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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 24 marzo 2011 n. 273
Pres. A. Ravalli - Est. G. Manca
T. s.a.s. (avv.ti G. C. Ragnedda, S. Migliore e D. Urru) c/ Azienda Sanitaria Locale n. 1, con sede in Sassari (n.c.); e nei confronti di C. & B. s.a.s. di G. F. & C. (avv. P. G. Mele)


Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni commerciali – Attività di ristorazione - Tipologia A, L. 25 agosto 1991 n. 287 - Somministrazione di prodotti di gastronomia – Tipologia B, L. 25 agosto 1991 n. 287 - Distinzione – Criterio

 

 

La distinzione tra attività di ristorazione e attività di somministrazione di prodotti di gastronomia, posta dall'art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287, va ricondotta all'accertamento che la cottura o la manipolazione dei cibi sia effettuata, o non, all'interno dei locali dedicati all'attività dell'esercizio pubblico, attraverso la predisposizione di idonea attrezzatura. Solo ove ricorra la prima alternativa si può parlare di attività di ristorazione, che ricade nell'ambito dell'autorizzazione per la tipologia A del citato art. 5, L. n. 287/1991 cit.. Mentre nel caso in cui le pietanze siano predisposte in locali diversi o la manipolazione in loco sia costituita da operazioni di composizione dei piatti con materie prime che non debbono subire trasformazioni (cottura) o per le quali sia sufficiente il semplice riscaldamento prima del servizio al cliente, deve ritenersi integrata l'ipotesi della somministrazione di prodotti di gastronomia, consentita ai titolari di autorizzazione di tipo B

 

 


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 877 del 2010, proposto da

T. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Comita Ragnedda e Sara Migliore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Debora Urru in Cagliari, via Farina n. 44;

 

contro



Azienda Sanitaria Locale n. 1, con sede in Sassari, in persona del legale rappresentante;

nei confronti di
C. & B. s.a.s. di G. F. & C., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Giorgio Mele, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n.17;

 

per l'annullamento



- del provvedimento di esclusione della TOTTUE s.a.s. dalla gara di appalto per l'affidamento, concessione e gestione del servizio bar ed altro presso i locali nuova ala sud dell'ospedale civile SS. Annunziata di Sassari emesso dalla commissione di gara della ASL 1 di Sassari il 30.8.2010 con nota prot. 61905 del 27.9.2010;
- dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva della predetta gara alla prima classificata Coffe & Break s.a.s. .

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Coffee e Break Sas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Giorgio Manca e uditi gli avvocati G. C. Ragnedda e Sara Migliore per il ricorrente, l’avv. G. P. Mele per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. – La società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara indetta dalla Asl n. 1 di Sassari, con avviso del 16 febbraio 2010, per l’affidamento, concessione e gestione del servizio bar caffetteria, piccola ristorazione, servizio di rivendita giornali, cosmetica e prodotti per l’igiene presso i locali nuova ala sud dell’Ospedale Civile SS. Annunziata di Sassari. Il bando richiedeva ai concorrenti la realizzazione di un progetto di allestimento dei locali del bar-rivendita giornali in grado di valorizzare gli ambienti e realizzare uno spazio confortevole e funzionale anche per la permanenza di persone disabili, di alto valore estetico e con l’utilizzo di materiali di pregio. In sede di offerta, i concorrenti avrebbero dovuto formulare anche una proposta relativa alla gestione gastronomica del punto ristoro, la quale sarebbe dovuta essere di qualità, ispirata all’educazione al consumo di prodotti naturali (art. 10 del Capitolato), non realizzati in loco ma preparati in laboratori o ristoranti autorizzati ai sensi della normativa vigente (art. 2 del Capitolato Tecnico).
In data 30 agosto 2010, la Commissione procedeva all’espletamento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della documentazione amministrativa allegata. All’esito delle operazioni di gara, la Commissione disponeva l’esclusione dell’offerta presentata dalla ricorrente per non aver raggiunto il punteggio minimo di 25 punti richiesto dal bando ai fini della ammissione alla fase successiva relativa all’apertura dell’offerta economica. Con nota del 27 settembre 2010, prot. 61905, il responsabile del servizio contratti della A.S.L. n. 1 di Sassari comunicava alla ricorrente le motivazioni dell’esclusione addotte dalla Commissione, incentrate sulle seguenti considerazioni: «La proposta progettuale si distingue per una originale scelta stilistica essenziale e minimalista. Tuttavia l’offerta gastronomica le conferisce una funzione più vicina alla tipologia “mensa” che alla caffetteria, come invece richiesto dal capitolato di gara, e pertanto non è corrispondente alle esigenze della stazione appaltante; perplessità sono riscontrabili sull’utilizzo della gamma delle attrezzature proposte in quanto non trovano effettiva collocazione negli spazi disponibili, come si evince chiaramente dal progetto».
La commissione procedeva all’apertura delle offerte economiche e alla aggiudicazione a Coffee Break sas.
2. - Con ricorso, consegnato per la notifica in data 15 ottobre 2010 e depositato il successivo 22 ottobre, la TOTTUE s.a.s. chiede l’annullamento del provvedimento di esclusione e di aggiudicazione alla controinteressata, sulla base dei seguenti motivi:
- violazione dell’art. 4 del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, per la contraddittorietà delle motivazioni dell’esclusione e la disparità di trattamento nell’assegnazione dei punteggi, posto che, da un lato, si afferma l’originalità stilistica della proposta progettuale e, dall’altro lato, la commissione attribuisce all’offerta uno dei punteggi più bassi (5 punti sul massimo di 15 previsti dall’art. 4 del capitolato per il progetto di arredo);
- violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 10 del capitolato speciale, degli articoli 1 e 3 del disciplinare di gara, ed eccesso di potere sotto vari profili, con riferimento al concetto di “piccola ristorazione” utilizzato nel capitolato e nel disciplinare entro il quale dovrebbe essere ricompresa anche la possibilità di somministrazione di pietanze preparate in locali diversi ma composte o assemblate in loco; in tal senso sarebbe stata la proposta della ricorrente;
- violazione dell’art. 4 del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta e disparità di trattamento per la mancata utilizzazione, da parte della commissione di gara di un parametro unitario per tutti i concorrenti, con conseguente sottovalutazione dell’offerta della TOTTUE s.a.s. ;
- eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria, con riguardo alla affermazione della commissione concernente la collocazione negli spazi disponibili delle attrezzature proposte.
3. - Si è costituita in giudizio la controinteressata, chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. - All’udienza del 12 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - Il primo motivo, con il quale si deduce la contraddittorietà della motivazione che sorregge l’assegnazione del punteggio all’offerta della ricorrente, è infondato posto che – come emerge dalla nota ASL testualmente riportata in fatto – l’apprezzamento dell’impostazione complessiva del progetto tecnico della TOTTUE non assume un valore assoluto; e nel prosieguo della motivazione vengono esplicitate le ragioni del ridimensionamento di tale giudizio e le criticità rilevate (secondo l’avviso della commissione. Pertanto nessuna contraddizione, tra queste due parti del discorso, è rilevabile.
6. - La questione centrale diventa, quindi, la verifica della correttezza del giudizio formulato dalla commissione circa la non corrispondenza tra offerta gastronomica e contenuti richiesti dal capitolato, nei termini sollevati dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso.
6.1. - Il motivo è, in effetti, fondato.
6.2. - Va premesso che l’art. 1 del capitolato tecnico indica, come oggetto del servizio, sia «la gestione del servizio bar caffetteria» sia la «piccola ristorazione».
Nell’offerta tecnica della TOTTUE di destinare all’attività di ristoro il locale con una superficie di 77,4 mq, dal quale si ricaverà un locale da utilizzare come laboratorio per la preparazione dei cibi (cfr. pag. 5 dell’offerta tecnica, versata in atti); più avanti si precisa che il laboratorio servirà «per la preparazione degli alimenti, la composizione dei piatti ed il riscaldamento delle pietanze (...) Le pietanze saranno comunque preparate giornalmente in un laboratorio esterno autorizzato, ma sarà possibile riscaldarle, porzionarle e servirle già pronte al consumo» (cfr. pag. 9 dell’offerta tecnica TOTTUE).
6.3. - Occorre, conseguentemente, verificare se l’attività così descritta sia equiparabile ad una attività di piccola ristorazione ovvero rientri nell’ambito della ristorazione in senso proprio.
6.4. - Secondo la prevalente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, (sia della Cassazione: cfr. Cass. civ., sez. I, 5 maggio 2006, n. 10393; che amministrativa: si vedano TAR Lazio, sez. II, 26 novembre 2004, n. 14141) la distinzione tra attività di ristorazione e attività di somministrazione di prodotti di gastronomia, posta dall'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, pur non sicura e quindi fonte di continue incertezze sul piano applicativo, viene ricondotta all'accertamento che la cottura o la manipolazione dei cibi sia effettuata, o non, all'interno dei locali dedicati all'attività dell'esercizio pubblico, attraverso la predisposizione di idonea attrezzatura. Solo ove ricorra la prima alternativa si può parlare di attività di ristorazione, che ricade nell'ambito dell'autorizzazione per la tipologia A del citato art. 5 della legge n. 287/1991. Mentre nel caso in cui le pietanze siano predisposte in locali diversi o la manipolazione in loco sia costituita da operazioni di composizione dei piatti con materie prime che non debbono subire trasformazioni (cottura) o per le quali sia sufficiente il semplice riscaldamento prima del servizio al cliente, deve ritenersi integrata l'ipotesi della somministrazione di prodotti di gastronomia, consentita ai titolari di autorizzazione di tipo B (fatta salva la particolare ipotesi della predisposizione e somministrazione di piatti che richiedono complesse manipolazioni per le quali si impongono particolari requisiti di igiene dei locali e delle attrezzature utilizzate, circostanze che fanno optare per l'inquadramento di tali attività nell'ambito della ristorazione: si pensi alle portate di pesce crudo servite nei ristoranti che si ispirano alla cucina giapponese).
6.5. - Applicando tali principi al caso di specie, e dovendo necessariamente distinguere il concetto di “piccola ristorazione” (utilizzato, come visto, dal capitolato tecnico) dall’attività di ristorazione in senso proprio, in modo tale che il primo rientri nella contigua ipotesi della somministrazione di prodotti di gastronomia, si deve rilevare come le operazioni di manipolazione e somministrazione delle pietanze - descritte nell’offerta – non evidenzino di per sé un procedimento di trasformazione delle materie prime utilizzate per il quale fosse necessaria la cottura in loco, sembrando che a tal fine fosse sufficiente il semplice riscaldamento (anche, per esempio, con forno a microonde: in tal senso, condivisibilmente, si veda TAR Lazio, sez. II, 26 novembre 2004, n. 14141).
Ne deriva che, secondo i principi enunciati, la proposta della ricorrente non può essere inquadrata nè come ristorazione nè come mensa.
7. - E’ fondato anche l’ultimo motivo, posto che dagli elaborati tecnici allegati al progetto offerto non emerge (con quella evidenza ritenuta dalla commissione giudicatrice) la difficoltà di collocazione negli spazi disponibili delle attrezzature previste. Conseguentemente, la commissione giudicatrice avrebbe dovuto o esplicare adeguatamente le ragioni della affermazione, oppure procedere ad una attività istruttoria integrativa, chiedendo gli opportuni chiarimenti all’offerente.
8. - Considerato che i motivi a base dell'accoglimento e del conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata realizza la piena tutela della situazione giuridica dei ricorrenti, si possono ritenere assorbite le ulteriori censure dedotte con il ricorso in esame.
9. - Non è necessario esaminare la domanda risarcitoria, tenuto conto che la stessa è esplicitamente subordinata alla “mancata adozione dell’invocata misura cautelare”; misura concessa con l’ordinanza di questa Sezione n. 511/10 del 10 novembre 2011.
10. - La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei termini indicati in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna la ASL n. 1 di Sassari e la Coffee & Break s.a.s. al pagamento in solido delle spese giudiziali a favore della ricorrente, da liquidarsi in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011



 





 

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