REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'
Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 416 del
2010, proposto dai
sig.ri R. G. e M. B., rappresentati e difesi
dall'avv. Francesco Augusto De Matteis, con domicilio eletto presso l’avv.
Francesco Augusto De Matteis in Perugia, via Bonazzi, 9;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali in
persona del Ministro legale rappresentante, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Stato e domiciliato per legge nei suoi uffici in Perugia,
via degli Offici, 14; Soprintendenza Per i Beni Archeologici per l'Umbria
in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Comune di Bettona, un persona del sindaco
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Frenguelli, con domicilio eletto
presso l’avv. Matteo Frenguelli in Perugia, via Cesarei, 4;
per l'annullamento
del decreto, privo di numero e data, notificato il
21.6.2010, con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici dell’Umbria Perugia ha “... annullato il provvedimento n. 30
del 29/12/2009, con cui il Responsabile dello Sportello Unico per
l‘Edilizia del Comune di Bettona autorizza la Ditta Gasparrini Renato e
Betti Monia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 146 159 del D.Lgs. n.
42/2004, ai lavori di realizzazione di un fabbricato di civile abitazione
in Bettona, Loc. S Antonio, da eseguirsi su terreno distinto catastalmente
al foglio n. 35 particella n. 65 e 71 “, nonché di ogni altro atto e/o
provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, incluse -
ove occorra - le note soprintendentizie prot. n. 3366 del 16.2.2010 e
prot. n. 12632 del 15.6.2010.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i
Beni e le Attività Culturali e di Comune di Bettona;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Cesare Lamberti e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono proprietari in Località S.
Antonio (o Malandruge) del Comune di Bettona di un lotto edificabile (n.
71/A), ricadente in un perimetro classificato "E1 "(residenziale rurale),
facente parte della lottizzazione "Centro Residenziale S. Antonio ",
adottata con delibera C.C. n. 12 del 18.2.1974 ed approvata con D.P.G.R.
n. 811 del 2.8.1974.
1.1. La vocazione edificatoria della proprietà
Gasparrini-Betti, distinta catastalmente al Fg. 35, p.lle 65 e 71, è stata
confermata dalla variante di adeguamento al P.U.T. approvata con D.P.G.R.
n. 351 del 16.6.1997 e dal P.R.G. adottato con delibera consiliare n. 81
del 16.11.2008.
1.2. La porzione corrispondente alla p.lla 65, censita
come "seminativo " ricade in un' ampia area non boscata - nemmeno di
fatto- estesa Ha. 5 ca., che coincide con gli antichi terreni seminativi
annessi alla colonica denominata "Campo Tinarelli " ed è posta in
prossimità di una fascia boschiva, all'interno della quale ricade, invece,
la p.lla 71.
1.3. La proprietà dei ricorrenti è soggetta a vincolo
paesaggistico (delibera G.R. n. 2611 del 24.4.1985).
2. I signori
Gasparrini-Betti, con istanza depositata il 6.2.2009, hanno chiesto il
rilascio di un permesso di costruire, finalizzato alla realizzazione sulla
p.lla 65 di un fabbricato di civile abitazione (due piani fuori terra),
curando l’inserimento del manufatto nell’àmbito tutelato.
2.2. La
Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, nella
seduta del 17.12.2009, ha espresso motivato parere favorevole con
prescrizioni.
2.3. Il Responsabile dello sportello unico per l'edilizia
del Comune di Bettona ha rilasciato ai ricorrenti l’autorizzazione
paesaggistica n. 30 - prot. n. 1309- del 29.12. 2009, ai sensi dell'art.
159, D.Lgs. n. 42/2004.
2.4. Il Comune di Bettona, con allegato alla
nota prot. n. 132 del 7.1.2010, depositata presso la Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria - Perugia, ha rimesso
all'Organo statale - ai fini dell'esercizio del potere previsto in via
transitoria dall'art. 159, co. 4, D.Lgs. n. 42/2004, l' autorizzazione n.
30/2009 ed i relativi elaborati.
2.5. Con nota prot. n. 3366 del
16.2.2010, la Soprintendenza ha definito insufficiente la documentazione
rimessale, richiedendo ulteriori documenti e segnalando che il termine
dell’art. 159, co. 4, D.Lgs. n. 42/2004 iniziava a decorrere dalla
ricezione della documentazione richiesta.
2.6. Il Responsabile del
S.U.E., con nota prot. n. 4145 dell'11.5.2010, depositata il 19.5.2010, ha
consegnato la documentazione integrativa richiesta, chiarendo che il lotto
ove è prevista la costruzione del fabbricato non ricomprende una radura
interna all'area boscata ma fa parte di un’ampia zona non boscata della
superficie complessiva di 5 ettari che da tempo immemorabile ha costituito
i terreni seminativi di pertinenza del casale agricolo denominato "Campo
Tinarelli”.
2.7. Con ulteriore nota prot. 4771 del 3.6.2010, il
Responsabile del S.U.E. ha fornito ulteriori chiarimenti sul regime
urbanistico e vincolistico dell'area di intervento.
2.8. Con il decreto
in epigrafe, allegato alla nota prot. n. 12632 del 15.6.2010, la
Soprintendenza ha annullato l'autorizzazione n. 30/2009.
3. Nei cinque
distinti motivi di ricorso si deduce la tardività del decreto di
annullamento per i diversi profili articolati nelle prime tre censure e
l’erroneità della motivazione e lo sviamento per le ragioni esposte nelle
altre due.
3.1. Nel giudizio si sono costituiti il Ministero per i beni
e le attività culturali depositando i documenti e chiedendo il rigetto del
ricorso e il Comune di Bettona rappresentando l’infondatezza del ricorso
stesso nei suoi confronti.
3.2. La causa è stata spedita per la
decisione all’udienza del 9 febbraio 2011.
4. Precede l’esame del
merito la disamina della tardività del decreto della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria - Perugia, notificato il
21 giugno 2010, con il quale è stato annullato il provvedimento n. 30 del
29 dicembre 2009 del Responsabile dello Sportello Unico per l’‘Edilizia
del Comune di Bettona, di autorizzazione ai lavori di realizzazione di un
fabbricato di civile abitazione in Bettona, Loc. S Antonio, in favore
della Ditta Gasparrini Renato e Betti Monia.
4.1. Secondo gli assunti
attorei, la necessità in sede istruttoria, prevista dall’art. 6 co. 6-bis
del D.M. n. 165 del 19 giugno 2002,di chiedere chiarimenti, acquisire
elementi di giudizio o effettuare accertamento di natura tecnica, avrebbe
natura di evento sospensivo e non interruttivo del termine per la
conclusione del procedimento di annullamento dell’autorizzazione
paesaggistica, come regolato dal comma 3 dell’art. 159, D.Lgs. n.
42/2004.
4.2. Il decreto impugnato, da imputare alla stessa data di
formazione della comunicazione n. 12632 del 15 giugno 2010, sarebbe stato
assunto 7 o 6 giorni dopo la scadenza del termine perentorio di sessanta
giorni previsti dalla disposizione citata, decorrenti dalla data del 7 o
dell’8 gennaio 2010 (variabile a seconda del timbro postale apposto sul
plico di spedizione o del protocollo di ricezione della Soprintendenza
apposto sulla nota di invio dell’autorizzazione paesaggistica del Comune
n. 30/2009.
4.3. Lo sforamento del termine perentorio sarebbe evidente,
infatti, sommando il periodo trascorso dal 7 o dall’8 gennaio 2010 fra la
ricezione dell’autorizzazione paesaggistica del Comune e 16 febbraio 2010
di richiesta di ulteriori documenti di cui alla nota soprintendentizia n.
3306 (pari a 40 o i 39 giorni) con il periodo decorso dal 19 maggio 2010,
di acquisizione da parte della Soprintendenza dei documenti inviati dal
Comune sino al 15 giugno 2010 di emanazione del provvedimento impugnato
(pari a 27 o 26 giorni).
5. La tesi non è condivisibile.
5.1.
Soccorre anzitutto l’elemento letterale:
secondo il comma 6-bis
aggiunto dall'articolo 3, D.M. 19 giugno 2002, n. 165, all’art. 6 D.M. 13
giugno 1994, n. 495, “…il termine per la conclusione del procedimento è
interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta
giorni, dalla data della comunicazione e riprende a decorrere…”. Con
ciò intendendo il decorso di un nuovo termine e non la continuazione di
quello precedente al pari di quanto avviene nell’art. 2945, c.c..
5.2.
Soccorre inoltre il criterio teleologico:
ai sensi del comma 3
dell’art. 159, D.Lgs. n. 42/2004, nel quale è contenuto il rinvio al D.M.
13 giugno 1994, n. 495 come integrato dal D.M. 19 giugno 2002, n. 165,
l’esercizio del potere di annullamento da parte della Soprintendenza opera
nei “…sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa,
completa documentazione”. Con ciò intendendo che sino a quel momento,
in mancanza di compiuti elementi istruttori, il potere di annullamento non
può essere in concreto esercitato: con il nuovo decorso del termine, il
legislatore ha, dunque, inteso lasciare all’amministrazione un congruo spatium deliberandi determinato nei sessanta giorni
dall’acquisizione di tutti gli elementi necessari per decidere.
5.3.
Soccorre, infine, l’argomento sistematico:
diversamente dal comma 3, i
commi 2 e 4 dell’art. 159, D.Lgs. n. 42/2004, nei quali sono
rispettivamente disciplinati il rilascio o il diniego dell’autorizzazione
paesaggistica da parte della Sovrintendenza (comma 2) e la richiesta
dell’autorizzazione stessa alla Soprintendenza (comma 4), è espressamente
previsto che la richiesta di integrazioni ha efficacia sospensiva del
termine di sessanta giorni.
5.4. Deve essere così respinto il primo
motivo, nel quale il ricorrente attribuisce alle richieste istruttorie del
procedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica di cui
all’art. 159, comma 3, D.Lgs. n. 42/2004, carattere sospensivo e non
interruttivo del termine per l’emanazione del relativo provvedimento di
annullamento.
6. Sono parimenti da respingere le ulteriori censure,
riportate al secondo e al terzo motivo, nelle quali si afferma la nullità
del provvedimento sotto il profilo dello scadere dei trenta giorni
“interni” all’istruttoria decorrenti, ex art. 159, comma 3, D.Lgs. n.
42/2004, dalla data della comunicazione ai soggetti interessati e
all'amministrazione che ha trasmesso la documentazione da integrare e
sotto l’aspetto della violazione del criterio di “logica collaborativa”
che governa i rapporti tra regione/comuni e soprintendenza evidenziati
nella decisione n. 496/2009 di questo Tribunale amministrativo.
6.1.
Secondo gli assunti attorei, fra la data del 18 marzo 2010 della richiesta
di documenti da parte della soprintendenza (o del 25 marzo 2010 di
ricezione della stessa da parte del Comune) e la data del 15 giugno 2010
di emanazione del provvedimento impugnato, sarebbero trascorsi ben più dei
30 giorni previsti dall’art. art. 159, comma 3, D.Lgs. n. 42/2004 per la
conclusione del procedimento.
6.1.1. Nell’art. 159, comma 3, D.Lgs. n.
42/2004, il periodo non superiore ai trenta giorni di interruzione del
decorso del termine per la conclusione del procedimento, al verificarsi
delle esigenze istruttorie, non è assistito da alcune perentorietà la cui
violazione possa dare luogo alla sanzione della nullità del provvedimento
finale, allorché adottato dopo la scadenza dell’anzidetto
termine.
6.1.2. Che come ammette lo stesso ricorrente, l’intero
procedimento si sia concluso con 7 (o 6) giorni di ritardo rispetto a
quello di sessanta giorni, ordinariamente previsto per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, sottrae l’attività dell’amministrazione
alle censure di violazione del precetto di “logica collaborativa”, atteso
il termine massimo di 90 giorni per la conclusione dei procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali previsto dallo stesso art. 2, co.
3 della legge n. 241/1990.
6.1.3. Nella complessiva economia
procedimentale, non assume pertanto alcun rilievo che la Soprintendenza
abbia atteso 40 (o 39 giorni) dalla comunicazione del Comune per formulare
la richiesta d’integrazione istruttoria.
7. Nel quarto motivo, il
provvedimento è censurato sotto tre distinti profili dell’impianto
motivazionale, precisamente: a) nella parte in cui ha affermato
l’inedificabilità dell'area d'intervento, in quanto "boscata e come tale
tutelata ai sensi della ex legge 431/1985"; b) laddove adduce la
sottoposizione del lotto interessato a vincolo SIC regolamentato dal P. T.
C. P. - art. 36 (ambiti delle risorse naturalistico ambientali faunistiche
- tutela delle aree e dei siti di interesse comunitario) che vieta la
realizzazione di nuovi edifici; c) sotto l’aspetto dell’assenza di
valutazioni tecnico giuridiche giustificative dell'emanazione del parere
favorevole … specie alla luce delle modifiche che l'intervento assentito
arrecherebbe ai luoghi tutelati, compromettendo la protezione delle
risorse naturalistiche ambientali e faunistiche tutelate.
7.1. I
profili di censura sotto tutti da disattendere.
7.2. Secondo la
costante giurisprudenza amministrativa, la nozione di “area boscata” va
riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o
foreste, ma, per identità di ratio, anche a tutte le aree che siano
concretamente inserite in un contesto forestale. (T.A.R. Piemonte Torino,
sez. I, 30 ottobre 2008, n. 2723; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 10 marzo
2007, n. 1174).
7.2.1. Nell’ambito di una visione d’insieme, proprio
della valutazione paesaggistica, nel provvedimento si evidenzia che la
località interessata dalla realizzazione del manufatto “ricade in area
collinare boschiva” e che l’area interessata dall’intervento è
boscata”.
7.2.2. Quando addotto nel provvedimento non contraddice con
la relazione di chiarimenti del Comune n. 4771 del 4 giugno 2010, ove si
afferma che “il lotto è stato confermato sia dalla variante di adeguamento
al PUT che dal PRG in quanto posto in adiacenza al limite del bosco ma
ricompreso in una vasta area non boscata dell’estensione di circa 5 ettari
che costituiva i terreni seminativi annessi alla casa colonica
catastalmente denominata “Campo Tinarelli” esistente da tempo
immemorabile.
7.2.3. E’ proprio delle valutazioni della Sovrintendenza,
informate ad una visione generale della naturalità propria di una
determinata area, che rispetto alla situazione immediatamente circostante
l’area ai sedime, assuma rilevo predominante il contorno nel suo insieme e
pertanto la situazione di un’area più vasta.
7.2.4. E’ perciò
irrilevante che il sedime del fabbricato sia inserito in una porzione
censita come seminativo e non sia compresa fra quelle che il piano di
livello provinciale perimetri fra quelle boscate: è infatti pacifico fra
le parti che aldilà dei cinque ettari che contornavano il sedime destinato
a fabbricato vi fosse un’estesa superficie di bosco.
7.2.5. Il
provvedimento si presenta perciò ineccepibile sotto l’aspetto
motivazionale, non avendo il Comune valutato l’impatto del fabbricato
sull’area nel suo insieme, come, peraltro evidenziato anche nella sentenza
n. 7 del 18 gennaio 2010 di questo Tribunale, ove, a sostegno del
provvedimento di autorizzazione paesaggistica, si precisa che il manufatto
si adegua correttamente nel contesto in questione senza peraltro produrre
alterazioni tali da considerarsi lesive del contesto e da interporsi quale
elemento ostativo sulle visuali, ampiamente dominate da vegetazione
arborea anche d'alto fusto.
7.3. E’ poi da disattendere che
l’assoggettamento dell’intera zona del comune di Bettona a vincolo SIC non
abbia alcun effetto con il vincolo paesaggistico sull’area.
7.3.1. E,
invero l’art. 17-bis del PRG del Comune di Bettona rinvia all’art. 36 del
P.T.C.P. nel quale è contenuto il divieto di realizzazione di nuovi
edifici, per le aree aventi forti connotati di naturalità e per quelle
aventi elevatissimo valore naturalistico ambientale.
7.4. Non impinge
la legittimità del provvedimento impugnato che nell’autorizzazione n.
30/2009 il responsabile S.U.E. abbia imposto una serie di significative
prescrizioni, atteso il loro carattere prevalentemente edilizio, come tale
irrilevante rispetto alla compromissione delle risorse naturalistiche
ambientali e faunistiche suscettibili di essere cagionate dall'intervento
assentito.
8. Nel procedimento di verifica dell’autorizzazione
paesistica, il potere di cognizione dell’autorizzazione, da parte
dell’autorità statale, non è limitato ai soli parametri di conformità alla
legge del provvedimento oggetto di valutazione: secondo la giurisprudenza
amministrativa (Cons. St., sez. VI, 5 novembre 2007, n. 5719), il
riferimento alla non conformità alle prescrizioni di tutela del paesaggio,
implica valutazioni discrezionali proprie dell’autorità preposta alla
tutela dei beni culturali e paesaggistici a tutela dell’interesse generale
alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio culturale ed
ambientale, che come tali si pongono su un piano diverso dalle valutazioni
riservate all’autorità comunale.
8.1. Va così respinto il quinto motivo
di indebita ingerenza della Sovrintendenza nella discrezionalità riservata
al Comune.
9. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto perché
infondato.
9.1. Deve essere estromesso dal giudizio il Comune di
Bettona non avendo emanato il provvedimento impugnato né in posizione di
controinteresse rispetto ai ricorrenti.
9.2. Le spese del giudizio
vanno compensate fra tutte le parti dato il carattere puramente fattuale
di gran parte delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Umbria definitivamente pronunciando e previa estromissione dal giudizio
del Comune di Bettona, respinge il ricorso.
Spese compensate fra tutte
le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera
di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore
Pierfrancesco
Ungari, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2011