A.R.E.A. - Distretto Nuoro e Commissione aggiudicatrice
della gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione di alcuni immobili
ubicati nella zona territoriale dell’Ogliastra, in persona del rispettivi
rappresentanti legali, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
C.C.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante
non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento col quale la Tecnica Costruzioni
srl è stata esclusa dalla gara per l'affidamento dei lavori di
manutenzione ordinaria per l'anno 2010-2011 degli immobili ubicati nella
zona territoriale dell’Ogliastra;
del provvedimento di aggiudicazione
provvisoria in favore della Società C.C.G.;
nonché di tutti gli
ulteriori provvedimenti della suindicata procedura di gara, del
disciplinare di gara nella parte in cui pretende l'autenticazione notarile
della firma del garante per le fideiussioni prestate a titolo di cauzione
provvisoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto
l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
Viste
le memorie difensive prodotte dalle parti.
Visti tutti gli atti della
causa.
Nominato relatore per l'udienza pubblica del 9 marzo 2011 il
Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avv. R. Dettori per la ricorrente
e l’avv. E. Vargiu per l’amministrazione resistente.
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
a) che l’A.R.E.A., ha bandito una
gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per l'anno
2010-2011 degli immobili ubicati nella zona territoriale
dell’Ogliastra;
b) che in base al disciplinare di gara la garanzia
provvisoria, laddove prestata sotto forma di fideiussione, doveva recare,
a pena di esclusione, la firma del garante autenticata da notaio;
c)
che la ricorrente è stata esclusa dalla procedura selettiva per aver
presentato una garanzia fideiussoria priva della richiesta autentica
notarile;
d) che appare fondata la censura con cui viene dedotta
l’eccessiva ed ingiustificata gravosità della clausola della lex specialis
recante il suddetto obbligo di autentica per violazione del principio di
proporzionalità (art. 2 D. Lgs. 12/4/2006 n. 163), atteso che, pur non
essendo in linea di principio precluso alla stazione appaltante richiedere
che la sottoscrizione della polizza da parte del garante sia autenticata
da notaio, siffatto adempimento appare nel caso concreto sproporzionato
rispetto all’interesse pubblico perseguito, considerata la modesta entità
dell’importo garantito (tremilaventi euro);
e) che pertanto il ricorso
va accolto con conseguente annullamento della disposta aggiudicazione
provvisoria;
f) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in
dispositivo, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto
annulla l’impugnata aggiudicazione provvisoria.
Condanna l’intimata
amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte
ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 5.000/00
(cinquemila), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge e restituzione
di quanto pagato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro
Maggio, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011