suo avvocato, ha espresso la volontà di conferire con il suo Giudice. Tale richiesta, unitamente alla estrema particolarità della fattispecie, induce il Collegio, dopo attenta riflessione, a disporre l’interrogatorio libero delle parti costituite. Trattandosi di mezzo istruttorio estraneo alla tradizione del processo amministrativo, è opportuno svolgere alcune brevi considerazioni sulla sua natura e ammissibilità.

2. Le dichiarazioni rese in sede d’interrogatorio libero rivestono un ruolo probatorio “suppletivo” e “indiziario”, non potendo le risposte date nel corso del suo svolgimento avere valore di confessione, né essere apprezzate nella loro isolatezza quali elementi di piena prova; piuttosto, la loro deduzione fornisce al Giudice motivi sussidiari di convincimento per corroborare o disattendere le prove già acquisite al processo. Pur con i predetti limiti, l’interrogatorio libero costituisce un importante ausilio alla chiarificazione e precisazione delle allegazioni di fatto contenute negli scritti difensionali, inoltre, nelle controversie in cui solo il “contatto” con le parti può fornire indispensabili elementi “sensitivi” di convincimento ai fini del riscontro e della valutazione delle prove (in specie, documentali) già acquisite. Il colloquio informale, altresì, può consentire al Giudice di comprendere in maniera più esauriente i termini reali delle operazioni economiche e dei meccanismi tecnici celati dietro il linguaggio specialistico utilizzato, facilitando allo stesso tempo l’espunzione dal thema probandum dei fatti non oggetto di specifica contestazione e per i quali il deducentepuò essere assolto ab onere probandi.

3. L’interrogatorio libero, a parere del Collegio, è mezzo istruttorio che, senza aprire “crepe” di sistema, si iscrive armonicamente nelle trame dell’attuale ordinamento processuale amministrativo.
3.1. Il previgente regime processuale (art. 44 t.u. Cons. Stato r.d. 26 giugno 1924 n. 1054; art. 25 reg. 17 agosto 1907 n. 642; in materia edilizia, art. 16 l. 28 gennaio 1977 n. 10) non contemplava, nel giudizio amministrativo di legittimità, le prove orali dell’interrogatorio libero o formale, del giuramento decisorio e delle testimonianze (cfr. Corte Cost. n. 251/1989 che aveva disatteso la questione di costituzionalità della mancata previsione della prova testimoniale nel processo amministrativo di legittimità; diversamente, in sede di giurisdizione esclusiva per controversie attinenti a diritti soggettivi, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 146/1987, aveva esteso al processo amministrativo gli altri mezzi di prova previsti per il processo dinanzi al giudice ordinario).
Al di là dei condizionamenti derivanti dal timore delle possibili deviazioni che l’indiscriminato uso dei mezzi probatori orali avrebbero potuto determinare, tale assetto normativo rifletteva la realtà originaria di un processo la cui istruzione verteva prettamente su prove precostituite, ovvero su documenti che non si formavano innanzi al giudice nel processo in contraddittorio tra le parti, ma prima del processo nel momento stesso in cui il potere veniva tradotto in atto; un giudizio che “proseguiva” dal procedimento, in cui l’indagine probatoria sull’esercizio dei pubblici poteri era indiretta poiché incentrata essenzialmente sulle modalità mediante le quali era stata compiuta l’istruttoria nel procedimento amministrativo; dove il principio dispositivo, sia in punto di oneri di allegazioni dei fatti che di mezzi di prova, risultava fortemente attenuato dalle ricerche ufficiose del Giudice, al punto da far ritenere che l’uno (l’onere probatorio) fosse di per sé assolto dall’altro (l’onere di allegazione); un paradigma processuale dogmaticamente giustificato dalla considerazione della speciale categoria di situazioni oggettive che “sul terreno sostanziale si realizzano attraverso l’intermediazione del procedimento amministrativo” nonché dalla necessità di impedire che l’accesso diretto al fatto da parte del giudice in modo autonomo rispetto al procedimento amministrativo trasferisse sul piano giurisdizionale “quella funzione che spetta all’amministrazione nell’ambito del procedimento di formazione dei suoi atti”.
3.2. I successivi sviluppi della giurisprudenza hanno segnato una indubbia inversione di tendenza. Sulla propensione del Giudice a spingersi “oltre” la rappresentazione dei fatti forniti dal procedimento hanno contato diversi fattori.
Sul piano sostanziale, la progressiva conformazione del potere pubblico non più in termini di agire unilaterale e isolato, quanto di relazione giuridica informata ai principi di partecipazione trasparente e aperta (in ipotesi) finanche alla negoziazione degli interessi coinvolti, con il porre precisi doveri comportamentali a carico dell’autorità amministrativa, ha agevolato di riflesso il raggiungimento di un maggior equilibrio processuale quanto a parità di accesso alla prova.
Sul piano processuale, altresì, rilevano i seguenti svolgimenti: l’affermazione, a partire dal nuovo contenzioso sulla “regolazione”, di un più penetrante sindacato di ragionevolezza rispetto al mero riscontro di illogicità formale della decisione pubblica; la convinzione che quella degli apprezzamenti tecnici non sia un’area istituzionalmente “riservata” alla pubblica amministrazione, giacché ciò che certamente resta precluso al giudice amministrativo è soltanto il giudizio di valore e di scelta che “specializza” la funzione amministrativa, mentre l’interpretazione e l’accertamento dei presupposti della fattispecie di cui il potere è effetto spetta al giudice; se non sussiste il predetto limite istituzionale, neppure è insito nel processo amministrativo di legittimità (soprattutto a seguito dell’introduzione dello strumento della C.T.U.) un limite strutturale di accedere direttamente al fatto, costituendo piuttosto il potere di accertare i presupposti di fatto del provvedimento impugnato lo specifico della giurisdizione amministrativa anche di legittimità; il progressivo spostamento dell’oggetto del giudizio amministrativo dall’atto al rapporto regolato dal medesimo, al fine di scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata e sempre che non vi si frapponga l’ostacolo dato dalla non sostituibilità di attività discrezionali (cfr. recentemente Cons. Stato, ad. plen., sentenza 23 marzo 2011 n. 3), ha reso oramai intollerabile l’idea di una cognizione ristretta ai soli elementi di fatto che risultino esclusi o sussistenti in base alle risultanze procedimentali.
3.3. Il codice del processo amministrativo, al fine di dare continuità ad un modello processuale ispirato all’agilità delle forme piuttosto che al modello civilistico di giudizio a cognizione piena contraddistinto dalla predeterminazione legale di forme, termini e poteri delle parti, non ha introdotto un’autonoma fase di istruzione della causa, mantenendo fermo il principio di concentrazione dei poteri istruttori e decisori (pur con l’importante innovazione rappresentata dall’unificazione delle regole istruttorie per la giurisdizione di legittimità, esclusiva e di merito). Tuttavia, non può dirsi che il codice abbia svolto, nella specifica materia, un ruolo di mera canonizzazione dei risultati consolidati in giurisprudenza.
3.4. Per quanto permanga un assai ampio potere di intervento del giudice sul materiale di fatto introdotto dalle parti nel processo, non sembra che la formula del metodo acquisitivo nella formazione del materiale probatorio continui a connotare, negli stessi termini, il processo amministrativo. Il codice, in particolare, sembra definire, con maggiore precisione che in passato, l’oggetto ed il ruolo dei poteri ufficiosi.
Sotto il primo profilo, se l’introduzione dei fatti principali (per tale intendendosi quelli “posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”) è opera esclusiva delle parti (art. 64, I comma, c.p.a.), sembra conseguirne che il Giudice non possa spingersi alla verifica di fatti, che pure gli appaiono rilevanti ai fini del decidere, se non dedotti dalle parti, salvo che si tratti di fatti “secondari” (ovvero dedotti in funzione esclusivamente probatoria): è, dunque, alla ricerca dei fatti allegati dalle parti, che il Giudice “può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti” (art. 63, I comma, c.p.a.), “anche d’ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario” (art. 63, II comma, c.p.a.), oppure “disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione” (art. 64, III comma, c.p.a.).
Non sembra poi che, all’onere dell’introduzione della parte consegua automaticamente (come postula il metodo acquisitivo nella sua classica formulazione), il dovere di acquisizione del giudice semplicemente perché ne è stato offerto un principio di prova. Il richiamo del principio dell’onere della prova (articoli 63, I comma, e 64, I comma), a questo riguardo, sembra introdurre al riguardo un duplice limite.
In primo luogo, il principio dispositivo è mitigato dal metodo acquisitivo soltanto in relazione all’effettiva indisponibilità dei mezzi di prova. Inoltre, sembra doversi inferire che i poteri di ufficio sono preordinati essenzialmente ad evitare la meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova. In altre parole, il contemperamento del principio dispositivo sia con le esigenze di equilibrare la posizione della parte privata sia con la necessità di ricercare la verità materiale (stante l’estrema rilevanza pubblica delle questioni trattate), sembrerebbe essere stato predefinito dal legislatore nel senso che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, possa e debba disporre d’ufficio gli atti istruttori (“sollecitati” dal materiale acquisito), onde superare l’incertezza dei fatti in contestazione.
In definitiva, nella prospettiva segnalata, i poteri istruttori non potrebbero essere esercitati, non soltanto sulla base del sapere privato del giudice, ma anche con riferimento a fatti non allegati dalle parti, non acquisiti al processo in modo rituale, nonché contro la volontà delle parti di non servirsi di detta prova; del pari, in presenza di una prova piena già acquisita, non potrebbe il Giudice d’ufficio ammettere una prova diretta a sminuirne la pregnanza.
3.5. Oltre a trovare definitiva consolidazione il principio dispositivo quale fondamento della istruttoria (pur nella sua declinazione “attenuata”), una formula assai innovativa è quella che consente al giudice di disporre anche l’assunzione di altri mezzi di prova contemplati dal codice civile. Si tratta di una norma di chiusura che vuole assicurare l’accesso al fatto in modo pieno, a conferma di un nuovo paradigma del giudizio incentrato sul rapporto senza il diaframma delle risultanze procedimentali. L’esclusione dell’interrogatorio formale e del giuramento continua a giustificarsi in ragione della indisponibilità per le parti delle situazioni soggettive fatte valere e, stante il loro carattere di prova legale, per la inconciliabilità con la libertà di apprezzamento del giudice.
3.6. Il rinvio al codice di procedura civile deve ritenersi indirizzato anche all’interrogatorio libero delle parti. La sua ammissibilità, oltre a non essere preclusa dal carattere formale dell’attività amministrativa procedimentale, come si desume dall’ammissibilità della testimonianza scritta e dalla possibilità del Giudice di desumere argomenti di prova anche dal comportamento delle parti nel corso del processo (art. 64, comma 4, c.p.a.), si impone: sia in considerazione della pari dignità delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte che impone di evitare disparità di tutela sul terreno probatorio tra la sede giurisdizionale ordinaria e quella amministrativa; sia in ossequio al principio di parità delle parti (art. 2 c.p.a.), concretizzando la facoltà della parte privata di formulare chiarimenti (non a caso l’art. 63, I comma, c.p.a., riferisce il potere del Giudice di chiedere chiarimenti “alle parti”).
3.7. Neppure può valere l’obiezione secondo cui l’interrogatorio libero non è un mezzo di prova vero e proprio (cosicché non sarebbe ricompreso nel predetto rinvio al codice di procedura civile), dal momento che l’espressione stessa utilizzata dal codice del processo amministrativo è imprecisa, sol che si osservi che i mezzi di prova sono definiti (ad eccezione dell’ispezione) dal codice civile, limitandosi il codice di rito alla disciplina dei procedimenti di produzione ed assunzione delle prove nel processo.
3.8. Sotto altro profilo, non è preclusa dalla legge la partecipazione della parte sostanziale alla trattazione dell’incidente cautelare: difatti, l’art. 55, comma 7, c.p.a. si limita a precisare che, nella camera di consiglio, (soltanto) i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta, previsione quest’ultima compatibile con il fatto che nel processo amministrativo l’interrogatorio libero non è atto processuale che deve indefettibilmente svolgersi in limite litis (come invece per gli articoli 183 e 420 c.p.c.) ma è dipeso da una apposita e discrezionale valutazione di rilevanza del Collegio.

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nella presente controversia, sia utile esperire l’interrogatorio libero delle parti dal momento che, nelle produzioni allegate in atti, sono comprese numerose dichiarazioni scritte che possono essere più compiutamente apprezzate attraverso l’audizione orale della ricorrente e di un rappresentante dell’amministrazione.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza):
DISPONE gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
DELEGA il Giudice relatore all’espletamento del mezzo istruttorio.
FISSA l’udienza camerale per l’interrogatorio libero delle parti per il giorno 13 aprile 2011 ore 15,00.
FISSA sin d’ora la camera di consiglio per la discussione della domanda cautelare per il successivo giorno 14 aprile 2011, ore di rito.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Dario Simeoli, Referendario, Estensore
Raffaello Gisondi, Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2011





 

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