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T.A.R. TRENTINO ALTO ADIGE - TRENTO - Sentenza 22 marzo 2011 n. 75
Pres. Pozzi Est. Tomaselli
Bouchaib Hanoune (Avv. L. Robol) C/ Ministero dell'Interno( Avv. Stato)


1. Stranieri- Permesso di soggiorno- Diniego – Condanne penali per reati gravi- Rilevanza.

 

2. Stranieri- Permesso di soggiorno - Condanna penale antecedente alla L.189/2002 –Automatismo-Non opera- Discrezionalità amministrativa- Disamina del caso concreto.

 

3. Pubblica amministrazione- Discrezionalità amministrativa- Permesso di soggiorno- Diniego -valutazione pericolosità del soggetto.

1. L’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 nel prevedere la non ammissione e l’impossibilità di continuare il soggiorno in Italia per quei cittadini di origine extracomunitaria che siano stati condannati per determinate categorie di reati oggettivamente gravi e che comunque destano particolare allarme sociale, introduce un automatismo che opera solo nel caso in cui la responsabilità del cittadino straniero risulta essere stata accertata dall’Autorità Giudiziaria a seguito di procedimento penale e con sentenza di condanna nei suoi confronti.

 

2 La legge n. 189/2002 (c.d. Bossi Fini) individua una serie di condotte criminali come requisiti ostativi all’inserimento dello straniero alla comunità nazionale. Detta Esclusione è applicabile alle sentenze intervenute successivamente all’entrata in vigore della stessa norma. Pertanto nel caso in cui sussista una condanna penale intervenuta in primo grado in epoca antecedente all’entrata in vigore della L.189/2002 l’Autorità di PS non può operare in via di mero automatismo, ma deve procedere alla concreta disamina della sussistenza della pericolosità sociale ovvero alla disamina del tipo di reato commesso, della sua gravità, dell’entità della pena e dell’allarme sociale, nonché alla valutazione dell’intera personalità del soggetto.

 

3. La norma penale non può che operare per il futuro e ciò anche alla stregua del più generale principio, insito nella irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei comportamenti individuali, che verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta rilevanza negativa automatica di una condotta, che, all'epoca della sua commissione, non determinava ex se l'impossibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, pur costituendo elemento concorrente di valutazione della opportunità di concederlo .


N. 00075/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2011 REG.RIC .


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 60 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 24 del 2011, proposto da:

 

Bouchaib Hanoune, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Robol, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Trento, Via Calepina, n. 50


contro



Ministero dell'Interno - Questura di Trento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9, è per legge domiciliato

per l'annullamento



- del decreto del Questore della provincia di Trento cat. A.11.2006/125/Imm. di data 11.12.2008, notificato in data 26.11.2010, con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 12 settembre 2006 ed è stato intimato al ricorrente l'abbandono del territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del decreto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preavvertite e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., come da verbale di udienza camerale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

1. Il sig. Bouchaib Hanoune, cittadino marocchino, ricorre avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, oppostogli dalla Questura di Trento con provvedimento dell’11.12.2008, notificato in data 26.11.2010.
Ad avviso dell’interessato detto provvedimento sarebbe sotto più profili illegittimo, per cui ne viene richiesto l’annullamento nella presente sede giurisdizionale.
Con il ricorso è stata presentata istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Si è costituita l'Amministrazione intimata, tramite l'Avvocatura dello Stato di Trento, contestando la fondatezza dei motivi dedotti e chiedendo di respingere il ricorso.
Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2011 ritenuta dal Collegio possibile la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e espressamente preavvertiti e sentiti i difensori sul punto, come da verbale della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il diniego di rinnovo è stato opposto dall’Autorità di PS in dichiarata applicazione dell’art. 5, comma 5 e dell’art. 4, comma 3 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286.
L’art. 4 comma 3 prevede che: “Non è ammesso in Italia lo straniero … o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
Viene in rilievo, sotto un primo profilo, il tema della valutazione della pericolosità sociale.
L’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dall’art. 4 comma 1 lett. b della legge 30.7.2002 n. 189 c.d. Bossi-Fini), nel prevedere la non ammissione e l’impossibilità di continuare il soggiorno in Italia per quei cittadini di origine extracomunitaria che siano stati condannati per determinate categorie di reati oggettivamente gravi e che comunque destano particolare allarme sociale, introduce un automatismo che opera solo nel caso in cui la responsabilità del cittadino straniero risulta essere stata accertata dall’Autorità Giudiziaria a seguito di procedimento penale e con sentenza di condanna nei suoi confronti.
In altri termini il citato art. 4 D.Lgs, n. 189/2002, individua una serie di condotte, quelle integratrici delle fattispecie criminali menzionate dalla norma, e le considera come oggettivi indici di pericolosità sociale. Esse, dunque, vengono considerate dalla legge come requisiti individuali negativi, ostativi all'inserimento dello straniero nella comunità nazionale.
Trattasi, in definitiva, di una valutazione di pericolosità sociale già effettuata dal legislatore che ha ritenuto, del tutto ragionevolmente e nell’ambito della discrezionalità che gli compete, la sussistenza di tale elemento nella responsabilità del soggetto per la commissione di reati di particolare gravità.
Il riferimento legislativo alle inerenti condanne deve, peraltro, ritenersi come volto ad individuare i fatti probanti già in sede di accertamento giudiziale di primo grado.
Nella specie, il ricorrente – come si evince dal certificato del casellario giudiziale prodotto dall’Amministrazione – è stato condannato per traffico di sostanze stupefacenti, un prima volta dal Tribunale di Verona il 28.2.2001 e successivamente dal Tribunale di Trento in data 10.1.2002.
Resta, dunque, da vedere se sia possibile un’applicazione della norma in esame anche alle sentenze intervenute antecedentemente all’introduzione della stessa, come accade nella fattispecie all’esame.
In applicazione di un criterio di interpretazione costituzionalmente orientato, deve ritenersi che la norma di legge intenda riferirsi solo all’avvenire e non per anche al passato.
È utile ricordare che la retroattività della legge è fatto eccezionale. Anche se il divieto di dare efficacia retroattiva alla legge opera, per principio costituzionale, solo con riguardo alle leggi punitive, tuttavia anche negli altri campi del diritto la retroattività della legge può essere iniqua, se non giustificata da un grave interesse generale, il quale richieda che la nuova legge regoli anche fatti del passato.
Inoltre, anche sul piano strettamente logico e tecnico, deve affermarsi che, in mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l'interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, può ricavare la mens legis, rivolta ad attuarla, sull'unica base della locuzione testuale della norma, solo, cioè, se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro. L'eventuale deroga deve, quindi, potersi desumere in modo non equivoco da elementi obiettivi della norma. Quando, invece, tale compatibilità sussiste, l'interprete è tenuto a ritenere osservati e ad osservare egli stesso i principi generali sulla legge, orientando l'interpretazione al rispetto di tali principi.
Nella specie, non si è in presenza di norma interpretativa, ma è stata espressamente modificata una norma che antecedentemente non conteneva tale automatismo: deve quindi ritenersi che la stessa non possa che operare per il futuro e ciò anche alla stregua del più generale principio, insito nella irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei comportamenti individuali, che verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta rilevanza negativa automatica di una condotta, che, all'epoca della sua commissione, non determinava ex se l'impossibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, pur costituendo elemento concorrente di valutazione della opportunità di concederlo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5993).
Pertanto, il Collegio reputa che nel caso in cui sussista una condanna penale intervenuta in primo grado in epoca antecedente all’entrata in vigore della norma posta dalla L. 30.7.2002, n. 189 l’Autorità di PS non possa operare in via di mero automatismo, ma debba procedere alla concreta disamina della sussistenza della pericolosità sociale.
In tal caso, deve dunque procedersi, con discrezionale apprezzamento, alla disamina del tipo di reato commesso, della sua gravità, dell’entità della pena e dell’allarme sociale, nonché alla valutazione dell’intera personalità del soggetto.
3. Per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto sotto gli indicati profili, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, fatto salvo l’ulteriore potere dell’Amministrazione di provvedere al diniego di rinnovo all’esito della disamina della concreta pericolosità sociale del ricorrente.
Sussistono, infine, giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 24/2011, lo accoglie.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2011



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