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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 31 marzo 2011 n. 101
Pres. ed est. C. Lamberti
S. S. e altri (OMISSIS) (avv. M. Riommi) c/ Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro; Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria (Avv. Distr. St.)


Istruzione pubblica – Scuola dell’infanzia e scuola primaria – Docenti - Graduatorie ad esaurimento –Iscrizione al Corso di Laurea – Rilevanza - Limiti

 

 

E’ legittimo il provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale (nella specie, per l’Umbria) di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento relative all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, nella parte in cui ritiene possibile l’iscrizione alle suddette graduatorie solo in favore degli iscritti all’a.a. 2007/2008 al Corso di Laurea in scienze della Formazione primaria per l’avvenuto riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi, ma non nei confronti di coloro che si sono iscritti agli stessi corsi nell’a.a. 2008/2009

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 62 del 2011, proposto dai

sigg.ri S. S. (e altri OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Riommi, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Riommi in Perugia, via Baldo, n. 7;

 

contro



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro; Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria, in persona del legale rappresentante; rappresentati e difesi dall'Avvocatura Stato, domiciliati per legge nei suoi Uffici in Perugia, via degli Offici, n. 14;

 

per l'annullamento



del provvedimento prot. n. 11899/C7 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, pubblicato in data 15 novembre 2010, con il quale le parti ricorrenti, inserite con riserva nelle graduatorie ad esaurimento relative all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria per il biennio 2009/2010 e 2010/2011, sono state cancellate dalle medesime graduatorie, nonché di ogni altro atto prodromico, connesso e consequenziale allo stesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto



1. Le ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia per il biennio 2009/2010 e 2010/2011 del personale docente ed educativo per la scuola primaria e dell’infanzia con riserva da sciogliere nei termini di legge e sono state inserite con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per i relativi anni scolastici, giusta provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria prot. n. 1440S/C7 del 6.08.2009 c prot. n. 8918/C7 del 9.08.2010, nonostante l’iscrizione delle ricorrenti al corso di laurea in scienze della formazione primaria fosse successiva all’anno accademico 2007 - 2008.
1.1. Con il provvedimento impugnato, l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria ha cancellato le parti ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento relative all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria in quanto l’iscrizione alle suddette graduatorie sarebbe consentita solo a coloro che, a seguito dell’avvenuto riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi, si sono iscritti all’a.a. 2007/2008 al Corso di Laurea in scienze della formazione primaria ma non a coloro che si sono iscritti agli stessi corsi nell’a.a. 2008/2009.
1.2. L’università degli studi di Perugia, avendo riconosciuti alle parti ricorrenti crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea le ha iscritte ad un corso di laurea successivo al primo. Allo stato, tutte le ricorrenti sono iscritte al IV°anno del corso di laurea, le stesse conseguiranno il diploma di laurea parallelamente a coloro che sono stati iscritti negli anni precedenti ivi compresi quelli iscritti nell’a.a. 2007/2008.
2. In punto di diritto le ricorrenti affermano:
che il corso di laurea in scienze della formazione primaria è stato istituito con legge n. 341/1990, il cui art. 3, co. 2 prevede che lo stesso costituisce titolo necessario per la partecipazione ai concorsi per l’abilitazione all’insegnamento;
che gli obiettivi formativi del corso di laurea e le attitudini e competenze caratterizzanti il profilo professionale dell’insegnante sono specificate nell’allegato “A” al D.M. 26 maggio 1998, sui criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario;
che l’art. 5 co. 3 della l. n. 53/2003 ha attribuito all’esame del corso di laurea sostenuto al termine dei corsi in scienza della formazione primaria valenza di esame di stato abilitativo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare consentendo l’inserimento nelle graduatorie previste dall’art. 401, del t.u. 297/1994;
che l’art. 1, co. 605 l. n. 296/2006 ha trasformato le graduatorie di cui all’art. 1, d.l. n. 97/2004 da permanenti in esaurimento, facendo salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 i docenti già in possesso del titolo di abilitazione e con riserva al conseguimento del titolo di abilitazione per i docenti che frequentano alla data di entrata in vigore della legge ovvero al dicembre 2006 tra gli altri i corsi di laurea in scienze dell’abilitazione primaria;
che la medesima legge n. 296/2006 ha consentito che nelle predette graduatorie potessero inserirsi coloro che erano in possesso di abilitazione e con riserva coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata iscritti nell’anno accademico 2006/2007;
che nella medesima graduatoria potevano iscriversi coloro che avevano proposto domanda all’VIII ciclo “SSIS” e al corso di laurea in scienze della formazione primaria iniziati entrambi nel 2006;
che l’art. 2, co. 416, l. n. 244/2007, ha abrogato l’art. 5, l. n. 53/2003, togliendo ogni valore abilitante al diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
che i corsi del IX ciclo SSIS e i corsi di laurea in scienza della formazione per l’anno 2007/2008 hanno avuto inizio;
che l’art. 64, co. 4-ter della l. n. 133/2008 ha sospeso i corsi della SSIS per l’anno accademico 2008-2009 che dovevano iniziare nel novembre 2008;
che il corso di laurea in scienze della formazione primaria per l’anno 2008/2009 ha avuto regolare inizio, in assenza di analoga norma di sospensione;
che l’art. 5-bis l. n. 169/2008 ha disposto che sono iscritti a domanda nelle graduatorie ad esaurimento e sono collocati in posizione spettante in base ai punteggi attribuiti e ai titoli posseduti in docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo SSIS attivati nell’anno accademico 2007/2008 e che possono chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie per il biennio 2009/2010 coloro che sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienza della formazione primaria;
che l’art. 6, della stessa legge n. 169/2008 ha ripristinato il valore abilitante al corso di laurea in scienza della formazione primaria;
che il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, all’art. 4, co. 2 ha disposto che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per una sola provincia secondo i termini e le modalità indicate nell’art. 11, ai sensi dell’art. 5-bis, l. n. 169/2008 coloro che si sono iscritti all’anno accademico 2007/2008.
2.1. Sulla scorta delle disposizioni sopradescritte, le ricorrenti assumono l’illegittimità del provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento relative all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria nella parte in cui ritiene possibile l’iscrizione alle suddette graduatorie solo in favore degli iscritti all’a.a. 2007/2008 al Corso di Laurea in scienze della Formazione primaria per l’avvenuto riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi, ma non nei confronti di coloro che si sono iscritti agli stessi corsi nell’a.a. 2008/2009.
3. L’Avvocatura dello Stato, costituita in giudizio, per il Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca e per l’Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del bando ed ha dedotto la sua infondatezza nel merito.

Considerato in diritto



4. Con l’impugnato provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, le ricorrenti sono state cancellate, in autotutela, dalle graduatorie ad esaurimento relative all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria per il biennio 2009/2010 e 2010/2011, di cui al provvedimento prot. 8918/C7a del 9 agosto 2010.
4.1. La cancellazione fa riferimento alla nota MIUR prot. n. 3506 dell’1.04.2010 con la quale viene precisato che la possibilità di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ai sensi del DM n. 42/09, art. 4 è consentita soltanto a coloro che, a seguito dell’avvenuto riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi, si sono iscritti nell’a.a. 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria ma non anche a coloro che si sono iscritti negli stessi corsi nell’a.a. 2008/2009.
4.2. In detta sede si specifica che “in alcune province, ai sensi del D.M. n. 42/09, sono stati iscritti con riserva, in attesa del conseguimento del titolo, aspiranti che, nell’anno accademico 2008/2009, a seguito dell’avvenuto riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi o sezioni, si sono iscritti nell’anno successivo al primo del corso SSIS o del corso di laurea in scienza della formazione primaria sezione di scuola per l’infanzia o sezione scuola primaria”.
5. Nella memoria dell’Avvocatura dello Stato è stato rappresentato che le ricorrenti erano state iscritte con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento nella provincia di Perugia biennio 09/11, avendo dichiarato in domanda, di essere iscritte al corso di laurea in scienze della formazione primaria nell’anno accademico 2007/2008 come da bando (art. 4, co. 2, DM n. 42/2009) mentre è stato verificato, a seguito di accertamento d’ufficio, che le stesse si erano iscritte al predetto corso di laurea nell’a.a. 2008/2009, conseguendo il riconoscimento di crediti formativi derivanti dal possesso di altre lauree.
5.1. Secondo l’art. 4, co. 2 del D.M. 42 dell’8 aprile 2009, “possono presentare domanda di inserimento, con riserva, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all’art. 11, ai sensi dell’art.5 bis della legge n. 169/08 …. coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008: a) al corso di laurea in scienze della formazione primaria. b) ….”.
6. Nei quattro motivi in cui si articola il ricorso, le interessate, che si sono effettivamente iscritte al corso di laurea in scienze della formazione primaria nell’anno accademico 2008/2009 (pur avendo dichiarato al momento di partecipazione al concorso di esservi iscritte nell’a.a. 2007/2008), sostengono di essere state iscritte dall’università degli studi di Perugia ad un anno di corso successivo al primo in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea e che conseguiranno il titolo completando il ciclo di studi nello stesso anno accademico degli scritti nel 2007/2008.
6.1. Nel che la loro piena equiparazione a questi ultimi e il possesso del requisito richiesto dell’art. 4, co. 2 del D.M. 42 dell’8 aprile 2009, illegittimamente disconosciuto dall’amministrazione che si sarebbe arrestata al dato formale dell’iscrizione avvenuta nell’anno accademico successivo (2008/2009) e non a quello precedente (2007/2008) senza considerare che, per effetto dei titoli formativi, l’iscrizione poteva essere considerata equiparabile a quelle effettuate all’anno precedente.
7. La tesi non è fondata.
7.1. Con il decreto-legge n.137 del 1° settembre 2008 furono introdotte una serie di disposizioni finalizzate ad attuare, nell’ambito dell’avvio dell’anno scolastico, i principi stabiliti dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, per l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze e per la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione.
7.2. In quest’ambito, il comma 605 della legge n. 296/2006 prevedeva, con effetto dalla sua entrata in vigore, la trasformazione in graduatorie ad esaurimento, delle graduatorie permanenti previste dall'art. 1 del d.l. n. 97/2004 (conv. l. n.143/2004) con il quale erano state rideterminate, a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico n. 297/1994 delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
7.3. Il testo unico istruzione aveva, a sua volta, trasformato in graduatorie permanenti graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, ed aveva ivi inserito i docenti che avevano superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto e i docenti che avevano chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.
7.4. Nel comma 605 della legge n. 296/2006 venivano fatti salvi gli inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, il corso di laurea in Scienza della formazione primaria (oltre ai corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del d.l. n. 97/2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico - COBASLID). Per costoro, la predetta riserva si considerava sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione.
7.5. La valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli e la definizione dei criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi, era demandata al successivo decreto ministeriale, salve rimanendo le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007.
7.6. Conformemente ai commi 605 e 607 della legge n. 296/2006, l’art.5 bis della legge n. 169/08, di conversione del decreto legge n. 137/2008 aveva stabilito che:
- erano iscritti, a domanda, nelle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010 ….ed erano collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti, i docenti che avevano frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell’anno accademico 2007/2008, e avevano conseguito il titolo abilitante (comma 1°): costoro erano perciò portatori di un vero e proprio diritto all’iscrizione;
- potevano inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si erano iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria (e ai corsi quadriennali di didattica della musica) con scioglimento della riserva all’atto del conseguimento dell’abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati con collocazione in graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti: costoro erano perciò portatori di un mero interesse tutelato, rimesso alla valutazione dell’amministrazione.
7.7. Il diverso spessore della situazione soggettiva della prima categoria di docenti rispetto alla seconda dipendeva dalla circostanza che gli uni avevano già maturato il titolo ad essere iscritti nelle graduatorie permanenti in virtù della frequenza ai corsi abilitanti ex d.l. n. 97/2004, a quelle presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), e ai corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico - COBASLID), mentre gli altri non erano in possesso del predetto titolo perché iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria.
7.8. Per gli iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria, il limite temporale dell’iscrizione nell’anno accademico 2007/2008 per poter conseguire l’inserimento provvisorio nelle graduatorie ad esaurimento, era direttamente connesso alla coincidenza dell’anno accademico con l’entrata in vigore della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007).
8. Detto limite temporale è rimasto inalterato dopo l’abrogazione dell’art. 5, co. 3, l. n. 53/2003 ad opera dell’art. 2, co. 416 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008).
8.1. Nella formazione primaria, l’art. 5, co. 3, l. n. 53/2003, attribuiva all'esame di laurea in scienze della formazione primaria ex art. 3, co. 2, l. n. 341/1990 valore di esame di Stato di abilitazione all'insegnamento, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria oltre che di titolo per l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico n. 297/1994, in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
8.2. La disposizione in esame prevedeva le modalità di accesso alla scuola di specializzazione per le attività di sostegno nei confronti degli insegnati che erano sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario e stabiliva che, per i corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, era valutato il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, avesse superato le relative prove di accesso.
8.3. Sino all’anno accademico 2007/2008, che come è noto inizia con il mese di novembre, era pertanto consentito di far valere i relativi crediti didattici e quelli maturati in altri percorsi formativi ai fini dell’iscrizione nel corso di laurea per anni superiori al primo onde far valere il relativo titolo per l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, ma non per gli anni accademici successivi.
8.4. La ratio della norma di abrogazione era infatti quella di non impinguare le graduatorie al fine di consentire l’assunzione del personale docente tramite l’espletamento di concorsi con cadenza biennale.
8.5. Ai predetti concorsi possono prendere parte tutti gli iscritti al corso di laurea negli anni accademici successivi al 2007/2008 e pertanto anche le odierne ricorrenti, il riconoscimento di crediti formativi ha permesso loro di iscriversi per la prima volta al corso di laurea nell’anno 2008/2009 per un anno successivo al primo, ma non di beneficiarie dell’iscrizione nelle graduatorie provvisorie.
9. Consegue l’infondatezza della pretesa delle ricorrenti a vedersi riconosciuta ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie provvisorie del corso di laurea iniziato nell’anno accademico 2008/2009, anche se in un anno successivo al primo e la legittimità dell’autotutela esercitata d’ufficio dall’amministrazione, in disparte dalle eccezioni d’inammissibilità sollevate dall’Avvocatura dello Stato che vanno qualificate inconferenti, non essendo contenuta nel controricorso alcuna compiuta ricostruzione del sistema.
9.1. Per quanto attiene alle censure sollevate nel ricorso, tutte basate sulla possibile illegittimità costituzionale della disparità di trattamento loro riservata rispetto ai docenti iscritti l’anno accademico precedente, a sostegno dell’infondatezza basti osservare che:
a) non sussiste disparità di trattamento rispetto ai docenti che avevano frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) ed avevano conseguito il titolo abilitante (comma 1°) perché portatori di un vero e proprio diritto all’iscrizione nelle graduatorie;
a1) il valore abilitante all’insegnamento attribuito dall’art. 6, d.l. n.137/2008 al titolo conseguito dagli iscritti ai corsi di laurea in scienza della formazione successivi all’a.a. 2007/2008 non implica che automaticamente sia titolo per l’iscrizione nelle graduatorie provvisorie, data la loro eccezionalità essendo ad esaurimento;
b) non incide il principio di eguaglianza il diverso trattamento riservato ai frequentatori dei corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) in quanto costoro erano già in possesso di un titolo abilitante all’iscrizione nelle graduatorie al momento della loro trasformazione in graduatorie provvisorie ad esaurimento;
b1) in presenza del precetto costituzionale che disciplina l’accesso ai pubblici uffici tramite concorso non rileva che la legge non abbia disciplinato un percorso diverso da quello concorsuale per conseguire l’obiettivo di un lavoro stabile nelle istituzioni scolastiche;
c) non c’è intrinseca contraddizione nell’operato del legislatore, laddove ha ripristinato il valore abilitante all’insegnamento del diploma di laurea in scienze della formazione primaria e ha, al contempo chiuso le graduatorie dalle quali attingere i docenti, in presenza del concorso quale modalità costituzionalmente primaria per accedere all’insegnamento;
d) la ratio cui è informato il sistema nel suo insieme di porre termine alla forma di reclutamento tramite graduatoria e di incentivare l’assunzione tramite concorso fa sì che non vi sia contraddittorietà fra l’esclusione delle ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento degli iscritti per la prima volta all’anno accademico 2008/2009 e il valore abilitante del titolo conseguito da costoro al pari degli iscritti agli anni accademici precedenti.
10. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto perché infondato.
10.1 Le spese del giudizio vanno compensate per l’evidente complessità delle questioni trattate e la farraginosità delle disposizioni in materia.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2011

 





 

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