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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 24 marzo 2011 n. 275
Pres. A. Ravalli - Est. A. Maggio
T. C. s.r.l. (avv.ti R. Dettori e G. Stochino) c/ A.R.E.A. (Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa) (avv. E. Vargiu); A.R.E.A. - Distretto Nuoro e Commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione di alcuni immobili ubicati nella zona territoriale dell’Ogliastra (n.c.) e nei confronti di C.C.G. s.r.l. (n.c.)


Contratti della P.A. – Gara – Bando – Comminatorie di esclusione – Sottoscrizione della polizza - Autentica notarile – Illegittimità – Sussiste

 

 

E’ illegittima la clausola della lex specialis di gara che richiede, a pena di esclusione, che la sottoscrizione della polizza da parte del garante sia autenticata da notaio, se tale adempimento si rivela, considerata la modesta entità dell’importo garantito (nella specie pari a tremilaventi euro), sproporzionato rispetto all’interesse pubblico perseguito

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 920 del 2010, proposto da:
T. C. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Dettori e Giacomo Stochino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Cagliari, via G. Deledda n. 74;

 

contro



A.R.E.A. (Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa), in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Vargiu, e domiciliata presso la Segreteria del Tribunale in Cagliari, via Sassari n. 17;

 

A.R.E.A. - Distretto Nuoro e Commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione di alcuni immobili ubicati nella zona territoriale dell’Ogliastra, in persona del rispettivi rappresentanti legali, non costituiti in giudizio;

 

nei confronti di



C.C.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento



del provvedimento col quale la Tecnica Costruzioni srl è stata esclusa dalla gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 2010-2011 degli immobili ubicati nella zona territoriale dell’Ogliastra;
del provvedimento di aggiudicazione provvisoria in favore della Società C.C.G.;
nonché di tutti gli ulteriori provvedimenti della suindicata procedura di gara, del disciplinare di gara nella parte in cui pretende l'autenticazione notarile della firma del garante per le fideiussioni prestate a titolo di cauzione provvisoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per l'udienza pubblica del 9 marzo 2011 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avv. R. Dettori per la ricorrente e l’avv. E. Vargiu per l’amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Considerato:
a) che l’A.R.E.A., ha bandito una gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 2010-2011 degli immobili ubicati nella zona territoriale dell’Ogliastra;
b) che in base al disciplinare di gara la garanzia provvisoria, laddove prestata sotto forma di fideiussione, doveva recare, a pena di esclusione, la firma del garante autenticata da notaio;
c) che la ricorrente è stata esclusa dalla procedura selettiva per aver presentato una garanzia fideiussoria priva della richiesta autentica notarile;
d) che appare fondata la censura con cui viene dedotta l’eccessiva ed ingiustificata gravosità della clausola della lex specialis recante il suddetto obbligo di autentica per violazione del principio di proporzionalità (art. 2 D. Lgs. 12/4/2006 n. 163), atteso che, pur non essendo in linea di principio precluso alla stazione appaltante richiedere che la sottoscrizione della polizza da parte del garante sia autenticata da notaio, siffatto adempimento appare nel caso concreto sproporzionato rispetto all’interesse pubblico perseguito, considerata la modesta entità dell’importo garantito (tremilaventi euro);
e) che pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento della disposta aggiudicazione provvisoria;
f) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.



Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnata aggiudicazione provvisoria.
Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 5.000/00 (cinquemila), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge e restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011

 





 

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