REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1147 del
2010, proposto da:
S. T., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello
Bazzoni, Vittore Davini e Giovanni Sedda, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Monica Macciotta in Cagliari, via San Salvatore
da Civita n. 11;
contro
Università degli Studi di Sassari, in persona del
Magnifico Rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n.
23, è domiciliata per legge;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’intimata
amministrazione sull’istanza con cui il ricorrente ha chiesto alla
medesima di compiere gli atti necessari all’individuazione, d’intesa con
la Regione Autonoma della Sardegna, della struttura in cui consentirgli
l’esercizio delle funzioni assistenziali;
e per la condanna
dell’amministrazione intimata al risarcimento dei
danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
Viste le
memorie difensive prodotte dalle parti.
Visti tutti gli atti della
causa.
Nominato relatore per la camera di consiglio del 23 febbraio
2011 il consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato V. Davini per il
ricorrente e l’avvocato dello stato L. Salis per l’amministrazione
resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
a) che con l’odierno ricorso il
prof. Sebastiano Turtas chiede:
a1) l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio serbato dall’Università degli Studi di Sassari sull’istanza
con cui il medesimo ha domandato che l’ateneo ponga in essere tutti gli
atti necessari ad individuare, d’intesa con la Regione Autonoma della
Sardegna, apposita struttura pubblica nella quale egli possa esercitare le
funzioni assistenziali;
a2) il risarcimento del danno sofferto in
conseguenza dell’inerzia;
b) che quanto alla domanda volta a far
dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’intimata
amministrazione occorre rilevare quanto segue:
b1) per i professori
universitari di materie cliniche l’esercizio delle funzioni assistenziali
costituisce un diritto – dovere ed è inscindibilmente legato a quelle
didattiche e di ricerca (si veda art. 1, comma 2, della L. 4/11/2005 n.
230);
b2) l’art. 2, comma 4, del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 stabilisce
che “Per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle
funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università di cui
all'articolo 1, la regione e l'università individuano, in conformità alle
scelte definite dal piano sanitario regionale, l'azienda di riferimento di
cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono caratterizzate da unitarietà
strutturale e logistica. Qualora nell'azienda di riferimento non siano
disponibili specifiche strutture essenziali per l'attività didattica,
l'università concorda con la regione, nell'ambito dei protocolli di
intesa, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche”;
b3)
conformemente al disposto della sopra ricordata norma, l’art. 7, comma 6,
del protocollo d’intesa tra Regione Autonoma della Sardegna e Università
degli Studi di Sassari (approvato con deliberazione della Giunta Regionale
16/9/2004 n. 38/5) prevede, tra l’altro, che qualora “nell’Azienda
ospedaliero - universitaria non siano disponibili specifiche strutture
essenziali per l’attività didattica, l’Università concorda con la Regione,
con apposito atto, l’utilizzazione di altre strutture pubbliche”;
b4)
dalla riportata norma del citato protocollo d’intesa emerge con chiarezza
che laddove nell’ambito dell’Azienda ospedaliero - universitaria si
verifichino le carenze ivi contemplate, l’amministrazione universitaria è
tenuta ad attivarsi per concordare con la Regione l’utilizzo di strutture
pubbliche alternative;
b5) poiché né il D. Lgs. n. 517/1999, né il
menzionato protocollo d’intesa stabiliscono termini per provvedere, né
peraltro questi risultano fissati aliunde, deve ritenersi applicabile alla
fattispecie l’art. 2, comma 2, della L. 7/8/1990 n. 241, in base al quale
ove non sia diversamente disposto il termine per provvedere è di 30
giorni;
b6) nel caso di specie è incontestato che nell’Azienda
ospedaliero – universitaria di Sassari non siano presenti strutture
assistenziali coerenti con il settore scientifico disciplinare SSD MED/27
(neurochirurgia) nel quale è inquadrato il ricorrente;
b7) dalla
documentazione in atti emerge, inoltre, incontrovertibilmente come
l’Università resistente non si sia attivata per concordare con la Regione
l’individuazione di altra idonea struttura alla quale assegnare il prof.
Turtas per lo svolgimento delle funzioni assistenziali inerenti alla
branca di neurochirurgia;
b8) la diffida notificata dal ricorrente per
sollecitare iniziative da parte dell’ateneo sassarese è rimasta senza
riscontro;
b9) l’inerzia dell’amministrazione è, pertanto, priva di
qualunque giustificazione ed è quindi illegittima;
c) che il
riscontrato comportamento inadempiente non può trovare giustificazione
nell’asserita inoperosità della Giunta Regionale (invocata
dall’amministrazione universitaria nella memoria difensiva depositata in
giudizio in data 10/2/2011) nel disporre, in sede di razionalizzazione
della rete ospedaliera regionale, in ordine alla branca specialistica di
che trattasi, atteso che il dovere di provvedere gravante sull’Università
non è subordinato, dalle norme del protocollo d’intesa, al previo
realizzarsi di siffatto adempimento ad opera della Giunta Regionale;
d) che alla luce delle considerazioni svolte la domanda in esame è
fondata
e) che, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo
dell’amministrazione intimata di provvedere a compiere tutti gli atti di
sua competenza per concordare con la Regione Sarda l’individuazione di
strutture pubbliche idonee a consentire al ricorrente di esercitare le
funzioni assistenziali inerenti alla neurochirurgia;
f) che la domanda
risarcitoria non merita accoglimento atteso che:
f1) ai sensi dell’art.
2 bis della L. 7/8/1990 n. 241, il danno da ritardo dev’essere comunque
conseguenza di un’inerzia quantomeno colposa;
f2) la dimostrazione
della sussistenza dell’elemento soggettivo incombe sul danneggiato (cfr.
T.A.R. Campania - Napoli, III Sez., 10/11/2010, n. 23758);
f3) nel caso
di specie il ricorrente non solo non ha fornito alcuna prova
dell’esistenza di siffatto elemento soggettivo, ma non ne ha nemmeno
adombrato l’esistenza;
g) che sussistono validi motivi per disporre
l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie la domanda di accertamento proposta col
ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità
dell’silenzio serbato dall’Università degli Studi di Sassari ed il
conseguente obbligo della medesima amministrazione di provvedere a
compiere l’attività meglio descritta in motivazione, entro il termine di
trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente
sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad
acta il Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità,
dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
il quale provvederà a concludere il procedimento nel successivo termine di
30 giorni.
Rigetta la domanda risarcitoria.
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio
del 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli,
Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011