REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1087 del
2010, proposto da
P. G. M. e M. M. N. in proprio e in quanto
esercenti la potestà genitoriale nei confronti di P.L., rappresentati e
difesi dall'avv. Riccardo Caboni, con domicilio eletto presso lo studio
del medesimo in Cagliari, via Tuveri n° 84;
contro
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliata per legge in
Cagliari, via Dante n° 23;
Comune di Sassari, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Simonetta Pagliazzo, Maria
Ida Rinaldi e Giuseppina Soddu, con domicilio eletto presso l’avv.
Raffaele Di Tucci in Cagliari, via Tuveri n° 47;
Azienda Sanitaria
Locale n° 1, con sede in Sassari, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio inadempimento sulla
istanza per la somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico ad
alunno disabile;
nonché,
per il risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del
Comune di Sassari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio
2011 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Caboni per i ricorrenti, l’avv.
Soddu per il Comune di Sassari e l’avv. Lucia Salis, avvocato dello Stato,
per il Ministero;
Visti gli articoli 31 e 117 del codice del processo
amministrativo (approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104);
1. – Con ricorso, consegnato all’ufficiale per la notifica il
7 dicembre 2010 e depositato il successivo 9 dicembre 2010, i ricorrenti
espongono di avere iscritto, per l’anno scolastico in corso, il loro
figlio (di anni quattro) alla scuola dell’infanzia presso il 10° circolo
della Direzione Didattica di Sassari. Poiché il bambino soffre di crisi
comiziali, per le quali è necessario provvedere tempestivamente alla
somministrazione di farmaci, in data 23 settembre 2010 i genitori hanno
chiesto al dirigente scolastico e alla A.S.L. n° 1 di Sassari,
l’attivazione del servizio di assistenza scolastica specialistica e la
individuazione del personale preposto, nell’ambito dell’organizzazione
scolastica ovvero attraverso accordi con altre amministrazioni competenti
(ASL o Comune di Sassari). A seguito anche di ulteriori comunicazioni di
sollecito, in data 22 ottobre 2010 la ASL comunicava l’imminenza della
stipula di un protocollo di intesa e la convocazione di un incontro tra le
amministrazioni interessate.
Tuttavia, rilevano i ricorrenti, il
servizio richiesto non è mai stato effettuato e il bambino da oltre due
mesi (al momento della proposizione del ricorso in epigrafe) non
frequenta.
2. - Con il ricorso in epigrafe, i genitori chiedono,
pertanto, l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dalle
amministrazioni e la condanna del Ministero dell’Istruzione, e in specie
della Direzione Didattica del 10° circolo di Sassari, a provvedere
all’attivazione del servizio nei confronti del figlio, oltre al
risarcimento dei danni subiti dall’alunno e dai genitori.
A sostegno
della domanda, deducono la violazione degli articoli 3, 34 e 38 della
Costituzione, della legge n. 104/1992, articoli 1, 3, 12 e 13, nonchè
della nota interministeriale n. 2312/05 del 25 gennaio 2005, emanata dai
Ministeri dell’Istruzione e della Salute al fine di regolamentare in modo
uniforme l’iter amministrativo da osservare per assicurare tale servizio
essenziale agli alunni disabili aventi diritto.
3. – Si sono costituiti
in giudizio il Ministero dell’Istruzione e il Comune di Sassari, chiedendo
che il ricorso sia respinto.
4. – Alla camera di consiglio del 23
febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - Il
ricorso è fondato.
Oltre che sul piano dei diritti costituzionali
fondamentali, correttamente richiamato dai ricorrenti, il riconoscimento
del pieno diritto all’istruzione e alla integrazione scolastica dei
disabili si ritrova scolpito nella legislazione ordinaria, in particolare
all’art. 12, commi 2, 3 e 4, della legge n. 104/1992 («...2. È
garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo
delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del
diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da
difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle
disabilità connesse all' handicap ...»).
Tra le difficoltà che
possono derivare dalla condizione di disabilità dell’alunno rientra anche
quella della necessità di dover assumere farmaci nel corso dell’orario
scolastico. Le modalità operative per garantire la somministrazione, sono
contenute nella richiamata nota interministeriale che – nel dettare le
direttive nei confronti degli organi scolastici e delle strutture del
servizio sanitario (A.S.L.) – prevedono che siano i dirigenti scolastici,
a seguito della richiesta dei genitori dell’alunno disabile, a verificare
(in prima battuta) la disponibilità degli operatori scolastici in servizio
(personale docente o personale ATA). Ove tale soluzione non sia possibile,
i dirigenti scolastici debbono «procedere (...)alla
individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali
stipulare accordi e convenzioni» (la nota citata adopera la formula
letterale “i dirigenti scolastici possono procedere ...” ma appare
evidente, in presenza della esigenza di garantire l’attuazione di diritti
fondamentali, che si tratti di un potere di natura funzionale che si
traduce nel dovere di procedere, ove ricorrano i presupposti
indicati).
Alla luce delle considerazioni appena svolte, è del tutto
evidente la illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione scolastica. Il
ricorso, in conclusione, deve essere accolto, condannando il Ministero
dell’Istruzione e gli organi scolastici intimati, a provvedere
all’attivazione del servizio di somministrazione dei farmaci nei confronti
dell’alunno disabile, figlio dei ricorrenti. A tale adempimento dovrà
provvedere il dirigente della Direzione Didattica 10° circolo di Sassari,
entro quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Per
l’eventualità che, alla scadenza di detto termine, si protragga
l’inadempimento, è nominato commissario ad acta il Prefetto di Sassari, o
suo delegato.
6. - Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, in
applicazione dell’art. 117, comma 6, del codice del processo
amministrativo, va disposta la separazione del relativo giudizio la cui
trattazione dovrà svolgersi nelle forme del rito ordinario.
7. - La
disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei termini di cui
al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna (Sezione Prima) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, così dispone:
1) accerta la illegittimità del silenzio
serbato in ordine alla istanza dei ricorrenti volta a garantire la
somministrazione dei farmaci nel corso dell’orario scolastico nei
confronti del figlio disabile;
2) condanna il Ministero
dell’Istruzione, e per esso il dirigente della Direzione Didattica 10°
Circolo di Sassari, a provvedere nei sensi di cui in motivazione, entro 15
(quindici) giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
3)
nomina commissario ad acta, per l’eventualità che alla scadenza di
detto termine si protragga l’inadempimento, il Prefetto di Sassari, o suo
delegato.
4) dispone la separazione del giudizio relativo alle domande
risarcitorie proposte col ricorso in epigrafe, per la loro prosecuzione
nelle forme del rito ordinario mediante nuova iscrizione al ruolo
dell’udienza pubblica del 22 giugno 2011.
Condanna le amministrazioni
intimate (Ministero dell’Istruzione, A.S.L. n. 1 di Sassari e Comune di
Sassari) al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti,
liquidate in euro 2.000,00 a carico di ciascuna parte.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011
con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro
Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011