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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 10 marzo 2011 n. 86
Pres. C. Lamberti; Est. P. Ungari
W. I. S.p.a. (avv.ti A. Longo, F. E. Lorusso e D. Antonucci) c/ Valle Umbra Servizi S.p.a. (avv.ti N. Americcioni e G. Gatti) e nei confronti di A. S.p.a (n.c.)


Contratti p.a. – Appalto di servizi – Documentazione tecnica - Numero di pagine eccedente le previsioni della lettera d’invito - Conseguenza – Esclusione – Non sussiste - Fattispecie

 

 

In mancanza di una chiara e univoca comminatoria di esclusione, la presentazione di documentazione tecnica eccedente i limiti dimensionali previsti dalla lettera d’invito non è sanzionabile con l’esclusione (nella specie, il Collegio ha ritenuto illegittima l’esclusione della ricorrente che aveva inserito alcuni (non richiesti) curriculum nella busta destinata dalla lettera d’invito a contenere la relazione tecnica, così superando le dimensioni massime indicate nella lex specialis per la relazione tecnica suddetta (ossia dieci cartelle dattiloscritte – solo una facciata – formato A4)

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 424 del 2010, proposto da:

 

W. I. S.p.a., con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Longo e Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Donato Antonucci in Perugia, via Baglioni, 10;

 

contro



Valle Umbra Servizi S.p.a., con sede in Spoleto, rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Americcioni, con domicilio eletto presso Gerardo Gatti in Perugia, corso Vannucci, 63;

 

nei confronti di



A. S.p.a, con sede in Milano;

 

per l'annullamento



- del provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla procedura ristretta per l'appalto del servizio di brokeraggio di assicurazioni, adottato in data 20 luglio 2010 e comunicato alla ricorrente con nota in data 23 luglio 2010;
- del bando di gara, nella parte in cui occorra per le finalità di cui al presente ricorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Valle Umbra Servizi S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La Valle Umbra Servizi S.p.a., concessionaria di pubblici servizi locali, con bando pubblicato sulla G.U. in data 6 novembre 2009 ha indetto una procedura ristretta, al fine di appaltare - con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (80 punti per la componente tecnica e 20 per quella economica) - il servizio di brokeraggio di assicurazioni per la durata di un triennio.
1.1. La lettera di invito, prot. 21390 in data 21 dicembre 2009, per quanto qui interessa, al punto " 1) Modalità di presentazione dell’offerta ", prevedeva che:
" La busta “B-Offerta Tecnica”, a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere una relazione tecnica descrittiva dei contenuti e delle modalità di realizzazione del servizio oggetto del Capitolato d’Oneri e, quindi, comprendere il progetto analitico di realizzazione del servizio, costituito da tutti gli elementi atti a definire compiutamente ed in modo univoco le attività da realizzare sotto il profilo qualitativo, quantitativo, organizzativo, temporale e degli obiettivi e recare le indicazioni necessarie per l’attribuzione dei punteggi in relazione ai parametri di cui al precedente articolo.
Tale relazione deve essere contenuta in massimo 10 (dieci) cartelle dattiloscritte (solo una facciata), formato A4, dimensione carattere 12. (…)".
1.2. Al punto " 4) Procedure per la determinazione della migliore offerta ", individuava i seguenti " requisiti tecnici " (rectius : elementi della componente tecnica dell’offerta – così, del resto, sono stati considerati dalla Commissione giudicatrice):
" A. Metodologie operative impiegate per l’espletamento del servizio con particolare riferimento ai criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi, al fine di garantire l’economicità e l’efficacia del programma assicurativo" (fino a 45 punti). " B. Modalità organizzative adottate per la gestione del programma assicurativo e per la gestione dei sinistri con descrizione degli strumenti e supporti utilizzati " (fino a 30 punti). " C. Piano di formazione del personale. Modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale della Valle Umbra Servizi Spa che collabora alla gestione dei contratti assicurativi " (fino a 5 punti).
Ciascuno di detti tre " requisiti " era articolato in " sub-elementi di valutazione ", con i relativi punteggi massimi attribuibili:
- A: " 1) caratteristiche metodologiche, tecniche e qualitative del progetto di analisi per l’individuazione dei rischi e per la razionalizzazione del sistema assicurativo della Valle Umbra Servizi Spa " (fino a 25 punti); " 2) soluzioni adottabili per il conseguimento di economie di spesa " (fino a 14 punti); " 3) tempi di risposta garantiti alle richieste della Valle Umbra Servizi Spa " (fino a 6 punti).
- B: " 4) metodo organizzativo per la corretta gestione ordinaria e straordinaria del programma assicurativo " (fino a 12 punti); " 5) modalità e procedure per la completa e corretta gestione dei sinistri " (fino a 8 punti); " 6) modalità, tempi di attuazione e prestazioni dei supporti proposti per la gestione e il monitoraggio del programma assicurativo e dei sinistri " (fino a 5 punti); " 7) modalità di assistenza nella redazione dei capitolati d’oneri e altra documentazione e nella procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi " (fino a 5 punti).
- C: " 8) modalità di espletamento dei corsi di formazione " (max 3 punti); " 9) loro frequenza " (max 2 punti).
1.3. Al punto " 5) Esclusioni ed irregolarità formali ", dopo aver affermato che " La mancata presentazione o l’imperfetta formulazione di un documento può costituire motivo di esclusione dalla gara ", la lettera di invito precisava che " In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i soggetti offerenti né l’interesse della stazione appaltante, la Commissione inviterà il/i soggetto/i offerente/i a procedere alla relativa regolarizzazione e/o a fornire i chiarimenti opportuni, fissando all’uopo un termine perentorio. In caso di inadempimento o di risposta giudicata non esauriente, la Commissione si riserverà ogni decisione, in applicazione delle regole di gara ".
2. La società ricorrente è stata esclusa dalla gara, con provvedimento prot. 11367 in data 23 luglio 2010, in applicazione del punto 1) della lettera di invito, nella parte sopra riportata.
Tanto, per aver " inserito nella Busta “B-Offerta Tecnica”, due cartelle, di cui una relativa all’offerta tecnica e l’altra, inserita come allegato della prima, contenente il “curricula” di soggetti presumibilmente deputati all’esecuzione del servizio, non rispettando quanto stabilito nella Lettera d’invito (…) ".
Infatti, la Commissione giudicatrice (cfr. verbale n. 4 in data 19 maggio 2010), considerando l’insieme della predetta documentazione, ha ritenuto che la ricorrente avesse " redatto una relazione che complessivamente supera le dimensioni massime indicate nella lex specialis (dieci cartelle dattiloscritte – solo una facciata – formato A4) ".
3. La ricorrente impugna l’esclusione, deducendo articolate censure di violazione e falsa applicazione della lettera di invito, carenza di motivazione e sviamento.
Sostiene, in sintesi, che la lettera di invito non consentiva di comminare l’esclusione per la sola aggiunta alla relazione tecnica (in sé ineccepibile) di documentazione non prevista e comunque irrilevante ai fini della valutazione comparativa delle offerte.
4. Resiste la concessionaria appaltante, controdeducendo puntualmente e sostenendo, in particolare, l’univocità della clausola concernente la dimensione massima della documentazione da inserire nella busta “B”, e l’impossibilità di disapplicarla a tutela della par condicio.
5. Il Collegio ritiene anzitutto opportuno puntualizzare la consistenza della documentazione la cui presentazione ha determinato l’esclusione della ricorrente.
Oltre alla relazione tecnica richiesta (contenuta nel prescritto limite di dieci pagine), la ricorrente ha inserito nella busta “B” altra (corposa) documentazione, separata in una distinta “cartella” (cfr. verbale n. 4, citato) e denominata “Allegato 1 - Curricula staff tecnico”, nella quale risultano indicati le esperienze ed i titoli professionali e scientifici dei soggetti – già menzionati nella relazione, con riferimento ai rispettivi ruoli - che la ricorrente, in caso di aggiudicazione, intenderebbe utilizzare nello svolgimento del servizio.
6. Il Collegio sottolinea poi come (nell’ambito di una lettera di invito non esente da refusi grammaticali e previsioni improprie o non coordinate) la portata applicativa della clausola in questione non apparisse univoca.
Testualmente, infatti, la precisazione della rilevanza ai fini dell’esclusione dell’offerta risulta anteposta, nel primo periodo del punto 1), alla previsione della presentazione di una relazione tecnica con determinati contenuti; mentre la previsione sulle dimensioni massime della relazione tecnica segue (dopo il punto e a capo) nel secondo periodo.
Certamente, una previsione sulle dimensioni massime della documentazione da presentare – avendo la ratio di sintetizzare l’esposizione del progetto da parte dei concorrenti, in modo da farne emergere i contenuti qualificanti ed agevolare la comparazione delle offerte – ha poco senso se poi viene consentito di derogarvi senza incorrere in alcuna conseguenza negativa. Così come è ragionevole ritenere che l’indicazione analitica dei contenuti progettuali dovesse rilevare ai fini dell’attribuzione dei punteggi, e non (come pure è scritto) della stessa ammissibilità dell’offerta.
Tuttavia, resta il fatto che la formulazione testuale della clausola fosse imperfetta; comunque tale, da poter indurre in errore i partecipanti in ordine a dette conseguenze, ed in particolare alla possibilità che una documentazione ulteriore rispetto alla relazione tecnica (e da essa non richiamata, come nel caso in esame) avrebbe potuto essere, nella peggiore delle ipotesi, non considerata, anziché determinare addirittura l’esclusione dell’offerta.
Tanto più, alla luce della circostanza che la qualificazione professionale del personale impiegato nel servizio di brokeraggio viene sovente prevista come parametro di valutazione nelle procedure di gara del settore (non è senza significato che anche un altro concorrente, sui sei ammessi alla gara, sia incorso nell’esclusione per lo stesso motivo).
7. Inoltre, la natura della documentazione esuberante era tale, che la sua presenza nella busta “B” non avrebbe potuto comportare in concreto una violazione della par condicio tra i concorrenti.
Per quanto concerne i contenuti, infatti, se si considerano gli elementi ed i sub-elementi di valutazione previsti dalla lettera di invito, appare evidente che nessuno di essi considera, direttamente o indirettamente, il profilo soggettivo dell’offerente, ed in particolare le caratteristiche, le capacità e le esperienze professionali del personale da impiegare nel servizio di brokeraggio.
Tutti gli elementi e sub-elementi considerano invece aspetti del progetto che riguardano le metodologie operative, le modalità organizzative e quelle della formazione, vale a dire aspetti di carattere oggettivo.
In altri termini, la Commissione giudicatrice, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, non avrebbe potuto basare le proprie valutazioni sui curricula dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio.
8. Dunque, in presenza di documentazione eccedente il numero massimo di pagine previsto, l’unico aspetto che avrebbe potuto suscitare perplessità nella Commissione giudicatrice consisteva nella natura di detta documentazione e nel suo rapporto con la relazione tecnica prevista dalla lettera di invito. Se, cioè, la relazione tecnica (contenuta entro le dimensioni massime previste) fosse completa e autosufficiente (vale a dire: non necessitasse di essere integrata dall’ulteriore documentazione prodotta, non rinviasse ad essa per la esposizione di aspetti del progetto offerto), così da poter integrare la previsione del punto 1) della lettera di invito.
Ma, anche in caso di dubbi in ordine a tale aspetto (per quanto affermato dalle parti e risultante dagli atti, sembra evidente che – nonostante i curricula si presentino come “allegato” – il testo della relazione non li richiami, né li presupponga tacitamente), non per questo l’offerta avrebbe potuto essere senz’altro esclusa. Come esposto, infatti, il punto 5) della lettera prevedeva, in caso di irregolarità formali non compromettenti la par condicio fra gli offerenti né l’interesse della stazione appaltante, che la Commissione richiedesse all’impresa chiarimenti (che, nella prospettiva indicata, avrebbero potuto riguardare il rapporto della documentazione non richiesta con la relazione tecnica, per poi ragionevolmente condurre la Commissione a ritenere la prima irrilevante).
9. In conclusione, tenuto conto sia della non univoca formulazione del punto 1) della lettera di invito, sia della inidoneità della documentazione ultronea presentata ad incidere concretamente sulla par condicio tra i concorrenti, deve ritenersi che il principio del favor partecipationis non consentisse alla stazione appaltante di escludere la ricorrente.
La fondatezza delle censure determina l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato.
10. Sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2011

 





 

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