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| n. 4-2011 - © copyright |
T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 24 marzo 2011 n. 537
Antonio Cavallari – Presidente, Carlo Dibello – Estensore. |
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1. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento – Art.8, d.l. n.11 del 2009 – Procedimento amministrativo – E’ procedimento di pubblica sicurezza – Finalità.
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2. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento – Art.8, d.l. n.11 del 2009 – Forze dell’ordine – Poteri di iniziativa autonoma – Titolarità.
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3. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento – Art.8, d.l. n.11 del 2009 – Adozione – Sulla scorta solo della richiesta di ammonimento della parte interessata – Possibilità.
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4. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento – Art.8, d.l. n.11 del 2009 – Marcata finalità cautelare – Destinatario del provvedimento – Contraddittorio – Instaurazione – E’ inconciliabile.
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1. In tema di ammonimento ex art. 8, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38, il relativo procedimento riveste natura amministrativa e non penale, e va qualificato alla stregua di procedimento di pubblica sicurezza, con chiare finalità di prevenzione di condotte potenzialmente capaci di produrre una turbativa per l’ordine pubblico e per la sicurezza pubblica dei consociati.
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2. In tema di ammonimento ex art. 8, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38, il relativo procedimento, avendo natura di procedimento di pubblica sicurezza, legittima la presenza di una fase istruttoria nel cui ambito le forze dell’ordine, le quali agiscono non solo in veste di organi di polizia giudiziaria, ma anche quali forze di pubblica sicurezza, sono munite di poteri di iniziativa autonoma.
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3. Il provvedimento di ammonimento ex art. 8, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38, può essere adottato sulla sola scorta della richiesta di ammonimento della parte interessata, quando si ritenga che la medesima richiesta offra di per sé sufficienti elementi di valutazione.
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4. Il procedimento riguardante l’ammonimento ex art. 8, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38, quale procedimento amministrativo di pubblica sicurezza, appare connotarsi alla stregua di un procedimento di prevenzione con marcata finalità cautelare, ossia caratterizzato dalla necessità di un provvedimento conclusivo in tempi brevi; pertanto, l’anticipazione della soglia di tutela del bene primario della incolumità di una persona, nonché di quello della pubblica sicurezza in generale dei cittadini, se ritenuta necessaria dal Questore in base ad una valutazione prettamente discrezionale, appare inconciliabile con la instaurazione di un contraddittorio con il destinatario del provvedimento, anche in rapporto al carattere non particolarmente afflittivo dell’ammonimento.
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N. 00537/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
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sul ricorso numero di registro generale 234 del 2011, proposto da:
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Remo Bibba, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio D'Errico, con domicilio eletto presso Francesco Galluccio Mezio in Lecce, piazza Mazzini 72;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
nei confronti di
Anna Chiara Montinaro;
per l'annullamento
del provvedimento di ammonimento nr. Q.2.4/10 Div. Ant. M.P. emesso dal Questore della Provincia di Lecce in data 7 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 8 D.L. nr. 11/2009 convertito in L. 23/4/2009 nr. 38 e notificato al ricorrente in data 10/12/2010 con il quale il sig. Bibba veniva invitato "a cessare immediatamente ogni atto persecutorio nei confronti di Montinaro Anna Chiara e a tenere una condotta conforme alla legge" e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Patrocinio, in sostituzione di D'Errico, Tarentini.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente impugna il provvedimento di ammonimento con il quale il Questore di Lecce lo ha invitato a “ cessare immediatamente ogni atto persecutorio nei confronti di Montinaro Anna Chiara e a tenere una condotta conforme alla legge”.
Questi i motivi di ricorso:
1)i Carabinieri della Stazione di Lecce , dopo il deposito della richiesta di ammonimento da parte della signora Montinaro , avvenuto in data 2 dicembre 2010, hanno agito di propria iniziativa sostituendosi al Questore di Lecce, unico legittimo destinatario della richiesta ed autorità munita di appositi poteri istruttori ex art 6 della legge 241 del 1990, svolgendo arbitrariamente indagini di polizia giudiziaria senza che vi fosse un procedimento penale e prima che il procedimento amministrativo attivato dalla Montanaro fosse aperto; a tanto deve aggiungersi che il procedimento ex art. 8 del d.l. 11/2009 ha natura amministrativa e quindi non possono trovare applicazione le norme del codice di procedura penale in materia di indagini di polizia giudiziaria ;
2) i Carabinieri di Lecce hanno agito in carenza di potere nello svolgimento di una attività istruttoria spettante in via esclusiva al Questore;
Quest’ultimo non ha svolto alcun accertamento di carattere istruttorio; né ha ritenuto di sentire il soggetto da ammonire ;
3) il provvedimento impugnato è illegittimo anche perché non preceduto dalla preventiva doverosa audizione dell’interessato;
4) sono state violate le garanzie partecipative
Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero dell’Interno sia la Questura di Lecce per resistere al ricorso, del quale hanno chiesto il respingimento siccome infondato .
La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 9 marzo 2011, ai sensi dell’art 60 c.p.a.
Il ricorso è infondato e va respinto.
La tesi dello svolgimento arbitrario di indagini di polizia giudiziaria da parte dei Carabinieri di Lecce non può essere condivisa.
E’ ben vero che il procedimento che culmina in un provvedimento di ammonimento da parte del Questore riveste natura amministrativa e non penale.
Ma il procedimento in questione va , più propriamente, qualificato alla stregua di procedimento di pubblica sicurezza , con chiare finalità di prevenzione di condotte potenzialmente capaci di produrre una turbativa per l’ordine pubblico e per la sicurezza pubblica dei consociati..
La caratterizzazione del procedimento di ammonimento sopra evidenziata non impedisce e, anzi, legittima la presenza di una fase istruttoria nel cui ambito le forze dell’ordine, le quali agiscono non solo in veste di organi di polizia giudiziaria, ma anche quali forze di pubblica sicurezza , sono munite di poteri di iniziativa autonoma .
Questo ordine di argomentazioni è confermato dallo stesso tenore letterale dell’art 8 d.l.11/2009, conv. in legge 23 aprile 2009, n.38.
La norma citata stabilisce che il provvedimento di ammonimento è adottato dal Questore, il quale “ assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce ..”
Risulta, pertanto, evidente che ,nell’ambito di un procedimento amministrativo di pubblica sicurezza con finalità di prevenzione quale quello in argomento, l’attività posta in essere dai Carabinieri non può essere qualificata alla stregua di attività di polizia giudiziaria, ma quale attività di pubblica sicurezza finalizzata alla acquisizione delle opportune informazioni da porre al vaglio del Questore, cioè l’Autorità di Pubblica Sicurezza cui compete, in ultima analisi , l’adozione del provvedimento.
Il fatto che i Carabinieri di Lecce abbiano proceduto, nella specie, alla acquisizione di sommarie informazioni da persone ritenute in grado di riferire circostanze utili ai fini del procedimento, pur evocando, in un certo senso, lo schema delle sommarie informazioni testimoniali previste dall’art 351 del c.p.p, non trasforma l’attività compiuta nel contesto proprio di un procedimento di carattere amministrativo in attività di polizia giudiziaria.
E’, d’altronde, la stessa Autorità Questorile di Pubblica sicurezza a compiere una valutazione del tutto autonoma delle informazioni messe a disposizione da organi che la stessa norma prima citata qualifica come “ investigativi”, con il solo intento di porne in risalto il compito di procedere ad una acquisizione probatoria di elementi utili alla adozione di un atto terminativo del procedimento.
Né può il ricorrente dolersi del mancato svolgimento di una attività istruttoria da parte del Questore in prima persona, trattandosi evidentemente di valutazione tipicamente discrezionale dell’organo che, in quanto tale, sfugge alla censura prospettata.
Occorre pure porre in risalto che la stessa attività istruttoria è considerata, in un certo senso, del tutto eventuale dalla norma sopra citata nella parte in cui essa prevede l’acquisizione di informazioni presso gli organi investigativi ma solo se ritenute ” necessarie”.
Questo vuol dire che il provvedimento di ammonimento può ben essere adottato sulla sola scorta della richiesta di ammonimento della parte interessata , quando si ritenga che la medesima richiesta offra di per sé sufficienti elementi di valutazione .
Nella specie,peraltro, l’attività investigativa non è mancata;lo svolgimento della stessa su iniziativa degli organi investigativi e non del Questore. non vizia il procedimento,venendo in rilievo solo la sufficienza degli elementi forniti al Questore.
Anche la censura che concerne la mancata audizione del soggetto da ammonire non è fondata.
Sotto tale profilo, è doveroso sottolineare che il procedimento amministrativo di pubblica sicurezza in questione appare connotarsi alla stregua di un procedimento di prevenzione con marcata finalità cautelare , ossia caratterizzato dalla necessità di un provvedimento conclusivo in tempi brevi .
La anticipazione della soglia di tutela del bene primario della incolumità di una persona , nonché di quello della pubblica sicurezza in generale dei cittadini,se ritenuta necessaria dal Questore in base ad una valutazio prettamente discrezionale, appare inconciliabile con la instaurazione di un contraddittorio con il destinatario del provvedimento, anche in rapporto al carattere non particolarmente afflittivo dell’ammonimento.
Il provvedimento in argomento si risolve, in definitiva, in una esortazione a cessare ogni turbativa nei riguardi della persona che assume l’iniziativa del procedimento e a serbare una condotta conforme a legge.
Le medesime finalità cautelari che si sono prima ricordate consentono di ritenere infondata anche la finale censura che concerne la violazione delle garanzie partecipative.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese processuali possono essere compensate .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011
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