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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 10 marzo 2011 n. 82
Pres. C. Lamberti; Est. C.L. Cardoni
L. B. (avv.ti R. Burattini e G. Iannoni) c/ Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni (avv.ti P. Bececco e D. Antonucci) e nei confronti di P. Z., A. R. S., A. S., C. M.; R. R. (n.c.)


Concorso pubblico - Graduatoria – Impugnazione – Termine – Decorrenza – Pubblicazione della graduatoria – Efficacia istantanea

 

 

Nei pubblici concorsi vige il principio generale, desumibile dall’art. 15, commi 6 e 6-bis, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, secondo cui il ricorso deve essere proposto dalla data di pubblicazione delle graduatorie, la quale ha efficacia istantanea ai fini della decorrenza del termine

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 128 del 2010, proposto da:

 

L. B., rappresentato e difeso dall'avv. Rita Burattini, con domicilio eletto presso l’avv. Graziana Iannoni in Perugia, via Fiorenzo di Lorenzo, 2;

 

contro



Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bececco, con domicilio eletto presso Donato Antonucci in Perugia, via Baglioni, 10; Raffaella

 

nei confronti di



P. Z., A. R. S., A. S., C. M.; R. R.

 

per l'annullamento



Del provvedimento di rigetto protocollato con n° 0002576 del 01.02.2010, ricevuto in data 02.02.10, in risposta alla istanza di intervento in regime di autotutela ex art 21 -octies e 21 novies legge 07.08.1990 n° 241 relativa alla Selezione interna a n° 8 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale — Cat. D, ai sensi dell’art. 9 c, 1, lett. D) del CCNL del 19 aprile 2004, al personale dipendente dell’Azienda Ospedaliera “ Santa Maria” di Terni per l’attuazione di progressioni verticali per ruolo amministrativo e tecnico, esclusi i profili professionali riferiti ai servizi socio sanitari OTA-OSS, protocollato con n° 0028938 dell’11/12/2009
Conseguentemente
versus l’atto di avviso di selezione interna protocollato con n° 0028938 e dei successivi atti deliberativi n. 820 del 28/12/ 2009, 821 del 30/12/2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1- Il ricorrente, dipendente dell'Azienda resistente, impugna gli atti del procedimento di selezione interna per la progressione verticale alla categoria D, dal quale è stato escluso per non essersi presentato alla prova orale nonostante la domanda di partecipazione alla selezione.
Con lettera del 9 gennaio 2010, a procedimento ormai concluso (delib. n. 820 del 28 dicembre 2009), il ricorrente ha avanzato un'istanza di autotutela per essere ammesso a partecipare alla selezione medesima, sostenendo una prova scritta sotto forma di test, il luogo di quella orale, essendo audioleso.
L'Amministrazione non ha esercitato l'autotutela dandone notizia al ricorrente con nota del primo febbraio 2010.
Nel facondo ricorso si formulano censure d’eccesso di potere e violazione di legge con le quali, in estrema sintesi, si deduce:
a- l'omessa predisposizione degli ausili idonei per consentire al ricorrente (audioleso) di sostenere la prova orale;
b- La conoscenza solo casuale dell'esistenza della selezione;
c- l'inusuale rapidità di svolgimento del procedimento
d- l’ illegittimità della trasformazione (delib. n. 821/2009 ) dei due posti di categoria D, non coperti nella selezione impugnata, in altrettanti della categoria superiore Ds a favore degli iscritti nella inerente graduatoria ove erano risultati idonei 12 candidati a fronte di soli 7 posti.
2- L'Amministrazione si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente nel merito ed eccependo, sotto il profilo processuale
- l'irricevibilità del ricorso giacché l’impugnata deliberazione n. 820/2039, ultima del procedimento, è stata pubblicata il 28 dicembre 2009 per cui il termine di impugnazione scadeva il 26 febbraio 2010 mentre il ricorso è stato spedito per la notifica il 4 marzo 2010;
- l'inammissibilità del gravame per difetto d'interesse non essendosi il ricorrente presentato a sostenere la prova orale.
3- Il Collegio, preliminarmente, ritiene che non sia necessario integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 49, 2° comma, C.P.A. poiché il ricorso, manifestamente, è in parte irricevibile ed in parte infondato, come si vedrà.
4- Infatti, come esattamente eccepisce l'attenta difesa dell'Amministrazione, esso è irricevibile nella parte in cui avversa gli atti del procedimento di selezione.
La notifica è difatti tardiva rispetto all'ultimo dei provvedimenti da impugnare, cioè alla delibera di approvazione delle graduatorie definitive (n. 820/2009). Questa, invero, è stata pubblicata il 28 dicembre 2009 e quindi avrebbe dovuto essere impugnata entro il 26 febbraio 2010, mentre il gravame è stato spedito per la notifica solo il 4 marzo 2010.
Ancorché non necessario, è comunque proficuo rammentare che per i concorsi di ammissione al pubblico impiego esiste il principio generale della decorrenza dei termini d’impugnazione dalla pubblicazione delle graduatorie.
Tanto si desume dall’art. 15, commi 6° e 6 bis, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, norma di carattere generale, quanto meno come riferimento ermeneutico.
Il tutto a fortiori ove si consideri che il regolamento aziendale per le progressioni verticali (qui rilevante) non contiene disposizioni al riguardo.
D’altra parte, diversamente opinando, si dovrebbe ricorrere, per valutare la tempestività dei ricorsi promossi dai concorrenti non aventi titolo alla comunicazione individuale (ad es. perché non inclusi in graduatoria come qui accade) al ben più incerto criterio della piena conoscenza dell’atto.
Ciò, con conseguente minor tutela del valore fondamentale della certezza del diritto, con particolare riguardo ai concorrenti vincitori o comunque presenti nella graduatoria.
E’ anche utile precisare che la pubblicità di cui trattasi ha efficacia istantanea ai fini della decorrenza del termine, visto che dall’inerente certificato di pubblicazione non risulta un periodo formale di permanenza nell’albo. Diversamente, il termine avrebbe dovuto computarsi, com’è noto, dall’ultimo giorno di quel periodo ( giur. pacifica; ex multis: Cons. Stato Sez. IV 3 novembre 2006 n. 2123; TAR Lazio Sez. I, 12 maggio 2010 n. 10905; TAR Umbria 26 marzo 2010 n. 218)
Tutto questo, prescindendo dalla questione, pur posta dall'Amministrazione, se fosse indispensabile impugnare immediatamente il bando di selezione, giacché altrettanto immediatamente lesivo, almeno nella prospettazione del ricorrente che lamenta l’omessa predisposizione di accorgimenti idonei ad agevolare la sua partecipazione, essendo audioleso.
5- Ciò posto, è appena il caso di osservare, per completezza, come la nota dell'Amministrazione del 2 febbraio 2010, in risposta alla singolare istanza di autotutela avanzata dal ricorrente, non sia in alcun modo idonea a riaprire i termini per l'impugnazione della selezione.
Con detta nota, invero, l'Amministrazione si è limitata ad esporre compiutamente le ragioni per le quali non riteneva di esercitare il potere di autotutela senza riaprire il procedimento amministrativo, né riesaminarlo in alcun modo.
Sul punto non v’è altro da aggiungere poiché la nota in discorso è del tutto inequivoca ed in claris non fit interpretatio.
6- E’ infine proficuo precisare come siano prive di ogni pregio giuridico le deduzioni del ricorrente, contenute nella diffusa memoria del 6 maggio 2010, con le quali sembra che si pretenda di estendere il regime d’impugnazione giurisdizionale delle decisioni sui ricorsi gerarchici ai dinieghi di autotutela, taciti o espressi (come qui avviene).
Per vero, il ricorrente richiama erroneamente l’art. 20 L. n. 1034/1971 (all’epoca vigente) esplicitamente concernente il ricorso gerarchico che, evidentemente, viene confuso con l’istanza di autotutela, istituto ontologicamente del tutto diverso.
La prospettazione è dunque macroscopicamente infondata giacché detto regime è specifico ed insuscettibile di estensione analogica attesa la natura tassativa delle disposizioni procedimentali.
Inoltre, sul piano più sostanziale, nessuna analogia esiste fra la procedura volta a provocare l'autotutela ed il ricorso gerarchico.
La prima, infatti, si connota come un mero stimolo rivolta all'Amministrazione al fine di indurla ad esercitare autonomamente il suo potere, in base a proprie valutazioni discrezionali, non condizionate in alcun modo dall'istanza del privato.
Il secondo, è invece una procedimento contenzioso e giustiziale che fa sorgere in capo all'Amministrazione il dovere di decidere, in relazione ai motivi di gravame, analogamente a quanto accade per il ricorso giurisdizionale.
Altro non v'è da aggiungere trattandosi di nozioni elementari, da non illustrarsi in questa sede.
7- Sono poi altrettanto vistosamente fuor di centro le considerazioni (espresse sempre nella memoria del 6 maggio 2010) con le quali il ricorrente contesta la tardività del deposito delle deduzioni dell'Amministrazione (memoria del 19 aprile 2010) in ordine a quanto sopra .
Infatti è noto che nel giudizio impugnatorio, il Giudice decide sui motivi di ricorso e sulle questioni processuali indipendentemente dalle memorie delle parti resistenti.
Questo a maggior ragione nel caso di specie giacché la tardività è notoriamente rilevabile d'ufficio.
Anche qui non v'è necessità di diffondersi giacché si menzionano temi istituzionali.. .
8- Di volo, e solo per completezza, attesa la natura d’antecedente logico della tardività, si nota che il gravame sarebbe comunque inammissibile per difetto d’interesse.
Infatti, il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione, ma non si è presentato alla prova orale.
Con ciò ha quindi dimostrato che il bando, pur impugnato, non conteneva in sé disposizioni ostative alla partecipazione al concorso e alla prova. Avrebbe quindi dovuto e potuto presentarsi ad essa eventualmente richiedendo in quella sede (o appena prima), gli ausili ritenuti necessari (ad es. un interprete o la formulazione per iscritto delle domande da parte degli esaminatori)..
D’altra parte egli pretende oggi che si ripeta il concorso ad hoc, sottoponendogli dei quesiti scritti, cioè non chiede, sostanzialmente, nulla di diverso dalla eventuale immediata formulazione per iscritto delle domande, da parte della Commissione, al momento dell’esame.
Pertanto, è evidente che nella normativa concorsuale non esisteva alcun impedimento allo svolgimento della prova in questione per cui l’omessa partecipazione ad essa si profila come una libera scelta del ricorrente.
Tanto esclude in capo al medesimo ogni interesse giuridicamente rilevante all’annullamento del procedimento di selezione poiché, anche nell’eventualità, meramente ipotetica, di accoglimento del gravame, non potrebbe mai essere vincitore del concorso, non avendone sostenuto le prove.
10- E’ infine patentemente inammissibile la parte del gravame con la quale si avversa il rigetto, in sé, dell’istanza di autotutela (nota dell’Amministrazione del primo febbraio 2010).
Difatti, il cittadino non ha alcun interesse qualificato ad impugnare le decisioni in materia d'autotutela essendo questa apprestata esclusivamente nell'interesse dell'Amministrazione.
Ciò, con la conseguenza che l'iniziativa privata volta a stimolarla si connota come un mero apporto collaborativo, non vincolante per l'Amministrazione che non è quindi nemmeno obbligata ed iniziare un procedimento al riguardo.
Si tratta di nozioni consolidate in giurisprudenza che dovrebbero dunque darsi per scontate (fra le tante: TAR Umbria 1 luglio 2010 n.392, TAR Puglia Lecce Sez. III 18 dicembre 2007 n. 428; TAR Lombardia Milano Sez. IV, 21 marzo 2005 n. 621; TAR Puglia Bari Sez. II, 10 marzo 2003 n. 1097).
Il tutto, omettendo poi di considerare come il gravame contro il rigetto dell’istanza d’autotutela appaia surrettiziamente volto a porre rimedio alla tardività che affligge, come già detto, il ricorso avverso il procedimento di selezione giacché le censure sono del tutto analoghe dal punto di vista sostanziale.
11- In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso, più pretestuoso che infondato, deve essere dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio complessivamente liquidate in € 2.000 (duemila), oltre agli oneri di legge ed alle ulteriori spese occorrende.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella Camera di Consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore
Pierfrancesco Ungari, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2011

 





 

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