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n. 3-2011 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 24 marzo 2011 n. 277
Pres. A. Ravalli - Est. A. Maggio
S. T. (avv.ti M. Bazzoni, V. Davini, G. Sedda e M. Macciotta) c/ Università degli Studi di Sassari (Avv. Distr. St.)


Università – Professore universitario in materie cliniche – Esercizio di funzioni assistenziali – Art. 1, comma 2, L. 4 novembre 2005 n. 230 - Diritto/dovere – Obblighi dell’Università degli Studi – Adozione di atti strumentali – Vi rientra

 

 

In forza dell’art. 1, comma 2, L. 4 novembre 2005 n. 230, l’esercizio delle funzioni assistenziali costituisce un diritto/dovere del Professore universitario in materie cliniche; pertanto, sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di realizzare le condizioni per rendere possibile il concreto esercizio di tale diritto e, in particolar modo, di pronunciarsi sull’istanza con la quale il Professore ordinario chiede all’Università degli Studi di compiere gli atti necessari all’individuazione, d’intesa con la Regione, della struttura in cui consentirgli l’esercizio delle funzioni assistenziali

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2010, proposto da:
S. T., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Bazzoni, Vittore Davini e Giovanni Sedda, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Monica Macciotta in Cagliari, via San Salvatore da Civita n. 11;

 

contro



Università degli Studi di Sassari, in persona del Magnifico Rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è domiciliata per legge;

 

per la declaratoria



dell’illegittimità del silenzio serbato dall’intimata amministrazione sull’istanza con cui il ricorrente ha chiesto alla medesima di compiere gli atti necessari all’individuazione, d’intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, della struttura in cui consentirgli l’esercizio delle funzioni assistenziali;

 

e per la condanna



dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per la camera di consiglio del 23 febbraio 2011 il consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato V. Davini per il ricorrente e l’avvocato dello stato L. Salis per l’amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Considerato:
a) che con l’odierno ricorso il prof. Sebastiano Turtas chiede:
a1) l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Università degli Studi di Sassari sull’istanza con cui il medesimo ha domandato che l’ateneo ponga in essere tutti gli atti necessari ad individuare, d’intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, apposita struttura pubblica nella quale egli possa esercitare le funzioni assistenziali;
a2) il risarcimento del danno sofferto in conseguenza dell’inerzia;
b) che quanto alla domanda volta a far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’intimata amministrazione occorre rilevare quanto segue:
b1) per i professori universitari di materie cliniche l’esercizio delle funzioni assistenziali costituisce un diritto – dovere ed è inscindibilmente legato a quelle didattiche e di ricerca (si veda art. 1, comma 2, della L. 4/11/2005 n. 230);
b2) l’art. 2, comma 4, del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 stabilisce che “Per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università di cui all'articolo 1, la regione e l'università individuano, in conformità alle scelte definite dal piano sanitario regionale, l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono caratterizzate da unitarietà strutturale e logistica. Qualora nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l'attività didattica, l'università concorda con la regione, nell'ambito dei protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche”;
b3) conformemente al disposto della sopra ricordata norma, l’art. 7, comma 6, del protocollo d’intesa tra Regione Autonoma della Sardegna e Università degli Studi di Sassari (approvato con deliberazione della Giunta Regionale 16/9/2004 n. 38/5) prevede, tra l’altro, che qualora “nell’Azienda ospedaliero - universitaria non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l’attività didattica, l’Università concorda con la Regione, con apposito atto, l’utilizzazione di altre strutture pubbliche”;
b4) dalla riportata norma del citato protocollo d’intesa emerge con chiarezza che laddove nell’ambito dell’Azienda ospedaliero - universitaria si verifichino le carenze ivi contemplate, l’amministrazione universitaria è tenuta ad attivarsi per concordare con la Regione l’utilizzo di strutture pubbliche alternative;
b5) poiché né il D. Lgs. n. 517/1999, né il menzionato protocollo d’intesa stabiliscono termini per provvedere, né peraltro questi risultano fissati aliunde, deve ritenersi applicabile alla fattispecie l’art. 2, comma 2, della L. 7/8/1990 n. 241, in base al quale ove non sia diversamente disposto il termine per provvedere è di 30 giorni;
b6) nel caso di specie è incontestato che nell’Azienda ospedaliero – universitaria di Sassari non siano presenti strutture assistenziali coerenti con il settore scientifico disciplinare SSD MED/27 (neurochirurgia) nel quale è inquadrato il ricorrente;
b7) dalla documentazione in atti emerge, inoltre, incontrovertibilmente come l’Università resistente non si sia attivata per concordare con la Regione l’individuazione di altra idonea struttura alla quale assegnare il prof. Turtas per lo svolgimento delle funzioni assistenziali inerenti alla branca di neurochirurgia;
b8) la diffida notificata dal ricorrente per sollecitare iniziative da parte dell’ateneo sassarese è rimasta senza riscontro;
b9) l’inerzia dell’amministrazione è, pertanto, priva di qualunque giustificazione ed è quindi illegittima;
c) che il riscontrato comportamento inadempiente non può trovare giustificazione nell’asserita inoperosità della Giunta Regionale (invocata dall’amministrazione universitaria nella memoria difensiva depositata in giudizio in data 10/2/2011) nel disporre, in sede di razionalizzazione della rete ospedaliera regionale, in ordine alla branca specialistica di che trattasi, atteso che il dovere di provvedere gravante sull’Università non è subordinato, dalle norme del protocollo d’intesa, al previo realizzarsi di siffatto adempimento ad opera della Giunta Regionale;
d) che alla luce delle considerazioni svolte la domanda in esame è fondata
e) che, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere a compiere tutti gli atti di sua competenza per concordare con la Regione Sarda l’individuazione di strutture pubbliche idonee a consentire al ricorrente di esercitare le funzioni assistenziali inerenti alla neurochirurgia;
f) che la domanda risarcitoria non merita accoglimento atteso che:
f1) ai sensi dell’art. 2 bis della L. 7/8/1990 n. 241, il danno da ritardo dev’essere comunque conseguenza di un’inerzia quantomeno colposa;
f2) la dimostrazione della sussistenza dell’elemento soggettivo incombe sul danneggiato (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, III Sez., 10/11/2010, n. 23758);
f3) nel caso di specie il ricorrente non solo non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di siffatto elemento soggettivo, ma non ne ha nemmeno adombrato l’esistenza;
g) che sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.



Accoglie la domanda di accertamento proposta col ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell’silenzio serbato dall’Università degli Studi di Sassari ed il conseguente obbligo della medesima amministrazione di provvedere a compiere l’attività meglio descritta in motivazione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità, dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, il quale provvederà a concludere il procedimento nel successivo termine di 30 giorni.
Rigetta la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011

 





 

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