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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 25 febbraio 2011 n. 61
Pres. C. Lamberti; Est. P. Ungari
A.S.D. Polisportiva C. del T. (avv. F. Giovagnoni) c/ Comune di Perugia (avv.ti R. Martinelli e S. Mosconi) e nei confronti di A.S.D. G. V. (avv. D. Mandò)


Contratti della p.a. – Servizi – Bando - Divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell’offerta – Portata

 

 

Nelle procedure di gara per l’affidamento di prestazioni di servizi, ivi comprese le concessioni di servizio pubblico, il divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte non comporta che sia sempre precluso alle amministrazioni aggiudicatrici di dare rilievo, ai fini dell’attribuzione del punteggio alle rispettive offerte, alle capacità, alle esperienze ed alle referenze dei concorrenti

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 359 del 2010, proposto da:
A.S.D. Polisportiva C. del T., con sede in Perugia, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Giovagnoni, anche domiciliatario in Perugia, corso Vannucci, 30;

 

contro



Comune di Perugia, rappresentato e difeso dagli avv. Rossana Martinelli e Sara Mosconi, con domicilio eletto presso Sara Mosconi in Perugia, corso Vannucci, 39;

 

nei confronti di



A.S.D. G. V., con sede in Perugia, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Mandò, anche domiciliatario in Perugia, via Martiri dei Lager, 58;

 

per l'annullamento



1) del bando di gara del Comune di Perugia, approvato con D.D n. 140 del 31 maggio 2010, per l’affidamento in concessione della palestra polifunzionale di San Marco e della suddetta Determinazione Dirigenziale;
2) dei verbali di gara n. 1 e n. 2 del 14 luglio 2010 e n. 3 del 16 luglio 2010 nella selezione in oggetto;
3) della Determinazione Dirigenziale del Funzionario Responsabile della U.O. Servizi Sportivi e Aree Verdi n. 190 del 19 luglio 2010, che ha approvato le operazioni di gara e i relativi verbali e disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della A.S.D. Grifo Volley;
4) dell’eventuale convenzione, se stipulata, con la quale il Comune di Perugia ha concesso in gestione alla A.S.D. Grifo Volley la palestra polifunzionale di San Marco;
5) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anteriore o successivo;
e per la condanna del Comune di Perugia al risarcimento dei danni derivanti dall’adozione dei predetti provvedimenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Perugia e della A.S.D. Grifo Volley;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con avviso pubblicato in data 9 giugno 2010, il Comune di Perugia ha indetto una selezione pubblica per l’affidamento in concessione della gestione della palestra polifunzionale di San Marco.
Con determinazione n. 190 in data 19 luglio 2010, la gara è stata aggiudicata alla A.S.D. Grifo Volley, prima classificata con punti 88 (63 per l’offerta tecnico-gestionale dell’offerta + 25 per quella economica), davanti alla A.S.D. Polisportiva Colli del Tezio (unica altra partecipante alla selezione, la quale fino ad allora aveva gestito l’impianto), con punti 85,06 (60,06 + 25).
2. La Polisportiva Colli del Tezio impugna l’aggiudicazione (unitamente al bando della selezione pubblica ed ai verbali della Commissione giudicatrice nn. 1, 2 e 3), chiedendone l’annullamento, con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more; in via subordinata, chiede la condanna al risarcimento del danno.
3. Resistono il Comune di Perugia e l’associazione sportiva aggiudicataria, controdeducendo puntualmente.
4. La Polisportiva ricorrente prospetta le censure appresso esaminate.
4.1. L’avviso di selezione, a dire della ricorrente, violerebbe il “divieto di commistione tra requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione dell’offerta”, divieto di derivazione comunitaria e comunque desumibile dagli articoli 42 ed 83 del Codice dei contratti pubblici.
Il Collegio osserva che la censura, più esattamente, invoca il rispetto del divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta ed i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente.
Vero è – come sottolinea la difesa delle parti resistenti – che la concessione di servizi in esame è disciplinata dall’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici, ed è quindi essenzialmente governata dai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, desumibili dal Trattato e dal Codice stesso, a tutela del mercato e della concorrenza. Ma in quest’ambito può farsi rientrare anche il divieto di commistione invocato dalla ricorrente.
Il Collegio rileva quindi l’esistenza di un orientamento recente del Consiglio di Stato, tendente a mitigare la più rigorosa interpretazione prevalsa in passato, secondo il quale il divieto in questione conosce un'applicazione attenuata nel settore dei servizi laddove l'offerta tecnica non si sostanzia in un progetto o in un prodotto, ma nella descrizione di un facere che può essere valutato unicamente sulla base di criteri quali-quantitativi, fra i quali ben può rientrare la considerazione della pregressa esperienza dell'operatore, come anche della solidità ed estensione della sua organizzazione d'impresa. Dalla considerazione dell'esperienza maturata da una concorrente possono quindi trarsi indici significativi della qualità delle prestazioni e dell'affidabilità dell'impresa, qualora tali aspetti non risultino preponderante nella valutazione complessiva dell'offerta (cfr. Cons. Stato, V, 2 ottobre 2009, n. 6002; vedi anche, 12 giugno 2009, n. 3716; IV, 25 novembre 2008, n. 5808).
Chiarito, dunque, che il divieto di commistione non comporta anche che sia sempre precluso alle amministrazioni aggiudicatrici di dare rilievo alle capacità, alle esperienze ed alle referenze dei concorrenti, ai fini dell’attribuzione del punteggio alle rispettive offerte, il Collegio non ritiene fondata la censura in esame.
Infatti, i “criteri di valutazione” ai quali si riferisce la ricorrente (o meglio, le componenti tecniche valutabili delle offerte), previsti nella selezione in esame, sono i “parametri” - 1) “esperienza gestionale”; 2) “progetto di gestione”; 3) “progetto preliminare”, relativo ad un impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili – e relativi sottoparametri, predefiniti nell’avviso. E quelli attinenti al profilo soggettivo dei concorrenti (parametro 1: “esperienza gestionale”, sottoparametri 1a) ed 1b) non figurano quali requisiti di partecipazione, ed ai fini della valutazione dell’offerta assumono una rilevanza non decisiva, assommando un massimo di 5 punti complessivi (sui 75/100 attribuibili per la componente tecnica).
4.2. A ben vedere (anche se tale aspetto non viene evidenziato nel ricorso, ma soltanto nella memoria conclusiva), nell’avviso si legge che la busta “B” (destinata a contenere la componente tecnica dell’offerta) “dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione …”, tra cui è ricompresa “l’esperienza gestionale in genere, nella conduzione di impianti sportivi similari”. Tuttavia, tale elemento, così come tutti gli altri elencati come contenuto necessario della busta “B”, costituisce in realtà il contenuto dei parametri e sottoparametri che danno luogo all’attribuzione di punteggio.
Appare dunque evidente che, al di là dell’espressione impropriamente utilizzata nell’avviso, non si è in presenza di requisiti di ammissibilità dell’offerta.
I requisiti di partecipazione veri e propri sono quelli, che i concorrenti erano tenuti a documentare nella domanda di partecipazione da inserire nella busta “A”, indicati alla voce “Soggetti ammessi alla gara”, e tra essi rientra la natura di associazione sportiva dilettantesca affiliata alle Federazioni sportive e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., per esercitare le attività sportive indicate nell’avviso come praticabili nell’impianto. Requisiti pacificamente posseduti da entrambe le concorrenti.
Così che la mancata esperienza pregressa non poteva che dar luogo alla non attribuzione alla Grifo Volley del punteggio per tale sottoparametro (come concretamente è avvenuto).
Quanto esposto vale ad escludere la fondatezza della censura con le quale la ricorrente lamenta che la Grifo Volley avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione, in quanto non ha dimostrato di possedere il requisito dell’esperienza gestionale nella conduzione di impianti sportivi similari: si ripete, tale requisito non era espressamente richiesto dall’avviso, né può farsi discendere dall’applicazione di una disposizione normativa.
Anzi, la l.r. 5/2007, di cui l’avviso ha fatto applicazione, considera (articolo 4, comma 2) la pregressa esperienza gestionale come uno dei criteri di valutazione delle offerte, e non come requisito di partecipazione.
4.3. La ricorrente lamenta poi che, illogicamente, non le sia stato attribuito alcun punteggio per il parametro 1b) – “livello agonistico dei campionati di militanza delle squadre partecipanti per le discipline praticabili nell’impianto, riferito alle stagioni sportive 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010” - comportante un punteggio di 1 punto per la partecipazione ai campionati regionali o provinciali, e 2 punti per la partecipazione a quelli nazionali) in quanto avrebbe omesso di documentare detta partecipazione; tuttavia, tale informazione era desumibile dall’elenco dei tesserati allegato alla domanda, nel quale, accanto ad ogni nominativo, figura anche l’indicazione del campionato di riferimento (AP = atleta provinciale; AR = atleta regionale).
Aggiunge la ricorrente che l’omessa attribuzione del punteggio si pone in contraddizione con quanto preliminarmente affermato dalla Commissione stessa in ordine alla ammissibilità della domanda.
Il Collegio osserva che una cosa è l’iscrizione degli atleti alle rispettive Federazioni sportive, altra cosa è la concreta partecipazione ai campionati dei diversi livelli organizzati dalle Federazioni; se risponde alla normalità che il tesseramento sia correlato alla partecipazione ad un campionato, dal punto di vista strettamente giuridico non sembra esserci una corrispondenza biunivoca; in altri termini, se è vero che alle gare di campionato possono partecipare solo atleti tesserati, non risponde al vero che “non possono esserci tesserati sportivi non praticanti attività”, quanto meno nel senso che le relative squadre partecipino necessariamente a tutti i campionati che si svolgono nel periodo di validità del tesseramento.
Quanto alla contraddizione nell’operato della Commissione, il Collegio rileva che, effettivamente, la Commissione di gara, rispondendo al rilievo formulato dalla Grifo Volley riguardo alla “mancanza di documentazione attestante il livello di campionati” nella domanda della Polisportiva ricorrente, ha affermato (cfr. verbale n. 2 in data 14 luglio 2010) che “la stessa risulta indicata nel progetto con rimando all’allegato 1); pertanto è presente, salva ogni considerazione della commissione in sede di valutazione della stessa”
Pertanto, non sembra riscontrabile una vera e propria contraddizione nel comportamento della Commissione.
Non è superfluo sottolineare (nella prospettiva di una eventuale “prova di resistenza”) che, anche volendo addebitare alla Commissione un errore nella valutazione della documentazione prodotta e/o una contraddittorietà viziante, da ciò non potrebbe che derivare, nella migliore delle ipotesi per la ricorrente, l’attribuzione di 1 solo punto in più (considerata la sua partecipazione a campionati al massimo regionali).
4.4. Ad entrambe le associazioni concorrenti è stato attribuito lo stesso punteggio (12/20) per il paragrafo 2a) – “programmazione sportiva e piano delle attività sportive che si intendono praticare nell’impianto”; tuttavia, a detta della ricorrente, ciò sarebbe manifestamente illogico, poiché l’offerta tecnico-gestionale della ricorrente prevede significative innovazioni - quali la realizzazione di un’area verde attrezzata, di un campo per il beach volley e di un campo di bocce, di un punto ristoro- mentre l’offerta dell’aggiudicataria si limita a dettagliare la programmazione settimanale delle attività, nel solco di quelle tradizionalmente svolte nell’impianto.
Il Collegio rileva che, dalla lettura degli atti, può evincersi che gli aspetti di innovazione e qualità evidenziati dalla ricorrente sono stati in realtà offerti (proposti) alla stregua di interventi “da concordare” con il Comune, quindi in forma generica (e sostanzialmente non vincolante, ma questo aspetto non è stato sottolineato dalla Commissione); mentre la analitica e razionale programmazione delle attività sportive presentata (quale componente dell’offerta vincolante) dall’aggiudicataria risponde pienamente al contenuto del sottoparametro 2a), laddove la ricorrente non ha dettagliato detta programmazione.
Deve pertanto ritenersi che l’attribuzione del medesimo punteggio per il paragrafo 2a) alle due offerte non evidenzi alcuna illogicità o incongruità manifesta.
4.5. Un ultimo ordine di censure concerne l’impianto fotovoltaico, in relazione al quale l’avviso prevedeva l’attribuzione di un massimo di 20 punti per il “progetto relativo ad impianti per energie rinnovabili” (paragrafo 3a) e di un massimo di 15 punti per il “valore dell’intervento” (paragrafo 3b).
Per il primo sottoparametro, la Commissione ha attribuito 20 punti ad entrambi i concorrenti, avendo entrambi presentato un progetto adeguato.
Per il secondo, ha attribuito 15 punti all’aggiudicataria e (proporzionalmente) 12,76 punti alla ricorrente.
La ricorrente lamenta che il Comune di Perugia abbia sostanzialmente fatto proprio (cfr. delibera della G.C. n. 112/2010) il progetto da essa a suo tempo presentato, senza riconoscerle per questo alcun punteggio differenziato.
In ogni caso, l’avviso sarebbe illogico, in quanto (al sottoparametro 3b) prevede fino ad un massimo di 15 punti per il valore economico del progetto; così come illogico sarebbe l’operato della Commissione, la quale, per calcolare detto valore, ha assunto come riferimento il potenziale nominale espresso in Kwp (chilowatt picco) dei progetti; a dire della ricorrente, avrebbero dovuto trovare spazio criteri di valutazione più significativi, quali le caratteristiche tecniche ed il rendimento effettivo dell’impianto.
Il Collegio osserva che quello presentato al Comune dalla ricorrente era uno studio di fattibilità (come riconosce la stessa ricorrente, nella memoria conclusiva), mentre il progetto vero e proprio dell’impianto deve presumersi sia stato elaborato dal Comune o acquisito da terzi. In ogni caso, eventuali “debiti” del Comune per l’utilizzazione dello studio di fattibilità non potevano trovare riconoscimento nell’ambito della gara.
Per il resto, non sembra al Collegio che il riferimento al valore dell’impianto sia manifestamente illogico, anche tenuto conto che le opere realizzate, alla scadenza della concessione, resteranno di proprietà del Comune.
In ogni caso, il Comune ha precisato che il progetto presentato dalla Grifo Volley, secondo i dati esposti dal Comune e non confutati dalla Polisportiva ricorrente, risulta migliore di quello della ricorrente, non soltanto per ciò che concerne il costo di realizzazione (590.782,50 a fronte di 433.120,00 euro) e la potenza nominale (97,65 a fronte di 75,6 kWp) dell’impianto, elementi la cui significatività viene messa in discussione dalla ricorrente, ma anche per quanto riguarda la energia producibile annualmente (114.123,56 a fronte di 96.768 kWh) prevista. Perciò, se anche l’attribuzione proporzionale dei punteggi avesse considerato solo tale ultimo dato (in quanto relativo ad un elemento previsionale assimilabile al rendimento effettivo, criterio auspicato dalla ricorrente), il risultato non sarebbe cambiato sostanzialmente (anzi, la ricorrente avrebbe ottenuto punti 12,71, anziché 12,76).
5. In conclusione, stante l’infondatezza di tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Perugia e della controinteressata, della somma di 2.000,00 (duemila/00) euro ciascuno per spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2011

 





 

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