T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 3 marzo 2011 n. 179
Pres. R.M.P. Panunzio; Est. A. Plaisant
P. C. (avv. M. Arru) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate per la Sardegna (Avv. Distr. St.) |
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Edilizia e urbanistica – Oblazione - Rimborso delle some versate in eccedenza – Prescrizione – Decorrenza – Dalla data di individuazione dell’esatto ammontare delle somme da versare a titolo di oblazione
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Il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al rimborso di somme versate in eccedenza a titolo di oblazione deve essere fatto coincidere, non già con la data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, bensì con il momento in cui il Comune individua l’esatto ammontare delle somme dovute a quel titolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 1999, proposto da:
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P. C., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Arru, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 293;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate per la Sardegna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
per l'annullamento
delle note n. 38979 del 23.11.1998 e n. 38979 del 18/11/1998, identiche ma indirizzate a due diversi domicili dell’odierno ricorrente, entrambe emesse dal Capo Reparto reggente - Direttore Tributario, attraverso le quali viene respinta l'istanza di rimborso di parte dell’oblazione versata per un abuso edilizio, presentata il 21.7.1998;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze e della Direzione Regionale delle Entrate per la Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2011 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il sig. Claudio Pinna di aver presentato, in data 1 marzo 1995, domanda di concessione edilizia in sanatoria al Comune di Cagliari, per una costruzione abusiva in precedenza realizzata, e di aver successivamente richiesto all’Agenzia delle Entrate di Cagliari, in data 21 luglio 1998, il rimborso delle somme pagate a titolo di oblazione poi risultate eccedenti rispetto al dovuto, per una soma pari a lire 3.099.1990. L’Amministrazione, con due successivi provvedimenti del 18 novembre e del 23 novembre 1998, di contenuto sostanzialmente identico, ha però rigettato la richiesta in quanto ritenuta tardiva, giacché presentata oltre il termine di prescrizione di trentasei mesi dalla presentazione della domanda di concessione in sanatoria introdotto dall’art. 4, comma 6, del d.l. 12 gennaio 1998, n. 2, convertito nella legge 13 marzo 1998, n. 68.
Con il ricorso in esame si chiede l’annullamento dei due provvedimenti dianzi richiamati, sulla base delle seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 6, del d.l. 12 gennaio 1998, n. 2, convertito nella legge 13 marzo 1998, n. 68. Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministro del Tesoro 7 marzo 1997 e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 142 del 14 febbraio 1989. Eccesso di potere per genericità e carenza istruttoria.
In sintesi il ricorrente sostiene che il dies a quo del termine prescrizionale di trentasei mesi coincida, non già con la data di presentazione dell’istanza di sanatoria, bensì con la data in cui il comune quantifica definitivamente le somme dovute a titolo di oblazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
È opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Il procedimento che precede il rilascio della concessione edilizia in sanatoria è disciplinato dall’art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sul quale ha inciso l’art. 4 del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito nella legge 13 marzo 1988, n. 68.
Orbene tale disposizione, dopo aver descritto il contenuto della domanda e i relativi allegati (tra i quali figura la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della prima rata delle somme dovute a titolo di oblazione), individua i termini di pagamento delle altre due rate e attribuisce al sindaco il compito di concludere il procedimento, mediante il rilascio della concessione in sanatoria o il rigetto dell’istanza, previa determinazione in via definitiva dell’importo dovuto a titolo di oblazione (comma 15); inoltre, dopo aver introdotto un’ipotesi di silenzio accoglimento decorsi infruttuosamente ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, statuisce che “Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti (quest’ultima previsione è stata aggiunta, nella parte finale del comma 18, dall’art. 4, comma 6, del d.l. n. 2/1988, convertito nella legge n. 68/1988, cui si fa riferimento nell’impugnato provvedimento di rigetto); infine, al comma 22, prevede che “Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l'attestazione rilasciata dal sindaco, l’interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente”.
Ciò premesso, il Collegio condivide la tesi del ricorrente secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al rimborso di somme versate in eccedenza a titolo di oblazione deve essere fatto coincidere, non già con la data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, bensì con il momento in cui il Comune individua l’esatto ammontare delle somme dovute a quel titolo.
E, difatti, benché il tenore letterale dell’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985 e s.m.i. possa a prima vista indurre ad un’interpretazione di segno opposto, la tesi sostenuta in ricorso trova sicura conferma nel richiamato comma 22 dello stesso art. 35, secondo cui (giova richiamarlo di nuovo) “Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l'attestazione rilasciata dal sindaco, l’interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente”: è esattamente questa la situazione in cui versava l’odierno ricorrente, il quale solo dopo la conclusione del procedimento e la definitiva quantificazione delle somme dovute da parte del Comune ha avuto piena contezza del proprio diritto ad un parziale rimborso delle somme versate e ne ha potuto chiedere la restituzione all’Agenzia delle Entrate.
Questa interpretazione - condivisa, peraltro, dalla giurisprudenza amministrativa più recente (cfr. Tar Latina, n. 153/2004, ove espressamente si afferma che “l’ultimo comma dell’art. 35 valorizza la particolare rilevanza del titolo legittimante la ripetizione, titolo identificato nella manifestazione espressa del potere di determinazione dell'importo della sanzione, in uno a quello di possibile assentimento della richiesta sanatoria edilizia, al tempo affidato al sindaco…”; Tar Palermo, n. 1644/2007, secondo cui “il termine di trentasei mesi, stabilito dall'art. 35 L. 28 febbraio 1985 n. 47 non decorre prima che la relativa obbligazione possa ritenersi definitivamente accertata in tutti i suoi elementi) - è imposta, in primo luogo, da evidenti ragioni di trasparenza, imparzialità e leale collaborazione nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, posto che la complessità dei meccanismi di calcolo dell’indennità di oblazione - e dello stesso procedimento a tal fine delineato dall’art. 35 della legge n. 47/1985 - rende sostanzialmente impossibile per l’interessato avere fin dal momento della presentazione dell’istanza di sanatoria una cognizione certa in ordine all’esatto importo della somma dovuta a quel titolo, per cui sarebbe irragionevole ricollegare a quella fase la decorrenza del termine di prescrizione.
Tale impostazione è, poi, sorretta, su di un piano maggiormente sistematico, dal principio dettato dall’art. 2935 del codice civile, a mente del quale “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”; non vi è dubbio, infatti, che l’esatta conoscenza della somma pretesa dall’Amministrazione a titolo di oblazione, la cui quantificazione è affidata per legge al comune, costituisca un presupposto indefettibile per l’esercizio del diritto al rimborso e sia, come tale, determinante ai fini del decorso del termine prescrizionale (cfr., in questi esatti termini, Tar Latina, n. 1160/2010).
L’applicazione di tali principi conduce, nel caso di specie, all’accoglimento del ricorso, posto che solo in data 9 luglio 1998 il Comune di Cagliari ha formalmente riconosciuto le maggiori somme versate dal sig. Pinna, per cui la domanda di rimborso presentata il 21 luglio 1998 risulta tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.900,00 (millenovecento/00), oltre a IVA, CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Antonio Plaisant, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2011
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