G. L. C., rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta
Mura, con domicilio eletto presso Elisabetta Mura in Cagliari, via Abba
N.43;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante
N.23;
per l'annullamento
per l'accertamento e la
declaratoria
previo annullamento dei provvedimenti illegittimi
emanati ed emanandi del diritto soggettivo del ricorrente a percepire
l'indennità di missione all'estero (missioni di pace) anche per i giorni
di riposo o di recupero (riposo compensativo) fruiti fuori dal teatro di
operazioni e in costanza di missione in quanto devono essere considerati
servizio attivo
e per la conseguente condanna
alla corresponsione
di quanto dovuto a titolo di indennità per i giorni di riposo o di
recupero in costanza della missione nonchè al risarcimento del
danno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 9 marzo 2011 il Pres. Aldo Ravalli e uditi per le
parti gli avv.ti Elisabetta Mura per il ricorrente e Annabella Risi,
avvocato dello Stato, per l’amministrazione.
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il nominato in epigrafe, in servizio militare, ha
partecipato alla missione all’estero in Bosnia Herzegovina e, in asserita
costanza di missione, ha usufruito di giorni di riposo e recupero, senza
che gli sia stato corrisposto, per tali giorni, il trattamento di
missione.
Ritenendo che il trattamento di missione all’estero spetti
qualunque sia la località in cui si usufruisce dei giorni di riposo e
recupero, il militare ha proposto ricorso notificato il 5 maggio 2009 per
l’accertamento del diritto e la conseguente condanna dell’Amministrazione
della difesa al relativo pagamento.
E’ infondata la tesi secondo cui il
riposo e recupero sono circostanze connaturate all’attività espletata,
inidonee ad interrompere la sua continuità anche se riposo e recupero
vengono usufruiti con rientro nel territorio nazionale.
La infondatezza
delle pretesa consente di prescindere dalla eccezione di prescrizione del
vantato credito sollevata dalla Amministrazione.
Osserva il Collegio
che la normativa generale (R.D. n. 941 del 1926) prevede che l’indennità
di missione estera è dovuta “dal giorno in cui si passa il confine o si
sbarca all’estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda
imbarco per il ritorno”.
In relazione alla specifica missione in
Bosnia, il D.L. 1° luglio 1996 n. 346, convertito in L. 8 agosto 1998 n.
428, prevede ugualmente che il trattamento di missione all’estero spetta “
con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque
territoriali …. e fino alla data di uscita dagli stessi….”.
Ugualmente
contrarie alla tesi del ricorrente sono le norme di proroga delle missioni
all’estero (art. 1 d.l. 19 luglio 2001 n. 294) che limita la indennità di
missione “ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque
territoriali dei paesi teatro delle operazioni”.
Costituisce, poi,
interpretazione autentica l’art. 39, vicies semel, comma 39 D. L.
30.12.2005 n. 273, convertito in L. 23 febbraio 2006 n. 51, secondo cui il
trattamento economico di cui trattasi è erogato “ per compensare disagi e
rischi collegati all’impiego, obblighi di responsabilità e disponibilità
ad orari disagevoli”. Il che consente di dare giusto significato alla
previsione della spettanza della “indennità giornaliera pari alla diaria
di missione estera” (art. 1 D.L. 19.07.2001 n. 294 convertito in L.
28.08.2001 n. 339) per periodi di riposo e recupero “fruiti fuori dal
teatro di operazioni” purchè “in costanza di missione”, ove questa
condizione venga a mancare una volta, come accade, allorché il militare
sia rientrato nel territorio nazionale.
Va, in conclusione, condivisa
la giurisprudenza formatasi sul punto (TAR Lazio, sez. I, 25 settembre
2006 n. 9250, 6 novembre 2008, n. 9848, 19 novembre 2008 n. 10396 e 28
novembre 2008 n. 10844 e 10846), onde il ricorso va
respinto.
L’esistenza di un precedente contrasto (TAR Lazio, sez. I, n.
1195 del 1999, del tutto superato) e la materia consentono di disporre la
compensazione fra le parti di ogni spesa di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente,
Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011