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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 28 marzo 2011 n. 89
Pres. C. Lamberti; Est. P. Ungari
I. C. (avv.ti F. Arcaleni e P. Conti) c/ Comune di Citerna (avv. M. Marchetti)


Edilizia e Urbanistica – Permesso di costruire – Mutamento di destinazione d’uso di edifici rurali - Disciplina regionale umbra – Art. 35 L.R. Umbria 22 febbraio 2005 n. 11 – Limiti dimensionali – Criterio di applicazione

 

 

E’ legittimo il diniego di rilascio del permesso di costruire relativo alla demolizione e ricostruzione di edifici rurali, con mutamento di destinazione d’uso, previsto dall’art. 35, comma 8, L.R. Umbria 22 febbraio 2005 n. 11, laddove le facoltà edificatorie ammesse dalla norma regionale siano già state esercitate per l’intera superficie consentita da parte dei danti causa del richiedente il titolo edilizio

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 58 del 2010, proposto da:
I. C., rappresentato e difeso dall'avv. Franco Arcaleni, con domicilio eletto presso Patrizia Conti in Perugia, via G. Mazzini, 16;

 

contro



Comune di Citerna, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Marchetti, con domicilio eletto presso Marco Marchetti in Perugia, via Mazzini,16;

 

per l'annullamento



del provvedimento n. 7629 in data 30 novembre 2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Citerna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente è proprietario di terreni con fabbricati rurali in frazione Fighille del Comune di Citerna.
Parte della proprietà è stata venduta a terzi nel 2000.
In data 18 luglio 2009 ha chiesto il permesso di costruire, mediante piano attuativo, per la demolizione e ricostruzione di uno di detti annessi, con mutamento di destinazione d’uso in abitazione, ai sensi dell’articolo 35, comma 8, della l.r. 11/2005.
2. Giova riportare fin d’ora detta disposizione: “Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, o ricettivo, entro cinquanta metri da questi e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edificio. Negli interventi di cui sopra sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalle normative in materia di agriturismo”.
L’inciso sottolineato (unitamente a marginali modifiche del testo, non rilevanti ai fini della presente controversia) è stato introdotto dall’articolo 93, comma 2, della l.r. 13/2009.
3. Con il provvedimento n. 7629 in data 30 novembre 2009, il Comune ha negato il titolo, ritenendo non sussistenti i presupposti richiesti dall’articolo 35, comma 8, predetto.
Ciò, in quanto la facoltà di mutamento della destinazione d’uso, previsto dalla disposizione, era stata già esercitata per l’intera superficie consentita, in data successiva al 13 novembre 1997, dai sopra menzionati aventi causa del ricorrente (relativamente ad un altro annesso agricolo: cfr. concessione edilizia n. 2998 in data 10 dicembre 2001).
4. Il ricorrente impugna il diniego, deducendo le censure appresso sintetizzate.
Anzitutto, lamenta il difetto di motivazione sul nesso che collegherebbe la concessione rilasciata a terzi alla insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della propria istanza.
Poi, sostiene che l’articolo 35 della l.r. 11/2005 è stato interpretato ed applicato erroneamente. Infatti, la disposizione, così come applicata dal Comune di Citerna, finirebbe con il disciplinare retroattivamente situazioni che, al momento del trasferimento di parte della proprietà a terzi, erano regolate da una diversa disciplina (quella dettata dalla l.r. 31/1997); ed esulerebbe dall’urbanistica, finendo con l’incidere sulla libera circolazione dei beni di proprietà privata, così invadendo un ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall’articolo 117, comma secondo, lettera l), Cost. (per tale denegata ipotesi, il ricorrente prospetta una questione di illegittimità costituzionale) Pertanto, una interpretazione costituzionalmente orientata, non può che condurre a ritenere la limitazione prevista dall’articolo 35 applicabile soltanto a chi abbia già usufruito delle possibilità di trasformazione della destinazione d’uso previste dalla normativa precedentemente in vigore (non anche all’ipotesi in cui dette possibilità di trasformazione siano state sfruttate successivamente da terzi acquirenti).
In ogni caso, detta limitazione deve essere in concreto riferita alla proprietà di un unico edificio, e non rileva qualora (come avverrebbe nel caso in esame) si tratti invece di annessi agricoli posti a notevole distanza da quello che ha già ottenuto il mutamento di destinazione d’uso, per di più ricadenti nell’ambito di un’area relativa ad altro edificio abitativo.
5. Resiste, controdeducendo puntualmente, il Comune di Citerna.
6. Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune per omessa impugnazione del precedente diniego opposto, per le stesse ragioni, nel 2008.
Non può infatti ritenersi che l’atto impugnato sia meramente confermativo del precedente, non fosse altro perché consegue ad una autonoma istruttoria, svolta sulla base di una disposizione normativa nel frattempo modificata.
7. Nel merito, il ricorso è infondato e dev’essere respinto.
7.1. E’ evidente come il provvedimento indichi le ragioni del diniego, per cui non può in alcun modo ravvisarsi un’insufficienza della motivazione.
7.2. L’interpretazione data dal Comune di Citerna all’articolo 35, comma 8, della l.r. 11/2005, appare corretta, alla luce del tenore letterale e della ratio della disposizione.
La legge 11/2005 si preoccupa, tra l’altro, di limitare la capacità edificatoria nelle aree a destinazione agricola, caratterizzate nell’architettura e nella morfologia del territorio, ritenute strategiche per la tutela paesaggistica ed ambientale.
L’articolo 34 disciplina le nuove edificazioni, l’articolo 35 gli interventi sugli immobili esistenti.
L’articolo 35, comma 8, sottopone gli ampliamenti ed i mutamenti della destinazione d’uso (previsti dai commi precedenti), negli edifici rurali, a determinati limiti. Tra questi - oltre alla preesistenza dell’edificio alla data del 13 novembre 1997 (data di entrata in vigore della legge urbanistica regionale 31/1997), alla sussistenza di caratteristiche minime strutturali, all’ubicazione in aree con altri edifici - risultano fondamentali e rilevanti nella presente controversia quelli dimensionali, consistenti in “una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria da realizzare in un unico edificio”.
La disposizione, dunque, già nella disciplina originaria, richiedeva, ai fini del rispetto del limite fissato per gli ampliamenti e le trasformazioni in senso abitativo, una valutazione dell’intera proprietà fondiaria o impresa agricola, e l’utilizzazione di detta possibilità di trasformazione su di un unico edificio (ancorché nell’impresa o proprietà fondiaria ve ne siano altri).
Ciò vale, evidentemente, ad escludere la possibilità (prospettata dal ricorrente) di riferire il limite di legge all’ipotesi che si sia in presenza della proprietà di un unico edificio, oppure di edifici costituenti sostanzialmente un complesso immobiliare unitario.
7.3. Poi, che il limite dovesse essere applicato tenendo conto anche delle trasformazioni, da chiunque poste in essere, precedenti all’entrata in vigore della legge, vale a dire che ai fini del rispetto del limite “sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà”, risultava chiaro già dall’ultimo periodo del comma 8. La novella della l.r. 13/2009, nel collegare il limite dimensionale al “caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997”, ha semplicemente inteso circoscrivere la data di rilevanza dei trasferimenti o frazionamenti di proprietà pregressi, stabilendo che l’applicazione del limite dimensionale è insensibile a quelli intervenuti prima dell’entrata in vigore della l.r. 31/1997 (la normativa, previgente alla l.r. 11/2005, che aveva ridisciplinato organicamente la materia urbanistica), senza necessità di dover ricostruire la consistenza delle proprietà anteriore a detta data.
Dunque, non può sostenersi che il limite in questione riguardi soltanto chi abbia già usufruito delle possibilità di modificazione della destinazione d’uso.
Né la collegata necessità di procedere, prima di applicare l’articolo 35, comma 8, alla ricostruzione dei passaggi di proprietà del bene e delle eventuali modificazioni d’uso intervenute (a partire dalla data predetta), pur comportando un’onere non trascurabile per i Comuni, appare tale da inficiare la proposta interpretazione.
7.4. Resta da valutare se la disposizione, come sopra interpretata, esuli dal novero delle scelte di politica urbanistica consentite alle regioni ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, Cost.
Non si tratta di disciplinare le trasformazioni territoriali in senso retroattivo, in quanto la disposizione utilizza come parametro la situazione edificatoria ad una certa data (quella di entrata in vigore della disciplina urbanistica preesistente, sulla base della quale sono stati rilasciati i titoli edilizi richiesti prima della l.r. 11/2005), ma lo fa per determinare i limiti di ampliamenti e modifiche delle destinazioni d’uso di edifici rurali che essa stessa rende possibili (e che altrimenti non lo sarebbero).
D’altra parte, non sembra di per sé irragionevole che una legge mirante a limitare l’antropizzazione delle zone agricole, essenzialmente salvaguardando l’esigenza della famiglia coltivatrice e/o dell’impresa agricola ad una valorizzazione della proprietà in senso abitativo, ma evitando nel contempo speculazioni suscettibili di pregiudicare l’assetto del territorio, individui un momento temporale trascorso per cristallizzare determinati effetti sotto il profilo urbanistico.
Sempre di conformazione della proprietà si tratta, anche se è evidente che – come, del resto, in ogni ipotesi di previsione limitativa – ne risulta inciso il valore della proprietà, sotto il profilo economico. Non per questo può ritenersi che l’imposizione di limiti trascenda nella disciplina (della circolazione) della proprietà privata, altrimenti l’urbanistica - o il governo del territorio, secondo l’accezione più ampia recepita dalla vigente formulazione dell’articolo 117, Cost. - non potrebbero nemmeno esistere come materie a sé stanti, oggetto di potestà legislativa concorrente.
Certamente, può apparire opinabile che proprietà di consistenza diversa per estensione e numero di fabbricati, costituenti imprese agricole o unità fondiarie autonome, possano essere sottoposte ai medesimi limiti dimensionali, definiti in senso assoluto; tuttavia, la scelta del legislatore non appare viziata da questa circostanza, tenuto conto che, diversamente, l’utilizzazione delle possibilità di ampliamento previste dall’articolo 35 condurrebbe ad un’inevitabile spinta al frazionamento delle proprietà, fino a costituire unità fondiarie minime ognuna dotata di un’abitazione: una sorta di lottizzazione delle aree agricole, vale a dire proprio il fenomeno (già verificatosi in altre regioni) che la normativa in esame intende evitare.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune resistente delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2011

 





 

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