T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 24 marzo 2011 n. 517
P. Buonvino Pres. A. Cacciari Est.
M. Tredici (Avv.ti D. Bovetti, R. Righi) contro l’Azienda USL 4 – Prato (Avv. P. Federigi) e nei confronti di C. Malavolti (Avv.ti D. Nitti, L. Manetti e M. Greco) |
|
Giurisdizione e competenza - Controversia avente ad oggetto la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento di una graduatoria in vece dell’indizione di un nuovo concorso – Giurisdizione del giudice amministrativo - Insussistenza
|
|
La controversia avente ad oggetto la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento di una graduatoria in vece di attingere alla graduatoria speciale bandita per la stabilizzazione del personale precario inerisce un presunto diritto all'assunzione, senza che vengano in rilievo questioni attinenti a procedure concorsuali, di talchè esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la quale, in materia di rapporti di lavoro contrattualizzati alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, é limitata alle controversie in materia di procedure concorsuali
|
|
N. 00517/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
|
| |
|
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2011, proposto da:
|
| |
|
Manuele Tredici, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Bovetti, Roberto Righi, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, via Lamarmora 14;
contro
l’Azienda USL 4 – Prato in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Federigi, con domicilio eletto presso Francesco Grignolio in Firenze, via Francesco Bonaini n. 10;
nei confronti di
Cristina Malavolti, rappresentata e difesa dagli avvocati Donato Nitti, Luca Manetti e Margherita Greco, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Adelaide Ristori, 7; Filippo Tondi, n.c.;
per l'annullamento
della deliberazione Azienda USL n. 4 Prato n. 1003 del 17.11.2010, affiissa all'Albo della USL dal 29.11.2010;
della deliberazione 27.12.2007 n. 1024 - All. A "Linee di indirizzo sul lavoro a termine nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale" - personale delle aree dirigenziali - punto 1, comma 2 nonché, ex art. 34 D.Lgs 2.07.2010 n. 104, per l'accertamento e la dichiarazione ove si riconosca la giurisdizione del giudice amministrativo e conseguente condanna dell'Azienda USL 4 di Prato a dare luogo allo scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace alla data della pubblicazione del provvedimento impugnato (29.11.2010), scaturente da precedente bando di concorso, indetto dalla stessa Azienda Sanitaria Locale con deliberazione n. 1027 del 22.12.2004 ed approvata con deliberazione n. 101 del 15.02.2006, nella quale il ricorrente è risultato idoneo e conseguente accertamento e dichiarazione della fondatezza della pretesa del ricorrente all'assunzione in forza dello scorrimento di tale graduatoria, la cui efficacia è stata prorogata in forza di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda USL n. 4 Prato e di Cristina Malavolti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il ricorrente, dirigente medico e dipendente a tempo determinato dell'Azienda Sanitaria Locale di Massa, è risultato idoneo in un pubblico concorso bandito dall'Azienda Sanitaria di Prato intimata;
- quest’ultima, con l'impugnato provvedimento, ha dichiarato di provvedere alla copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato attualmente vacante non con lo scorrimento della graduatoria in cui il ricorrente è inserito, ma attingendo dalla graduatoria speciale bandita per la stabilizzazione del personale precario, e tale scelta viene contestata con il presente gravame;
Considerato che:
- la controversia riguarda la pretesa del ricorrente al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso da lui espletato e pertanto, con il presente ricorso, intende fare valere un presunto diritto all'assunzione senza che vengano in rilievo questioni attinenti a procedure concorsuali;
- la giurisdizione amministrativa in materia di rapporti di lavoro contrattualizzati alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, é limitata alle controversie in materia di procedure concorsuali, le quali ultime nel caso di specie non vengono in rilievo in alcun modo, neanche con l’indizione di un nuovo concorso (Cass. SS. UU. 26 febbraio 2010, n. 4648 e 20 agosto 2010 n. 18812);
Ritenuto pertanto di dichiarare il presente ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e di rimettere le parti al giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto inoltre di compensare le spese processuali in ragione della novità e della particolarità del caso affrontato;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011
|
|