REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'
Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del
2010, proposto da:
I. C., rappresentato e difeso dall'avv. Franco
Arcaleni, con domicilio eletto presso Patrizia Conti in Perugia, via G.
Mazzini, 16;
contro
Comune di Citerna, rappresentato e difeso dall'avv.
Marco Marchetti, con domicilio eletto presso Marco Marchetti in Perugia,
via Mazzini,16;
per l'annullamento
del provvedimento n. 7629 in data 30 novembre
2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Comune di Citerna;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di terreni con
fabbricati rurali in frazione Fighille del Comune di Citerna.
Parte
della proprietà è stata venduta a terzi nel 2000.
In data 18 luglio
2009 ha chiesto il permesso di costruire, mediante piano attuativo, per la
demolizione e ricostruzione di uno di detti annessi, con mutamento di
destinazione d’uso in abitazione, ai sensi dell’articolo 35, comma 8,
della l.r. 11/2005.
2. Giova riportare fin d’ora detta disposizione:
“Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non
adibiti a residenza, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere
anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7,
purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o
metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito
degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già
presenti edifici di tipo abitativo, o ricettivo, entro cinquanta metri da
questi e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri
quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso
di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13
novembre 1997, da realizzare in un unico edificio. Negli interventi di cui
sopra sono computate le superfici già eventualmente interessate da
cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa
previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di
proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalle normative in materia di
agriturismo”.
L’inciso sottolineato (unitamente a marginali modifiche
del testo, non rilevanti ai fini della presente controversia) è stato
introdotto dall’articolo 93, comma 2, della l.r. 13/2009.
3. Con il
provvedimento n. 7629 in data 30 novembre 2009, il Comune ha negato il
titolo, ritenendo non sussistenti i presupposti richiesti dall’articolo
35, comma 8, predetto.
Ciò, in quanto la facoltà di mutamento della
destinazione d’uso, previsto dalla disposizione, era stata già esercitata
per l’intera superficie consentita, in data successiva al 13 novembre
1997, dai sopra menzionati aventi causa del ricorrente (relativamente ad
un altro annesso agricolo: cfr. concessione edilizia n. 2998 in data 10
dicembre 2001).
4. Il ricorrente impugna il diniego, deducendo le
censure appresso sintetizzate.
Anzitutto, lamenta il difetto di
motivazione sul nesso che collegherebbe la concessione rilasciata a terzi
alla insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della propria
istanza.
Poi, sostiene che l’articolo 35 della l.r. 11/2005 è stato
interpretato ed applicato erroneamente. Infatti, la disposizione, così
come applicata dal Comune di Citerna, finirebbe con il disciplinare
retroattivamente situazioni che, al momento del trasferimento di parte
della proprietà a terzi, erano regolate da una diversa disciplina (quella
dettata dalla l.r. 31/1997); ed esulerebbe dall’urbanistica, finendo con
l’incidere sulla libera circolazione dei beni di proprietà privata, così
invadendo un ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato dall’articolo 117, comma secondo, lettera l), Cost. (per tale
denegata ipotesi, il ricorrente prospetta una questione di illegittimità
costituzionale) Pertanto, una interpretazione costituzionalmente
orientata, non può che condurre a ritenere la limitazione prevista
dall’articolo 35 applicabile soltanto a chi abbia già usufruito delle
possibilità di trasformazione della destinazione d’uso previste dalla
normativa precedentemente in vigore (non anche all’ipotesi in cui dette
possibilità di trasformazione siano state sfruttate successivamente da
terzi acquirenti).
In ogni caso, detta limitazione deve essere in
concreto riferita alla proprietà di un unico edificio, e non rileva
qualora (come avverrebbe nel caso in esame) si tratti invece di annessi
agricoli posti a notevole distanza da quello che ha già ottenuto il
mutamento di destinazione d’uso, per di più ricadenti nell’ambito di
un’area relativa ad altro edificio abitativo.
5. Resiste,
controdeducendo puntualmente, il Comune di Citerna.
6. Va anzitutto
disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune per omessa
impugnazione del precedente diniego opposto, per le stesse ragioni, nel
2008.
Non può infatti ritenersi che l’atto impugnato sia meramente
confermativo del precedente, non fosse altro perché consegue ad una
autonoma istruttoria, svolta sulla base di una disposizione normativa nel
frattempo modificata.
7. Nel merito, il ricorso è infondato e
dev’essere respinto.
7.1. E’ evidente come il provvedimento indichi le
ragioni del diniego, per cui non può in alcun modo ravvisarsi
un’insufficienza della motivazione.
7.2. L’interpretazione data dal
Comune di Citerna all’articolo 35, comma 8, della l.r. 11/2005, appare
corretta, alla luce del tenore letterale e della ratio della
disposizione.
La legge 11/2005 si preoccupa, tra l’altro, di limitare
la capacità edificatoria nelle aree a destinazione agricola,
caratterizzate nell’architettura e nella morfologia del territorio,
ritenute strategiche per la tutela paesaggistica ed
ambientale.
L’articolo 34 disciplina le nuove edificazioni, l’articolo
35 gli interventi sugli immobili esistenti.
L’articolo 35, comma 8,
sottopone gli ampliamenti ed i mutamenti della destinazione d’uso
(previsti dai commi precedenti), negli edifici rurali, a determinati
limiti. Tra questi - oltre alla preesistenza dell’edificio alla data del
13 novembre 1997 (data di entrata in vigore della legge urbanistica
regionale 31/1997), alla sussistenza di caratteristiche minime
strutturali, all’ubicazione in aree con altri edifici - risultano
fondamentali e rilevanti nella presente controversia quelli dimensionali,
consistenti in “una superficie utile coperta di duecento metri quadri per
ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria da realizzare in un unico
edificio”.
La disposizione, dunque, già nella disciplina originaria,
richiedeva, ai fini del rispetto del limite fissato per gli ampliamenti e
le trasformazioni in senso abitativo, una valutazione dell’intera
proprietà fondiaria o impresa agricola, e l’utilizzazione di detta
possibilità di trasformazione su di un unico edificio (ancorché
nell’impresa o proprietà fondiaria ve ne siano altri).
Ciò vale,
evidentemente, ad escludere la possibilità (prospettata dal ricorrente) di
riferire il limite di legge all’ipotesi che si sia in presenza della
proprietà di un unico edificio, oppure di edifici costituenti
sostanzialmente un complesso immobiliare unitario.
7.3. Poi, che il
limite dovesse essere applicato tenendo conto anche delle trasformazioni,
da chiunque poste in essere, precedenti all’entrata in vigore della legge,
vale a dire che ai fini del rispetto del limite “sono computate le
superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione
d'uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di
successivo trasferimento o frazionamento di proprietà”, risultava chiaro
già dall’ultimo periodo del comma 8. La novella della l.r. 13/2009, nel
collegare il limite dimensionale al “caso di frazionamento e trasferimento
della proprietà successivamente al 13 novembre 1997”, ha semplicemente
inteso circoscrivere la data di rilevanza dei trasferimenti o
frazionamenti di proprietà pregressi, stabilendo che l’applicazione del
limite dimensionale è insensibile a quelli intervenuti prima dell’entrata
in vigore della l.r. 31/1997 (la normativa, previgente alla l.r. 11/2005,
che aveva ridisciplinato organicamente la materia urbanistica), senza
necessità di dover ricostruire la consistenza delle proprietà anteriore a
detta data.
Dunque, non può sostenersi che il limite in questione
riguardi soltanto chi abbia già usufruito delle possibilità di
modificazione della destinazione d’uso.
Né la collegata necessità di
procedere, prima di applicare l’articolo 35, comma 8, alla ricostruzione
dei passaggi di proprietà del bene e delle eventuali modificazioni d’uso
intervenute (a partire dalla data predetta), pur comportando un’onere non
trascurabile per i Comuni, appare tale da inficiare la proposta
interpretazione.
7.4. Resta da valutare se la disposizione, come sopra
interpretata, esuli dal novero delle scelte di politica urbanistica
consentite alle regioni ai sensi dell’articolo 117, comma terzo,
Cost.
Non si tratta di disciplinare le trasformazioni territoriali in
senso retroattivo, in quanto la disposizione utilizza come parametro la
situazione edificatoria ad una certa data (quella di entrata in vigore
della disciplina urbanistica preesistente, sulla base della quale sono
stati rilasciati i titoli edilizi richiesti prima della l.r. 11/2005), ma
lo fa per determinare i limiti di ampliamenti e modifiche delle
destinazioni d’uso di edifici rurali che essa stessa rende possibili (e
che altrimenti non lo sarebbero).
D’altra parte, non sembra di per sé
irragionevole che una legge mirante a limitare l’antropizzazione delle
zone agricole, essenzialmente salvaguardando l’esigenza della famiglia
coltivatrice e/o dell’impresa agricola ad una valorizzazione della
proprietà in senso abitativo, ma evitando nel contempo speculazioni
suscettibili di pregiudicare l’assetto del territorio, individui un
momento temporale trascorso per cristallizzare determinati effetti sotto
il profilo urbanistico.
Sempre di conformazione della proprietà si
tratta, anche se è evidente che – come, del resto, in ogni ipotesi di
previsione limitativa – ne risulta inciso il valore della proprietà, sotto
il profilo economico. Non per questo può ritenersi che l’imposizione di
limiti trascenda nella disciplina (della circolazione) della proprietà
privata, altrimenti l’urbanistica - o il governo del territorio, secondo
l’accezione più ampia recepita dalla vigente formulazione dell’articolo
117, Cost. - non potrebbero nemmeno esistere come materie a sé stanti,
oggetto di potestà legislativa concorrente.
Certamente, può apparire
opinabile che proprietà di consistenza diversa per estensione e numero di
fabbricati, costituenti imprese agricole o unità fondiarie autonome,
possano essere sottoposte ai medesimi limiti dimensionali, definiti in
senso assoluto; tuttavia, la scelta del legislatore non appare viziata da
questa circostanza, tenuto conto che, diversamente, l’utilizzazione delle
possibilità di ampliamento previste dall’articolo 35 condurrebbe ad
un’inevitabile spinta al frazionamento delle proprietà, fino a costituire
unità fondiarie minime ognuna dotata di un’abitazione: una sorta di
lottizzazione delle aree agricole, vale a dire proprio il fenomeno (già
verificatosi in altre regioni) che la normativa in esame intende evitare.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore
del Comune resistente delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00
(duemila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Perugia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Carlo Luigi
Cardoni, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere,
Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2011