REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'
Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di
registro generale 62 del 2011, proposto dai
sigg.ri S. S. (e altri
OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Riommi, con domicilio
eletto presso l’avv. Maurizio Riommi in Perugia, via Baldo, n. 7;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca, in persona del Ministro; Ufficio Scolastico Regionale Per
L'Umbria, in persona del legale rappresentante; rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Stato, domiciliati per legge nei suoi Uffici in Perugia,
via degli Offici, n. 14;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 11899/C7 dell'Ufficio
Scolastico Regionale per l'Umbria, pubblicato in data 15 novembre 2010,
con il quale le parti ricorrenti, inserite con riserva nelle graduatorie
ad esaurimento relative all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e
Scuola Primaria per il biennio 2009/2010 e 2010/2011, sono state
cancellate dalle medesime graduatorie, nonché di ogni altro atto
prodromico, connesso e consequenziale allo stesso.
Visti il ricorso
e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e del Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera
di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Cesare Lamberti e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le
stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto
1. Le ricorrenti hanno presentato domanda di
inserimento nelle graduatorie di III fascia per il biennio 2009/2010 e
2010/2011 del personale docente ed educativo per la scuola primaria e
dell’infanzia con riserva da sciogliere nei termini di legge e sono state
inserite con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo per i relativi anni scolastici, giusta provvedimenti
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria prot. n. 1440S/C7 del
6.08.2009 c prot. n. 8918/C7 del 9.08.2010, nonostante l’iscrizione delle
ricorrenti al corso di laurea in scienze della formazione primaria fosse
successiva all’anno accademico 2007 - 2008.
1.1. Con il provvedimento
impugnato, l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria ha cancellato le
parti ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento relative
all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria in
quanto l’iscrizione alle suddette graduatorie sarebbe consentita solo a
coloro che, a seguito dell’avvenuto riconoscimento di crediti formativi
conseguiti in altri corsi, si sono iscritti all’a.a. 2007/2008 al Corso di
Laurea in scienze della formazione primaria ma non a coloro che si sono
iscritti agli stessi corsi nell’a.a. 2008/2009.
1.2. L’università degli
studi di Perugia, avendo riconosciuti alle parti ricorrenti crediti
formativi conseguiti in altri corsi di laurea le ha iscritte ad un corso
di laurea successivo al primo. Allo stato, tutte le ricorrenti sono
iscritte al IV°anno del corso di laurea, le stesse conseguiranno il
diploma di laurea parallelamente a coloro che sono stati iscritti negli
anni precedenti ivi compresi quelli iscritti nell’a.a. 2007/2008.
2. In
punto di diritto le ricorrenti affermano:
che il corso di laurea in
scienze della formazione primaria è stato istituito con legge n. 341/1990,
il cui art. 3, co. 2 prevede che lo stesso costituisce titolo necessario
per la partecipazione ai concorsi per l’abilitazione
all’insegnamento;
che gli obiettivi formativi del corso di laurea e le
attitudini e competenze caratterizzanti il profilo professionale
dell’insegnante sono specificate nell’allegato “A” al D.M. 26 maggio 1998,
sui criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli
ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e
delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario;
che
l’art. 5 co. 3 della l. n. 53/2003 ha attribuito all’esame del corso di
laurea sostenuto al termine dei corsi in scienza della formazione primaria
valenza di esame di stato abilitativo all’insegnamento nella scuola
materna e nella scuola elementare consentendo l’inserimento nelle
graduatorie previste dall’art. 401, del t.u. 297/1994;
che l’art. 1,
co. 605 l. n. 296/2006 ha trasformato le graduatorie di cui all’art. 1,
d.l. n. 97/2004 da permanenti in esaurimento, facendo salvi gli
inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio
2007-2008 i docenti già in possesso del titolo di abilitazione e con
riserva al conseguimento del titolo di abilitazione per i docenti che
frequentano alla data di entrata in vigore della legge ovvero al dicembre
2006 tra gli altri i corsi di laurea in scienze dell’abilitazione
primaria;
che la medesima legge n. 296/2006 ha consentito che nelle
predette graduatorie potessero inserirsi coloro che erano in possesso di
abilitazione e con riserva coloro che hanno in corso una procedura
abilitante ordinaria o riservata iscritti nell’anno accademico
2006/2007;
che nella medesima graduatoria potevano iscriversi coloro
che avevano proposto domanda all’VIII ciclo “SSIS” e al corso di laurea in
scienze della formazione primaria iniziati entrambi nel 2006;
che
l’art. 2, co. 416, l. n. 244/2007, ha abrogato l’art. 5, l. n. 53/2003,
togliendo ogni valore abilitante al diploma di laurea in scienze della
formazione primaria;
che i corsi del IX ciclo SSIS e i corsi di laurea
in scienza della formazione per l’anno 2007/2008 hanno avuto
inizio;
che l’art. 64, co. 4-ter della l. n. 133/2008 ha sospeso i
corsi della SSIS per l’anno accademico 2008-2009 che dovevano iniziare nel
novembre 2008;
che il corso di laurea in scienze della formazione
primaria per l’anno 2008/2009 ha avuto regolare inizio, in assenza di
analoga norma di sospensione;
che l’art. 5-bis l. n. 169/2008 ha
disposto che sono iscritti a domanda nelle graduatorie ad esaurimento e
sono collocati in posizione spettante in base ai punteggi attribuiti e ai
titoli posseduti in docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo
SSIS attivati nell’anno accademico 2007/2008 e che possono chiedere
l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie per il biennio
2009/2010 coloro che sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso
di laurea in scienza della formazione primaria;
che l’art. 6, della
stessa legge n. 169/2008 ha ripristinato il valore abilitante al corso di
laurea in scienza della formazione primaria;
che il D.M. n. 42 dell’8
aprile 2009, all’art. 4, co. 2 ha disposto che possono presentare domanda
di inserimento con riserva nella III fascia delle graduatorie ad
esaurimento per una sola provincia secondo i termini e le modalità
indicate nell’art. 11, ai sensi dell’art. 5-bis, l. n. 169/2008 coloro che
si sono iscritti all’anno accademico 2007/2008.
2.1. Sulla scorta delle
disposizioni sopradescritte, le ricorrenti assumono l’illegittimità del
provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria di
cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento relative all’insegnamento
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria nella parte in cui
ritiene possibile l’iscrizione alle suddette graduatorie solo in favore
degli iscritti all’a.a. 2007/2008 al Corso di Laurea in scienze della
Formazione primaria per l’avvenuto riconoscimento di crediti formativi
conseguiti in altri corsi, ma non nei confronti di coloro che si sono
iscritti agli stessi corsi nell’a.a. 2008/2009.
3. L’Avvocatura dello
Stato, costituita in giudizio, per il Ministero dell'istruzione
dell'università e della Ricerca e per l’Ufficio scolastico regionale per
l'Umbria, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa
impugnazione del bando ed ha dedotto la sua infondatezza nel
merito.
Considerato in diritto
4. Con l’impugnato provvedimento dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l'Umbria, le ricorrenti sono state cancellate, in
autotutela, dalle graduatorie ad esaurimento relative all'insegnamento
nella Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria per il biennio 2009/2010 e
2010/2011, di cui al provvedimento prot. 8918/C7a del 9 agosto
2010.
4.1. La cancellazione fa riferimento alla nota MIUR prot. n. 3506
dell’1.04.2010 con la quale viene precisato che la possibilità di
iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ai sensi
del DM n. 42/09, art. 4 è consentita soltanto a coloro che, a seguito
dell’avvenuto riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri
corsi, si sono iscritti nell’a.a. 2007/2008 al corso di laurea in scienze
della formazione primaria ma non anche a coloro che si sono iscritti negli
stessi corsi nell’a.a. 2008/2009.
4.2. In detta sede si specifica che
“in alcune province, ai sensi del D.M. n. 42/09, sono stati iscritti con
riserva, in attesa del conseguimento del titolo, aspiranti che, nell’anno
accademico 2008/2009, a seguito dell’avvenuto riconoscimento di crediti
formativi conseguiti in altri corsi o sezioni, si sono iscritti nell’anno
successivo al primo del corso SSIS o del corso di laurea in scienza della
formazione primaria sezione di scuola per l’infanzia o sezione scuola
primaria”.
5. Nella memoria dell’Avvocatura dello Stato è stato
rappresentato che le ricorrenti erano state iscritte con riserva, nelle
graduatorie ad esaurimento nella provincia di Perugia biennio 09/11,
avendo dichiarato in domanda, di essere iscritte al corso di laurea in
scienze della formazione primaria nell’anno accademico 2007/2008 come da
bando (art. 4, co. 2, DM n. 42/2009) mentre è stato verificato, a seguito
di accertamento d’ufficio, che le stesse si erano iscritte al predetto
corso di laurea nell’a.a. 2008/2009, conseguendo il riconoscimento di
crediti formativi derivanti dal possesso di altre lauree.
5.1. Secondo
l’art. 4, co. 2 del D.M. 42 dell’8 aprile 2009, “possono presentare
domanda di inserimento, con riserva, nella III fascia delle graduatorie ad
esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità
indicati all’art. 11, ai sensi dell’art.5 bis della legge n. 169/08 ….
coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008: a) al corso di
laurea in scienze della formazione primaria. b) ….”.
6. Nei quattro
motivi in cui si articola il ricorso, le interessate, che si sono
effettivamente iscritte al corso di laurea in scienze della formazione
primaria nell’anno accademico 2008/2009 (pur avendo dichiarato al momento
di partecipazione al concorso di esservi iscritte nell’a.a. 2007/2008),
sostengono di essere state iscritte dall’università degli studi di Perugia
ad un anno di corso successivo al primo in virtù del riconoscimento di
crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea e che conseguiranno
il titolo completando il ciclo di studi nello stesso anno accademico degli
scritti nel 2007/2008.
6.1. Nel che la loro piena equiparazione a
questi ultimi e il possesso del requisito richiesto dell’art. 4, co. 2 del
D.M. 42 dell’8 aprile 2009, illegittimamente disconosciuto
dall’amministrazione che si sarebbe arrestata al dato formale
dell’iscrizione avvenuta nell’anno accademico successivo (2008/2009) e non
a quello precedente (2007/2008) senza considerare che, per effetto dei
titoli formativi, l’iscrizione poteva essere considerata equiparabile a
quelle effettuate all’anno precedente.
7. La tesi non è
fondata.
7.1. Con il decreto-legge n.137 del 1° settembre 2008 furono
introdotte una serie di disposizioni finalizzate ad attuare, nell’ambito
dell’avvio dell’anno scolastico, i principi stabiliti dalla legge n.
296/2006 (Finanziaria 2007) per la revisione, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle
classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e
delle istituzioni scolastiche, per l'individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze e per la definizione di un piano
triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del
precariato storico e di evitarne la ricostituzione.
7.2. In
quest’ambito, il comma 605 della legge n. 296/2006 prevedeva, con effetto
dalla sua entrata in vigore, la trasformazione in graduatorie ad
esaurimento, delle graduatorie permanenti previste dall'art. 1 del d.l. n.
97/2004 (conv. l. n.143/2004) con il quale erano state rideterminate, a
decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, le graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico n. 297/1994 delle disposizioni
legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado.
7.3. Il testo unico istruzione aveva, a sua volta, trasformato
in graduatorie permanenti graduatorie relative ai concorsi per soli titoli
del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria,
ed aveva ivi inserito i docenti che avevano superato le prove dell'ultimo
concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso
e il medesimo posto e i docenti che avevano chiesto il trasferimento dalla
corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.
7.4. Nel
comma 605 della legge n. 296/2006 venivano fatti salvi gli inserimenti
nelle graduatorie ad esaurimento da effettuare per il biennio 2007-2008
per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del
conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano,
alla data di entrata in vigore della presente legge, il corso di laurea in
Scienza della formazione primaria (oltre ai corsi abilitanti speciali
indetti ai sensi del d.l. n. 97/2004, i corsi presso le scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali
accademici di secondo livello ad indirizzo didattico - COBASLID). Per
costoro, la predetta riserva si considerava sciolta al conseguimento del
titolo di abilitazione.
7.5. La valutazione dei titoli e dei servizi
dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della
partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli e la definizione dei
criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei
corsi, era demandata al successivo decreto ministeriale, salve rimanendo
le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti
nelle graduatorie permanenti relative al biennio
2005/2006-2006/2007.
7.6. Conformemente ai commi 605 e 607 della legge
n. 296/2006, l’art.5 bis della legge n. 169/08, di conversione del decreto
legge n. 137/2008 aveva stabilito che:
- erano iscritti, a domanda,
nelle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010 ….ed
erano collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti
ai titoli posseduti, i docenti che avevano frequentato i corsi del IX
ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario
(SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo
didattico (COBASLID), attivati nell’anno accademico 2007/2008, e avevano
conseguito il titolo abilitante (comma 1°): costoro erano perciò portatori
di un vero e proprio diritto all’iscrizione;
- potevano inoltre
chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si
erano iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in
scienze della formazione primaria (e ai corsi quadriennali di didattica
della musica) con scioglimento della riserva all’atto del conseguimento
dell’abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali
sopra indicati con collocazione in graduatoria sulla base dei punteggi
attribuiti ai titoli posseduti: costoro erano perciò portatori di un mero
interesse tutelato, rimesso alla valutazione dell’amministrazione.
7.7.
Il diverso spessore della situazione soggettiva della prima categoria di
docenti rispetto alla seconda dipendeva dalla circostanza che gli uni
avevano già maturato il titolo ad essere iscritti nelle graduatorie
permanenti in virtù della frequenza ai corsi abilitanti ex d.l. n.
97/2004, a quelle presso le scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario (SISS), e ai corsi biennali accademici di secondo livello ad
indirizzo didattico - COBASLID), mentre gli altri non erano in possesso
del predetto titolo perché iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al
corso di laurea in scienze della formazione primaria.
7.8. Per gli
iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria, il
limite temporale dell’iscrizione nell’anno accademico 2007/2008 per poter
conseguire l’inserimento provvisorio nelle graduatorie ad esaurimento, era
direttamente connesso alla coincidenza dell’anno accademico con l’entrata
in vigore della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria
2007).
8. Detto limite temporale è rimasto inalterato dopo
l’abrogazione dell’art. 5, co. 3, l. n. 53/2003 ad opera dell’art. 2, co.
416 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008).
8.1. Nella formazione
primaria, l’art. 5, co. 3, l. n. 53/2003, attribuiva all'esame di laurea
in scienze della formazione primaria ex art. 3, co. 2, l. n. 341/1990
valore di esame di Stato di abilitazione all'insegnamento, nella scuola
materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria oltre che di
titolo per l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste
dall'articolo 401 del testo unico n. 297/1994, in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado.
8.2. La disposizione in
esame prevedeva le modalità di accesso alla scuola di specializzazione per
le attività di sostegno nei confronti degli insegnati che erano sprovvisti
dell'abilitazione all'insegnamento secondario e stabiliva che, per i corsi
di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, era valutato il percorso
didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del
diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini
del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in
soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità
accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di
specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, avesse
superato le relative prove di accesso.
8.3. Sino all’anno accademico
2007/2008, che come è noto inizia con il mese di novembre, era pertanto
consentito di far valere i relativi crediti didattici e quelli maturati in
altri percorsi formativi ai fini dell’iscrizione nel corso di laurea per
anni superiori al primo onde far valere il relativo titolo per
l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, ma non per gli anni
accademici successivi.
8.4. La ratio della norma di abrogazione
era infatti quella di non impinguare le graduatorie al fine di consentire
l’assunzione del personale docente tramite l’espletamento di concorsi con
cadenza biennale.
8.5. Ai predetti concorsi possono prendere parte
tutti gli iscritti al corso di laurea negli anni accademici successivi al
2007/2008 e pertanto anche le odierne ricorrenti, il riconoscimento di
crediti formativi ha permesso loro di iscriversi per la prima volta al
corso di laurea nell’anno 2008/2009 per un anno successivo al primo, ma
non di beneficiarie dell’iscrizione nelle graduatorie provvisorie.
9.
Consegue l’infondatezza della pretesa delle ricorrenti a vedersi
riconosciuta ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie provvisorie del
corso di laurea iniziato nell’anno accademico 2008/2009, anche se in un
anno successivo al primo e la legittimità dell’autotutela esercitata
d’ufficio dall’amministrazione, in disparte dalle eccezioni
d’inammissibilità sollevate dall’Avvocatura dello Stato che vanno
qualificate inconferenti, non essendo contenuta nel controricorso alcuna
compiuta ricostruzione del sistema.
9.1. Per quanto attiene alle
censure sollevate nel ricorso, tutte basate sulla possibile illegittimità
costituzionale della disparità di trattamento loro riservata rispetto ai
docenti iscritti l’anno accademico precedente, a sostegno
dell’infondatezza basti osservare che:
a) non sussiste disparità di
trattamento rispetto ai docenti che avevano frequentato i corsi del IX
ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario
(SSIS) ed avevano conseguito il titolo abilitante (comma 1°) perché
portatori di un vero e proprio diritto all’iscrizione nelle
graduatorie;
a1) il valore abilitante all’insegnamento attribuito
dall’art. 6, d.l. n.137/2008 al titolo conseguito dagli iscritti ai corsi
di laurea in scienza della formazione successivi all’a.a. 2007/2008 non
implica che automaticamente sia titolo per l’iscrizione nelle graduatorie
provvisorie, data la loro eccezionalità essendo ad esaurimento;
b) non
incide il principio di eguaglianza il diverso trattamento riservato ai
frequentatori dei corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione
per l’insegnamento secondario (SSIS) in quanto costoro erano già in
possesso di un titolo abilitante all’iscrizione nelle graduatorie al
momento della loro trasformazione in graduatorie provvisorie ad
esaurimento;
b1) in presenza del precetto costituzionale che disciplina
l’accesso ai pubblici uffici tramite concorso non rileva che la legge non
abbia disciplinato un percorso diverso da quello concorsuale per
conseguire l’obiettivo di un lavoro stabile nelle istituzioni
scolastiche;
c) non c’è intrinseca contraddizione nell’operato del
legislatore, laddove ha ripristinato il valore abilitante all’insegnamento
del diploma di laurea in scienze della formazione primaria e ha, al
contempo chiuso le graduatorie dalle quali attingere i docenti, in
presenza del concorso quale modalità costituzionalmente primaria per
accedere all’insegnamento;
d) la ratio cui è informato il
sistema nel suo insieme di porre termine alla forma di reclutamento
tramite graduatoria e di incentivare l’assunzione tramite concorso fa sì
che non vi sia contraddittorietà fra l’esclusione delle ricorrenti dalle
graduatorie ad esaurimento degli iscritti per la prima volta all’anno
accademico 2008/2009 e il valore abilitante del titolo conseguito da
costoro al pari degli iscritti agli anni accademici precedenti.
10. Il
ricorso deve essere conclusivamente respinto perché infondato.
10.1 Le
spese del giudizio vanno compensate per l’evidente complessità delle
questioni trattate e la farraginosità delle disposizioni in
materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'
Umbria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente,
Estensore
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
Pierfrancesco Ungari,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2011