T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 10 marzo 2011 n. 211
Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli
P.B. (e altri OMISSIS) (avv.ti M. Barberio, S. Porcu e Carlo Tack) c/ Università degli Studi di Cagliari (Avv. Distr. St.) |
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Università – Corsi di laurea – Decadenza – Legittimità – Sussiste – Pretesa degli studenti alla prosecuzione sine die dei corsi – Non è configurabile
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In tema di completamento dei corsi universitari da parte di studenti fuori corso, non è configurabile una pretesa degli studenti a mantenere senza termine finale una serie di corsi di laurea, ciò anche a prescindere dalla previsione della decadenza nei confronti di coloro i quali non sostengano esami per otto anni (R.D. 31 agosto 1933 n. 1592); deve, pertanto, ritenersi legittimo il Regolamento dell’Università degli Studi sulle carriere amministrative degli studenti che commina la decadenza per gli studenti fuori corso e/o morosi, per gli studenti iscritti negli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999 che non abbiano concluso gli studi entro e non oltre il 30 aprile 2012 e per gli studenti già iscritti nell'ordinamento ex D.M. 509/99 o D.M. 270/2004 che non conseguano il titolo entro un numero di anni pari al massimo al triplo della durata normale del corso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2010, proposto da:
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P.B. (e altri OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avv. Mauro Barberio, Stefano Porcu, Carlo Tack, con domicilio eletto presso Mauro Barberio in Cagliari, via Garibaldi n.105;
contro
Università degli Studi di Cagliari, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; Università degli Studi di Cagliari in persona del Rettore;
per l'annullamento
del Decreto del Rettore n. 456 in data 28 maggio 2010 che ha emanato il Regolamento sulle carriere amministrative degli studenti; delle delibere del 15 aprile e del 21 maggio 2010 con le quali il Senato Accademico ha approvato il testo del predetto Regolamento; della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2010 che ha approvato, per la parte di sua competenza, il predetto regolamento; del Regolamento delle carriere Amministrative studenti nella parte in cui, specificamente agli artt. 37 e 57, ha imposto la decadenza per gli studenti fuori corso e/o morosi, per gli studenti iscritti negli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999 che "non abbiano concluso gli studi entro e non oltre il 30 aprile 2012" e per gli studenti già iscritti nell'ordinamento ex D.M. 509/99 o D.M. 270/2004 che "non conseguano il titolo entro un numero di anni pari al massimo al triplo della durata normale del corso"; e di tutti gli ulteriori provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Università degli Studi di Cagliari;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Barberio per i ricorrenti e l’avvocato dello Stato per l’Amministrazione;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono studenti iscritti all’Università degli Studi di Cagliari in diverse facoltà.
Affermano di essere destinatari delle conseguenze connesse all’entrata in vigore del regolamento carriere amministrative degli studenti, così come approvato dal D.R. n. 456 del 28.05.2010.
L’art. 37 del regolamento stabilisce che “a decorrere dall’anno accademico 2010/2011 incorrono in decadenza, senza necessità di comunicazione preventiva da parte dell’Ateneo e con conseguente impossibilità di rinnovare l’iscrizione: a) gli studenti a tempo pieno iscritti al primo anno dell’ordinamento ex D.M. 509/99 o D.M. 270/2004 e al corso di laurea in scienze della formazione primaria (V.O.) che non abbiano terminato gli esami previsti per il loro piano di studi entro un numero di anni pari al massimo al doppio della durata normale del corso; b) gli studenti a tempo parziale iscritti al primo anno dell’ordinamento ex D.M. 509/99 o D.M. 270/2004 e al corso di laurea in scienze della formazione primaria (V.O.) a tempo parziale, che non abbiano terminato gli esami previsti entro un numero di anni pari al massimo al doppio della durata del corso stabilita nel loro contratto; c) gli studenti morosi totalmente per due anni consecutivi…”.
La disposizione transitoria di cui all’art. 57 stabilisce che “a decorrere dall’anno accademico 2010/2011: a) gli studenti già iscritti negli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999 decadono qualora non abbiano concluso gli studi entro e non oltre il 30 aprile 2012; b) gli studenti già iscritti nell’ordinamento ex D.M. 270/2004 decadono qualora non conseguano il titolo entro un numero di anni pari al massimo al triplo della durata normale del corso. In particolare: - gli studenti che, alla data dell’1/10/2010, hanno superato il triplo della durata normale del corso di studio decadono se non conseguono il titolo entro il 30 aprile 2012; - gli studenti a cui, dalla data dell’1/10/2010, manca un anno al raggiungimento del triplo della durata normale del corso di studio decadono se non conseguono il titolo entro il 30 aprile 2013; - gli studenti a cui, alla data dell’1/10/2010, mancano due anni al raggiungimento del triplo della durata normale del corso di studio decadono se non conseguono il titolo entro il 30 aprile 2014”.
I ricorrenti contestano la legittimità del regolamento sulla base delle argomentazioni che di seguito si vanno a riassumere.
Il regolamento inciderebbe sull’attualità della situazione giuridico curriculare degli studenti in modo retroattivo dato che tali disposizioni non esistevano al momento della loro iscrizione ai relativi corsi universitari.
Tale modalità di procedere, a dire dei ricorrenti, oltre che cozzare con i principi generali e andar contro il principio di affidamento, si frappone illegittimamente al Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della ricerca n. 270 del 22.1.2004 che stabilisce che: “a seguito dell’adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le Università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti”.
In definitiva, secondo l’impianto argomentativo dei ricorrenti, le nuove disposizioni non possono che essere pro futuro e ogni modifica degli ordinamenti didattici in vigore non è consentita se non ex nunc per i soli nuovi iscritti.
Ulteriore elemento sulla base del quale concludere per l’illegittimità dei provvedimenti impugnati si coglierebbe con riferimento al fatto che se l’irrogazione del provvedimento di decadenza ricade pacificamente nella libera disponibilità degli atenei, altrettanto non può dirsi in ordine alle cause e a ai motivi sulla base dei quali il provvedimento decadenziale deve essere irrogato. Sarebbe quindi solo il legislatore nazionale a poter imporre e specificare le cause che portano alla decadenza.
A dire dei ricorrenti, una differente articolazione in ambito nazionale dei presupposti che possono portare al provvedimento di decadenza appare manifestamente illegittima per violazione dell’art 3 della Costituzione e dell’art. 34 sul diritto allo studio che risulterebbe illegittimamente differente tra ateneo e ateneo.
L’unica decadenza stabilita dall’ordinamento vigente, infatti, è prevista dall’art. 149 R.D. 1592 del 31.08.1993.
Sulla base di tali argomentazioni i ricorrenti concludono per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.
Si è costituita l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 9.10.2010 la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria.
Alla camera di consiglio del 13.10.2010 la domanda cautelare è stata rigettata.
Alla udienza pubblica del 9.12.2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Devono preliminarmente essere esaminate le due eccezioni in rito proposte dalla difesa dell’Amministrazione.
1.1. Quanto alla prima, asserisce la difesa erariale che il ricorso sarebbe inammissibile poiché proposto da una pluralità di soggetti che si trovano in posizioni non omogenee.
Tale eccezione non è fondata.
Il Collegio ricorda che il ricorso collettivo è ammissibile, come nel caso di specie, quando vi sia identità di posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e non appaia individuabile alcun conflitto di interessi tra i medesimi, in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive, nonché ad atti che abbiano lo stesso contenuto sostanziale.
1.2. Quanto alla seconda eccezione, sostiene l’Amministrazione che i ricorrenti verserebbero in una situazione di carenza di interesse poiché, già con il regolamento didattico entrato in vigore nell’anno accademico 2008/2009, per gli studenti già iscritti, e cioè tanto quelli ex ordinamento ante 509/99, tanto quelli ex ordinamento 509/99, si è introdotto un limite generale di sopravvivenza dei corsi di laurea superati dalla riforma ex D.M. 270/2004, per un periodo ulteriore pari alla durata ordinaria dei singoli corsi di laurea coinvolti, fermo restando sempre la possibilità per gli studenti di optare per i nuovi ordinamenti.
Ne consegue, a dire dell’Amministrazione, che gli odierni ricorrenti si troverebbero in una situazione di carenza di interesse, sia se iscritti all’ordinamento precedente alla riforma universitaria introdotta dal D.M. 509/99, poiché non conseguirebbero alcun vantaggio, sia se iscritti all’ordinamento di cui al DM 509/99, sistema poi modificato con la successiva riforma del 2004 di cui al D.M. 270/04, perché in questo caso la disciplina posta dalla disposizione impugnata sarebbe più favorevole.
Secondo la difesa erariale gli iscritti all’ordinamento ante D.M. 509/99 non avrebbero alcun interesse all’annullamento della disposizione impugnata, in quanto la disciplina posta dal medesimo coincide con quanto già stabilito dall’art. 30 del regolamento didattico d’ateneo emanato nel 2008. Tale ultima disposizione, a partire dall’anno 2008/2009, per la conclusione degli studi secondo un ordinamento ormai ad esaurimento, garantisce agli studenti già iscritti un periodo pari alla normale durata del corso, che era di quattro anni, e pertanto una sopravvivenza del corso medesimo fino all’anno accademico 2011/2012.
Sempre secondo l’Amministrazione i ricorrenti iscritti invece all’ordinamento ex D.M. 509/99 versano in condizione di carenza di interesse all’impugnazione dell’art. 57 comma 2 del nuovo regolamento perché esso introduce una disciplina che sarebbe più favorevole rispetto al termine posto per il completamento degli studi dall’art. 30 del regolamento didattico d’Ateneo. Ciò in quanto mentre secondo la disciplina del regolamento didattico uno studente già iscritto a un corso di laurea ex D.M. 509/99 a partire dall’anno accademico 2008/2009 avrebbe avuta garantita la sopravvivenza del corso per un periodo pari alla durata del medesimo, con la nuova disciplina, il medesimo si vedrebbe riconosciuto per la conclusione degli studi un periodo pari al triplo della durata del corso stesso.
Tale argomentare non può essere condiviso.
Ed il motivo è semplice. Come correttamente affermato dalla difesa dei ricorrenti il Regolamento d’ateneo emanato in data 8.05.2008, nel citato art. 30 non indica alcun termine di decadenza entro il quale gli studenti avrebbero dovuto terminare il corso di studi. In definitiva, il regolamento del 2008 non ricollega al decorso del termine alcuna sanzione ciò che invece fa il nuovo regolamento che, in conclusione, i ricorrenti hanno tutto l’interesse a vedere esaminato nel merito al fine di ottenerne l’annullamento nell’ipotesi in cui fossero considerate accoglibili le loro ragioni.
2. Il ricorso deve, quindi, essere esaminato nel merito.
Esso è infondato.
La pretesa dedotta in giudizio è, in sostanza, quella di mantenere senza termine finale (perché di questo trattasi) una serie di corsi di laurea che sono invece, come è fisiologico, ad esaurimento.
Seguendo il ragionamento, pur brillantemente esposto dalla difesa dei ricorrenti, tali corsi dovrebbero essere mantenuti in vita fino al termine che scaturirebbe dalla volontà dei singoli studenti di ultimare gli stessi con l’unico obbligo a loro carico che deriva dalla disposizione ( di cui al R.D. n. 1592 del 31.08.1933 ) che stabilisce la decadenza nei confronti di coloro i quali non sostengano esami per otto anni.
Ciò porterebbe all’assurdo risultato di mantenere in vita corsi completamente obsoleti e non più rispondenti alle attuali esigenze didattiche.
Non va dimenticato che il diritto allo studio non va inteso nel senso di diritto alla permanenza in ambito universitario, bensì nel senso ben differente che ha portato il legislatore costituente all’introduzione nella Carta dell’art. 34 e cioè del diritto di ognuno a ricevere una adeguata istruzione e del riconoscimento del diritto ad ogni cittadino indipendentemente dalle sue condizioni economiche e sociali.
Il richiamo quindi ai principi di uguaglianza e del diritto allo studio è, in questa sede, del tutto inconferente.
Non vi è alcuna negazione di tali principi nella volontà di razionalizzare una situazione negativa venutasi a creare per l’eccessivo protrarsi di corsi di laurea non più rispondenti alle attuali esigenze.
Né, l’Università nega la possibilità di ultimare tali corsi bensì pone un limite temporale (dettando congrue disposizioni transitorie) agli studenti che dopo molti anni dall’iscrizione e dopo l’introduzione dei nuovi corsi, si trovano a non avere ancora ultimato gli studi.
Le pur rispettabili vicende personali di ogni studente, che possono avere negativamente influito sulla possibilità di concludere il corso di laurea, non possono incidere sulla complessiva organizzazione dell’Università né possono indurre la stessa a perpetuare questo stato di cose che, nel tempo, porterebbe inevitabilmente al rilascio di titoli di laurea basati su piani di studio completamente obsoleti.
Né d’altronde è sostenibile l’argomento secondo cui gli studenti si troverebbero nell’impossibilità di completare gli studi.
Ciò non corrisponde al vero poiché le disposizioni impugnate consentono con ampio spazio la possibilità di passare ad altro corso di studi o, ancor meglio, di ultimare il proprio.
La disposizione transitoria contenuta nell’art. 57 dell’impugnato regolamento stabilisce tempistiche ampie e in ogni caso ragionevoli per l’ultimazione degli studi.
E proprio la presenza della disposizione transitoria, volta a disciplinare le situazioni in corso, fa cadere l’argomentazione riferita alla asserita illegittimità della retroattività del regolamento.
In definitiva nessuna delle censure dedotte dai ricorrenti è idonea ad individuare un vizio invalidante gli atti impugnati.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, siccome infondato.
3. La natura della controversia e la novità delle questioni sottoposte al Collegio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2011
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