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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 24 marzo 2011 n. 276
Pres. A. Ravalli - Est. G. Manca
P. G. M. e M. M. N. in proprio e in quanto esercenti la potestà genitoriale nei confronti di P.L. (avv. R. Caboni) c/ il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Avv. Distr. St.) Comune di Sassari (avv.ti S. Pagliazzo, M. I. Rinaldi e G. Soddu); Azienda Sanitaria Locale n° 1 (n.c.)


Istruzione pubblica – Disabilità – Diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica - Somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico – Art. 12, commi 2, 3 e 4, L. 5 febbraio 1992 n. 104 - Vi rientra – Obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza presentata dai genitori - Sussiste

 

 

In forza del pieno diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica dei disabili scolpito nella legislazione ordinaria, in particolare all’art. 12, commi 2, 3 e 4, L. 5 febbraio 1992 n. 104, tra le difficoltà che possono derivare dalla condizione di disabilità dell’alunno rientra anche la necessità di dover assumere farmaci nel corso dell’orario scolastico; sussiste, pertanto, l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza per la somministrazione di farmaci presentata dai genitori dell’alunno disabile

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2010, proposto da

P. G. M. e M. M. N. in proprio e in quanto esercenti la potestà genitoriale nei confronti di P.L., rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Caboni, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, via Tuveri n° 84;

 

contro



Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n° 23;
Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Simonetta Pagliazzo, Maria Ida Rinaldi e Giuseppina Soddu, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Di Tucci in Cagliari, via Tuveri n° 47;
Azienda Sanitaria Locale n° 1, con sede in Sassari, non costituita in giudizio;

 

per l’accertamento



della illegittimità del silenzio inadempimento sulla istanza per la somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico ad alunno disabile;

 

nonché,
per il risarcimento dei danni subiti.




Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Comune di Sassari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Caboni per i ricorrenti, l’avv. Soddu per il Comune di Sassari e l’avv. Lucia Salis, avvocato dello Stato, per il Ministero;
Visti gli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo (approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104);

1. – Con ricorso, consegnato all’ufficiale per la notifica il 7 dicembre 2010 e depositato il successivo 9 dicembre 2010, i ricorrenti espongono di avere iscritto, per l’anno scolastico in corso, il loro figlio (di anni quattro) alla scuola dell’infanzia presso il 10° circolo della Direzione Didattica di Sassari. Poiché il bambino soffre di crisi comiziali, per le quali è necessario provvedere tempestivamente alla somministrazione di farmaci, in data 23 settembre 2010 i genitori hanno chiesto al dirigente scolastico e alla A.S.L. n° 1 di Sassari, l’attivazione del servizio di assistenza scolastica specialistica e la individuazione del personale preposto, nell’ambito dell’organizzazione scolastica ovvero attraverso accordi con altre amministrazioni competenti (ASL o Comune di Sassari). A seguito anche di ulteriori comunicazioni di sollecito, in data 22 ottobre 2010 la ASL comunicava l’imminenza della stipula di un protocollo di intesa e la convocazione di un incontro tra le amministrazioni interessate.
Tuttavia, rilevano i ricorrenti, il servizio richiesto non è mai stato effettuato e il bambino da oltre due mesi (al momento della proposizione del ricorso in epigrafe) non frequenta.
2. - Con il ricorso in epigrafe, i genitori chiedono, pertanto, l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni e la condanna del Ministero dell’Istruzione, e in specie della Direzione Didattica del 10° circolo di Sassari, a provvedere all’attivazione del servizio nei confronti del figlio, oltre al risarcimento dei danni subiti dall’alunno e dai genitori.
A sostegno della domanda, deducono la violazione degli articoli 3, 34 e 38 della Costituzione, della legge n. 104/1992, articoli 1, 3, 12 e 13, nonchè della nota interministeriale n. 2312/05 del 25 gennaio 2005, emanata dai Ministeri dell’Istruzione e della Salute al fine di regolamentare in modo uniforme l’iter amministrativo da osservare per assicurare tale servizio essenziale agli alunni disabili aventi diritto.
3. – Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e il Comune di Sassari, chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. – Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - Il ricorso è fondato.
Oltre che sul piano dei diritti costituzionali fondamentali, correttamente richiamato dai ricorrenti, il riconoscimento del pieno diritto all’istruzione e alla integrazione scolastica dei disabili si ritrova scolpito nella legislazione ordinaria, in particolare all’art. 12, commi 2, 3 e 4, della legge n. 104/1992 («...2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all' handicap ...»).
Tra le difficoltà che possono derivare dalla condizione di disabilità dell’alunno rientra anche quella della necessità di dover assumere farmaci nel corso dell’orario scolastico. Le modalità operative per garantire la somministrazione, sono contenute nella richiamata nota interministeriale che – nel dettare le direttive nei confronti degli organi scolastici e delle strutture del servizio sanitario (A.S.L.) – prevedono che siano i dirigenti scolastici, a seguito della richiesta dei genitori dell’alunno disabile, a verificare (in prima battuta) la disponibilità degli operatori scolastici in servizio (personale docente o personale ATA). Ove tale soluzione non sia possibile, i dirigenti scolastici debbono «procedere (...)alla individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni» (la nota citata adopera la formula letterale “i dirigenti scolastici possono procedere ...” ma appare evidente, in presenza della esigenza di garantire l’attuazione di diritti fondamentali, che si tratti di un potere di natura funzionale che si traduce nel dovere di procedere, ove ricorrano i presupposti indicati).
Alla luce delle considerazioni appena svolte, è del tutto evidente la illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione scolastica. Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto, condannando il Ministero dell’Istruzione e gli organi scolastici intimati, a provvedere all’attivazione del servizio di somministrazione dei farmaci nei confronti dell’alunno disabile, figlio dei ricorrenti. A tale adempimento dovrà provvedere il dirigente della Direzione Didattica 10° circolo di Sassari, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Per l’eventualità che, alla scadenza di detto termine, si protragga l’inadempimento, è nominato commissario ad acta il Prefetto di Sassari, o suo delegato.
6. - Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, in applicazione dell’art. 117, comma 6, del codice del processo amministrativo, va disposta la separazione del relativo giudizio la cui trattazione dovrà svolgersi nelle forme del rito ordinario.
7. - La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
1) accerta la illegittimità del silenzio serbato in ordine alla istanza dei ricorrenti volta a garantire la somministrazione dei farmaci nel corso dell’orario scolastico nei confronti del figlio disabile;
2) condanna il Ministero dell’Istruzione, e per esso il dirigente della Direzione Didattica 10° Circolo di Sassari, a provvedere nei sensi di cui in motivazione, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
3) nomina commissario ad acta, per l’eventualità che alla scadenza di detto termine si protragga l’inadempimento, il Prefetto di Sassari, o suo delegato.
4) dispone la separazione del giudizio relativo alle domande risarcitorie proposte col ricorso in epigrafe, per la loro prosecuzione nelle forme del rito ordinario mediante nuova iscrizione al ruolo dell’udienza pubblica del 22 giugno 2011.
Condanna le amministrazioni intimate (Ministero dell’Istruzione, A.S.L. n. 1 di Sassari e Comune di Sassari) al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti, liquidate in euro 2.000,00 a carico di ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011

 





 

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