T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 1 marzo 2011 n. 383
M. Nicolosi Pres. P. De Berardinis Est.
Opera Prima S.r.l. (Avv.ti S. Bianchi e P. Barbino) contro il Comune di Firenze (Avv. A. Sansoni) e nei confronti di Iavicoli V. (non costituito) |
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1. Giustizia amministrativa – Cessazione della materia del contendere – Nozione
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2. Igiene e sanità – Ordinanza contingibile ed urgente - Divieto assoluto di fumo di tabacco all’interno di un locale – Assenza di misurazioni e rilevazioni di fumo nell’appartamento soprastante - Mancata verifica dell’adeguatezza dell’impianto di ricambio dell’aria – Presenza di altri pubblici esercizi - Difetto di istruttoria errore e travisamento dei fatti – Sussistenza - Illegittimità
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3. Igiene e sanità – Ordinanza contingibile ed urgente - Divieto assoluto di fumo di tabacco all’interno di un locale – Segnalazione e sopralluoghi risalenti ad anni addietro – Difetto del requisito dell’urgenza – Sussistenza - Illegittimità
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4. Igiene e sanità – Ordinanza contingibile ed urgente - Divieto assoluto di fumo di tabacco all’interno di un locale – Mancata spiegazione delle ragioni di pubblico interesse che giustificassero un sacrificio così gravoso per gli interessi della ricorrente - Illegittimità
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1. Si ha cessazione della materia del contendere quando la P.A., in pendenza del giudizio, annulli o comunque riformi in maniera satisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso, sicché il nuovo provvedimento, che supera quello impugnato, è pienamente satisfattivo degli interessi sostanziali del ricorrente (così, ora, dispone l’art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010)
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2. È illegittima per difetto di istruttoria errore e travisamento dei fatti l’ordinanza sindacale con cui è stata ingiunta l’attivazione del divieto assoluto di fumo di tabacco all’interno di un locale laddove la prova della provenienza del fumo dal pubblico esercizio in discorso (che si sarebbe insinuato nell’abitazione soprastante) si basa essenzialmente su deduzioni, se non su presunzioni, discendenti da percezioni olfattive, ma senza vere e proprie misurazioni. A ciò aggiungasi la mancata verifica tecnico-scientifica dell’adeguatezza o no dell’impianto di ricambio dell’aria del pubblico esercizio per cui è causa e la circostanza che nello stabile interessato sono presenti anche, rispettivamente al pian terreno ed al seminterrato, una sala di scommesse ippiche e soprattutto un altro pubblico esercizio al quale è stato riconosciuto il ruolo di concausa nelle immissioni di fumo che si producono nell’appartamento sovrastante
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3. È illegittima per difetto del requisito dell’urgenza, espressamente richiesto dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, l’ordinanza contingibile ed urgente con cui è stata ingiunta l’attivazione del divieto assoluto di fumo di tabacco all’interno di un locale pubblico laddove le lamentele del proprietario dell’appartamento sovrastante per le immissioni di fumo risalivano già al 2002 e gli accertamenti erano stati svolti nel medesimo periodo. Il fatto che il problema sussistesse da molto tempo, senza che medio tempore siano accaduti eventi straordinari ed imprevedibili, porta ad escludere l’utilizzabilità, nella fattispecie, dello strumento dell’ordinanza ex art. 50 cit..
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4. È illegittima l’ordinanza sindacale con cui è stata ingiunta l’attivazione del divieto assoluto di fumo di tabacco all’interno di un locale laddove nell’atto non siano state elencate le ragioni di pubblico interesse che giustificassero un sacrificio così gravoso per gli interessi della ricorrente, invece di prescrivere accorgimenti e misure tali da consentire di ottenere il risultato avuto di mira (tutela della salute degli abitanti dell’appartamento soprastante) con un minor onere per la ricorrente (ad es. l’adeguamento dell’impianto di ricambio dell’aria del locale, se, però, ne fossero state sufficientemente spiegate le lacune, o la sostituzione del solaio). A tal proposito si ricorda che l’ordinanza sindacale, nell’imporre specifiche prescrizioni ad un soggetto onde porre rimedio a concreti pericoli per la salute pubblica, deve circoscrivere (a pena, in caso contrario, di illegittimità) l’ambito di operatività delle misure adottate alle specifiche esigenze che il provvedimento intende soddisfare, rispettando il principio di proporzionalità, in base al quale il sacrificio imposto al privato non deve andare oltre le esigenze di tutela che si debbono garantire nell’immediatezza
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N. 00383/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02448/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2448 del 2004, proposto dalla
società Opera Prima S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Luciano Peruzzi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Bianchi e Paolo Barabino e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Firenze, via La Marmora n. 39
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Sansoni e con domicilio eletto presso la Direzione Avvocatura, in Firenze, p.zza della Signoria (Palazzo Vecchio)
nei confronti di
Iavicoli Vincenzo, non costituito in giudizio
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Sindaco di Firenze n. 2004/00610 del 23 luglio 2004, notificata il successivo 29 luglio 2004, con cui è stata ingiunta alla società ricorrente l’attivazione del divieto assoluto di fumo di tabacco all’interno del pubblico esercizio denominato “Slowly”, sito in Firenze, via Porta Rossa n. 63/R, gestito dalla ricorrente medesima;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, compreso, per quanto occorrer possa, il verbale di sopralluogo della Polizia Municipale di Firenze – Nucleo Ambientale, prot. n. 21366/01/2004M6 del 3 aprile 2004.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze, nonché la memoria ed i documenti da questo depositati;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 4 gennaio 2011 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, Opera Prima S.r.l., espone di gestire il pubblico esercizio denominato “Slowly”, ubicato in Firenze, via Porta Rossa, con accesso principale al n. 63/R.
1.1. A seguito di esposti del proprietario dell’appartamento sovrastante, sig. Vincenzo Iavicoli, con cui si lamentava che dal soffitto del pubblico esercizio sarebbero filtrati nell’appartamento in esame fumi di tabacco, e dopo un carteggio analiticamente descritto nel gravame, la Polizia Municipale di Firenze effettuava accertamenti nell’immobile interessato, di cui dava resoconto nel rapporto del 3 aprile 2004.
1.2. In base a tali accertamenti è emersa la presenza di odore di fumo di sigarette, man mano sempre più intenso e sgradevole, nella stanza da letto dei figli del suindicato sig. Iavicoli, in corrispondenza dello spazio fumatori del pubblico esercizio sottostante ed è pure emerso che la tipologia costruttiva del solaio che divide i due ambienti non assicurerebbe la completa impermeabilità dei locali.
1.3. Preso atto del rapporto della Polizia Municipale, l’Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica dell’A.U.S.L. n. 10 di Firenze ha quindi proposto l’emissione di un provvedimento d’urgenza, a fini di igiene, che vietasse il fumo all’interno del pubblico esercizio in discorso. In accoglimento di tale proposta, il Sindaco di Firenze ha emanato l’ordinanza n. 2004/00610 del 23 luglio 2004, con cui ha imposto alla società esponente l’attivazione del divieto di fumo di tabacco all’interno dei locali del pubblico esercizio denominato “Slowly”, nonché l’esposizione all’interno ed all’esterno di appositi cartelli indicanti agli avventori il divieto.
2. Avverso l’ora vista ordinanza sindacale è insorta la società esponente, impugnandola, unitamente al verbale di sopralluogo della Polizia Municipale, e chiedendone l’annullamento.
2.1. A supporto del gravame, ha dedotto le seguenti doglianze:
- eccesso di potere per difetto dei presupposti, errore e travisamento dei fatti, errore e/o difetto e/o carenza assoluta di istruttoria, manifesta irragionevolezza, sviamento di potere, perché l’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa dopo un iter procedimentale privo di qualsiasi fondamento fattuale e del benché minimo riscontro probatorio, senza alcuna rilevazione del fumo presente nell’alloggio, senza indicazione delle ragioni dell’inadeguatezza dell’impianto di ricambio del pubblico esercizio e senza dimostrazione che il fumo (asseritamente presente) provenisse dal pubblico esercizio stesso e non da altri esercizi pur presenti nello stabile interessato;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, ulteriore eccesso di potere per carenza dei presupposti, giacché nel caso di specie mancherebbero i presupposti dell’urgenza e della contingibilità cui la legge subordina l’adozione delle ordinanze sindacali e perché l’ordinanza emanata avrebbe efficacia potenzialmente perpetua;
- violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, per non avere il Comune di Firenze comunicato l’avvio del procedimento, adducendo esigenze di celerità procedimentale, smentite, tuttavia, dal fatto che la prima corrispondenza sul problema risalirebbe al luglio del 2002;
- eccesso di potere e violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 per carenza di motivazione, in quanto l’ordinanza sindacale non avrebbe esplicitato né i tipi di rimedi adottabili dalla società ricorrente, né l’esistenza di un interesse pubblico autonomo giustificante il sacrificio imposto al privato.
2.2. La società si è anche riservata di presentare domanda di risarcimento dei danni.
2.3. Si è costituito il Comune di Firenze, depositando, in vista dell’udienza pubblica, una memoria difensiva con la relativa documentazione e chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nel merito ha inoltre eccepito l’infondatezza delle censure, chiedendo la reiezione del ricorso, con reiezione, altresì, di ogni pretesa risarcitoria.
2.4. All’udienza pubblica del 4 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. In via preliminare, si deve respingere la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, avanzata dalla difesa del Comune di Firenze sul rilievo dell’entrata in vigore, in data 10 gennaio 2005, della disciplina di cui al d.P.C.M. 23 dicembre 2003 in materia di requisiti tecnici dei locali per fumatori e dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d’aria, per effetto della quale l’ordinanza gravata ha perso la propria efficacia (giusto il disposto dell’ordinanza stessa).
3.1. Secondo la migliore dottrina e la giurisprudenza, si ha cessazione della materia del contendere quando la P.A., in pendenza del giudizio, annulli o comunque riformi in maniera satisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso (cfr. C.d.S., Sez. V, 5 marzo 2010, n. 1280), sicché il nuovo provvedimento, che supera quello impugnato, è pienamente satisfattivo degli interessi sostanziali del ricorrente (così, ora, dispone l’art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010). A tale stregua, è evidente che nel caso di specie non si è verificata alcuna cessazione della materia del contendere, non avendo il Comune di Firenze emanato alcun atto di annullamento o riforma dell’ordinanza impugnata e tantomeno in senso satisfattorio per gli interessi dell’odierna ricorrente. Peraltro, non si può nemmeno sostenere che l’entrata in vigore della disciplina di cui al d.P.C.M. 23 dicembre 2003 abbia cagionato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, questa si verifica quando vi è un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso, che fa venire meno l’effetto del provvedimento impugnato, o quando la P.A. adotta un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco, ma senza aver alcun effetto satisfattivo per il ricorrente: in tutti i casi, però, è necessario che la nuova situazione o il nuovo provvedimento siano tali da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi, anche solo strumentale, o morale, o comunque residua, utilità della pronuncia del giudice (cfr.,ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549; id., n. 1280/2010, cit.). Ma nella fattispecie per cui è causa residua un’utilità, almeno a fini risarcitori, della pronuncia giudiziale, sebbene la ricorrente si sia soltanto riservata l’eventuale proposizione della domanda di risarcimento dei danni, ma non l’abbia (al momento) proposta, come invece ritiene, incorrendo sul punto in un equivoco, la difesa comunale. Ne discende l’infondatezza sotto ogni profilo dell’eccezione preliminare formulata dal Comune di Firenze.
4. Nel merito, il ricorso è fondato, attesa la fondatezza, in particolare, delle doglianze dedotte con il primo, con il secondo e con il quarto motivo.
4.1. Ed invero, vanno anzitutto condivise le doglianze di carenza di istruttoria, errore e travisamento dei fatti, dedotte dalla società ricorrente con il primo motivo. Sul punto si osserva che la prova della provenienza del fumo dal pubblico esercizio in discorso si basa essenzialmente su deduzioni, se non su presunzioni, discendenti da percezioni olfattive, ma senza vere e proprie misurazioni, atteso che le rilevazioni di cui si parla nel rapporto della Polizia Municipale del 3 aprile 2004 sono di carattere fonometrico. Nello specifico, le succitate deduzioni e presunzioni riposano sulla presenza del fumo di tabacco nell’abitazione del sig. Iavicoli, più in particolare nella stanza dei figli di quest’ultimo, al di sopra del pubblico esercizio “Slowly”, e sulla pretesa correlazione tra l’incremento del numero di avventori-fumatori nel locale e l’aumento delle percezioni olfattive sgradevoli nella predetta stanza, nonché sull’(asserita) inadeguatezza dei materiali da cui è costituito il solaio di separazione dei due ambienti, che non impedirebbe l’immissione di fumi dal locale nella stanza stessa. Al riguardo, c’è, anzitutto, da sottolineare la fondatezza della censura con cui si lamenta la mancata verifica tecnico-scientifica dell’adeguatezza o no dell’impianto di ricambio dell’aria del pubblico esercizio per cui è causa: detto impianto non risulta neppure sommariamente descritto nel citato rapporto della Polizia Municipale, ma di esso gli agenti accertatori – e, sulla loro base, la proposta di intervento trasmessa dell’A.U.S.L. n. 10 di Firenze e l’ordinanza sindacale gravata – sottolineano l’inadeguatezza, senza, però, corredare il giudizio di alcun supporto probatorio. Già per questo verso, l’ordinanza sindacale stessa risulta affetta da carenza di istruttoria e, quindi, illegittima.
4.2. Ma c’è di più: anche gli ulteriori elementi, sulla base dei quali è stata desunta la riconducibilità del fumo al pubblico esercizio “Slowly”, si rivelano del tutto insufficienti, ove si consideri che nello stabile interessato sono presenti anche, rispettivamente al pian terreno ed al seminterrato, una sala di scommesse ippiche e soprattutto un altro pubblico esercizio, denominato “Loonees”, al quale è stato riconosciuto il ruolo di concausa nelle immissioni di fumo che si producono nell’appartamento del sig. Iavicoli. Sotto questo profilo, infatti, gli agenti hanno evidenziato la dislocazione del “Loonees” rispetto alle scale condominiali, giacché, quando la porta di accesso al suddetto esercizio è aperta, le scale funzionerebbero da autentica canna fumaria per il fumo proveniente dallo stesso, favorendone la diffusione anche all’interno della zona d’ingresso dell’appartamento del sig. Iavicoli. Tuttavia, in base al citato rapporto della Polizia Municipale del 3 aprile 2004, nonché a quello dell’ottobre 2004 relativo al sopralluogo eseguito nel pubblico esercizio “Loonees” (v. doc. 5 del Comune di Firenze), il fumo percepito olfattivamente nella stanza dei figli del sig. Iavicoli sarebbe proveniente dal locale “Slowly” e non dall’altro pubblico esercizio, poiché la cameretta da letto dei bambini è separata da numerose porte dalla zona di ingresso dell’appartamento e nei locali posti nella zona intermedia tra le due aree (un salotto e due corridoi) le immissioni di fumo sarebbero pressoché non avvertibili: se ne deduce, secondo la P.A., che ci si troverebbe in presenza di immissioni nettamente distinte e che sarebbero provenienti separatamente dai due pubblici esercizi, mantenendosi distinte anche dentro l’appartamento in discorso. L’una, limitata alla zona d’ingresso dell’appartamento, riconducibile al “Loonees”, l’altra, confinata nella camera dei bambini (distante circa 10 m.), riconducibile, invece, al pubblico esercizio “Slowly”.
4.3. Ad avviso del Collegio, tuttavia, un tale giudizio, non supportato da misurazioni e/o rilevazioni scientifiche, si basa su una premessa illogica e contraria alle regole della comune esperienza: quella per cui, all’interno di una stessa abitazione, si potrebbero isolare e rendere tra loro completamente non comunicanti due diverse immissioni di fumo, provenienti da fonti distinte, senza che si possano mai mescolare in alcun modo e senza che l’una immissione possa raggiungere l’area dell’alloggio in cui filtrerebbe esclusivamente l’altra. In altri termini, non è verosimile che il fumo, proveniente dal “Loonees” attraverso le scale condominiali, raggiunga la zona di ingresso dell’appartamento del sig. Iavicoli, senza poter mai invadere le altre stanze di questo ed in particolare la stanza dei bambini, a causa della presenza di porte e stanze intermedie che, dunque, farebbero da barriera: non si capisce, in particolare, perché il fumo, se è in grado di filtrare dal piano sottostante tramite le scale, non sia poi in grado di diffondersi nei vari ambienti dell’abitazione, pur in presenza di porte chiuse ed altri accorgimenti del genere. (Ovviamente, lo stesso discorso dovrebbe farsi per l’eventuale immissione proveniente dal pubblico esercizio “Slowly”, di cui non si capisce perché non potrebbe raggiungere le altre stanze dell’appartamento). Né, certo, a superare l’obiezione può bastare il fatto che, secondo le percezioni olfattive degli agenti, nelle aree e stanze intermedie che separano la stanza dei bambini dall’ingresso dell’appartamento non sarebbe stato percepibile l’odore del fumo. Se a ciò si aggiunge che la permeabilità alle sostanze gassose del solaio ubicato tra la stanza dei bambini ed il sottostante esercizio della ricorrente viene affermata in base ai materiali da cui è composto il solaio stesso, ma, senza nessuna misurazione scientifica, emerge con chiarezza l’insufficienza del complessivo quadro istruttorio. Per l’altro pubblico esercizio coinvolto, infatti, vi è un principio di prova costituito dalla continua apertura della porta di accesso che si affaccia sulle scale e, tramite queste, veicola il fumo all’interno del condominio; per l’esercizio della ricorrente, invece, mancano elementi, in assenza di misurazioni rigorose della permeabilità del solaio. Se ne ricava la fondatezza, anche da questo punto di vista, della censura di carenza di istruttoria, dedotta con il primo motivo.
4.4. Parimenti da condividere è poi il secondo motivo di ricorso, giacché nel caso di specie manca il presupposto dell’urgenza, la cui esistenza è richiesta dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 ai fini dell’esercizio del potere di ordinanza da parte del Sindaco nelle ipotesi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Si ricorda, sul punto, che, per la giurisprudenza costante (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 14 ottobre 2005, n. 16477) l’esercizio, da parte del Sindaco, del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene è condizionato all’esistenza dei seguenti presupposti: necessità di intervenire in certe materie, quali la sanità e l’igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale quale causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo e di danno; mancanza di strumenti alternativi previsti dall’ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale. Nella vicenda per cui è causa, tuttavia, l’assenza del presupposto dell’urgenza è dimostrata dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, che attesta come le lamentele del proprietario dell’appartamento sovrastante per le immissioni di fumo risalissero già al 2002 (cfr., in particolare, la nota dell’Azienda Sanitaria di Firenze del 18 dicembre 2002, all. 5 al ricorso). Anche il rapporto della Polizia Municipale del 3 aprile 2004, del resto, si riferisce ad accertamenti eseguiti negli anni precedenti per motivi di rumorosità, nei quali era stata rilevata anche la presenza di fumo nell’abitazione del reclamante. Il fatto che il problema sussistesse da molto tempo, senza che medio tempore siano accaduti eventi straordinari ed imprevedibili, porta ad escludere l’utilizzabilità, nella fattispecie, dello strumento dell’ordinanza ex art. 50 cit.: donde la fondatezza della doglianza ora in esame.
4.5. Infine, deve essere condiviso anche il quarto motivo di ricorso, giacché l’ordinanza impugnata non ha elencato le ragioni di pubblico interesse che giustificassero un sacrificio così gravoso per gli interessi della ricorrente, invece di prescrivere accorgimenti e misure tali da consentire di ottenere il risultato avuto di mira (tutela della salute degli abitanti dell’appartamento soprastante) con un minor onere per la ricorrente (ad es. l’adeguamento dell’impianto di ricambio dell’aria del locale, se, però, ne fossero state sufficientemente spiegate le lacune, o la sostituzione del solaio). A tal proposito, si ricorda che, per la giurisprudenza, l’ordinanza sindacale, nell’imporre specifiche prescrizioni ad un soggetto onde porre rimedio a concreti pericoli per la salute pubblica, deve circoscrivere (a pena, in caso contrario, di illegittimità) l’ambito di operatività delle misure adottate alle specifiche esigenze che il provvedimento intende soddisfare, rispettando il principio di proporzionalità, in base al quale il sacrificio imposto al privato non deve andare oltre le esigenze di tutela che si debbono garantire nell’immediatezza (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 febbraio 2002, n. 440).
4.6. Non può, invece, condividersi il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per non avere la P.A. comunicato l’avvio del procedimento, giacché dall’esistenza della pregressa corrispondenza con il reclamante, se non anche dai sopralluoghi degli agenti della Polizia Municipale del 9 e 10 marzo 2004 (di cui il rapporto del 3 aprile 2004 dà il resoconto), la ricorrente è stata messa in grado di conoscere l’esistenza del procedimento poi sfociato nell’ordinanza gravata. Sul punto, infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento non sussiste quando l’interessato abbia avuto conoscenza aliunde della sua attivazione, in tempo utile per potere partecipare al relativo iter istruttorio (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3086; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 29 aprile 2010, n. 216).
5. In definitiva, il ricorso è fondato, attesa la fondatezza del primo, del secondo e del quarto motivo, e va accolto, disponendosi, per l’effetto, l’annullamento degli atti con esso impugnati.
5.1. Nessuna statuizione deve essere pronunciata su istanze risarcitorie, atteso che di dette istanze la ricorrente si era soltanto riservata la presentazione, senza poi azionarle.
6. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, attesa la novità e peculiarità della questione in materia di misure cd. antifumo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti con esso impugnati.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 4 gennaio 2011, con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2011
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