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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 31 marzo 2011 n. 99
Pres. ed est. C. Lamberti
R. G. e M. B. (avv. F. A. De Matteis) c/ Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Distr. St.); Soprintendenza Per i Beni Archeologici per l'Umbria (n.c.) e nei confronti di Comune di Bettona (avv. M. Frenguelli)


1. Ambiente e territorio – Paesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Annullamento - Art. 159 e ss. D.Lgs. n. 22 gennaio 2004 n. 42 – Richieste istruttorie – Rilevanza – Termine di conclusione del procedimento – Interruzione e non sospensione

 

2. Ambiente e territorio – Paesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Annullamento - Art. 159 e ss. D.Lgs. n. 22 gennaio 2004 n. 42 – Esigenze istruttorie – Interruzione – Periodo di trenta giorni – Natura perentoria – Non sussiste

 

 

1. Nel procedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 159, comma 3, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, le richieste istruttorie dell’amministrazione non hanno carattere sospensivo ma interruttivo del termine per l’emanazione del relativo provvedimento di annullamento

 

2. Nel procedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 159, comma 3, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, il periodo non superiore ai trenta giorni di interruzione del decorso del termine per la conclusione del procedimento, al verificarsi delle esigenze istruttorie, non è assistito da alcune perentorietà la cui violazione possa dare luogo alla sanzione della nullità del provvedimento finale

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 416 del 2010, proposto dai

sig.ri R. G. e M. B., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Augusto De Matteis, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Augusto De Matteis in Perugia, via Bonazzi, 9;

 

contro



Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Stato e domiciliato per legge nei suoi uffici in Perugia, via degli Offici, 14; Soprintendenza Per i Beni Archeologici per l'Umbria in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;

 

nei confronti di



Comune di Bettona, un persona del sindaco rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Frenguelli, con domicilio eletto presso l’avv. Matteo Frenguelli in Perugia, via Cesarei, 4;

 

per l'annullamento



del decreto, privo di numero e data, notificato il 21.6.2010, con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria Perugia ha “... annullato il provvedimento n. 30 del 29/12/2009, con cui il Responsabile dello Sportello Unico per l‘Edilizia del Comune di Bettona autorizza la Ditta Gasparrini Renato e Betti Monia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 146 159 del D.Lgs. n. 42/2004, ai lavori di realizzazione di un fabbricato di civile abitazione in Bettona, Loc. S Antonio, da eseguirsi su terreno distinto catastalmente al foglio n. 35 particella n. 65 e 71 “, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, incluse - ove occorra - le note soprintendentizie prot. n. 3366 del 16.2.2010 e prot. n. 12632 del 15.6.2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e le Attività Culturali e di Comune di Bettona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti sono proprietari in Località S. Antonio (o Malandruge) del Comune di Bettona di un lotto edificabile (n. 71/A), ricadente in un perimetro classificato "E1 "(residenziale rurale), facente parte della lottizzazione "Centro Residenziale S. Antonio ", adottata con delibera C.C. n. 12 del 18.2.1974 ed approvata con D.P.G.R. n. 811 del 2.8.1974.
1.1. La vocazione edificatoria della proprietà Gasparrini-Betti, distinta catastalmente al Fg. 35, p.lle 65 e 71, è stata confermata dalla variante di adeguamento al P.U.T. approvata con D.P.G.R. n. 351 del 16.6.1997 e dal P.R.G. adottato con delibera consiliare n. 81 del 16.11.2008.
1.2. La porzione corrispondente alla p.lla 65, censita come "seminativo " ricade in un' ampia area non boscata - nemmeno di fatto- estesa Ha. 5 ca., che coincide con gli antichi terreni seminativi annessi alla colonica denominata "Campo Tinarelli " ed è posta in prossimità di una fascia boschiva, all'interno della quale ricade, invece, la p.lla 71.
1.3. La proprietà dei ricorrenti è soggetta a vincolo paesaggistico (delibera G.R. n. 2611 del 24.4.1985).
2. I signori Gasparrini-Betti, con istanza depositata il 6.2.2009, hanno chiesto il rilascio di un permesso di costruire, finalizzato alla realizzazione sulla p.lla 65 di un fabbricato di civile abitazione (due piani fuori terra), curando l’inserimento del manufatto nell’àmbito tutelato.
2.2. La Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, nella seduta del 17.12.2009, ha espresso motivato parere favorevole con prescrizioni.
2.3. Il Responsabile dello sportello unico per l'edilizia del Comune di Bettona ha rilasciato ai ricorrenti l’autorizzazione paesaggistica n. 30 - prot. n. 1309- del 29.12. 2009, ai sensi dell'art. 159, D.Lgs. n. 42/2004.
2.4. Il Comune di Bettona, con allegato alla nota prot. n. 132 del 7.1.2010, depositata presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria - Perugia, ha rimesso all'Organo statale - ai fini dell'esercizio del potere previsto in via transitoria dall'art. 159, co. 4, D.Lgs. n. 42/2004, l' autorizzazione n. 30/2009 ed i relativi elaborati.
2.5. Con nota prot. n. 3366 del 16.2.2010, la Soprintendenza ha definito insufficiente la documentazione rimessale, richiedendo ulteriori documenti e segnalando che il termine dell’art. 159, co. 4, D.Lgs. n. 42/2004 iniziava a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.
2.6. Il Responsabile del S.U.E., con nota prot. n. 4145 dell'11.5.2010, depositata il 19.5.2010, ha consegnato la documentazione integrativa richiesta, chiarendo che il lotto ove è prevista la costruzione del fabbricato non ricomprende una radura interna all'area boscata ma fa parte di un’ampia zona non boscata della superficie complessiva di 5 ettari che da tempo immemorabile ha costituito i terreni seminativi di pertinenza del casale agricolo denominato "Campo Tinarelli”.
2.7. Con ulteriore nota prot. 4771 del 3.6.2010, il Responsabile del S.U.E. ha fornito ulteriori chiarimenti sul regime urbanistico e vincolistico dell'area di intervento.
2.8. Con il decreto in epigrafe, allegato alla nota prot. n. 12632 del 15.6.2010, la Soprintendenza ha annullato l'autorizzazione n. 30/2009.
3. Nei cinque distinti motivi di ricorso si deduce la tardività del decreto di annullamento per i diversi profili articolati nelle prime tre censure e l’erroneità della motivazione e lo sviamento per le ragioni esposte nelle altre due.
3.1. Nel giudizio si sono costituiti il Ministero per i beni e le attività culturali depositando i documenti e chiedendo il rigetto del ricorso e il Comune di Bettona rappresentando l’infondatezza del ricorso stesso nei suoi confronti.
3.2. La causa è stata spedita per la decisione all’udienza del 9 febbraio 2011.
4. Precede l’esame del merito la disamina della tardività del decreto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria - Perugia, notificato il 21 giugno 2010, con il quale è stato annullato il provvedimento n. 30 del 29 dicembre 2009 del Responsabile dello Sportello Unico per l’‘Edilizia del Comune di Bettona, di autorizzazione ai lavori di realizzazione di un fabbricato di civile abitazione in Bettona, Loc. S Antonio, in favore della Ditta Gasparrini Renato e Betti Monia.
4.1. Secondo gli assunti attorei, la necessità in sede istruttoria, prevista dall’art. 6 co. 6-bis del D.M. n. 165 del 19 giugno 2002,di chiedere chiarimenti, acquisire elementi di giudizio o effettuare accertamento di natura tecnica, avrebbe natura di evento sospensivo e non interruttivo del termine per la conclusione del procedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, come regolato dal comma 3 dell’art. 159, D.Lgs. n. 42/2004.
4.2. Il decreto impugnato, da imputare alla stessa data di formazione della comunicazione n. 12632 del 15 giugno 2010, sarebbe stato assunto 7 o 6 giorni dopo la scadenza del termine perentorio di sessanta giorni previsti dalla disposizione citata, decorrenti dalla data del 7 o dell’8 gennaio 2010 (variabile a seconda del timbro postale apposto sul plico di spedizione o del protocollo di ricezione della Soprintendenza apposto sulla nota di invio dell’autorizzazione paesaggistica del Comune n. 30/2009.
4.3. Lo sforamento del termine perentorio sarebbe evidente, infatti, sommando il periodo trascorso dal 7 o dall’8 gennaio 2010 fra la ricezione dell’autorizzazione paesaggistica del Comune e 16 febbraio 2010 di richiesta di ulteriori documenti di cui alla nota soprintendentizia n. 3306 (pari a 40 o i 39 giorni) con il periodo decorso dal 19 maggio 2010, di acquisizione da parte della Soprintendenza dei documenti inviati dal Comune sino al 15 giugno 2010 di emanazione del provvedimento impugnato (pari a 27 o 26 giorni).
5. La tesi non è condivisibile.
5.1. Soccorre anzitutto l’elemento letterale:
secondo il comma 6-bis aggiunto dall'articolo 3, D.M. 19 giugno 2002, n. 165, all’art. 6 D.M. 13 giugno 1994, n. 495, “…il termine per la conclusione del procedimento è interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della comunicazione e riprende a decorrere…”. Con ciò intendendo il decorso di un nuovo termine e non la continuazione di quello precedente al pari di quanto avviene nell’art. 2945, c.c..
5.2. Soccorre inoltre il criterio teleologico:
ai sensi del comma 3 dell’art. 159, D.Lgs. n. 42/2004, nel quale è contenuto il rinvio al D.M. 13 giugno 1994, n. 495 come integrato dal D.M. 19 giugno 2002, n. 165, l’esercizio del potere di annullamento da parte della Soprintendenza opera nei “…sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione”. Con ciò intendendo che sino a quel momento, in mancanza di compiuti elementi istruttori, il potere di annullamento non può essere in concreto esercitato: con il nuovo decorso del termine, il legislatore ha, dunque, inteso lasciare all’amministrazione un congruo spatium deliberandi determinato nei sessanta giorni dall’acquisizione di tutti gli elementi necessari per decidere.
5.3. Soccorre, infine, l’argomento sistematico:
diversamente dal comma 3, i commi 2 e 4 dell’art. 159, D.Lgs. n. 42/2004, nei quali sono rispettivamente disciplinati il rilascio o il diniego dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Sovrintendenza (comma 2) e la richiesta dell’autorizzazione stessa alla Soprintendenza (comma 4), è espressamente previsto che la richiesta di integrazioni ha efficacia sospensiva del termine di sessanta giorni.
5.4. Deve essere così respinto il primo motivo, nel quale il ricorrente attribuisce alle richieste istruttorie del procedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 159, comma 3, D.Lgs. n. 42/2004, carattere sospensivo e non interruttivo del termine per l’emanazione del relativo provvedimento di annullamento.
6. Sono parimenti da respingere le ulteriori censure, riportate al secondo e al terzo motivo, nelle quali si afferma la nullità del provvedimento sotto il profilo dello scadere dei trenta giorni “interni” all’istruttoria decorrenti, ex art. 159, comma 3, D.Lgs. n. 42/2004, dalla data della comunicazione ai soggetti interessati e all'amministrazione che ha trasmesso la documentazione da integrare e sotto l’aspetto della violazione del criterio di “logica collaborativa” che governa i rapporti tra regione/comuni e soprintendenza evidenziati nella decisione n. 496/2009 di questo Tribunale amministrativo.
6.1. Secondo gli assunti attorei, fra la data del 18 marzo 2010 della richiesta di documenti da parte della soprintendenza (o del 25 marzo 2010 di ricezione della stessa da parte del Comune) e la data del 15 giugno 2010 di emanazione del provvedimento impugnato, sarebbero trascorsi ben più dei 30 giorni previsti dall’art. art. 159, comma 3, D.Lgs. n. 42/2004 per la conclusione del procedimento.
6.1.1. Nell’art. 159, comma 3, D.Lgs. n. 42/2004, il periodo non superiore ai trenta giorni di interruzione del decorso del termine per la conclusione del procedimento, al verificarsi delle esigenze istruttorie, non è assistito da alcune perentorietà la cui violazione possa dare luogo alla sanzione della nullità del provvedimento finale, allorché adottato dopo la scadenza dell’anzidetto termine.
6.1.2. Che come ammette lo stesso ricorrente, l’intero procedimento si sia concluso con 7 (o 6) giorni di ritardo rispetto a quello di sessanta giorni, ordinariamente previsto per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, sottrae l’attività dell’amministrazione alle censure di violazione del precetto di “logica collaborativa”, atteso il termine massimo di 90 giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali previsto dallo stesso art. 2, co. 3 della legge n. 241/1990.
6.1.3. Nella complessiva economia procedimentale, non assume pertanto alcun rilievo che la Soprintendenza abbia atteso 40 (o 39 giorni) dalla comunicazione del Comune per formulare la richiesta d’integrazione istruttoria.
7. Nel quarto motivo, il provvedimento è censurato sotto tre distinti profili dell’impianto motivazionale, precisamente: a) nella parte in cui ha affermato l’inedificabilità dell'area d'intervento, in quanto "boscata e come tale tutelata ai sensi della ex legge 431/1985"; b) laddove adduce la sottoposizione del lotto interessato a vincolo SIC regolamentato dal P. T. C. P. - art. 36 (ambiti delle risorse naturalistico ambientali faunistiche - tutela delle aree e dei siti di interesse comunitario) che vieta la realizzazione di nuovi edifici; c) sotto l’aspetto dell’assenza di valutazioni tecnico giuridiche giustificative dell'emanazione del parere favorevole … specie alla luce delle modifiche che l'intervento assentito arrecherebbe ai luoghi tutelati, compromettendo la protezione delle risorse naturalistiche ambientali e faunistiche tutelate.
7.1. I profili di censura sotto tutti da disattendere.
7.2. Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, la nozione di “area boscata” va riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste, ma, per identità di ratio, anche a tutte le aree che siano concretamente inserite in un contesto forestale. (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 30 ottobre 2008, n. 2723; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 10 marzo 2007, n. 1174).
7.2.1. Nell’ambito di una visione d’insieme, proprio della valutazione paesaggistica, nel provvedimento si evidenzia che la località interessata dalla realizzazione del manufatto “ricade in area collinare boschiva” e che l’area interessata dall’intervento è boscata”.
7.2.2. Quando addotto nel provvedimento non contraddice con la relazione di chiarimenti del Comune n. 4771 del 4 giugno 2010, ove si afferma che “il lotto è stato confermato sia dalla variante di adeguamento al PUT che dal PRG in quanto posto in adiacenza al limite del bosco ma ricompreso in una vasta area non boscata dell’estensione di circa 5 ettari che costituiva i terreni seminativi annessi alla casa colonica catastalmente denominata “Campo Tinarelli” esistente da tempo immemorabile.
7.2.3. E’ proprio delle valutazioni della Sovrintendenza, informate ad una visione generale della naturalità propria di una determinata area, che rispetto alla situazione immediatamente circostante l’area ai sedime, assuma rilevo predominante il contorno nel suo insieme e pertanto la situazione di un’area più vasta.
7.2.4. E’ perciò irrilevante che il sedime del fabbricato sia inserito in una porzione censita come seminativo e non sia compresa fra quelle che il piano di livello provinciale perimetri fra quelle boscate: è infatti pacifico fra le parti che aldilà dei cinque ettari che contornavano il sedime destinato a fabbricato vi fosse un’estesa superficie di bosco.
7.2.5. Il provvedimento si presenta perciò ineccepibile sotto l’aspetto motivazionale, non avendo il Comune valutato l’impatto del fabbricato sull’area nel suo insieme, come, peraltro evidenziato anche nella sentenza n. 7 del 18 gennaio 2010 di questo Tribunale, ove, a sostegno del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, si precisa che il manufatto si adegua correttamente nel contesto in questione senza peraltro produrre alterazioni tali da considerarsi lesive del contesto e da interporsi quale elemento ostativo sulle visuali, ampiamente dominate da vegetazione arborea anche d'alto fusto.
7.3. E’ poi da disattendere che l’assoggettamento dell’intera zona del comune di Bettona a vincolo SIC non abbia alcun effetto con il vincolo paesaggistico sull’area.
7.3.1. E, invero l’art. 17-bis del PRG del Comune di Bettona rinvia all’art. 36 del P.T.C.P. nel quale è contenuto il divieto di realizzazione di nuovi edifici, per le aree aventi forti connotati di naturalità e per quelle aventi elevatissimo valore naturalistico ambientale.
7.4. Non impinge la legittimità del provvedimento impugnato che nell’autorizzazione n. 30/2009 il responsabile S.U.E. abbia imposto una serie di significative prescrizioni, atteso il loro carattere prevalentemente edilizio, come tale irrilevante rispetto alla compromissione delle risorse naturalistiche ambientali e faunistiche suscettibili di essere cagionate dall'intervento assentito.
8. Nel procedimento di verifica dell’autorizzazione paesistica, il potere di cognizione dell’autorizzazione, da parte dell’autorità statale, non è limitato ai soli parametri di conformità alla legge del provvedimento oggetto di valutazione: secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. VI, 5 novembre 2007, n. 5719), il riferimento alla non conformità alle prescrizioni di tutela del paesaggio, implica valutazioni discrezionali proprie dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali e paesaggistici a tutela dell’interesse generale alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio culturale ed ambientale, che come tali si pongono su un piano diverso dalle valutazioni riservate all’autorità comunale.
8.1. Va così respinto il quinto motivo di indebita ingerenza della Sovrintendenza nella discrezionalità riservata al Comune.
9. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto perché infondato.
9.1. Deve essere estromesso dal giudizio il Comune di Bettona non avendo emanato il provvedimento impugnato né in posizione di controinteresse rispetto ai ricorrenti.
9.2. Le spese del giudizio vanno compensate fra tutte le parti dato il carattere puramente fattuale di gran parte delle questioni trattate.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria definitivamente pronunciando e previa estromissione dal giudizio del Comune di Bettona, respinge il ricorso.
Spese compensate fra tutte le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2011

 





 

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