L. B., rappresentato e difeso dall'avv. Rita Burattini,
con domicilio eletto presso l’avv. Graziana Iannoni in Perugia, via
Fiorenzo di Lorenzo, 2;
contro
Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni,
rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bececco, con domicilio eletto
presso Donato Antonucci in Perugia, via Baglioni, 10; Raffaella
nei confronti di
P. Z., A. R. S., A. S., C. M.; R. R.
per l'annullamento
Del provvedimento di rigetto protocollato con n°
0002576 del 01.02.2010, ricevuto in data 02.02.10, in risposta alla
istanza di intervento in regime di autotutela ex art 21 -octies e 21
novies legge 07.08.1990 n° 241 relativa alla Selezione interna a n° 8
posti di Collaboratore Amministrativo Professionale — Cat. D, ai sensi
dell’art. 9 c, 1, lett. D) del CCNL del 19 aprile 2004, al personale
dipendente dell’Azienda Ospedaliera “ Santa Maria” di Terni per
l’attuazione di progressioni verticali per ruolo amministrativo e tecnico,
esclusi i profili professionali riferiti ai servizi socio sanitari
OTA-OSS, protocollato con n° 0028938
dell’11/12/2009
Conseguentemente
versus l’atto di avviso di
selezione interna protocollato con n° 0028938 e dei successivi atti
deliberativi n. 820 del 28/12/ 2009, 821 del 30/12/2009.
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Il ricorrente, dipendente dell'Azienda
resistente, impugna gli atti del procedimento di selezione interna per la
progressione verticale alla categoria D, dal quale è stato escluso per non
essersi presentato alla prova orale nonostante la domanda di
partecipazione alla selezione.
Con lettera del 9 gennaio 2010, a
procedimento ormai concluso (delib. n. 820 del 28 dicembre 2009), il
ricorrente ha avanzato un'istanza di autotutela per essere ammesso a
partecipare alla selezione medesima, sostenendo una prova scritta sotto
forma di test, il luogo di quella orale, essendo
audioleso.
L'Amministrazione non ha esercitato l'autotutela dandone
notizia al ricorrente con nota del primo febbraio 2010.
Nel facondo
ricorso si formulano censure d’eccesso di potere e violazione di legge con
le quali, in estrema sintesi, si deduce:
a- l'omessa predisposizione
degli ausili idonei per consentire al ricorrente (audioleso) di sostenere
la prova orale;
b- La conoscenza solo casuale dell'esistenza della
selezione;
c- l'inusuale rapidità di svolgimento del procedimento
d-
l’ illegittimità della trasformazione (delib. n. 821/2009 ) dei due posti
di categoria D, non coperti nella selezione impugnata, in altrettanti
della categoria superiore Ds a favore degli iscritti nella inerente
graduatoria ove erano risultati idonei 12 candidati a fronte di soli 7
posti.
2- L'Amministrazione si è costituita in giudizio controdeducendo
puntualmente nel merito ed eccependo, sotto il profilo processuale
-
l'irricevibilità del ricorso giacché l’impugnata deliberazione n.
820/2039, ultima del procedimento, è stata pubblicata il 28 dicembre 2009
per cui il termine di impugnazione scadeva il 26 febbraio 2010 mentre il
ricorso è stato spedito per la notifica il 4 marzo 2010;
-
l'inammissibilità del gravame per difetto d'interesse non essendosi il
ricorrente presentato a sostenere la prova orale.
3- Il Collegio,
preliminarmente, ritiene che non sia necessario integrare il
contraddittorio ai sensi dell’art. 49, 2° comma, C.P.A. poiché il ricorso,
manifestamente, è in parte irricevibile ed in parte infondato, come si
vedrà.
4- Infatti, come esattamente eccepisce l'attenta difesa
dell'Amministrazione, esso è irricevibile nella parte in cui avversa gli
atti del procedimento di selezione.
La notifica è difatti tardiva
rispetto all'ultimo dei provvedimenti da impugnare, cioè alla delibera di
approvazione delle graduatorie definitive (n. 820/2009). Questa, invero, è
stata pubblicata il 28 dicembre 2009 e quindi avrebbe dovuto essere
impugnata entro il 26 febbraio 2010, mentre il gravame è stato spedito per
la notifica solo il 4 marzo 2010.
Ancorché non necessario, è comunque
proficuo rammentare che per i concorsi di ammissione al pubblico impiego
esiste il principio generale della decorrenza dei termini d’impugnazione
dalla pubblicazione delle graduatorie.
Tanto si desume dall’art. 15,
commi 6° e 6 bis, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, norma di carattere
generale, quanto meno come riferimento ermeneutico.
Il tutto a fortiori
ove si consideri che il regolamento aziendale per le progressioni
verticali (qui rilevante) non contiene disposizioni al
riguardo.
D’altra parte, diversamente opinando, si dovrebbe ricorrere,
per valutare la tempestività dei ricorsi promossi dai concorrenti non
aventi titolo alla comunicazione individuale (ad es. perché non inclusi in
graduatoria come qui accade) al ben più incerto criterio della piena
conoscenza dell’atto.
Ciò, con conseguente minor tutela del valore
fondamentale della certezza del diritto, con particolare riguardo ai
concorrenti vincitori o comunque presenti nella graduatoria.
E’ anche
utile precisare che la pubblicità di cui trattasi ha efficacia istantanea
ai fini della decorrenza del termine, visto che dall’inerente certificato
di pubblicazione non risulta un periodo formale di permanenza nell’albo.
Diversamente, il termine avrebbe dovuto computarsi, com’è noto,
dall’ultimo giorno di quel periodo ( giur. pacifica; ex multis: Cons.
Stato Sez. IV 3 novembre 2006 n. 2123; TAR Lazio Sez. I, 12 maggio 2010 n.
10905; TAR Umbria 26 marzo 2010 n. 218)
Tutto questo, prescindendo
dalla questione, pur posta dall'Amministrazione, se fosse indispensabile
impugnare immediatamente il bando di selezione, giacché altrettanto
immediatamente lesivo, almeno nella prospettazione del ricorrente che
lamenta l’omessa predisposizione di accorgimenti idonei ad agevolare la
sua partecipazione, essendo audioleso.
5- Ciò posto, è appena il caso
di osservare, per completezza, come la nota dell'Amministrazione del 2
febbraio 2010, in risposta alla singolare istanza di autotutela avanzata
dal ricorrente, non sia in alcun modo idonea a riaprire i termini per
l'impugnazione della selezione.
Con detta nota, invero,
l'Amministrazione si è limitata ad esporre compiutamente le ragioni per le
quali non riteneva di esercitare il potere di autotutela senza riaprire il
procedimento amministrativo, né riesaminarlo in alcun modo.
Sul punto
non v’è altro da aggiungere poiché la nota in discorso è del tutto
inequivoca ed in claris non fit interpretatio.
6- E’ infine proficuo
precisare come siano prive di ogni pregio giuridico le deduzioni del
ricorrente, contenute nella diffusa memoria del 6 maggio 2010, con le
quali sembra che si pretenda di estendere il regime d’impugnazione
giurisdizionale delle decisioni sui ricorsi gerarchici ai dinieghi di
autotutela, taciti o espressi (come qui avviene).
Per vero, il
ricorrente richiama erroneamente l’art. 20 L. n. 1034/1971 (all’epoca
vigente) esplicitamente concernente il ricorso gerarchico che,
evidentemente, viene confuso con l’istanza di autotutela, istituto
ontologicamente del tutto diverso.
La prospettazione è dunque
macroscopicamente infondata giacché detto regime è specifico ed
insuscettibile di estensione analogica attesa la natura tassativa delle
disposizioni procedimentali.
Inoltre, sul piano più sostanziale,
nessuna analogia esiste fra la procedura volta a provocare l'autotutela ed
il ricorso gerarchico.
La prima, infatti, si connota come un mero
stimolo rivolta all'Amministrazione al fine di indurla ad esercitare
autonomamente il suo potere, in base a proprie valutazioni discrezionali,
non condizionate in alcun modo dall'istanza del privato.
Il secondo, è
invece una procedimento contenzioso e giustiziale che fa sorgere in capo
all'Amministrazione il dovere di decidere, in relazione ai motivi di
gravame, analogamente a quanto accade per il ricorso
giurisdizionale.
Altro non v'è da aggiungere trattandosi di nozioni
elementari, da non illustrarsi in questa sede.
7- Sono poi altrettanto
vistosamente fuor di centro le considerazioni (espresse sempre nella
memoria del 6 maggio 2010) con le quali il ricorrente contesta la
tardività del deposito delle deduzioni dell'Amministrazione (memoria del
19 aprile 2010) in ordine a quanto sopra .
Infatti è noto che nel
giudizio impugnatorio, il Giudice decide sui motivi di ricorso e sulle
questioni processuali indipendentemente dalle memorie delle parti
resistenti.
Questo a maggior ragione nel caso di specie giacché la
tardività è notoriamente rilevabile d'ufficio.
Anche qui non v'è
necessità di diffondersi giacché si menzionano temi istituzionali..
.
8- Di volo, e solo per completezza, attesa la natura d’antecedente
logico della tardività, si nota che il gravame sarebbe comunque
inammissibile per difetto d’interesse.
Infatti, il ricorrente ha
presentato domanda di partecipazione, ma non si è presentato alla prova
orale.
Con ciò ha quindi dimostrato che il bando, pur impugnato, non
conteneva in sé disposizioni ostative alla partecipazione al concorso e
alla prova. Avrebbe quindi dovuto e potuto presentarsi ad essa
eventualmente richiedendo in quella sede (o appena prima), gli ausili
ritenuti necessari (ad es. un interprete o la formulazione per iscritto
delle domande da parte degli esaminatori)..
D’altra parte egli pretende
oggi che si ripeta il concorso ad hoc, sottoponendogli dei quesiti
scritti, cioè non chiede, sostanzialmente, nulla di diverso dalla
eventuale immediata formulazione per iscritto delle domande, da parte
della Commissione, al momento dell’esame.
Pertanto, è evidente che
nella normativa concorsuale non esisteva alcun impedimento allo
svolgimento della prova in questione per cui l’omessa partecipazione ad
essa si profila come una libera scelta del ricorrente.
Tanto esclude in
capo al medesimo ogni interesse giuridicamente rilevante all’annullamento
del procedimento di selezione poiché, anche nell’eventualità, meramente
ipotetica, di accoglimento del gravame, non potrebbe mai essere vincitore
del concorso, non avendone sostenuto le prove.
10- E’ infine
patentemente inammissibile la parte del gravame con la quale si avversa il
rigetto, in sé, dell’istanza di autotutela (nota dell’Amministrazione del
primo febbraio 2010).
Difatti, il cittadino non ha alcun interesse
qualificato ad impugnare le decisioni in materia d'autotutela essendo
questa apprestata esclusivamente nell'interesse
dell'Amministrazione.
Ciò, con la conseguenza che l'iniziativa privata
volta a stimolarla si connota come un mero apporto collaborativo, non
vincolante per l'Amministrazione che non è quindi nemmeno obbligata ed
iniziare un procedimento al riguardo.
Si tratta di nozioni consolidate
in giurisprudenza che dovrebbero dunque darsi per scontate (fra le tante:
TAR Umbria 1 luglio 2010 n.392, TAR Puglia Lecce Sez. III 18 dicembre 2007
n. 428; TAR Lombardia Milano Sez. IV, 21 marzo 2005 n. 621; TAR Puglia
Bari Sez. II, 10 marzo 2003 n. 1097).
Il tutto, omettendo poi di
considerare come il gravame contro il rigetto dell’istanza d’autotutela
appaia surrettiziamente volto a porre rimedio alla tardività che affligge,
come già detto, il ricorso avverso il procedimento di selezione giacché le
censure sono del tutto analoghe dal punto di vista sostanziale.
11- In
conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso, più pretestuoso
che infondato, deve essere dichiarato in parte irricevibile ed in parte
inammissibile.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono
la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'
Umbria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto,lo dichiara in parte irricevibile ed in parte
inammissibile;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio complessivamente liquidate in € 2.000 (duemila), oltre agli oneri
di legge ed alle ulteriori spese occorrende.
Ordina che la presente
Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Perugia nella Camera di Consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Carlo Luigi
Cardoni, Consigliere, Estensore
Pierfrancesco Ungari,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2011